Attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi
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1 Attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Schema di decreto legislativo n. 129) N gennaio 2015
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Schema di decreto legislativo n. 129) N gennaio 2015
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it - 2 -
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 129 Natura dell atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi Riferimento normativo: Articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 Relatore per la Commissione: Gruppo: Bonavitacola PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla VI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 9 febbraio 2015) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 20 gennaio 2015) - 3 -
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6 INDICE ARTICOLO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ IVA... 3 ARTICOLI 2-7 E ARTICOLO REGIME SPECIALE E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA... 4 ARTICOLO TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA... 6
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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria prevista, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dalla direttiva IVA n. 2008/8/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Disposizioni in materia di territorialità IVA La norma stabilisce che la territorialità IVA per il commercio diretto 1 effettuato nei confronti di un soggetto privato 2 è stabilita nel Paese in cui è residente il committente. Pertanto, gli acquisti tramite e-commerce effettuati da soggetti privati italiani sono assoggettati ad aliquota IVA nazionale (aliquota ordinaria 22%). Si segnala che, in base al successivo articolo 8, le disposizioni del presente decreto (inclusa quella in esame) si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio La relazione tecnica afferma che, mentre precedentemente le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, le prestazione di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, da soggetti comunitari ed extra CE a soggetti privati residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, con la norma in esame tali operazioni diventano imponibili ai fini IVA. La norma determina pertanto un incremento di gettito che la relazione tecnica ritiene opportuno non stimare in via prudenziale. Si fa presente che in base al testo in esame (v. infra), nel caso di opzione per il regime speciale l imposta riscossa è attribuita ad apposita contabilità speciale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare. Circa l applicazione della presente norma alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015 (ai sensi dell articolo 8 del provvedimento in esame) si rinvia a quanto osservato nella scheda dedicata all articolo 8. 1 Cosiddetto e-commerce. 2 Business to consumer B2C
9 ARTICOLI 2-7 e ARTICOLO 9 Regime speciale e clausola di invarianza finanziaria Le norme dispongono quanto segue: - viene introdotto un regime speciale opzionale finalizzato a semplificare gli adempimenti IVA relativi alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici (Mini one shop stop MOSS). L opzione per il regime speciale è consentita sia ai soggetti passivi extra UE, che possono chiedere l identificazione in uno Stato dell UE a loro scelta, sia ai soggetti residenti in Paesi dell UE, che possono chiedere l identificazione nel proprio Stato membro. Il regime speciale prevede, tra l altro, l esclusione dall obbligo di tenuta e conservazione dei registri IVA. I soggetti optanti sono obbligati a presentare una dichiarazione trimestrale sulle operazioni effettuate e sul versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione medesima. Non è possibile portare in detrazione l imposta assolta sugli acquisti la quale, tuttavia, può essere chiesta a rimborso. Nel caso di soggetti passivi italiani e di soggetti extra UE identificati in Italia che effettuino anche operazioni non incluse nel regime speciale, può essere applicata la detrazione (ossia l IVA sugli acquisti effettuati in Italia può essere detratta dall IVA relativa alle altre predette operazioni) (articolo 2); - viene istituita una nuova contabilità speciale presso la Banca d Italia, intestata all Agenzia delle entrate, nella quale confluisce l IVA riscossa in relazione al predetto regime speciale (l imposta è versata per intero in quanto non è consentito l istituto della compensazione). Le somme che al 31 dicembre di ogni anno risultino inutilizzate rimangono a disposizione dell Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell imposta incassata senza soluzione di continuità (articolo 3); - sono stabilite le modalità di rimborso e di ripartizione fra gli Stati membri di consumo dell eventuale IVA versata in eccedenza rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni. In tale ipotesi l Agenzia delle entrate, dopo le dovute verifiche, è tenuta a versare entro 30 giorni le eccedenze riscosse e gli eventuali interessi utilizzando le risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale (articolo 4); - sono stabiliti i poteri sanzionatori attribuiti all Amministrazione finanziaria, nonché le procedure per l accertamento e la riscossione delle somme non versate dai contribuenti inadempienti. L Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare l esattezza delle informazioni indicate nelle dichiarazioni trimestrali in base ai dati e agli elementi desumibili dal portale telematico. In caso di procedura di accertamento nei confronti di soggetti non residenti in Italia che non possiedono - 4 -
10 fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme potrà essere richiesta direttamente allo Stato estero interessato (articoli 5 e 6); - viene assegnato al Direttore dell Agenzia delle entrate il compito di individuare gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli e le modalità operative per l attuazione delle disposizioni dei regimi speciali e per l esecuzione dei rimborsi (articolo 7); - si stabilisce che dall attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 9). Si ricorda che, in base all articolo 8, le disposizioni del presente decreto (incluse quelle in esame) si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio La relazione tecnica afferma che le norme sono di carattere procedurale e pertanto non comportano effetti in termini di gettito. Al riguardo si osserva che, in base alle norme in esame, l imposta lorda calcolata sulle prestazioni dei servizi oggetto del presente provvedimento è versata nella nuova contabilità speciale, mentre l IVA assolta sugli acquisti in relazione alle predette prestazioni può essere chiesta a rimborso o portata in detrazione 3. In altre parole, il gettito lordo è versato nella contabilità speciale mentre il minor gettito (rimborso o detrazione) rileva ai fini dell imposta versata all Erario. Appare opportuno acquisire un chiarimento sui possibili effetti finanziari derivanti da tale meccanismo, e in particolare riguardo all impatto sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), anche in considerazione del fatto che l attribuzione delle risorse all Agenzia delle entrate è effettuata senza soluzione di continuità. Andrebbero inoltre valutati gli eventuali oneri a carico dell Amministrazione finanziaria, alla quale vengono attribuiti nuovi adempimenti in materia di gestione, accertamento e riscossione dell imposta dovuta dai soggetti passivi che optano per il regime speciale in Italia. Si fa presente, in proposito, che tali attività comprendono anche le verifiche incrociate tra le dichiarazioni trimestrali e i dati e gli elementi desumibili dal portale telematico, il confronto tra dati dichiarati e versamenti effettuati, l attivazione di procedure di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti 3 Portata in detrazione dall imposta dovuta dai medesimi soggetti per operazioni diverse dalle prestazioni in argomento
11 inadempienti, nonché la gestione di eventuali eccedenze, rispetto a quanto dovuto, anche nei confronti di soggetti passivi non italiani. In particolare, andrebbe verificata la coerenza fra tali previsioni e la clausola di neutralità finanziaria (articolo 9), in base alla quale le amministrazioni interessate devono provvedere utilizzando i mezzi già disponibili. Qualora le risorse della contabilità speciale si intendessero utilizzabili anche per far fronte agli oneri a carico dell Amministrazione finanziaria, andrebbe chiarita la compensatività di tale meccanismo anche sotto il profilo temporale, tenuto conto che, presumibilmente, i maggiori oneri si realizzano nella fase iniziale di avvio delle nuove procedure mentre l attribuzione delle risorse interessa un arco temporale più diluito nel tempo. Andrebbero infine chiarite le modalità attraverso le quali è assicurato l adempimento degli impegni di versamento agli altri Paesi (comprensivo di interessi da effettuare entro 30 giorni) delle eventuali eccedenze verificate e richieste dagli aventi diritto. Circa l applicazione delle presenti norme alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015 (ai sensi dell articolo 8 del provvedimento in esame) si rinvia a quanto osservato nella successiva scheda dedicata all articolo 8. ARTICOLO 8 Termini di applicazione della disciplina La norma stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio La relazione tecnica non considera la norma. Al riguardo si osserva che la data di entrata in vigore del provvedimento in esame è successiva alla decorrenza (1 gennaio 2015) fissata per le operazioni soggette alla nuova disciplina. Pur considerando che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 settembre 2014 sono già state definite le modalità per l esercizio dell opzione in favore del regime speciale, andrebbero esclusi effetti finanziari derivanti dalla presenza di un periodo transitorio tra il 1 gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame
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