AGEVOLAZIONI PER L ASSUNZIONI DEI LAVORATORI DISABILI. (Art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
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- Gennara Cavallaro
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1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO Settore Promozione Economica e Attività Formative Servizi per l Impiego Via Scrivia, n. 10, Tel. 0564/ urp@provincia.grosseto.it AGEVOLAZIONI PER L ASSUNZIONI DEI LAVORATORI DISABILI (Art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68) Ai sensi dell art. 13 della legge n. 68/99, ai datori di lavoro privati, ivi comprese le cooperative sociali di cui all art. 1, co. 1, let. b) della legge n. 381/91, anche se non soggetti agli obbligati occupazionali stabiliti dalla medesima legge, che assumono lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/99, la Provincia, nell ambito delle risorse finanziarie disponibili, può concedere le seguenti agevolazioni: a) Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la durata massima di 8 anni, nel caso di assunzione di lavoratore disabile che abbia una invalidità superiore al 79%; b) Fiscalizzazione parziale, nella misura del 50%, dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la durata massima di 5 anni, nel caso di assunzione di lavoratore disabile che abbia una invalidità compresa tra il 67 e il 79%; c) Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con invalidità superiore al 50% o per l apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche. La medesima fiscalizzazione viene concessa, indipendentemente dal grado di invalidità, in caso di assunzione di lavoratori con handicap intellettivo o psichico. La concessione delle agevolazioni presuppone la stipula di una convenzione ai sensi dell art. 11 della legge n. 68/99, e la presentazione entro il 30 giugno del programma diretto ad ottenere i benefici economici, tramite la modulistica predisposta dalla Regione Toscana con propria deliberazione n del 6 novembre 2000 (v. All. 1 e 2). Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno, ma non oltre il 31 ottobre, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate alla provincia. Le assunzioni possono avvenire, come dedotte in convenzione, con tutte tipologie contrattuali, ivi compreso il telelavoro ed anche previo tirocinio della durata massima di 12 mesi con oneri rimborsabili a carico del Fondo nazionale per l occupazione dei disabili.
2 Le istanze dovranno essere presentate, tramite la modulistica ed entro i termini predetti, alla Provincia di Grosseto Settore Promozione Economica e Attività Formative - Servizi per l Impiego Via Scrivia, n. 10 e verranno valutate sulla base dei criteri di ammissione indicati dall art. 6 del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91. Al fine di facilitare l incontro domanda offerta di lavoro, anche per quanto attiene le c.d. categorie protette, nell ambito dei Servizi per l Impiego è stato istituito il servizio di ricerca e preselezione del personale, al quale i datori di lavoro interessati potranno rivolgersi per la individuazione dei lavoratori in possesso dei requisiti professionali e soggettivi richiesti.
3 All. 1 CONVENZIONE AI SENSI DELL ART.11 (commi 1, 2 e 4) Legge 68/99 Il giorno presso Tra LA PROVINCIA DI GROSSETO SERVIZI PER L IMPIEGO nella persona di e l AZIENDA P.I. C.F. CON SEDE LEGALE TEL. FAX RAPPRESENTATA DA SOGGETTA ALL OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE di cui all art.3, co. 1, L. 68/99 nella misura prevista dall art. 3, co.1 NON SOGGETTA ALL OBBLIGO DI ASSUNZIONE che i lavoratori attualmente dipendenti sono in totale n. invariati rispetto alla denuncia del variati come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto. (All. 1) - che a norma della legge n.68/99 è tenuto ad assumere obbligatoriamente il seguente numero di disabili [ ] VISTI la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro per i disabili; gli artt. 11, 12, 13 e 14 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato; circ. Min. Lav. n. 4 del 17 gennaio 2000; D.M. n. 91 del ; l art. 18 della legge 196/97 e il D.M. n. 142/98; Delib. G.R. n del , Delib. G.R. n. 489 del , Delib. G.R. n del PREMESSO che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1); che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,
4 azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2); che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art. 11); che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art. 11, co. 3); che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art.11, co.4); che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art.11, co. 2); che attraverso la convenzione si può accede alle agevolazioni per le assunzioni sia a carico del Fondo nazionale per i disabili istituito art.. 13, co. 4 e regolamentato dal D.M. n. 91/00, sia a carico del Fondo regionale art. 14, L. 68/99 e L.R. n. 12/00. SENTITO Il parere della Commissione Provinciale Tripartita integrata così come previsto dall art. 6, D. Lgs. N. 469/97, art. 9, co. 2 della L.R. 52/98 e Delibera G.R. n. 489/2000. SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. il seguente programma di assunzioni, della durata massima di 4 anni (fatte salve ipotesi previste da accordi o contratti di lavoro), presso l unità produttiva di Totale lavoratori disabili da assumere n. 2. L azienda si impegna ad attuare il programma di assunzioni o di tirocinio di cui al punto 1. con le seguenti modalità: [] tempo indeterminato n. [] apprendistato n. [] tempo parziale n. [] lavoro a domicilio n. [] tempo determinato n. [] tele/lavoro n. [] con contratto di formazione [] tirocinio formativo e e lavoro n. di orientamento n. [] altro (specificare) Totale n. alla data del a) entro il n. con la qualifica di requisiti (professionali e attitudinali) b) entro il n. con la qualifica di requisiti (professionali e attitudinali) c) entro il n. con la qualifica di requisiti (professionali e attitudinali) d) entro il n. con la qualifica di
5 requisiti (professionali e attitudinali) L azienda si impegna per ogni assunzione a presentare la documentazione prevista dalla normative vigenti. 3. L azienda può avvalersi nel rispetto della legge 68/99: - della scelta nominativa [ ] - della possibilità di accedere a misure di preselezione [ ] - della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL [ ] - deroghe ai limiti di età, per i contratti a causa mista, apprendistato e C.F.L. [ ] 4. Per gli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità l azienda stipula la convenzione di integrazione lavorativa (art. 11, co. 4 allegato alla presente convenzione) per accedere alle agevolazioni previste ai sensi dell art.13, co.4 e del Decreto n. 91 del , previa predisposizione del programma per inserimento mirato. (All. 2) 5. Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati l azienda può avviare tirocini formativi e di orientamento. Convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento In accordo con l ufficio competente l azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di orientamento e formazione, finalizzati all occupazione e computabili nella quota di riserva (di cui all art.3, L. 68/99). Convenendo quanto segue: Art. 1 Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Art. 2 Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore (*) in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Art. 3 Per ogni tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: nominativo del tirocinante nominativi del tutor e del responsabile aziendale obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (*) Il tutore designato può essere individuato anche fra gli operatori sociali pubblici o delle cooperative sociali ed è in sostituzione del tutor didattico. Art. 4 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio Art. 5 L azienda assicura il/i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
6 si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore). Art. 6 L azienda si impegna a far pervenire alla Provincia e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. (alla presente scheda va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante) (All. 3) 6. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione dell Ufficio provinciale competente. 7. Qualora l azienda rientri nelle ipotesi previste dall art. 3, co. 5 L. 68/99 in materia di sospensione degli obblighi, ne darà immediata comunicazione all ufficio competente il quale, verificata la corrispondenza fra la comunicazione dell azienda e la normativa sopra citata, procede alla sospensione della convenzione per l intera durata della situazione di crisi. 8. La convenzione è compatibile con l istituto dell esonero parziale e le compensazione territoriali. 9. La convenzione è valida ai fini dell obbligo di certificazione, di cui art. 17 L. 68/ Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento del piano di assunzioni previste. Nel caso di cambiamento del quadro normativo, si prevede la possibilità dell adeguamento della convenzione. L AZIENDA SI DICHIARA CONSAPEVOLE E ACCETTA LE SEGUENTI CLAUSOLE: 11. Qualora, il datore di lavoro tenuto per legge, non rispetti il programma di assunzioni formulato, la convenzione, per la parte delle rimanenti assunzioni, verrà automaticamente considerata come richiesta di assunzione ai sensi dell art.9, commi 1 e 2, L.68/99 e gli Uffici competenti, pertanto, provvederanno ad avviare, nei limiti numerici previsti ad ogni scadenza, le unità programmate in possesso della qualifica indicata o in subordine equivalenti. 12. Analogamente la convenzione, per le assunzioni non completate, verrà considerata come richiesta di assunzione, ai sensi dell art.9, commi 1 e 2, L.68/99 qualora i contratti a termine, anche a tempo parziale, di formazione e lavoro ovvero di apprendistato, previsti nel piano di assunzioni, non siano alle scadenze programmate, trasformati a tempo pieno e indeterminato. 13. E tenuta a comunicare il motivo per cui non è stato possibile convertire i contratti di cui sopra a tempo indeterminato, per ottemperare all obbligo di riserva, al fine delle individuazioni delle successive assunzioni. Provincia Azienda Funzionario delegato
7 All. 2 PROGRAMMA PER L INSERIMENTO MIRATO Ai sensi degli artt. 11, co. 4 e 13, L. 68/99 e del Regolamento D.M. 91/00 (Riferimento convenzione n. stipulata il ) Dati anagrafico curriculari: Nome/Cognome Nato a il residente C.F. Titolo di studio esperienze formative Area aziendale di inserimento Mansioni Modalità di svolgimento (tempi, fasi e strumenti di lavoro) sono previste forme di: sostegno [] consulenza [] tutoraggio [] in raccordo con: [] Centri per l orientamento [] Enti di formazione professionale [] Enti del privato sociale (L.266/91) [] ASL [] DSM [] Comunità terapeutica Altro Specificare il tipo di struttura coinvolta e le modalità dell intervento. REQUISITI DEL DISABILE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO Tipo di handicap Fisico [ ] Psichico [ ] Sensoriale [ ] Punteggio dell invalidità [ ] > 50% [ ] 67/79% [ ] > 79% [ ] minorazione ascritta dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 915/78 [ ] minorazione ascritta dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 915/78 TIPO DI INSERIMENTO PER L AMMISSIONE AGLI INCENTIVI (D.M. n. 91/00 Art. 6) 1. programma diretto all avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento (art. 11, co. 4, L. 68/99) [ ] 2. programma che prevede forme di inserimento lavorativo stabile [ ] 3. programma che prevede percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività [ ] 4. programma che comporti modalità e tempi innovativi di lavoro [ ] 5. programma che favorisce l inserimento lavorativo delle donne disabili [ ] TIPO DI FINANZIAMENTO RICHIESTO (Legge 68/99, art. 13, co. 1) fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, per i contributi previdenziali e assistenziali fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni dei contributi previdenziali e assistenziali rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro: per adeguamento alle possibilità operative dei disabili spesa prevista L. per l apprestamento di tecnologie di telelavoro spesa prevista L. per rimozione di barriere architettoniche spesa prevista L. rimborso oneri assicurativi INAIL, responsabilità civile per i disabili tirocinanti
8 N.B. La Provincia valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all art. 6 del D.M. 91/00 entro 60 giorni, con l apporto del Comitato tecnico di cui all art. 6, co. 2, lett. b), L. 68/99, sentita la Commissione Provinciale Tripartita integrata come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 489/2000. In caso di approvazione la Provincia autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate o al rimborso forfettario nei limiti delle risorse assegnate e in attuazione dei criteri individuati dalla Regione. (*) Gli sgravi contributivi vengono concessi per un biennio, rinnovabili per ulteriori periodi, sentita la C.P.T. integrata dopo verifica dello stato di attuazione della presente convenzione. Provincia Azienda Funzionario delegato
9 All. 3 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (Riferimento Convenzione n. stipulata il ) Nominativo del tirocinante Nato a il Residente in Città C.A.P. Tel. Cod. Fiscale Titolo di studio Attuale condizione (barrare casella) Studente scuola secondaria superiore [ ] Universitario [ ] Frequentante corso post-diploma [ ] Frequentante corso post-laurea [ ] Disoccupato [ ] In mobilità [ ] Allievo della formazione professionale [ ] Inoccupato [ ] Portatore di handicap [ ] Azienda ospitante Sede/i del tirocinio Reparto/Ufficio/Area Tempi di accesso ai locali aziendali Periodo di tirocinio numero mesi dal al Tutor soggetto promotore Tutor aziendale Polizze assicurative: INAIL posizione n. R.C.T. posizione n. Compagnia Obiettivi e modalità del tirocinante Facilitazioni previste Obblighi del tirocinante: seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendale e le norme in materia di igiene e sicurezza.
10 Data Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante Firma per il soggetto promotore Firma per l azienda
Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego
Allegato 2 (Da presentare in triplice copia) PROT. DEL CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L AVVIAMENTO DI DISABILI CHE PRESENTANO PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NEL CICLO
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