Soggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA
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1 Soggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA di Cosimo Turrisi Pubblicato il 29 giugno 2010 Le novità apportate D.Lgs n. 18 dell 11 febbraio 2010, a far data dall esercizio 2010, hanno introdotto nel D.P.R. 633 i nuovi articoli, numerati come 38-bis1 e 38-bis2 e modificato il 38-ter, modificando la disciplina dei rimborsi per i soggetti nazionali ed esteri, con un distinguo per gli operatori comunitari o extra. La richiesta di rimborso dell Iva pagata in uno Stato membro da parte di operatori nazionali o comunitari, secondo le nuove regole (cfr. anche provvedimento A. E. dell 1 e del 29 aprile 2010) dovrà essere inoltrata all Amministrazione Finanziaria del proprio Paese di stabilimento e non più a quella del Paese in cui è stata assolta l imposta. Il soggetto passivo nazionale (o comunitario per quanto concerne l Iva versata in Italia) dovrà, quindi, presentare una sola richiesta alla propria A.F., la quale, una volta esperiti gli opportuni controlli, inoltrerà l istanza a ciascun Paese U.E. tenuto al rimborso, dandone contestuale notizia all operatore economico. Il rimborso spetta nella misura prevista dalla legislazione dello Stato di residenza di ogni soggetto passivo, secondo le limitazioni alla detraibilità previste per gli operatori nazionali. 1
2 Soggetti italiani possono trasmettere direttamente tramite Entratel o Fisconline o indirettamente, mediante intermediari abilitati, terzi delegati o Camere di Commercio italiane all estero, l istanza di rimborso ad un apposito portale elettronico che verrà predisposto dall Agenzia delle Entrate. Il Centro Operativo di Pescara provvederà ad una prima analisi dei requisiti del richiedente per poi smistare, entro 15 giorni dalla sua ricezione, la pratica alle autorità fiscali competenti di ciascuno dei Paesi membri nei quali è stata pagata l Iva chiesta a rimborso, nel caso di esito positivo, mentre nel caso di esito negativo verrà data comunicazione all interessato. Il mancato svolgimento di un attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nel periodo di riferimento dell istanza o l esclusiva effettuazione di attività esenti o che, comunque, non conferiscono il diritto di detrazione, oppure l adesione al regime dei contribuenti minimi o al regime speciale dell agricoltura, costituiscono motivo di impedimento. Soggetti comunitari presentano l istanza alla propria Amministrazione Fiscale in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento. Tale Amministrazione provvederà a trasmetterla all Agenzia delle Entrate, la quale dovrà comunicare la propria decisione in merito entro 4 mesi dalla ricezione, fatta salva, entro tale termine, la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive o documentazione ulteriore. 2
3 La conclusione della pratica dovrà avvenire entro 8 mesi dalla ricezione dell istanza di rimborso, con restituzione delle somme entro i 10 giorni successivi (salvo non vengano fornite all Agenzia delle Entrate le ulteriori informazioni o i documenti richiesti). Il rimborso si può chiedere anche in presenza di una partita Iva nazionale ottenuta dal soggetto estero comunitario tramite identificazione diretta, ai sensi dell art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 oppure mediante ricorso alla nomina di un rappresentante fiscale. Il richiedente comunitario non deve avere avuto, nel periodo di riferimento per il rimborso, né la residenza fiscale, né il domicilio o la sede della propria attività in Italia, né deve avere effettuato nel nostro Paese, operazioni attive, salvo si tratti di operazioni di trasporto non imponibili o prestazioni accessorie ai trasporti, ovvero di operazioni soggette a imposizione mediante reverse charge obbligatorio ex art. 17, c. 2, D.P.R.633/72. Non occorre allegare all istanza di rimborso gli originali delle fatture di acquisto estere o delle bollette doganali di importazione, salvo richieste e controlli dell Agenzia delle Entrate. Soggetti extracomunitari possono richiedere il rimborso ex articolo 38 ter del D.P.R.633/72 se appartenenti a Paesi che garantiscono agli operatori nazionali e comunitari il diritto al rimborso dell imposta in condizioni di reciprocità (attualmente Israele, Norvegia e Svizzera). I rimborsi devono avvenire entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta da parte dell Agenzia delle Entrate, ovvero entro 8 mesi, nel caso in cui siano domandate 3
4 informazioni o documentazione aggiuntive. L istanza va presentata a mano o via posta entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento, allegando gli originali delle fatture d acquisto, nonché un certificato di soggettività passiva rilasciato dall autorità fiscale del Paese di stabilimento estero. Rimborso nel caso di stabile organizzazione Iva L impianto normativo nazionale e quello comunitario non danno una definizione compiuta della stabile organizzazione ai fini Iva, che viene però espressamene richiamata nella Direttiva 2006/112/Ce. Il soggetto passivo d imposta non residente che effettua direttamente acquisti di beni o servizi soggetti all imposta in Italia, deve richiedere il rimborso dell Iva ai sensi dell art. 38-ter, D.P.R. 633/1972. La stabile organizzazione, secondo il Modello Ocse, è una sede fissa di affari in cui l impresa esercita, in tutto o in parte, la sua attività, dove un ente non residente dispone di soggetti che svolgono un attività per suo conto in un paese estero, esercitando abitualmente il potere di concludere contratti in proprio nome, senza necessità di avere una struttura produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia al di fuori di un potere di rappresentanza vero e proprio, gestionale o contabile. La Corte di giustizia nella sentenza del 23 marzo 2006, relativa alla Causa C-210/04, in proposito, ha previsto che le prestazioni di servizio rese dalla casa madre estera ad una stabile organizzazione situata in Italia, non dovevano rientrare nel campo di applicazione dell Iva se la stabile organizzazione non aveva una propria autonomia patrimoniale, poiché entrambi i soggetti costituivano un unico soggetto passivo 4
5 d imposta, per cui tutti i costi addebitati dalla casa madre residente in uno Stato Ue ad una sua filiale con sede in un altro Stato membro, non dovevano essere assoggettati ad Iva nello Stato del committente (salvo differenti valutazioni di territorialità iva). La Corte di Giustizia, successivamente, nella causa C 244/08, conclusasi con sentenza di condanna del 16 luglio 2009, ha stabilito che la legge italiana è in contrasto con quanto contenuto nell art. 1 della Ottava Direttiva e nell art. 1 della Tredicesima Direttiva comunitaria, che si inseriscono nell art. 17 della Sesta Direttiva, laddove stabilisca l obbligo per un soggetto passivo domiciliato all estero, ma con stabile organizzazione in Italia, di chiedere il rimborso previsto per i soggetti non residenti, piuttosto che permettere la detrazione quando l acquisto è effettuato direttamente dallo stabilimento principale estero del soggetto passivo. L articolo 17 del D.P.R. 633/1972 in recepimento di tali previsioni giurisprudenziali, è stato modificato dall articolo 11, del D.L. 135/2009, consentendo ad un soggetto non residente, che possiede una stabile organizzazione in Italia, di assolvere sia agli obblighi di versamento dell imposta che ai diritti di detrazione, attraverso la stessa stabile, senza obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta (art. 35-ter, D.P.R. 633/1972). La nuova disciplina permette adesso che l Iva relativa agli acquisti effettuati dalla società non residente venga detratta direttamente dalla stabile organizzazione, ai sensi dell art. 19 del D.P.R. 633/1972 e che tutte le operazioni attive effettuate direttamente in Italia nei confronti di soggetti passivi d imposta, possano essere regolarizzate con il reverse charge da parte del cliente soggetto passivo d imposta, mentre quelle effettuate direttamente in Italia nei confronti di privati vengano adempiute dalla stabile organizzazione senza necessità di rappresentante fiscale o identificazione in Italia. 5
6 Le modifiche anche all art. 38 ter, del D.P.R. 633/1972 non consentono, alla luce della nuova disciplina illustrata, il rimborso ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia (con effetti anche per le richieste antecedenti non liquidate). 29 giugno 2010 dott. Cosimo Turrisi 6
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