Convegno nazionale Le nuove regole dell iva comunitaria. Rimborsi iva a non residenti
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1 Convegno nazionale Le nuove regole dell iva comunitaria Rimborsi iva a non residenti
2 Rimborsi iva a soggetti non residenti Ufficio competente a trattare i rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010, al Centro Operativo di Pescara è stato attribuito la competenza alla trattazione dei rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38bis2 e 38-ter, ai sensi e per tutti gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri 2
3 Rimborsi iva a non residenti Revisione dell ottava direttiva Direttiva 2008/9/CE Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010 prot n
4 Rimborsi iva a non residenti Principali Novità Presentazione della domanda per via esclusivamente telematica nello Stato di stabilimento Trasmissione in via telematica dell istanza allo Stato rimborso (26 Stati dell U.E.) I controlli di competenza dello Stato di stabilimento I controlli dello stato del rimborso le operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato di stabilimento I regimi fiscali che escludono la possibilità di presentare l istanza L applicazione del pro rata dello Stato di stabilimento La cooperazione diretta degli uffici dell U.E. 4
5 Rimborsi iva a non residenti Recepimento nazionale Attuale art.38 ter Base normativa DPR 633/1972 Nuove norme Rimborso italiano all estero Art. 38-bis 1 Rimborso a non residente comunitario Art. 38-bis 2 Rimborso a non residente extracomunitario Art. 38-ter 5
6 Rimborsi iva a non residenti Recepimento nazionale Art. 38-bis 1, D.P.R. 633/1972 I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un istanza all Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 6
7 Rimborsi iva a non residenti Soggetti abilitati all invio delle richieste di rimborso Le domande di rimborso devono essere presentate con le modalità di seguito indicate: a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all articolo 3, commi 2- bis e 3 del medesimo decreto; c) avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di rimborso di cui al l art.38 bis1, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; d) tramite le camere di commercio italiane all estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni. 7
8 Rimborsi iva a non residenti I soggetti di cui alle lettere c) e d) della slide che precede si abilitano al servizio Entratel secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 10 giugno I soggetti di cui alla richiamata lettera c) possono utilizzare il servizio Entratel per le finalità di cui al presente provvedimento esclusivamente previa delega da parte dei soggetti passivi stabiliti presentata al competente ufficio dell Agenzia delle entrate in relazione al domicilio fiscale. 8
9 Rimborsi iva a non residenti L istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre dell anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. 9
10 Rimborsi iva a non residenti La natura del termine Il termine del 30 settembre sostituisce quello del 30 giugno previsto nell art.38 ter in vigore fino al 31/12/2009 Il Centro Operativo ritiene che tale termine abbia natura perentoria Nel senso della perentorietà del termine le molteplici pronunce delle CTP e della CTR dell Abruzzo : CTP Pe n.109 del 15/12/2003; CTP Pe n.36 del 22/3/2004; CTP Pe n.28 del 19/2/2008; CTP Pe n.103 dell 1/4/2009; CTR n.114 del 21/4/
11 Rimborsi iva a non residenti La natura del termine Sentenza CTP n.104 del 15/12/2003 Il termine designa il momento in cui chi è obbligato deve adempiere Chi fa trascorrere inutilmente il termine se ne dovrà accollare le conseguenze negative Ogni termine nasce per sua natura perentorio, nel senso che deve essere rispettato Non v è nessuna differenza, quanto agli effetti, tra termine perentorio e ordinatorio Il termine ordinatorio si distingue solo perché può essere prorogato Va ricordato che si sta parlando di un termine apposto per la tutela di un interesse pubblico (la certezza per le finanze delle imposte da rimborsare) per cui la perentorietà del termine è in re ipsa a meno che il Legislatore non disponga la proroga 11
12 Rimborsi iva a non residenti La natura del termine L IVA è uno dei tributi fondamentali per la finanza dei singoli Stati dell UE, è disciplinata da Direttive europee che ne assicurano l applicazione uniforme, ed inoltre una percentuale del tributo è una risorsa propria del bilancio dell Unione I termini brevi degli adempimenti IVA (dichiarazioni, comunicazioni, istanze) hanno il fine di garantire l effettivo e tempestivo esercizio del potere di controllo da parte delle Uffici fiscali competenti per evitare le evasioni e le frodi 12
13 Rimborsi iva a non residenti Art. 38-bis 1, D.P.R. 633/1972 L Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare (entro 15 giorni) tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: non ha svolto un attività d impresa, arte o professione ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell imposta si è avvalso del regime dei contribuenti minimi si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli 13
14 Rimborsi iva a non residenti Rifiuto dell inoltro In presenza delle cause ostative di cui all articolo 38-bis1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Centro operativo non inoltra l istanza di rimborso allo Stato membro competente ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici. Il Centro operativo non inoltra l istanza di rimborso allo Stato membro competente se la richiesta di rimborso non è corretta in base ai controlli di cui all allegato B del Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 1/4/2010 ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici. 14
15 Rimborsi iva a non residenti D.L. 135/2009 Per conformarsi alla sentenza CGCE C-244/08, le richieste di rimborso dell IVA relativa ad acquisti ed importazioni di beni e servizi in relazione a periodi inferiori all anno ( vecchio art. 38-ter) possono essere presentate da soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell Unione europea, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, solo se detti soggetti non residenti sono privi di stabile organizzazione in Italia 15
16 Rimborsi iva a non residenti D.L. 135/2009 Recepimento nazionale I rimborsi dell Iva relativa ad acquisti effettuati in Italia direttamente dalla "casa madre", i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire detta IVA nelle liquidazioni da questa eseguite. 16
17 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Recepimento nazionale Situazione post D.L. 135/2009 Diritto al rimborso ai sensi dell ex art. 38-ter Identificazione diretta = Rimborso non spettante Rappresentante fiscale = Rimborso non spettante Presenza di stabile organizzazione = Rimborso non spettante 17
18 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Recepimento nazionale - Direttiva 2008/117/CE Art. 38-bis 2, D.P.R. 633/1972 I soggetti domiciliati e residenti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 18
19 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti - Direttiva 2008/117/CE - Art. 38-bis 2, D.P.R. 633/1972 Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Non è più prevista la causa ostativa data dalla identificazione diretta o dalla presenza del rappresentante fiscale 19
20 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Diritto al rimborso ai sensi dell art. 38-bis2 Identificazione diretta = rimborso spettante Rappresentante fiscale = rimborso spettante Presenza di stabile organizzazione = rimborso non spettante in quanto l IVA confluisce nella dichiarazione della S.O. 1 comma Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti. 20
21 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Art. 38-bis2, D.P.R. 633/1972 Il rimborso comunque non spetta ai soggetti che hanno effettuato in Italia operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell imposta è il committente o cessionario (da assolvere in reverse charge) e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti La determinazione delle somme spettanti va effettuata nel rispetto delle norme in materia di detrazione (e indetraibilità) recate dagli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/
22 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Art. 38-bis2, D.P.R. 633/1972 I soggetti non residenti non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell imposta 22
23 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Art. 38-bis2, D.P.R. 633/1972 Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente 23
24 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Art. 38-bis2, D.P.R. 633/1972 Pro-rata si deve dare rilievo alla percentuale di detrazione così come applicata nello Stato di stabilimento, e non a quella scaturente dalla rimodulazione del rapporto in base alle regole sulla detraibilità del Paese di rimborso (invertiti i termini di riferimento individuati nella Sentenza C-136/1999, MPS) 24
25 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Correzione della percentuale di detrazione I soggetti passivi di cui al punto che alla fine dell anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell imposta sul valore aggiunto assolta all interno del loro territorio. La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una successiva domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua più domande di rimborso durante l anno solare, con un apposita comunicazione contenente i dati di cui all allegato C. Provv. Dir.Agenzia del 1/4/
26 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Il procedimento di controllo documentale Art.38 bis2, 5 comma La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi 26
27 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Il procedimento di controllo documentale Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 27
28 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Il procedimento di controllo documentale Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. 28
29 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Recepimento nazionale Art. 38-bis2, 7 comma D.P.R. 633/1972 L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 29
30 Rimborsi iva a soggetti non residenti Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 30
31 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Recepimento nazionale Il Procedimento. Natura ed effetti I procedimenti di rimborso che hanno origine nelle Direttive comunitarie (Direttiva rimborsi IVA; Direttiva Madre /Figlia, Direttiva Canoni ed Interessi) : 1. Si limitano a disciplinare la procedura per pervenire in tempi brevi all esecuzione del rimborso o al suo diniego 2. Prevedono sempre l obbligo per le A.F. dell emanazione di un provvedimento esplicito che, se negativo, diventa l atto impugnabile 3. Non prevedono l ipotesi del silenzio rifiuto 4. Rimettono alle norme interne dei singoli Stati per i controlli sostanziali e relativi termini e modalità 31
32 Rimborsi iva a soggetti comunitari non residenti Recepimento nazionale Art. 38-bis2, D.P.R. 633/1972 Soglie quantitative: il rimborso infrannuale non può essere inferiore a 400 (in luogo degli attuali 200), quello annuale a 50 (oggi 25) Termini per il rimborso: entro i dieci giorni lavorativi successivi dalla data di scadenza prevista per la comunicazione della comunicazione di accettazione del rimborso, cioè: 32
33 Rimborsi iva a soggetti non residenti Recupero dei rimborsi Modalità di recupero dei rimborsi non spettanti Se successivamente al pagamento del rimborso, il Centro Operativo viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad irrogare le relative sanzioni. 33
34 Rimborsi iva a soggetti non residenti Sanzioni applicabili: Soggetti comunitari (art.38 bis2 comma 11) I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata 34
35 Rimborsi iva a soggetti non residenti Soggetti extra UE I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. 35
36 Rimborsi iva a soggetti non residenti Misure cautelari a tutela del credito erariale Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo (art.38 bis2 comma 11 e art.38 ter comma 4) 36
37 Rimborsi iva a non residenti Termine per i provvedimenti di recupero rimborsi ed irrogazione sanzioni (accertamenti atipici?) Inapplicabilità termine art.57 DPR 633/72: i termini fissati dal 1 e 2 comma sono relativi ai casi in cui sussiste l obbligo della presentazione della dichiarazione In tal senso la circolare 11/8/93 n.19 : il provvedimento di diniego non è parificabile a quello di rettifica, come si desume dalle norme del 546/92 e quindi non soggiace al termine di decadenza dell art.57 sopracitato 37
38 rimborsi a soggetti non residenti di cui all art. 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 Modalità per la richiesta di rimborso dell imposta sul valore aggiunto assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità I soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità ( Svizzera, Norvegia ed Israele), richiedono entro il 30 settembre dell anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell imposta assolta nella Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, con le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n
39 rimborsi a soggetti non residenti di cui all art. 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 La direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, disciplina lo speciale regime per i prestatori extracomunitari che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti dei privati consumatori stabiliti nell Unione Europea. Tale direttiva prevede che il soggetto passivo non stabilito che si avvale dello speciale regime beneficia del rimborso ai sensi dell art 38ter 39
40 Rimborsi a soggetti non residenti di cui all art. 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 Il nuovo regime parte dal 3 maggio 2010 E in fase di approvazione il nuovo modello IVA 79 40
41 Rimborsi iva a non residenti. Luogo di stabilimento/stato di stabilimento Sentenza C.G.E. del 28 giugno 2007, Causa C-73/06. Planzer Luxembourg Sàrl contro Bundeszentralamt für Steuern l attestazione ai fini IVA, conforme al modello della direttiva, rilasciato dallo Stato di identificazione (lo Stato che ha attribuito la partita IVA), va interpretato nel senso che stessa permette, in via di principio, di presumere che l interessato sia non soltanto soggetto passivo dell imposta sul valore aggiunto nello Stato membro cui fa capo l amministrazione tributaria che gliel ha rilasciata, ma anche che esso sia residente in tale Stato membro. 41
42 Rimborsi iva a non residenti Sentenza C.G.E. del 28 giugno 2007, Causa C-73/06. Tali disposizioni non implicano però che sia precluso all amministrazione tributaria dello Stato membro in cui è richiesto il rimborso dell imposta sul valore aggiunto pagata a monte, che nutra dubbi quanto alla realtà economica dell impresa il cui indirizzo è menzionato in tale attestazione, di accertarsi della realtà in questione ricorrendo alle misure amministrative a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto. 42
43 Rimborsi iva a non residenti Sentenza C.G.E. del 28 giugno 2007, Causa C-73/06 La direttiva in materia di IVA, va interpretato nel senso che la sede dell attività economica di una società è il luogo ove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e ove sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest ultima. 43
44 Rimborsi iva a non residenti Luogo (Stato) di stabilimento del soggetto passivo Normativa e prassi Proposta di Regolamento del Consiglio COM (2009) 672 definitivo del Il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività e ove sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Esso può essere diverso dal luogo a partire dal quale il soggetto passivo svolge le proprie attività. 44
45 Rimborsi iva a non residenti 2. Per determinare il luogo in cui è stabilita la sede di un attività economica si tiene conto dei fattori seguenti: a) la sede legale dell impresa; b) il luogo dell amministrazione centrale dell impresa; c) il luogo in cui si riunisce la direzione dell impresa; d) il luogo in cui si decide la politica generale. 45
46 Rimborsi iva a non residenti 3. Per determinare il luogo in cui è stabilita la sede di un attività economica si può tener conto dei fattori seguenti: a) il luogo di residenza dei dirigenti dell impresa; b) il luogo di riunione delle assemblee generali; c) il luogo in cui sono tenuti i documenti amministrativi e contabili; d)il luogo in cui l impresa possiede i principali conti bancari; e) altri fattori, se pertinenti. 4. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività 46
47 Rimborsi iva a non residenti Giurisprudenza Un insediamento fittizio, come quello caratterizzante una società «casella postale» o «schermo», non può essere definito sede di un attività economica (sentenza 28 giugno 2007 causa C-73/06 Planzer Luxembourg, sentenze 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC, nonché Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, ). 47
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