SOGGETTI NON RESIDENTI. Dott.ssa Nadia Gentina
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1 Dott.ssa Nadia Gentina
2 SEDE DELL ATTIVITÀ (Art. 10 Regolamento UE n. 282 del ) Ai fini delle regole sulla territorialità dei servizi (B2B e B2C) il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa. Per determinare il luogo di cui al paragrafo precedente, si tiene conto: del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, del luogo della sua sede legale, del luogo in cui si riunisce la direzione. 2
3 SEDE DELL ATTIVITÀ (Art. 10 Regolamento UE n. 282 del ) Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa. 3
4 SEDE DELL ATTIVITÀ (Art. 10 Regolamento UE n. 282 del ) Nella norma nazionale invece si fa riferimento a: 1. domicilio (=sede legale) 2. residenza (=sede effettiva) La circolare 37/E del 2011 ha chiarito che il luogo in cui sono svolte le funzioni dell amministrazione centrale dell impresa (vale a dire in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell impresa o dove si riunisce la direzione) coincide, in linea generale, «con quello della sede legale, a meno che non emergano elementi in senso contrario» 4
5 LA STABILE ORGANIZZAZIONE (Art. 11 Regolamento UE n. 282 del ) La «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione o ricevere e utilizzare i servizi che sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione) ESEMPIO Non si ha una stabile organizzazione qual ora un azienda conceda in affitto a clienti ivi stabiliti autovetture private in base a contratti di leasing, i suoi clienti abbiano preso contatto con essa tramite intermediari indipendenti stabiliti in questo stesso Stato membro e abbiano direttamente ricercato le autovetture di loro scelta presso concessionari stabiliti in tale Stato (sentenza «Aro Lease» Corte di Giustizia UE del , causa C-190/95) 5
6 LA STABILE ORGANIZZAZIONE (Art. 11 Regolamento UE n. 282 del ) La «stabile organizzazione» partecipa all operazione quando i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione sono utilizzati dalla casa madre per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione beni o di prestazioni di servizi, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione. La S.O. può partecipare a una operazione come: 1. debitore «naturale»: realizza o riceve l operazione; 2. debitore «per attrazione»: partecipa con i propri mezzi umani o tecnici; 3. debitore «necessario»: svolge adempimenti per conto della casa madre. 6
7 LA STABILE ORGANIZZAZIONE (Art. 11 Regolamento UE n. 282 del ) Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro. 7
8 LA STABILE ORGANIZZAZIONE Corte di Cassazione Ordinanza n del «Il punto centrale della controversia attiene all'onere della prova della esistenza delle condizioni per fruire del rimborso, essendo la ratio dell'impugnata sentenza incentrata sull'affermazione che "l'ufficio non ha provato che la società abbia in Italia una stabile organizzazione, non essendo la partita Iva e la presenza di un rappresentante fiscale leggero sufficienti a determinare la stabile organizzazione di un'impresa". Simile lapidaria affermazione è errata in diritto, in rapporto al principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che dall'attribuzione della partita Iva a un soggetto che ne abbia fatto richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione della esistenza di stabile organizzazione» 8
9 LA STABILE ORGANIZZAZIONE 1. La stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 37/E del 2011 ha confermato che l esistenza di un numero di partita IVA non costituisce da sola una prova sufficiente dell esistenza, in uno Stato membro, di una stabile organizzazione ; 2. L articolo 11, comma 3, del regolamento 282/2011 prevede che il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia stabile organizzazione. 9
10 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA In assenza di Stabile Organizzazione in Italia il soggetto estero può acquisire l identificazione IVA attraverso: IDENTIFICAZIONE DIRETTA - art. 35-ter DPR 633/72; NOMINA RAPPRESENTANTE FISCALE - art. 17 DPR 633/
11 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi alla identificazione diretta i soggetti residenti in un altro Stato Membro della Comunità Europea, esercenti attività d impresa arte o professione. Benché la norma estenda la possibilità anche a soggetti residenti in Paesi Extra-UE con i quali vi siano strumenti giuridici di reciprocità, l identificazione è preclusa per tali soggetti in quanto non vi sono accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. 11
12 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA EFFETTI Con l «identificazione diretta» il soggetto non residente: assolve agli obblighi e adempimenti ordinari derivanti dall applicazione del tributo; esercita tutti i diritti ivi inclusa la possibilità di richiesta di rimborso annuale o trimestrale. Ris. AdE n. 31/E La tardiva identificazione non pregiudica il diritto alla detrazione dell IVA sugli acquisti assolta anteriormente all identificazione, purché vi sia inerenza e ferma restando l applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi tributari. 12
13 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA MODELLO PER L IDENTIFICAZIONE ANR / 3 La richiesta è fatta con il Modello ANR/3 approvato con Provv. Dir. AdE del Il modello è utilizzato per l apertura della posizione, per le variazioni e per la cessazione. 13
14 IL RAPPRESENTANTE FISCALE Rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica residente nel territorio dello Stato. La nomina deve risultare alternativamente da: atto pubblico; scrittura privata registrata; lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fi scale del rappresentante stesso. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all altro contraente anteriormente all effettuazione dell operazione. Occorre richiedere il numero di attribuzione di partita IVA presso la competente Agenzia delle Entrate con il modello AA9/11, modello AA7/10. 14
15 IL RAPPRESENTANTE FISCALE OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE Il rappresentante Fiscale esegue gli adempimenti previsti in tema di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti e dichiarazione IVA. Acquisisce la responsabilità in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall applicazione delle norme in materia di IVA. Esercita tutti i diritti in base alla norma IVA. 15
16 IL RAPPRESENTANTE FISCALE RESPONSABILITÀ SOLIDALE Corte di Cassazione Sent n Massima A differenza del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sui redditi - per il quale vige il criterio della intera tassabilità del reddito prodotto in Italia anche nei confronti delle società non residenti e prive di stabile organizzazione - il rappresentante fiscale ai fini dell'iva non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato. Per cui al rappresentante fiscale ai fini Iva è attribuita una soggettività passiva parziale, ossia limitata alle operazioni passive di competenza attribuitegli dal mandante non residente. Conforme a Corte Cass. 29 marzo - 15 giugno 2001, n
17 IL RAPPRESENTANTE FISCALE Ris. AdE n. 66/E RESPONSABILITÀ SOLIDALE Interpretazione restrittiva Tale nomina rende il rappresentante fiscale solidalmente obbligato con il rappresentato per tutte le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, con esclusione, perciò, di quelle poste in essere direttamente dal soggetto non residente che non risultino effettuate in Italia, ai sensi dell'art. 7 del citato DPR 633/72. 17
18 IL RAPPRESENTANTE FISCALE CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANTE FISCALE IVA ART. 17 DPR 633/72 La società scrivente (inserire tutti i dati identificativi)... esercente attività di (inserire descrizione). con sede legale in (indirizzo estero)... (stato estero), in persona del suo legale rappresentante..., passaporto n.... rilasciato in data... dalle autorità competenti di...(stato estero) NOMINA La società/ sig./sig.ra (inserire i dati completi) C.F. e/o P.I.: con sede /residenza in, Via. n., (solo se società) legalmente rappresentata da c.f.., quale proprio Rappresentante Fiscale in Italia per tutti gli adempimenti IVA, da esercitare in maniera ordinaria, ai sensi del disposto dell articolo 17, 3 comma del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni. (luogo)... (data)... (firma autenticata del legale rappresentante)... 18
19 IL RAPPRESENTANTE FISCALE La nomina deve essere redatta: in duplice originale; con firma autenticata avanti il notaio; se redatta da notaio estero è necessaria l apposizione della postilla secondo la convenzione internazionale dell Aja del ; in lingua italiana o in lingua estera con traduzione giurata; ogni successiva variazione di alcun genere (sede, legale rappresentante, cessazione ecc.) dovrà essere tempestivamente comunicata al rappresentante nominato per effettuare le dovute comunicazioni all Amministrazione finanziaria. Deve essere acclusa la fotocopia del passaporto del legale rappresentante firmatario. 19
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