FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 11 DEL 12 MAGGIO 2011
|
|
- Oliviero Esposito
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 11 DEL 12 MAGGIO 2011 Dichiarazione integrativa a favore o sfavore del contribuente IL QUESITO Vorrei una panorama delle problematiche fiscali connesse alla possibilità di correggere errori od omissioni presenti in dichiarazioni dei redditi già presentate. *** PREMESSA La possibilità di correggere errori e omissioni contenuti nelle dichiarazione dei redditi è affidata al comma 8 dell articolo 2 del DPR 322/98, il quale prevede che Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.. Tale possibilità di emendare la dichiarazione già presentata, tuttavia, può essere esercitata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.. La disposizione, da ultimo, stabilisce che L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del LA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE L Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, ha circoscritto la portata della predetta disposizione, occorre riconoscere in conformità al tenore letterale della stessa, alla sola ipotesi della integrativa a favore del contribuente, vale a dire al caso in cui il contribuente ha commesso errori che hanno comportato la liquidazione di una imposta maggiore di quella dovuta, ovvero un credito d imposta minore di quello spettante. In questo senso la possibilità di emendare la dichiarazione è concessa non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Ne consegue che entro il prossimo 30 settembre 2011 è possibile ripresentare debitamente integrata a favore, la dichiarazione del redditi dell anno 2009, presentata nel Laddove il contribuente intenda, invece, far valere errori od omissioni che hanno comportato un maggior debito o un minor credito, derivanti da dichiarazioni dei redditi di annualità precedenti, deve presentare all Ufficio dell Agenzia delle entrate competente per territorio un apposita istanza di rimborso che, in pratica, evidenzi mediante la predisposizione di una dichiarazione integrativa (ai soli fini dell istanza) da porre a raffronto con quella originaria trasmessa all amministrazione finanziaria, il minor debito o il maggior credito. Dunque è da considerarsi superata la pronuncia della Corte di cassazione SSUU (sentenza n del 6 dicembre 2002) la quale ebbe a chiarire che il contribuente deve sempre presentare una istanza di rimborso (articolo 38 del DPR n. 602 del 1973), poiché la suddetta pronuncia
2 attiene ad un contenzioso sorto precedentemente il 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore del predetto comma 8-bis dell'articolo 2 del DPR n. 322 del Va, peraltro, sottolineato che l Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 459 del 2 dicembre 2008, ha ulteriormente chiarito che l istanza di rimborso può essere presentata dal contribuente anche se questi si è lasciato sfuggire per dimenticanza o trascuratezza il termine per presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore. Tuttavia, è di palese evidenza che la differenza tra la presentazione di una dichiarazione integrativa rispetto alla istanza di rimborso è sostanziale: con la prima è possibile scomputare immediatamente in compensazione il credito d imposta che ne deriva, mentre nel secondo caso il credito verrà rimborsato a distanza di tempo e non è affatto escluso che sia necessario rivolgersi alla Commissione tributaria per ottenere la monetizzazione del relativo importo, tenuto conto della disorganizzazione degli Uffici e della diversa sensibilità degli stessi quando si tratta di restituire, rispetto a quando di tratta di incassare. Ciò detto, non può essere sottaciuto che -nonostante le critiche avanzate in dottrina circa la presa di posizione dell Agenzia che non riconosce ai contribuenti la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore oltre il termine del primo periodo d imposta successivo - la posizione medesima sembra comprensibile se solo si pensi che la dichiarazione integrativa non allunga per l Ufficio i termini per effettuare rettifiche fiscali. In definitiva, potrebbe verificarsi che un contribuente presenti una dichiarazione integrativa a proprio favore in prossimità del termine di decadenza per l Ufficio di effettuare rettifiche, non consentendo così all ufficio alcuna possibilità di verificare la nuova dichiarazione. In questo contesto appare corretto che nell ipotesi in cui il contribuente intenda emendare la propria dichiarazione -esponendo un credito maggiore di quello originariamente indicato nel Modello Unico- debba necessariamente procedere mediante istanza di rimborso ove sia trascorso il termine breve per ripresentare la dichiarazione. In questo senso, peraltro, anche la Cassazione con Sentenza n del In senso opposto, si segnalano, invece, le sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 116/9/10 del 28 ottobre 2010 e della Commissione tributaria provinciale della Lombardia n. 21 del 26 gennaio 2011, nelle quali si afferma la possibilità da parte del contribuente di rettificare a proprio favore la propria dichiarazione entro i termini più ampi previsti 43 del DPR n. 600 del Ancor più recentemente e con maggior peso le sentenze della Cassazione n del 31 gennaio 2011 e n del 28 febbraio 2011 che allo stesso modo affermano la mera facolatività per il contribuente di presentare una istanza di rimborso ben potendo lo stesso, invece, presentare nel termine lungo una dichiarazione dei redditi integrativa a favore: la prima sentenza ha stabilito che il contribuente può ripresentare la dichiarazione se in quella originaria non ha indicato il credito per le imposte pagate all estero, mentre la seconda ha affrontato il problema di una dichiarazione ripresentata in quanto il relativo bilancio era astato impugnato dalla Consob e dunque si era proceduto ad una nuova approvazione, con conseguente recupero di imposte. Con riferimento a questo innovativo filone giurisprudenziale occorre consigliare cautela sin quando non si consolidi. LA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE L Agenzia delle entrate, già con la Circolare n. 6/2002 e poi con la Risoluzione n. 24/E del 14 febbraio 2007, nell interpretare il citato articolo 2, comma 8 del DPR 322/98, ha chiarito che la correzione degli errori e l'integrazione delle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta, che comporta per il contribuente un maggior debito d imposta o un minor credito, può essere effettuata, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione. Quest'ultima può essere presentata entro il "termine per l'accertamento" di cui all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
3 originaria. Ne consegue che entro il 31 dicembre 2011 sarà possibile da parte dei contribuenti, presentare una rettificativa a sfavore della dichiarazione relativa al periodo d imposta 2006, presentata nel Tale possibilità, peraltro, non è inibita (come invece avviene per il ravvedimento operoso) dall inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Ad ogni modo, la circostanza che si applicano comunque le sanzioni, e considerando che il ravvedimento operoso in questi casi non è possibile poiché la correzione è avvenuta oltre i termini consentiti, tale modalità di correzione degli errori non trova frequente applicazione. Per completezza si osserva che per quanto riguarda la sanzione, occorre attendere il provvedimento di irrogazione da parte dell Agenzia delle entrate. La sanzione, comunque, può essere definita in via ridotta in base agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/97, che consentono la definizione della medesima ridotta ad un terzo (per errori e omissioni commessi a decorrere dal 1 febbraio 2011). Facendo riferimento a dichiarazioni presentare sino a tutto il 31 dicembre 2010 la sanzione è ridotta ad una quarto. Non può essere sottaciuto, a parere di chi scrive, che nonostante le critiche avanzate in dottrina circa la posizione dell Agenzia la quale non ha riconosciuto al contribuente la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a proprio favore oltre il termine del primo periodo d imposta successivo, la posizione medesima sembra comprensibile se solo si pensi che la dichiarazione integrativa non allunga per l Ufficio i termini per effettuare rettifiche fiscali, talchè potrebbe in teoria verificarsi che un contribuente presenti una dichiarazione integrativa a proprio favore in prossimità del termine di decadenza da parte dell Ufficio della possibilità di effettuare accertamenti, non consentendo così all ufficio alcuna possibilità di verificare la nuova dichiarazione. In questo contesto, sembra corretto che anche nell ipotesi in cui il contribuente intenda emendare la propria dichiarazione esponendo un credito maggiore di quello originariamente indicato nel Modello Unico, debba necessariamente procedere mediante istanza di rimborso ove sia trascorso il termine breve per ripresentare la dichiarazione. In questo senso, peraltro, anche la Cassazione con Sentenza n del Merita di essere segnalato che la Cassazione con sentenza , n ha ritenuto che, ai fini della presentazione dell istanza di rimborso, non assume di per sé rilievo il motivo per il quale il contribuente, nel predisporre la propria dichiarazione, abbia liquidato maggior imposte rispetto a dovute per legge e cioè che si tratti di un vero e proprio errore, oppure di una scelta consapevole derivata dall'orientamento interpretativo all'epoca prevalente. (nello stesso senso Cassazione n del 12 marzo 2007). Andando oltre, la Cassazione con sentenza n.5978/06 ha ulteriormente stabilito che l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale - può anche imputabile ad un "jus superveniens" con applicabilità retroattiva per contrasto con norme di diritto comunitario o per dichiarazione di in costituzionalità (N.d.A., quale il non assoggettamento ad Irap dei soggetti senza struttura). Circa i termini dai quali far decorrere i 48 mesi entro e non oltre i quali presentare l istanza di rimborso, l articolo articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, prevede che esso decorre dalla data del pagamento non dovuto. Tuttavia, laddove l istanza nasce dal fatto che è venuto meno l obbligo del versamento del tributo in forza di un regime di esenzione soggettiva, anche le rate di imposta pagate in acconto possono essere chieste a rimborso poiché la non debenza dell imposta si rileva ancor prima del versamento a saldo. Conseguentemente il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere dai versamenti delle rate di acconto (ibidem, Cassazione n. 56 del 2000, n del 2000, n del 2003 e n. 198 del 2004). GLI ERRORI FORMALI E QUELLI NON FORMALI La Corte di cassazione, con sentenza n /06 ha stabilito, condivisibilmente, che quando l errore si qualifica come meramente formale non occorre neanche procedere alla rettifica della dichiarazione. La decisione, in materia di Iva, è riferita, nel caso di specie, all'ipotesi di fusione
4 per incorporazione con l'esposizione di un credito d'imposta della società incorporata nella dichiarazione annuale della stessa, anziché in quella della società incorporante. Non traducendosi l errata esposizione in una riduzione della base imponibile, la stessa costituisce una violazione di carattere meramente formale.. Più articolata e non ancora consolidata la problematica connessa alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa (peraltro pacificamente ammessa) in caso di omessa indicazione in Unico di costi da black list. Con la Risoluzione n. 12/2008 l Agenzia è giunta alla conclusione che: "il contribuente possa rimediare all'omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione integrativa, nella quale siano indicati separatamente i costi, senza particolari limiti di tempo, ma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche". Successivamente con la Circolare n. 46 del 3 novembre 2009, l Agenzia ha chiarito che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa (senza limiti di tempo) prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche" si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs 471/97 (minimo. 258, massimo ), eventualmente ravvedibile nei termini previsti, viceversa nell ipotesi in cui siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche" si applica la sanzione di cui al successivo comma 3-bis (10% dei costi non indicato con un minimo di. 500 e un massimo di ). Tuttavia, la Corte di Cassazione con Sentenza del 29/12/2010 n ha stabilito che la sanzione proporzionale del 10%, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro , si applica soltanto qualora l'impresa avente sede in Italia non provi le circostanze che le danno diritto alla deduzione, in deroga al principio generale d'indeducibilità del costo di merci importate da paesi inclusi nella black list e ciò prescinde dall inizio o meno di accessi, ispezioni e verifiche. Ove, viceversa, l impresa provi le circostanze che danno diritto alla deduzione si applica la sanzione per irregolarità formale (minimo. 258 massimo 2.065). NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articolo 110 del Tuir, Articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/97 Articolo 2, comma 8, DPR 322/98 Articolo 38, DPR n. 602 del 1973 Articolo 43, DPR n. 600 del Articoli 16 e 17, D.Lgs. 472/97 PRASSI DI RIFERIMENTO Agenzia delle entrate Circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002; Risoluzione n. 24/E del 14 febbraio 2007, Risoluzione n. 12/2008; Risoluzione n. 459 del 2 dicembre 2008 Circolare n. 46 del 3 novembre GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO Corte di Cassazione SSUU, Sentenza n del 6 dicembre 2002 Sentenza n del 20 dicembre 2007 Sentenza n del 20 agosto 2007 Sentenza n del 12 marzo 2007 Sentenza n.5978 del 2006
5 Sentenza n. 56 del 2000 Sentenza n del 2000 Sentenza n del 2003 Sentenza n. 198 del 2004 Sentenza n del 2006 Sentenza n del 31 gennaio 2011 Sentenza n del 28 febbraio 2011 Sentenza n del 29 dicembre 2010 Commissione tributaria regionale della Puglia n. 116/9/10 del 28 ottobre 2010 Commissione tributaria provinciale della Lombardia n. 21 del 26 gennaio 2011 Fondazione Studi IL PRESIDENTE Rosario De Luca
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.
DettagliLa Dichiarazione Integrativa a favore
Paola Piantedosi (Avvocato e Commercialista in Taranto) La Dichiarazione Integrativa a favore 1 L istituto del ravvedimento operoso consente all autore (ed ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni
DettagliFiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 249 26.09.2013 Unico 2012: integrativa entro il 30.09 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Il termine del 30.09.2013 incide anche
DettagliDICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE. - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289. SOGGETTI INTERESSATI TUTTI I CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO O CHE AVREBBERO DOVUTO PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31
DettagliDichiarazioni integrative. Giacomo Manzana -
Dichiarazioni integrative Giacomo Manzana - www.manzana.it Dichiarazione correttiva nei termini Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine (30 settembre 2015 per i soggetti
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 369 02.12.2016 Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016 A cura di Pirone Pasquale Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 321 21.10.2016 Omesso canone cedolare secca in dichiarazione: il ravvedimento Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico A cura di Pasquale
DettagliCONTROLLO FORMALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
CONTROLLO FORMALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte
DettagliOGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati.
OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. Nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha chiarito come, in presenza di una mancata contabilizzazione
DettagliCircolare n. 18/2016. Dichiarazioni integrative Novità del DL n. 193 conv. L n. 225
Dichiarazioni integrative Novità del DL 22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225 1 PREMESSA Con l art. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, come modificato in sede di conversione nella L. 1.12.2016 n. 225, è
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
RISOLUZIONE N. 452/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 compensazione orizzontale del credito Iva in
DettagliOGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO
RISOLUZIONE N. 165/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 luglio 2007 OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Con
DettagliIl nuovo ravvedimento operoso
Il nuovo ravvedimento operoso RIFERIMENTI: Art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Art. 1, comma 637,
Dettagli20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 36 20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Categoria: Sottocategoria: Ravvedimento I sostituti d imposta tenuti alla presentazione del
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 340 14.11.2016 Dichiarazione integrativa e mancata indicazione di un reddito da locazione L immobile ad uso non abitativo A cura di Andrea Amantea
DettagliCOME SI PAGA PER LA REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE
XIII. XIII. Il Il ravvedimento ravvedimento operoso operoso Come si paga per la regolarizzazione violazione di natura formale Come si paga per la regolarizzazione - violazione di natura formale - omesso
DettagliLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato: l istituto del ravvedimento operoso; il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è
DettagliUna dichiarazione dei redditi integrativa è in grado di annullare l accertamento a seguito dell'ispezione dell Ufficio e redazione processo verbale?
Stampa Una dichiarazione dei redditi integrativa è in grado di annullare l accertamento a seguito dell'ispezione dell Ufficio e redazione processo verbale? admin in Contenzioso e processo tributario La
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 48 12.02.2015 Il nuovo ravvedimento I chiarimenti di Telefisco 2015 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Categoria: Versamenti Sottocategoria:
DettagliCircolare n.20/e. Roma, 18/05/2016
Circolare n.20/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/05/2016 OGGETTO: Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
DettagliDentro la Notizia. 7 Settembre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 70/2012 SETTEMBRE/4/2012 (*) 7 Settembre 2012 COMPENSAZIONI FISCALI
DettagliIL RAVVEDIMENTO OPEROSO E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Artt. 1, 8 e 13, D.Lgs. n. 471/97 Art. 13, D.Lgs. n. 472/97 Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016, n. 42/E Recentemente l Agenzia
DettagliArt. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione) 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
DettagliCOMUNICAZIONE N. 10 DEL
ASSOCIAZIONE IMPEGNO E PASSIONE ASSOCIAZIONE SINDACALE DI COMMERCIALISTI - A.I.P. C.F. : 95142960657 P.IVA: 05115830654 COMUNICAZIONE N. 10 DEL 03.08.15 Cari Colleghi, in merito alla problematica relativa
DettagliTITOLO: Remissione in bonis Primi chiarimenti Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre Contenuto in sintesi
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 97 04.10.2012-97/FS/om TITOLO: Remissione in bonis Primi chiarimenti Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre 2012. Contenuto in sintesi
DettagliAGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U
Attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comunicazione per la promozione dell adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 21.12.2015 Unico tardivo entro il 29.12 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Ravvedimento La mancata presentazione di Unico 2015 può essere
Dettaglialle dichiarazioni integrative a favore approdano nel Mod. REDDITI 2017
Le dichiarazioni integrative a favore approdano nel Mod. REDDITI 2017 di Gianfranco Ferranti (*) L art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito che la dichiarazione integrativa a favore può essere trasmessa
DettagliCentro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730
Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 41 Prot. 4723 DATA 14.06.2006 Settore: Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI Correzione di errori ed omissioni commessi dal contribuente
DettagliRISOLUZIONE N. 66/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 66/E Roma, 6 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Adempimenti dichiarativi in caso di liquidazione di società
DettagliOGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
DettagliCIRCOLARE DI STUDIO 33/2016. Parma, 31 Ottobre 2016
CIRCOLARE DI STUDIO 33/2016 Parma, 31 Ottobre 2016 OGGETTO: Chiarimenti in materia di ravvedimento operoso Di seguito si fornisce un breve riepilogo dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate con
DettagliLe compensazioni dei crediti da assistenza fiscale e per eccesso di versamento delle ritenute in F24
Le compensazioni dei crediti da assistenza fiscale e per eccesso di versamento delle ritenute in F24 Considerazioni dopo un anno di applicazione della nuova norma 2015 Studio Tributario e Societario 1
DettagliGiovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo
Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo Entro il prossimo 25 ottobre il contribuente, in caso di errori nella compilazione della dichiarazione, può presentare al CAF o al professionista
DettagliForlì, 25 febbraio Dott. Enrico Zambianchi & PARTNERS STUDIO ANTONELLI
NUOVE POSSIBILITA DI AVVALERSI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 E NOVITA DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DAL 2016 (Art. 1, commi 637-640 Legge di Stabilità 2015) Forlì, 25 febbraio 2015
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 287 27.09.2016 Unico 2016: il recupero dei pagamenti eccedenti Categoria: Unico Sottocategoria: Dichiarazione Il contribuente che effettua un
DettagliCIRCOLARE n. 1/2013. Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012
CIRCOLARE n. 1/2013 Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012 Con la presente circolare informativa si ritiene opportuno affrontare il tema
DettagliFiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 34 05.10.2015 Modello UNICO 2015: ravvedimento Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico A cura di Pasquale Pirone
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone
PROT. N. 2006/135798 Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
DettagliLinea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 15 Tel. 0832/ / Tel. 0832/ /
Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 15 Tel. 0832/392697 0832/458995 Tel. 0832/372266 0832/372308 e-mail : lineasistemi@tiscali.it Dichiarazione Integrativa/Correttiva Integrativa, Correttiva nei termini,
DettagliSTUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA CASTELLANO
AREA FISCALE E SOCIETARIA - RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI- trasformazioni-fusioni-scissioni-conferimenti- - FISCALITA INTERNAZIONALE - TAX LEGAL - MERGER & ACQUISITION - GESTIONI PATRIMONI - TRUST COMPANY
DettagliCircolare Informativa n. 4/2012
Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 4/2012 Olivarella, 6 Febbraio 2012
DettagliRisoluzione N. 113/E
Risoluzione N. 113/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,13 ottobre 2006 Oggetto: Istanza di interpello - Comunicazione relativa all esercizio dell opzione per la tassazione di gruppo. Articoli
DettagliCircolare informativa 6/2016. ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE
Roma, 14 marzo 2016 Circolare informativa 6/2016 ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE L imposta di bollo può essere corrisposta: mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l Agenzia delle
DettagliLE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO DI OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI
LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO DI OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI Con il presente contributo si intende riepilogare le regole per l utilizzo del ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare (con l applicazione
DettagliLe modifiche dell art 26 del DPR 633/1972
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso
DettagliCONTROLLO delle DICHIARAZIONI CHIARIMENTI della C.M. 18/E/2011
Circolare informativa per la clientela n. 28/2011 del 15 settembre 2011 CONTROLLO delle DICHIARAZIONI CHIARIMENTI della C.M. 18/E/2011 In questa Circolare 1. Controllo automatico delle dichiarazioni Comunicazione
DettagliPeriodico informativo n. 63/2010
Periodico informativo n. 63/2010 ENTRO IL 30 SETTEMBRE È POSSIBILE PORTARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER 730 E UNICO 2010 Gentile cliente, è nostra cura metterla al corrente, con il presente documento informativo,
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014 E addebitabile in via di rivalsa l IVA corrisposta in presenza di un accertamento divenuto definitivo
DettagliRavvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate
Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate STUDIO PULIANI VIA F.TURATI 10 01016 TARQUINIA (VT) 0039 0766 / 845157 FAX 0766/848558 WWW. STUDIOPULIANI.COM 1 PREMESSA L Agenzia delle Entrate,
DettagliDichiarazione IVA omessa e sanzioni ridotte. Dal 2016 il Legislatore riduce le sanzioni amministrative previste per l omessa dichiarazione IVA (sia
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 101 04.04.2016 Dichiarazione IVA omessa e sanzioni ridotte Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Sanzioni A cura di Pasquale Pirone Dal 2016
DettagliContenuto in sintesi
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 105 09.11.2012-105/GD/om TITOLO: Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare Secca Acconti. Contenuto in sintesi Con la presente comunicazione si illustrano
DettagliDICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014. G. Manzana
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014 G. Manzana www.manzana.it DR INTEGRATIVE ART. 2, C. 8, DPR 322/98 ART. 2, C. 8-BIS, DPR 322/98 INTEGRATIVA ENTRO TERMINI ACCERTAMENTO INTEGRATIVA
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N.13 DEL 15/04/2010 IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N.13 DEL 15/04/2010 TRATTAMENTO FISCALE DEGLI INTERESSI ATTIVI SU RIMBORSO DI ONERI DEDOTTI IL QUESITO Recentemente ho ottenuto il rimborso di contributi versati
DettagliL AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Circolare N. 06 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 25 gennaio 2011 L AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO La Legge di stabilità 2011 ha aumentato la misura delle sanzioni
DettagliCerti di garantire un sempre puntuale servizio, restiamo a disposizione per ogni eventuale
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 13/07/2015 Oggetto: Informativa n. 10. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Il nuovo ravvedimento
DettagliAnno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Anno 2014 N. RF238 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 16/09/2014 UNICO/IRAP - IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 2 C. 5 DL
DettagliLA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti
LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità
DettagliRISOLUZIONE N. 132/E
RISOLUZIONE N. 132/E Roma, 20 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati
CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati Se l esercizio in cui si conclude il contratto non
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA
Prot. 137937 del 2015 RU Modalità con cui l Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme
DettagliRISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011
RISOLUZIONE N. 85/E Roma, 12 agosto 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione
DettagliSPECIALE RAVVEDIMENTO OPEROSO
Dr. Bartali Claudio Dr. Bartali Luca Dr. Barsottini Claudio Dr. Maltomini Antonio Dr. Turini Stefano Dr. Grossi Simone Dr. Scannerini Daniele Dr. Silvestri Alessio SPECIALE RAVVEDIMENTO OPEROSO IL RAVVEDIMENTO
DettagliDentro la Notizia. 10 Aprile 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 50/2013 APRILE/6/2013 (*) 10 Aprile 2013 LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
DettagliSERVIZI TRIBUTARI ANNO 2013 pag. 293 PERSONE FISICHE E SOCIETA DI PERSONE
SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2013 pag. 293 19 novembre 2013 108/GD/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare Secca - Acconti Contenuto in sintesi Si illustrano le modalità di determinazione e versamento
Dettagli4 Ottobre Le dichiarazioni integrative e il ravvedimento operoso: il punto della situazione
4 Ottobre 2016 Le dichiarazioni integrative e il ravvedimento operoso: il punto della situazione Lo scarto della dichiarazione Lo scarto del file/dichiarazione [art. 9 co. 11 D.M. 31.07.1998] «Tutte le
DettagliIRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PERIODI PRECEDENTI AL 2008 COME COMPILARE LA DICHIARA- ZIONE DEI REDDITI IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF Art. 6, cc. 1-4 D.L.
DettagliN. 75 FISCAL NEWS. Saldo Iva
a cura di Antonio Gigliotti N. 75 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale Saldo Iva 2009 25.02.2010 Categoria Sottocategoria Entro il prossimo 16.3 i soggetti tenuti alla presentazione
DettagliRISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione.
RISOLUZIONE N. 145/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 ottobre 2005 Oggetto: istanza di interpello imposte ipotecaria e catastale - decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 cessione
DettagliL UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2017 L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016 L utilizzo in compensazione del credito IVA 2016, risultante dal mod. IVA 2017, incontra le seguenti limitazioni in base all ammontare dello
DettagliRisoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
DettagliAmbito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa:
Prot. 82/2013 Milano, 03-05-2013 Circolare n. 46/2013 AREA: Circolari, Fiscale Irap - Deducibilità dalle Imposte sui Redditi dell Irap Relativa alle Spese per il Personale Dipendente Circolare dell'agenzia
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite
Dettagli- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il relativi all anno 2007;
PROSPETTO ST - ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il 12.01.2008 relativi all anno 2007; - versamenti effettuati entro marzo 2008 relativi alle operazioni di conguaglio di fine anno
DettagliRISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 luglio 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 - applicazione
DettagliUNICO SC 2011: dichiarazione tardiva e integrativa
UNICO SC 2011: dichiarazione tardiva e integrativa di Francesco Leone L ADEMPIMENTO I contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre possono presentare una dichiarazione
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 53 10.07.2014 Studi di settore: regolarizzazione codice Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Il contribuente può sanare l omessa
DettagliL ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati. Relatore Guido BERARDO, Commercialista
L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista
DettagliRoma, 14/02/2014 INDICE
Roma, 14/02/2014 Società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria - Determinazione dell IRAP relativa al triennio 2014-2016 in base al bilancio - Opzione entro il 3.3.2014 INDICE
DettagliLE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA
LETTURA INTERPRETATIVA 116 LETTURA INTERPRETATIVA PROCEDURE CONCORSUALI e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire il termine per la presentazione
DettagliOGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro
Roma, 31.12.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza
DettagliRoma, 23 Novembre Prot. n. 630 /2010/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI. Circolare n.: 28/2010
C.A.F. UIL S.P.A. CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE LEGALE VIA DI SAN CRESCENZIANO, 25 00199 ROMA TELEFONO 06/86.22.631 TELEFAX 06/86.22.63.33 E-MAIL cafuil@cafuil.it CAPITALE
DettagliE ancora dubbio il costo del ravvedimento di una dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni dalla scadenza
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Premessa Dopo avere trasmesso le dichiarazioni dei redditi del periodo di imposta 2011, potrebbe accadere
DettagliF.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
F.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio 2 DICEMBRE 2013 - IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - IRES - IRAP - CEDOLARE SECCA - ACCONTI Si ricorda la scadenza del 2 dicembre
DettagliCOMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 196 M A S S I M A
COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 196 Dichiarazione integrativa a favore del contribuente per la correzione di errori commessi
DettagliOggetto: REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI
Ai gentili Clienti Circolare n. 5 Oggetto: REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito
DettagliREGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI SCADUTI IL 30 SETTEMBRE 2016 dopo la circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E. di Giancarlo Modolo
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI SCADUTI IL 30 SETTEMBRE 2016 dopo la circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E di Giancarlo Modolo Aspetti generali Tipologia delle dichiarazioni Presentazione
DettagliOGGETTO: Comunicazione dati Dichiarazione Iva Elenco dei clienti e dei fornitori relativi all anno 2006
Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 30 gennaio 2007 Circolare n. 10/2007 OGGETTO: Comunicazione dati Dichiarazione
DettagliOGGETTO: Compensazione del credito IVA in F24 Precisazione della circolare 1/E del 2010.
CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Compensazione del credito IVA in F24 Precisazione della circolare 1/E del 2010. Si ritiene opportuno evidenziare alcune importanti
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.
Comune di Canicattì Provincia di Agrigento REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. - Art.1 Ambito di Applicazione
DettagliDott. Salvatore Giordano Commercialista in Salerno
Dott. Salvatore Giordano Commercialista in Salerno Premessa La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), ai commi 634-640 ha disciplinato l adempimento spontaneo dei contribuenti, compreso il ravvedimento
DettagliL attuazione della norma tributaria e la dichiarazione
L attuazione della norma tributaria e la dichiarazione Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attuazione
DettagliL agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu
L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu A CURA DI SALVINA MORINA E TONINO MORINA Persone fisiche, società di persone,
Dettagli2. AVVERTENZE GENERALI 1
2. AVVERTENZE GENERALI 1 2.1 REPERIBILITÀ DEI MODELLI - VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI Reperibilità dei modelli I modelli di dichiarazione IVA e le relative istruzioni non vengono stampati dall amministrazione
DettagliOGGETTO: Il termine del per gli accertamenti
Informativa per la clientela di studio N. 165 del 11.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il termine del 31.12 per gli accertamenti Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo,
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Roma, 24 settembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Previdenza complementare: riduzione base imponibile all 87,5% Modalità di determinazione e rimborso
DettagliSERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 450
SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 450 11 novembre 2016 167/ER/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare secca - Acconti 2016 RN61 Mod. Unico2016PF Inferiore o uguale a 51,65 Superiore a 51,65
Dettagli19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF
19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il quadro
Dettagli