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1 Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 14 del 7 marzo 1995 Oggetto: Legge 14 dicembre 1994, n Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia. La legge del 14 dicembre 1994, n concernente la "Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre ha sancito, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'ingresso nell'unione Europea (U.E.) dei citati Paesi ad eccezione della Norvegia, Stato nel quale non ha avuto esito positivo il referendum sul trattato di adesione (all. n. 1). In materia di sicurezza sociale, sotto il profilo prettamente operativo, l'entrata in vigore della richiamata disposizione normativa non apporta alcuna modifica poiché nei confronti di detti Stati erano già operanti i Regolamenti C.E.E. n del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni. I richiamati Regolamenti, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 1994 sono applicabili all'austria, Finlandia e Svezia a seguito del loro ingresso nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.) di cui alla legge n. 300 del 28 luglio Ciò posto, a conferma di quanto disposto con circolare n. 16/1994, per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale occorsi ai lavoratori di tali Stati, si dovrà fare riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida pratica" allegata alla circolare n. 66/1989 relativa alle fattispecie in regime comunitario. Si evidenzia, in particolare, che dal 1 gennaio 1994, la regolamentazione comunitaria ha sostituito gli Accordi internazionali bilaterali a suo tempo stipulati dall'italia con l'austria e la Svezia, fatta eccezione dei sottoelencati articoli della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981 (all. n. 2) inseriti dall'accordo SEE nell'allegato III, lettera A del Regolamento CEE 1408/1971 la cui vigenza è stata confermata dalla nuova legge (allegato I al trattato di adesione, Cap. IV, "Politica Sociale"): - art. 4 (Convenzione) e paragrafo 2 del "Protocollo finale" (persone che risiedono in Paesi terzi); - art. 5, paragrafo 3 (Prestazioni erogate ad aventi diritto residenti in un terzo Stato); - art. 9, paragrafo 2 (categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto di opzione nei confronti della legislazione applicabile). Ai fini operativi sono indicati (all. n. 3) gli Organismi di collegamento (con i relativi indirizzi) degli Stati che da ultimo hanno aderito all'unione europea. Allegato n. 1 alla circolare n. 14/1995 LEGGE 14 dicembre 1994, n Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

2 Art Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di adesione all'unione europea della Norvegia, dell'austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno Art Piena e intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso. Art La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: BIONDI TRATTATO tra Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese,

3 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'unione europea. Articolo 1 1. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Finlandia e il regno di Svezia diventano membri dell'unione europea e Parti ai trattati sui quali e fondata l'unione, quali sono stati modificati e completati. Articolo 2 1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre Il presente Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'unione europea. PARTE PRIMA PRINCIPI Articolo 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" si intendono: = il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA"), il trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione, = il trattato sull'unione europea ("trattato UE") - per "Stati membri attuali "si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - per "Unione" si intende l'unione europea quale istituita dal trattato UE,

4 - per "Comunità" si intende una o più Comunità, di cui al primo trattino, a seconda dei casi, - per "nuovi Stati membri" si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia, - per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari. Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 174 Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante. Allegato n. 2 alla circolare n. 14/1995 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA SICUREZZA SOCIALE (Sottoscritta il 21 gennaio 1981) Art. 4 Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato: a) i cittadini dell'altro Stato contraente; b) i profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente; c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente. Art Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonché ai familiari ed ai superstiti, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Il paragrafo 1 si applica, altresì, alle persone di cui alla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonché alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi.

5 3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo. 4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilità al lavoro. Art Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonché ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari. 2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.... OMISSIS... PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA (Vienna il 21 gennaio 1981) 2. Ad art. 4 della Convenzione: a) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, relative alla rappresentanza degli assicurati e dei datori di lavoro negli organi degli Istituti e delle Associazioni, nonché negli organi giurisdizionali di sicurezza sociale restano invariate; b) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti relative alla assicurazione di persone occupate presso una Rappresentanza di uno dei due Stati contraenti in Stati terzi, o a persone occupate presso membri di tali Rappresentanze, restano invariate; c) i provvedimenti contenuti negli accordi conclusi dall'austria relativi all'assunzione di oneri di assicurazione restano invariati; d) le disposizioni della legge federale austriaca del 22 novembre 1961, sui diritti alle prestazioni e sui periodi di attesa relativi all'assicurazione per la pensione e contro gli infortuni sul lavoro, per attività svolte all'estero, nonché le disposizioni sulla presa in considerazione dei periodi di attività indipendente compiuti fuori dall'austria, nel territorio della ex monarchia Austro-ungarica, restano invariate. Allegato n. 3 alla circolare n. 14/1995 ORGANISMI DI COLLEGAMENTO HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRAGER ALS OSTERREICHISCHE

6 VERBINDUNGSSTELLE WIEN (AUSTRIA) THE FEDERATION OF ACCIDENT INSURANCE INSTITUTIONS TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO BOULEVARDI 28 SF HELSINKI (FINLANDIA) RIKSFORSAKRINGSVERKET FACK, STOCKHOLM 3 (SVEZIA)

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