LA CORTE DEI CONTI. S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o p e r l a L i g u r i a

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1 Deliberazione n. 6/2011 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o p e r l a L i g u r i a composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Luisa D EVOLI dott. Giuliano GALLANTI dott. Alessandro BENIGNI dott. Francesco BELSANTI Presidente f.f. (relatore) Consigliere Referendario Referendario nell adunanza del 14 gennaio 2011 ha assunto la seguente deliberazione. Vista la lettera in data 4 gennaio 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l ordinanza presidenziale n. 3 dell 11 gennaio 2011 che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; Udito, nell adunanza del 14 gennaio 2011, il magistrato relatore Cons. Luisa D Evoli; PREMESSO: Con istanza in data 29 dicembre 2010, prot trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 1 del 4 gennaio 2011 assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 gennaio 2011 con il n /01/2011-SC_LIG-T85-A il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure ha chiesto alla Sezione di far conoscere la portata applicativa dell art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che introduce a decorrere dall anno 2011 il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese per 1

2 sponsorizzazioni e, in specie, se rientrino nel suddetto divieto le concessioni di patrocinio con riconoscimento di contributo economico del Comune per l organizzazione, da parte di terzi, di manifestazioni culturali e/o musicali. L Amministrazione, nel formulare la richiesta di parere, ritiene che le fattispecie innanzi richiamate non sembrino rientrare nella disciplina introdotta dal citato art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, mancando nelle stesse il carattere di corrispettività tipico del contratto di sponsorizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. La richiesta di parere all odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione sulla esatta portata applicativa del divieto di spese di sponsorizzazione introdotto dall art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, essendo il quesito formulato in relazione all applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento comunque della spesa pubblica Nel merito, occorre richiamare l art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 e più in generale la disciplina concernente i contratti di sponsorizzazione applicabile agli enti locali. Il comma 9 dell art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 prevede testualmente che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non 2

3 possono effettuare spese per sponsorizzazioni. Il divieto si colloca su un assetto normativo segnato dalla disciplina generale introdotta per i contratti di sponsorizzazione nella pubblica amministrazione dall art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina questa richiamata successivamente con specifico riferimento agli enti locali dall art. 119 del d.lgs. n. 267 del L art. 43 della legge n. 449 del 1997, nel prevedere, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, allo scopo di favorire l innovazione dell organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, ha innovato su un assetto giurisprudenziale che sino ad allora, stante la particolare natura dei contratti di sponsorizzazione e la mancanza di precise norme di riferimento, era ancora segnato da rilevanti dubbi sulla legittimazione da parte dei soggetti pubblici di ricorrere a tali tipologie contrattuali per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse. E il caso di precisare al riguardo che, nel corso degli anni 90, tali dubbi sono stati tradotti dal giudice amministrativo in un orientamento prevalente diretto ad affermare la illegittimità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di sponsee (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 novembre 1995, n. 336, 28 aprile 1997, n. 35, e 16 settembre 1998, n. 495), risultando nella specie alterati il ruolo e l immagine di neutralità dell ente pubblico. L art. 43 della legge n. 449 del 1997 interveniva dunque a colmare un vuoto normativo autorizzando in via generale le pubbliche amministrazioni a svolgere le proprie attività istituzionali mediante il ricorso anche ai contratti di sponsorizzazione che, in quanto assoggettati ad alcune precise condizioni (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata e necessità di risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte), erano in realtà pensati essenzialmente con 3

4 riferimento ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di sponsee, rimanendo invece sullo sfondo le ipotesi delle c.d. sponsorizzazioni attive nelle quali il ruolo di sponsor è rivestito dal soggetto pubblico. Sebbene anche le c.d. sponsorizzazioni attive siano ritenute ammissibili dalla giurisprudenza amministrativa a condizione che non risulti alterata l immagine di neutralità dell amministrazione, occorre rilevare che la giurisprudenza civile distingue nettamente l accordo di patrocinio, che è essenzialmente gratuito, dal contratto di sponsorizzazione, che è per sua natura a prestazioni corrispettive. Afferma infatti la Cassazione che rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086) Sulla portata applicativa del divieto posto dall art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 anche alla luce della disciplina recata dall art. 43 della legge n. 449 del 1997 e dall art. 119 del t.u.e.l. si è già ripetutamente espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Nel parere reso con la deliberazione n. 1075/2010/PAR, cui ha fatto seguito analogo parere reso dalla medesima Sezione con la deliberazione n. 6/2011/PAR, la Sezione Lombardia, nel richiamare un proprio precedente parere in materia di obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, del d.l. n. 112 del 2008, a proposito del quale era stata sostenuta una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile (deliberazione n. 2/2009/PAR), ha precisato che il divieto di spese per 4

5 sponsorizzazioni di cui all art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 presuppone altresì un vaglio di natura teleologica, sicché è da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.. Afferma, infatti, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia che ciò che connota le contribuzioni tutt ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. 4. Ritenendo il Collegio di potere aderire all indirizzo interpretativo espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, va dunque affermato che a seguito dell entrata in vigore dell art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, stante l intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell Ente. Sono invece da ritenersi tutt ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Va da sé, come peraltro precisato dalla Sezione Lombardia, che deve essere cura dell Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento i presupposti di fatto e l iter logico alla base dell erogazione a sostegno dell attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi 5

6 di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Santa Margherita Ligure. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune. Così deliberato in Genova nell adunanza del 14 gennaio Il Presidente f.f. - estensore (Luisa D Evoli) Depositata il 15 febbraio 2011 P. Il Direttore della Segreteria (Gabriella Greco) 6

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