CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
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- Faustina Vigano
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1 CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO L'Ente promotore., con sede in, via. n..., codice fiscale, d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Rettore pro tempore, Dr.., nato a.. il..; E L'Ente pubblico con sede legale in, Via. n, Partita Iva/Codice fiscale.., d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da., nato a il.. ; PREMESSO Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall art. 41 della LR 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - Oggetto Ai sensi dell art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall art. 41 della LR 3 del 13 marzo 2009, la AUSL 9 di Grosseto si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del.., ai sensi dell art. 5 del decreto attuativo dell art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall art. 41 della LR 3 del 13 marzo 2009 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 si stabilisce fin d ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale. L Università di... dichiara di formare i tirocinanti agli elementi base della sicurezza e specifici per la professione. Il tirocinante si impegna, qualora fosse già in possesso di certificato di idoneità in corso di validità, prodotto dall'ente da cui proviene, a fornire lo stesso all 'Ente Ospitante. ART. 2 - Tirocinio Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio, l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile; - firme dei soggetti coinvolti: tirocinante, soggetto promotore, responsabile di struttura sede di tirocinio e direttore agenzia della formazione del soggetto ospitante.
2 ART. 3 - Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. ART. 4 - Coperture assicurative Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. ART.5 - Privacy Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate. ART.6 - Durata La presente convenzione ha durata di. anni a decorrere dalla data di stipulazione. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito provvedimento. Con la sottoscrizione della presente convenzione sono automaticamente risolte le convenzioni precedentemente stipulate per le quali non sia al momento attivo alcun Progetto Formativo. Restano valide le convenzioni già stipulate che abbiano al momento Progetti Formativi in corso, fino alla conclusione degli stessi. ART. 9 - Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto Grosseto li Firma del soggetto promotore Dr. Firma del soggetto ospitante Dr.
3 CONVENZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA L'Ente promotore., con sede in, via. n..., codice fiscale, d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Rettore pro tempore Dr.., nato a.. il..; E L'Ente pubblico con sede legale in, Via. n, Partita Iva/Codice fiscale.., d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da., nato a il.. ; Visto il D.M. 1 agosto 2005 Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ; Visto il D.M. M.I.U.R. 29 marzo 2006 Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione ; Premesso che l art. 3, comma 3 del D.M. 1 agosto 2005 <<Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria>> prevede che ai sensi dell art. 34 e seguenti del D.Lgs 368/1999 la Scuola opera nell ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall Osservatorio Nazionale della formazione medico specialistica di cui all art. 43 dello stesso decreto legislativo; Premesso che con il D.M. M.I.U.R. 29 marzo 2006 sono stati definiti gli standard generali e specifici per l accreditamento delle strutture della rete formativa; Premesso che l Università degli Studi di intende attuare, nell interesse di tutte le Scuole di Specializzazione dell area medica una convenzione con l ASL N. 9 di Grosseto, al fine di avvalersi delle attrezzature e dei servizi logistici presenti in detta Azienda Sanitaria Locale, per lo svolgimento di attività professionalizzanti rientranti negli standard della formazione medica specialistica; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - Oggetto L ASL N. 9 di Grosseto mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione di area medica dell Università degli Studi, per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione specialistica degli allievi delle Scuole di Specializzazione, le strutture delle proprie Aree funzionali,unità funzionali e Unità Operativa e delle strutture convenzionate. L attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i lavoratori di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell ambito delle proprie attività istituzionali. ART. 2 - Tirocinio L attività di formazione specialistica è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Per ciascuno specializzando inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, l Ente promotore può predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo dello specializzando; - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
4 - firme dei soggetti coinvolti: tirocinante, soggetto promotore, responsabile di struttura sede di tirocinio e direttore agenzia della formazione del soggetto ospitante. ART. 3 - Obblighi Gli specializzandi dovranno consegnare alla ASL N. 9 di Grosseto il certificato di idoneità prodotto dalla struttura di appartenenza. L Università di...dichiara di formare gli specializzandi agli elementi base della sicurezza e specifici per la professione. L ente ospitante adotta tutte le misure di tutela necessarie a preservare la salute e sicurezza dei medici in formazione, dai rischi a cui possono essere esposti durante lo svolgimento delle attività presso le strutture, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.. Durante lo svolgimento delle attività lo specializzando è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. ART. 4 Coperture Assicurative La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all attività svolta dallo specializzando in formazione, sono a carico della struttura, alle stesse condizioni del proprio personale, a norma del D.Lgs. n. 368/1999 modificato dalla L. n.266/2005. ART.5 - Privacy Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate. ART.6 - Durata La presente convenzione ha durata di. anni a decorrere dalla data di stipulazione. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito provvedimento. Con la sottoscrizione della presente convenzione sono automaticamente risolte le convenzioni precedentemente stipulate per le quali non sia al momento attivo alcun Progetto Formativo. Restano valide le convenzioni già stipulate che abbiano al momento Progetti Formativi in corso, fino alla conclusione degli stessi. ART. 7 - Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto Grosseto li Firma del soggetto promotore Dr. Firma del soggetto ospitante Dr.
5 CONVENZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA L'Ente promotore., con sede in, via. n..., codice fiscale, d ora in poi denominata soggetto promotore, rappresentata dal Rettore pro tempore Dr.., nato a.. il..; E L'Ente pubblico con sede legale in, Via. n, Partita Iva/Codice fiscale.., d ora in poi denominata soggetto ospitante, rappresentata da., nato a il.. ; PREMESSO CHE L esercizio dell attività psicoterapeutica è subordinato, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.; La Scuola ha manifestato l interesse a stipulare con L Azienda una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall art. 8 del decreto 509/98. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - Oggetto L ASL N. 9 di Grosseto mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione, per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione specialistica degli allievi delle Scuole di Specializzazione, le strutture delle proprie Aree funzionali,unità funzionali e Unità Operativa e delle strutture convenzionate. L attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i lavoratori di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell ambito delle proprie attività istituzionali. ART. 2 - Obblighi Gli specializzandi dovranno consegnare alla ASL N. 9 di Grosseto il certificato di idoneità prodotto dalla struttura di appartenenza. L Università di... dichiara di formare gli specializzandi agli elementi base della sicurezza e specifici per la professione. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico professionale il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo ; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. L ente ospitante adotta tutte le misure di tutela necessarie a preservare la salute e sicurezza dei medici in formazione dai rischi a cui possono essere esposti durante lo svolgimento delle attività presso le strutture, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m. La Scuola si impegna a una stretta collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, risorse utili per l'organizzazione di Corsi, Seminari o Convegni, in collaborazione con la ASL, su tematiche di comune interesse e consentendo la partecipazione gratuita di almeno operator dell'asl alle iniziative formative organizzate dalla Scuola; il piano specifico di utilità aziendale, che definisce quali-quantitativamente le risorse messe a disposizione e le
6 modalità per usufruirne, viene definito con l'azienda (rappresentata dal Direttore dell'u.o. di Psicologia e dal Coordinatore del DSM) prima di ogni anno formativo. ART. 3 Termini di presentazione domande Il numero di studenti ammessi sarà di massimo unità per anno e verrà data priorità a coloro che dovranno completare il periodo di tirocinio, già svolto in parte, presso le strutture aziendali. La durata del tirocinio è di n. ore complessive da effettuare secondo le modalità da concordare. L Azienda Usl9 di Grosseto stabilisce quanto segue: - per il 1 anno accademico le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo dell anno in corso al fine di permettere l inizio del tirocinio entro il mese di aprile dello stesso anno; - per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre al fine di permettere l inizio del tirocinio entro il mese di gennaio dell anno seguente. ART. 4 Tirocinio L attività di formazione specialistica è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Per ciascuno specializzando, in base alla presente convenzione, l Ente ospitante può predisporre un progetto formativo e di orientamento, nel caso in cui non sia già previsto dall Ente proponente, contenente: - il nominativo dello specializzando; - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - firme dei soggetti coinvolti: tirocinante, soggetto promotore, responsabile di struttura sede di tirocinio e direttore agenzia della formazione del soggetto ospitante. Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura rilascerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio. ART. 5 Coperture Assicurative Gli allievi sono coperti da assicurazione, a carico della Scuola, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonché, con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l effettuazione delle predette attività. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore; ART.6 - Privacy Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate. ART.7 -Durata La presente convenzione ha durata di. anni a decorrere dalla data di stipulazione. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito provvedimento Con la sottoscrizione della presente convenzione sono automaticamente risolte le convenzioni precedentemente stipulate per le quali non sia al momento attivo alcun Progetto Formativo. Restano valide le convenzioni già stipulate che abbiano al momento Progetti Formativi in corso, fino alla conclusione degli stessi. ART. 8 - Norma di rinvio
7 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto Grosseto li Firma del soggetto promotore Dr. Firma del soggetto ospitante Dr.
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