Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art. 5 del DL n. 193/2016, sono allineati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore. Entrambe potranno essere presentate entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello della dichiarazione che si va a correggere. L unico neo dell allineamento sembra restare la decorrenza delle novità, vista la disparità di trattamento che ne deriverebbe rispetto agli anni precedenti. PREMESSA Tra le varie misure contenute nel Decreto Legge n. 193/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24/10/2016) rubricato Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili e collegato alla Legge di Stabilità 2017, oltre a quelle in materia di riscossione, di recupero dell evasione ed di rientro dei capitali (Voluntary disclosure), particolare attenzione merita anche l allineamento dei termini entro cui poter presentare una dichiarazione (redditi, Iva, ecc.) integrativa (a favore e sfavore). Misura questa contenuta nell art. 5 del citato decreto (con cui, sono, come vedremo, recepite le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in merito ai termini per l accertamento). Ad oggi, infatti, dalle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo, si legge che la dichiarazione integrativa a favore (ossia quella che si presenta per correggere errori ed omissioni commessi in una dichiarazione già inviata e dalla cui correzione derivi maggior credito o minor debito d imposta) può essere presentata non oltre il termine 1
2 di presentazione della dichiarazione successiva; mentre per la dichiarazione integrativa a sfavore, questa è possibile presentarla entro il 31 dicembre del 4 anno successivo. Da istruzioni ministeriali al Modello Unico/2016 (periodo d imposta 2015) Dichiarazione integrativa a favore Dichiarazione integrativa (a sfavore) Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello Unico/2016, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l integrazione e/o la rettifica possono comportare un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare: un Modello Unico 2016, entro 30 settembre 2016 (correttiva nei termini); oppure un Modello Unico 2016 entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dal Modello che si va a correggere potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l anno successivo. Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello Unico/2016, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l integrazione e/o la rettifica possono comportare un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati), il contribuente deve presentare un Modello Unico 2016 Persone fisiche: entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all importo del credito risultante dal Modello che si va a correggere, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d imposta; entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute. 2
3 Dunque, con riferimento al Modello Unico/2016: l integrativa a favore può essere presentata entro il 30/09/2017; l integrativa (a sfavore) può essere presentata entro il 31/12/2020. Stessa cosa vale nel caso in cui, occorrerebbe correggere un Modello 730/2016, con la differenza, che in questa ipotesi, nel caso si trattasse di una correzione/integrazione a favore, il contribuente (oltre a poter inviare un Modello Unico/2016 correttivo nei termini o un Modello Unico/2016 integrativo a favore entro il 30/09/2017) avrebbe potuto inviare anche un 730 integrativo entro il 25/10/2016 (nel caso, invece, di correzione a sfavore, l unica possibilità di correzione resta quella di presentare un Modello Unico/2016: correttivo nei termini oppure entro il 30/09/2017 oppure ancora entro il 30/09/2020). Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (commi 131 e 132 che hanno modificato l art. 43 del DPR 600/1973), in caso di regolare presentazione della dichiarazione (nei termini o tardiva), i tempi di accertamento sono passati al 31 dicembre del 5 anno successivo a quello di presentazione. Tuttavia, i predetti termini sono applicabili solo a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 132 Legge n. 208/2015). Ne consegue che con riferimento al Modello Unico/2016 (o 730/2016) periodo d imposta 2015, il termine per l accertamento resta quello precedente, ossia il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione e, quindi, il 31/12/2020. Per la dichiarazione da presentare il prossimo anno (ossia Modello Unico/2017 e Modello 730/2017) riferita al 2016, il termine per l accertamento sarà il 31 dicembre del 5 anno successivo, ossia il 31/12/2022. I NUOVI TERMINI Con l art. 5, comma 1 lett. a) del D.L. in commento (n. 193/2016), il legislatore va a novellare i commi 8 e 8 bis dell art. 2 DPR 322/1998. Comma 8 e 8-bis dell art. 2 DPR 322/1998 (Prima del DL 193/2016) 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta Comma 8 dell art. 2 DPR 322/1998 (Dopo il DL 193/2016) Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le 3
4 regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Come si può notare, dunque, il nuovo comma 8 del DPR 322/1998, unifica i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa sia a favore sia a sfavore, le quali potranno essere presentate, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 4
5 Testo vigente comma 1 dell art. 43 DPR 600/1973 (come modificato dalla Legge n. 208/2015) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Ne consegue che, in base alle nuove disposizioni, sia la dichiarazione integrativa a favore sia quella a sfavore potrà essere presentata entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello dichiarativo da correggere. Modello Unico/2017 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2022. I vecchi commi 8 e 8-bis dell art. 2 DPR 600/1973, sono stati, dunque, unificati nel nuovo comma 8, ed il precedente comma 8-bis è stato, invece, sostituito dal seguente tenore letterale. Nuovo comma 8-bis art. 2 DPR 600/1973 L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. 5
6 Ciò sta semplicemente significando che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa a favore: il maggior credito o il minore debito che scaturiscono dall integrativa rispetto alla dichiarazione che si va a correggere, potrà (come d altronde previsto fino ad oggi) continuare ad essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi; se però l integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Modello Unico/2017 integrativo (a favore) presentato oltre il 30/09/2018 (ad esempio il 30/10/2018). Il credito potrà essere utilizzato per compensare debiti d imposta maturati a decorrere dal STESSE MISURE ANCHE PER L IVA Stesse novellate misure sono previste anche in merito alla dichiarazione IVA. Infatti, l art. 5 del DL n. 193/2016 aggiunge due nuovi commi all art. 8 del citato DPR 322/1998. Si tratta, dei commi 6-bis e 6-ter. Art. 8, comma 6-bis DPR 322/1998 Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 6
7 Pertanto, in base a quanto disposto dal citato comma 6-bis, la dichiarazione integrativa IVA (sia a favore sia a sfavore) potrà essere presentata non oltre i termini stabiliti dall art. 57 DPR. 633/1972 (come modificato dalla Legge n. 208/2015), dove si legge che: Comma 1 Art. 57 DPR 633/1972 (come modificato dalla Legge n. 208/2015) Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Dunque, anche la dichiarazione IVA, potrà essere integrata (sia a favore sia a sfavore) entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione che si va ad integrare. Al successivo nuovo comma 6-ter DPR 322/1998, è altresì stabilito che: Art. 8, comma 6-ter DPR 322/1998 L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. ENTRATA IN VIGORE DELLE NOVITÀ L art. 16 del DL n. 193/2016 in commento stabilisce che esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi già dal 24 ottobre 2016, e, dunque, dal periodo d imposta A parere di chi scrive, i nuovi ed allineati termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore o sfavore, si rendono applicabili con riferimento a tale periodo d imposta e quindi a decorrere dal Modello Unico/2017 (e 730/2017) del prossimo anno (riferito al periodo d imposta 2016). 7
8 Tale interpretazione pare anche in linea con la decorrenza dei nuovi termini per l accertamento delle dichiarazioni (di cui in premessa alla presente fiscal). Pertanto con riferimento al Modello Unico/2016, i termini per l integrativa a favore e sfavore dovrebbero restare quelli dettati dalle attuali istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi, ossia: entro il 30/09/2017 per l integrativa a favore; entro il 31/12/2020 per l integrativa a sfavore. La precedente è un interpretazione soggettiva che potrebbe trovare conferme o smentite nel seguito, per via di opportuni chiarimenti di prassi che potrebbero essere forniti dall Amministrazione Finanziaria o nella riapertura dei termini anche per anni precedenti. È, infatti, evidente la disparità di trattamento tra l integrativa di un Modello Unico/2016 e l integrativa di un Modello Unico/2017. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI D.L. 193/2016; Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); DPR n. 322/1998; DPR n. 600/1973; DPR n. 633/ Riproduzione riservata - 8
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