Dott.ssa Federica Terzi Studio Commercialista e Consulenza del lavoro

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1 Via Guelfa, 5 Bologna C.F. TRZFRC69H69A944P P.I Tel Fax mail federica.terzi@studioterzi.eu Iscritta all Albo Dott. Comm. Ed Esp. Contabili di Bologna n. 1703/A CIRCOLARE DEL 25 SETTEMBRE 2017 Ecco in sintesi le principali notizie fiscali dell ultimo periodo. Spesometro 2017: chiarimenti tecnici nelle FAQ dell'agenzia Entro il 28 settembre dovrà essere spedito lo Spesometro per il primo semestre Molti i problemi della trasmissione dei dati e dei numerosi scarti dell Agenzia a volte immotivati, che imprese e professionisti devono affrontare in questi giorni. Per cercare di chiarire i dubbi nel sito dell Agenzia si trovano numerose Faq e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file. Contratti di locazione immobili 2017: operativo il nuovo modello RLI Il nuovo modello RLI per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi, approvato e pubblicato con le relative istruzioni con Provvedimento del 15 giugno 2017 deve essere utilizzato obbligatoriamente a partire dal 19 settembre Il modello RLI deve essere trasmesso telematicamente (direttamente se in possesso del codice Pin o tramite intermediario abilitato) utilizzando l'apposito software disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate. Rottamazione cartelle esattoriali: cosa succede a chi non paga entro il 2 ottobre Entro il 2 ottobre deve essere versata la seconda rata della rottamazione delle cartelle esattoriali. In particolare, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l Agenzia delle entrate-riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione; è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti. Split payment: elenchi definitivi dei soggetti destinatari nel 2017 aggiornati Sono stati modificati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti nell anno Lo ha reso noto il Dipartimento delle Finanze con una nota del 14 settembre 2017, precisando che si è provveduto alla rettifica degli elenchi definitivi delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali. Pagina 1

2 Strutture ricettive: super ammortamento anche con "Bonus hotel" Le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione ( bonus hotel ) possono cumularlo con il cosiddetto super ammortamento, anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili. È questo quanto chiarito dalla risoluzione n. 118/E dell Agenzia delle Entrate di venerdì 15 settembre Obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta: approvato il decreto Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto che il Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 2017, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo Disciplina dell indicazione obbligatoria nell etichetta della sede e dell indirizzo dello stabilimento di produzione che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio. Cordiali saluti Pagina 2

3 INDICE CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITÀ NEL 2018 Chi incrementerà le spese di pubblicità rispetto all'anno scorso, godrà di un credito d'imposta nel 2018 da utilizzare in compensazione, pari al 75% del valore incrementale. NO REVERSE CHARGE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 111/E dell' afferma che l'attività di verifica degli impianti di messa a terra è soggetta alle ordinarie regole Iva, e non è soggetta al meccanismo del reverse charge. DOMANDA DI RIMBORSO PER GLI ACQUISTI UE ENTRO IL 2 OTTOBRE Entro il 2 ottobre è possibile richiedere il rimborso dell'iva assolta in un altro Stato UE, in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati. NUOVI TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA La Manovra correttiva ha ridotto i termini entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva. La norma è già in vigore e Assonime, in una recente circolare, ha espresso alcune perplessità in merito alle nuove disposizioni. Pagina 3

4 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Credito d'imposta per spese di pubblicità nel 2018 Coloro che sosterranno un incremento -almeno pari all'1% -delle spese pubblicitarie sostenute l'anno scorso, godranno nel 2018 di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione. I dettagli dell'agevolazione saranno resi noti con un Decreto di prossima attuazione, ma nel frattempo è bene essere al corrente del beneficio, per avere il tempo di effettuare gli opportuni investimenti. CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA' NEL 2018 Con la c.d. Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) è stata introdotta un'agevolazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in pubblicità. CREDITO D'IMPOSTA SPESE PUBBLICITA' L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, da usare solo in compensazione, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le micro imprese, PMI e startup innovative. Pertanto più alto è l'incremento, più alto sarà poi il credito d'imposta riconosciuto. Per usufruire del beneficio è necessario effettuare un investimento in campagne pubblicitarie, effettuate tramite la stampa (periodica/quotidiana), emittenti televisive e radiofoniche locali, superiore di almeno l'1% di quello effettuato nell'anno precedente (si parla infatti di investimento incrementale). Il credito sarà riconosciuto nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati a partire dal (data di entrata in vigore della disposizione), previa presentazione di un'apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ESEMPIO DI CREDITO SPETTANTE Supponendo di aver sostenuto, nell'anno "n", spese per pubblicità per Euro, è possibile usufruire del credito d'imposta se nell'anno "n+1" si sostengono spese almeno pari ad Euro (con un incremento dunque di almeno l'1%). In questo caso, supponendo di aver sostenuto nell'anno n+1 spese pubblicitarie per Euro, il credito d'imposta sarà pari a Euro [( ) 75%]. Pagina 4

5 DECRETO ATTUATIVO IN ARRIVO La norma richiede l'emanazione di un decreto attuativo entro il 22/10/2017 (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra correttiva), con cui si provvederà a stabilire: le modalità e i criteri di attuazione della disposizione; gli investimenti che danno accesso al beneficio e i casi di esclusione; le procedure di concessione del credito d'imposta; la documentazione richiesta; le regole sull'effettuazione dei controlli; le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pagina 5

6 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: No reverse charge per l'attività di verifica degli impianti di messa a terra L'attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra non è soggetta a reverse charge, la fattura della prestazione pertanto è soggetta ad Iva nei modi ordinari. Il chiarimento è stato offerto dall'agenzia delle Entrate (con la risoluzione 111/E dell' ) in occasione di una risposta ad un interpello avanzato da una società abilitata dal Ministero delle Attività Produttive che effettua verifiche degli impianti di messa a terra. NO REVERSE CHARGE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA La Finanziaria 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, inserendo all'art. 17 comma 6 del DPR 633/72 la nuova lett. a- ter). L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 14/E del , era intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito a tale nuova fattispecie. Nel documento di prassi, in particolare, era stato chiarito che: REVERSE CHARGE ESTESO AI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI il reverse charge si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento siano relative ad "edifici" intesi in senso restrittivo, riferendosi esclusivamente ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Rientrano sia i fabbricativi ad uso abitativo sia quelli strumentali, compresi quelli di nuova costruzione, nonché parti di essi (nonché quelli rientranti nella categoria catastale F3 e F4). Non rientrano, invece, nella nozione di edificio e vanno, quindi, escluse dal reverse charge, le prestazioni di servizi aventi ad oggetto: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che non costituiscano elemento integrante dell edificio (piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici sui tetti, ecc.); beni mobili di ogni tipo ; ai fini dell'individuazione delle prestazioni occorre fare riferimento solamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, richiamati nella stessa Circolare 14/E/2015: Pagina 6

7 pulizia generale (non specializzata) di edifici; altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Sono escluse le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici; Demolizione Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici) Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (NB: la posa in opera di arredi è esclusa dall applicazione del reverse in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Pagina 7

8 Per individuare le prestazioni sopra elencate non conta il fatto che i prestatori di tali servizi siano operanti nel settore edile, o che svolgano un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione ATECO. Nel caso in cui, tuttavia, il prestatore svolta sistematicamente attività comprese nella classificazione ATECO relative a servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, e tali attività non siano state comunicate (ai sensi dell'art. 35 comma 3 del DPR 633/72), tali attività dovranno essere assoggettate a reverse charge con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore, di procedere all'adeguamento del codice ATECO tramite i modelli AA7/AA9 (Risoluzione 172/E del ). L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 111/E dell' , è intervenuta nuovamente in merito alla corretta applicazione del reverse charge. Con il citato documento di prassi l'agenzia risponde ad una società che chiede la corretta applicazione IVA della sua attività di verifica degli impianti a messa a terra, codice Ateco , abilitata dal Ministero delle Attività Produttive. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI A MESSA A TERRA Come evidenzia la società, l'attività non può essere inquadrata come attività di manutenzione in quanto la società non interviene sugli impianti, ma verifica solo che gli stessi siano fatti a "regola d'arte". Nel caso in cui poi siano necessari interventi, vi provvederà una società di manutenzione. Secondo la società istante, considerando che l'attività esercitata consiste in un collaudo programmato, e che il collaudo è una prestazione soggetta ad Iva, tale attività non rientra nel regime del reverse charge. L'Agenzia delle Entrate conferma questa interpretazione ed afferma che qualora l'attività si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore, e prescinda dall'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti, non sarà assoggettata al meccanismo del reverse charge (art. 176 comma lett. a-ter del DPR 633/72). Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pagina 8

9 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Domanda di rimborso per gli acquisti UE entro il 2 ottobre I soggetti passivi stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso dell'iva assolta in un altro Stato UE, in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati, presentando entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento apposita istanza. Quest'anno il 30 settembre cade di sabato pertanto il termine slitta al 2 ottobre. Sono esclusi i soggetti che durante il periodo di riferimento del rimborso: non hanno svolto attività d'impresa, arte o professione; hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione d'imposta; si sono avvalsi del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale dei produttori agricoli. La domanda va presentata all'agenzia delle Entrate tramite un portale elettronico a cui si accede dal sito dell Agenzia stessa. Una volta presentata la domanda il centro operativo di Pescara - che è l'ufficio competente a gestire tali rimborso- inoltra la richiesta allo Stato membro competente, che poi erogherà il rimborso secondo le proprie modalità. Pagina 9

10 DOMANDA DI RIMBORSO PER GLI ACQUISTI UE ENTRO IL 2 OTTOBRE Di seguito vengono riepilogate le informazioni che devono essere indicate nella domanda di rimborso, tuttavia occorre tener presente che esse possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l'istanza, e sono riassunte nella tabella Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario scaricabile dal sito dell Agenzia delle Entrate. Numero di partita Iva, cognome, nome, Dati identificativi del richiedente denominazione o ragione sociale, indirizzo di dove si esercita l'attività, il numero di telefono e l indirizzo di posta elettronica; Codice fiscale o l identificativo IVA del rappresentante con il suo indirizzo e numero telefonico Periodo di riferimento coperto dalla richiesta data inizio e data fine della richiesta; CONTENUTO DELL'ISTANZA Paese del rimborso, importo in Euro ed in valuta dello stesso Numero dei documenti di importazione o delle fatture dei quali si chiede il rimborso ed il numero degli allegati alla richiesta Codice dell attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti Dati del c/c bancario con l indicazione del titolare, i codici IBAN e BIC e la valuta del conto; Data e numero della fattura Per ciascuna fattura o documento di importazione Dati del fornitore (paese, identificativo IVA, paese di rilascio, denominazione) Data e numero del documento d importazione Data e numero del documento d importazione Pagina 10

11 Percentuale di detrazione e importo deducibile dell IVA espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso La natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici che vanno dal numero 1 al numero 10 con i sub-codici o sub-sub-sub codici richiesti dai singoli Stati di rimborso, desumibili dalla Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati scaricabile dal sito dell Agenzia delle Entrate. che i beni e servizi elencati all interno della richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo di aver effettuato unicamente: prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto; cessioni di beni e prestazioni si servizi per cui il debitore dell IVA è il committente o il cessionario Autocertificazione rilasciata dal richiedente con cui si comunica: di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/72 di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli Pagina 11

12 L'istanza va presentata entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso, che quest'anno slitta al 2 ottobre in quanto il 30 settembre cade di sabato. La domanda di rimborso va presentata telematicamente, con una di queste tre modalità: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE direttamente attraverso i servizi Entratel/Fisconline; tramite intermediario abilitato; attraverso i soggetti delegati; tramite le camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 518/70. L istanza si considera presentata il giorno in cui è completata, da parte dell Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati richiesti. L Agenzia delle Entrate attesta l avvenuta ricezione dell istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). Salvo cause di forza maggiore, tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Una volta inviata la richiesta di rimborso, ed effettuati gli opportuni controlli da parte dell'agenzia delle Entrate, quest'ultima deve inoltrare la richiesta allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso. PROCEDURA Se dai controlli dovesse emergere che la richiesta di rimborso non è corretta, o viene riscontrata una causa di esclusione, l'istanza non viene più inoltrata allo Stato membro e l'ufficio emette un motivato provvedimento di rifiuto. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni ordinarie. CORREZIONI DOPO L'INVIO E possibile presentare un istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria. Si tenga presente che nell istanza correttiva non è possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione. In tal caso, il contribuente può presentare una nuova istanza sempre entro i termini per assolvere all adempimento. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pagina 12

13 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione Iva La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano il termine entro cui: esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72); registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72). L'intervento, sebbene motivato dalle migliori intenzioni, ha causato diverse perplessità tra gli esperti del settore. Ad essere "sotto accusa" è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente. Alcune criticità sono state poi rilevate nel coordinamento con altre norme, relative soprattutto alle fatture di fine anno. Nell'attesa di un intervento chiarificatore da parte dell'agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate. NUOVI TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72). NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA La modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. nuovo spesometro), inserita dal legislatore per ridurre il fenomeno dell'evasione. Il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti, infatti, consente all'amministrazione finanziaria di scoprire anomalie che sono poi comunicate al contribuente, suggerendogli le opportune procedure per porvi rimedio. Per effettuare correttamente tali incroci è necessario che sia una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto. Ecco il motivo per cui il legislatore ha deciso di ridurre l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'iva assolta sugli acquisti: non più entro la dichiarazione relativa al 2 anno successivo a quello in cui è sorto il diritto Pagina 13

14 alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'iva è esigibile, ossia quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi: per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato; per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Si segnala che la modifica apportata dal legislatore è coerente con le regole comunitarie 1, secondo cui il diritto alla detrazione dell'iva deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'iva, e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d'acquisto, salvo la facoltà dei singoli Stati membri di prevedere termini più lunghi. La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto. ANNOTAZIONE FATTURE D'ACQUISTO E BOLLETTE DOGANALI In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione. Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017, in quanto il 2017 è l'anno di entrata in vigore della nuova normativa. DECORRENZA NUOVE REGOLE Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti. Si fa presente che la decorrenza delle nuove disposizioni è in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui all'art. 3 comma 1 è previsto che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici si applicano solo a partire dal 1 Art. 179 Direttiva n. 2006/112/CE: "Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'iva per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178. Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all'articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione". Pagina 14

15 periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Assonime, con la Circolare 18/2017, ha espresso alcuni dubbi in merito all'applicabilità di queste nuove disposizioni. Innanzitutto, secondo Assonime, vi sarebbero le premesse per sollevare una questione di incompatibilità con la disciplina comunitaria considerando che la Corte di Giustizia ha affermato (con la sentenza dell' , cause riunite nn. C-95/07 e C-96/07) che: "la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione". DUBBI DI ASSONIME In secondo luogo, sempre secondo Assonime, la riduzione del termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione mal si concilierebbe con il termine entro cui il cessionario/committente può sanare l'omessa o l'irregolare emissione della fattura ricevuta. Si ricorda, infatti, che in base al comma 8 dell'art. 6 del D.lgs. 471/1997 il cessionario committente, trascorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza aver ricevuto la relativa fattura, ha 30 giorni di tempo per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di ricevimento di fattura irregolare, ha 30 giorni di tempo per dalla registrazione, per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta Questi termini, di fatto, potrebbero scadere anche successivamente a quello previsto per la trasmissione della dichiarazione annuale. Nel caso, ad esempio, di operazione effettuata a dicembre 2017, e di mancato ricevimento della relativa fattura, la scadenza per sanare l'irregolarità scade a maggio 2018, quando è già trascorso il termine per presentare la dichiarazione IVA ( ) e per esercitare il diritto alla detrazione. Per quanto riguarda il nuovo termine di registrazione delle fatture d'acquisto, secondo Assonime, potrebbero verificarsi dei problemi nel caso delle fatture emesse a cavallo d'anno. Nel caso, ad esempio, di fatture emesse a dicembre 2017 ma ricevute a maggio In base alla nuova formulazione dell'art. 25 tali fatture dovrebbero essere registrate entro il , termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 (2018 infatti è l'anno di ricezione della fattura). Ciò però è in contrato con il principio espresso dall'art. 19, secondo cui la detrazione deve esercitarsi nel periodo d'imposta in cui si verifica l'esigibilità (che nel caso specifico sarebbe il 2017), con scadenza ultima al (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo d'imposta 2017). Pagina 15

16 Sulla base di tali riflessioni si ritiene auspicabile un intervento dell'agenzia delle Entrate. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pagina 16

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