Le istruzioni delle Entrate sui rimborsi Iva con l estero a cura di Daniele Fezzardi e Alberto Venturini

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1 Il Punto sull Iva Le istruzioni delle Entrate sui rimborsi Iva con l estero a cura di Daniele Fezzardi e Alberto Venturini Gli acquisti nei Paesi Ue: nuove regole per i rimborsi Iva Con il provvedimento n.53471/10 emesso dal Direttore dell Agenzia delle Entrate in data 1 aprile 2010, vengono fornite le istruzioni operative per poter richiedere il rimborso dell Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro tato membro, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.18/10 che attua, tra le altre, la Direttiva europea 2008/9/CE. La Direttiva, che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell Iva, stabilisce nuove modalità di presentazione della richiesta, dei tempi di risposta delle Amministrazioni finanziarie e di liquidazione. Le nuove norme dovrebbero assicurare un iter burocratico più snello grazie al nuovo sistema elettronico di richiesta del rimborso Iva sia per le operazioni effettuate dagli operatori comunitari, sia per le operazioni effettuate da soggetti non residenti nei Paesi Ue per i quali permane l obbligo di presentazione del modello in formato cartaceo. Soggetti italiani come richiedere il rimborsi per acquisti in altri Stati Ue La novità importante consiste nella presentazione della domanda di rimborso direttamente attraverso il nuovo portale elettronico all Agenzia delle Entrate e non più all Amministrazione Finanziaria dell altro Stato. A tal fine, andrà utilizzata l applicazione disponibile con Entratel o Fisconline, che potrà essere trasmessa direttamente o tramite intermediari abilitati. Dopo i previsti controlli relativi ai requisiti soggettivi ed oggettivi, che richiederanno 15 giorni, l istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro in cui è stato effettuato l acquisto. Successivamente, l Amministrazione estera provvederà, entro 4 mesi, a comunicare direttamente al contribuente l esito della richiesta di rimborso (contro i 6 mesi della vecchia procedura), e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi. Operatori di altri Stati Ue come richiedere il rimborso per acquisti in Italia Lo stesso meccanismo vale per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso per le operazioni effettuate in Italia, direttamente attraverso la propria Amministrazione Finanziaria. Pertanto, nessuna domanda di rimborso dovrà essere inoltrata all Agenzia delle Entrate che la riceverà direttamente dall Amministrazione straniera rispettando le modalità e le tempistiche previste per gli operatori italiani. Operatori extra Ue come richiedere il rimborso per acquisti in Italia Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l Italia ha stipulato specifici accordi 15, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea attraverso il Modello Iva 79, da inviare tramite raccomandata o direttamente al Centro operativo di Pescara. Il provvedimento chiarisce che anche per i rimborsi con Paesi extra Ue vale il termine del 30 settembre. 15 Vedasi D.Fezzardi e A.Venturini: I rimborsi Iva esteri: le nuove procedure alla luce del D.Lgs. n.18/2010 che recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/9/CE, in Il Bollettino dell Internazionalizzazione n.3/10, pag.10 e ss.. 25

2 Il rimborso dell imposta assolta in altri Stati membri Ue I soggetti passivi residenti in Italia richiedono il rimborso dell imposta assolta in un altro Stato membro presentando apposita istanza all Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre dell anno solare successivo al periodo di riferimento. Le richieste di rimborso devono essere presentate con le modalità di seguito indicate: direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica; tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica (Dottori Commercialisti); avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa (attraverso il servizio Entratel previa delega da parte dei soggetti richiedenti presentata al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate in relazione al proprio domicilio fiscale); tramite le Camere di Commercio italiane all estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo (attraverso il servizio Entratel). Informazioni oggetto dell istanza Nel sito dell Agenzia delle Entrate è disponibile lo schema (Allegato A del provvedimento) che riporta i dati e le informazioni che devono essere contenute nelle istanze di rimborso, di seguito elencate: a) cognome e nome (per le imprese individuali) b) denominazione ovvero ragione sociale (per le società) c) l indirizzo dove si esercita l attività e dove si intende ricevere le comunicazioni postali d) l indirizzo di posta elettronica ( ) e) il numero di telefono f) descrizione dell attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti (codici NACE) g) il periodo di rimborso h) il numero partita Iva del richiedente i) i dati del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (codici IBAN e BIC) j) le informazioni relative alle fatture di cui si chiede il rimborso k) la percentuale di detrazione applicata l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione applicata m) la comunicazione rilasciata dal richiedente relativa alle condizioni soggettive in cui si trova. Le informazioni presenti nelle fatture di cui si richiede il rimborso dell Iva sono le seguenti: il nome e l indirizzo del fornitore; numero di partita Iva o codice fiscale del fornitore; il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso; la data e il numero della fattura; la base imponibile e l importo dell Iva (espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso); la percentuale di detrazione (in base al tipo di servizio ricevuto); la descrizione della natura di beni e servizi oggetto del rimborso. La comunicazione di cui al punto M del precedente elenco deve essere sottoscritta e conservata dal richiedente e deve riportare la dichiarazione di assenza delle cause ostative previste dall art.38-bis1 co.2, ossia: 26

3 che i beni e servizi acquistati siano stati acquistati in qualità di soggetto passivo; di aver effettuato unicamente prestazioni di trasporto o accessorie al trasporto ovvero cessioni o prestazioni soggette al reverse charge nel Paese del committente; di non aver effettuato nel territorio italiano esclusivamente operazioni esenti o non soggette e che conseguentemente non diano il diritto alla detrazione; di non essersi avvalso del regime dei contribuenti minimi; di non essersi avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. Successivamente all inoltro della richiesta di rimborso, è possibile presentare un istanza correttiva. Non è possibile inserire nuove fatture per le quali, in ogni caso, è possibile presentare una nuova istanza. L attestazione di avvenuta ricezione e il provvedimento di rifiuto L istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui l Agenzia delle Entrate riceve il file contenente le informazioni previste dall Allegato A del provvedimento. L Agenzia attesta l avvenuta ricezione mediante una ricevuta disponibile per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio del file, in cui si comunica il numero di protocollo assegnato all istanza. In presenza delle cause ostative elencate nell art.38-bis1 co.2 della legge Iva (sopra riportate), l Agenzia non inoltra l istanza di rimborso ed emette un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione anche tramite mezzi elettronici ( ). L Agenzia, prima di trasmettere l istanza al Paese membro di rimborso, effettua i seguenti controlli formali: che i codici utilizzati per la descrizione dell attività e dei beni corrispondano con quelli richiesti dallo Stato membro competente del rimborso; che il periodo di rimborso non sia superiore ad un anno solare o inferiore ad un trimestre salvo i casi di inizio o cessazione di attività; che i requisiti oggettivi e soggettivi siano rispettati; che l importo del rimborso non sia inferiore al minimo consentito; che il pro-rata (anche provvisorio) sia corretto; che l ammontare dell imposta detraibile che risulta dall istanza non sia diverso da quello che risulta dall applicazione della percentuale di detrazione dichiarata. La correzione della percentuale di detrazione La Direttiva 2008/9/CE stabilisce che la misura del rimborso deve essere commisurata alla percentuale detraibile (pro-rata) nello Stato di residenza del richiedente e non a quella ricalcolata in base alle regole di detraibilità nel Paese di rimborso. Questo implica che nell istanza vada indicato il pro-rata a cui si è soggetti nel periodo di riferimento del rimborso. Poiché questo dato è generalmente definibile solo in dichiarazione, nel corso dell anno viene utilizzata, in via provvisoria, la percentuale relativa all anno precedente. Se i soggetti passivi che hanno presentato l istanza di rimborso avranno, alla fine del periodo di riferimento, una percentuale di detrazione diversa da quella provvisoria applicata in sede di invio dell istanza, dovranno comunicare entro l anno solare seguente la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri in cui è stato richiesto il rimborso. Ciò determina che gli operatori che sono soggetti al meccanismo del pro rata potranno considerare conclusa la procedura del rimborso solo nell anno successivo a quello di presentazione dell istanza. 27

4 La comunicazione di adeguamento deve essere effettuata in una richiesta di rimborso durante l anno solare successivo a quello di riferimento o, se il richiedente non presenta altre istanze in quell anno, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dall Agenzia. L obbligo di correzione può essere facilmente verificato dall Agenzia mediante un confronto tra l istanza e la dichiarazione dei redditi dell anno. Tale meccanismo può presentare differenti casistiche: per la richiesta è già stato effettuato il pagamento non risultano nuovi rimborsi da erogare per la richiesta a cui è riferita la correzione del pro-rata non è ancora stato emanato alcun provvedimento l ufficio rettifica l importo del rimborso e compensa il maggiore o minore importo dovuto con quanto deve essere erogato in base ad un altra richiesta di rimborso; l ufficio provvede ad effettuare pagamenti o recuperi in modo autonomo; il Centro operativo di Pescara provvede a rettificare in aumento o diminuzione l importo richiesto a rimborso. Il portale web: funzionalità operative L istanza di rimborso deve essere inoltrata attraverso il portale web a cui si accede dal sito dell Agenzia delle Entrate inserendo la password del soggetto abilitato all invio. All interno della pagina privata di Entratel o Fisconline si richiama l applicazione da Strumenti e Rimborsi Iva UE. Dopo aver inserito il codice PIN attribuito in fase di abilitazione all invio, il programma consente due principali funzioni: 1) la compilazione di una nuova richiesta di rimborso; 2) l aggiornamento e/o cancellazione di una richiesta di rimborso inserita precedentemente. Nel caso di una nuova istanza, il primo passo consiste nel compilare i campi relativi alle informazioni anagrafiche del soggetto richiedente, inserendo obbligatoriamente anche l indirizzo a cui verranno indirizzate le comunicazioni dell Agenzia. Il programma successivamente richiede gli estremi del conto corrente bancario del soggetto richiedente su cui effettuare il rimborso dell Iva assolta. 28

5 In un pannello successivo devono essere inseriti i codici attività secondo lo standard di codifica europeo NACE ed è possibile consultare la tabella di raccordo tra la codifica ATECO e NACE per verificarne la corrispondenza attraverso l apposito link. Le fatture vanno inserite nel pannello seguente con l indicazione: della Partita Iva o del Tax Reference Number; della tipologia dei beni o servizi acquistati desunta dalle tabelle riportate nel regolamento (CE) n.1174/09 della Commissione europea del 30 novembre 2009; la base imponibile della fattura e il relativo importo dell Iva; la percentuale di detrazione e l importo deducibile. Infine è necessario inserire l autocertificazione (comunicazione del punto M. dell elenco sopra riportato) in cui si comunica la presenza dei requisiti soggettivi necessari all inoltro dell istanza. Una volta validati tutti i dati e le informazioni richieste, sarà possibile procedere all invio dell istanza e alla visualizzazione e stampa della ricevuta del modello inviato. Tutte le richieste di rimborso compilate dall utente sono visibili nel pannello Lista delle richieste di rimborso e possono essere modificate ovvero eliminate all occorrenza. L esecuzione dei rimborsi a soggetti stabiliti in altro Stato membro Ue I rimborsi effettuati in Italia da soggetti stabiliti in altri Paesi Ue seguono le medesime modalità e procedure previste per i soggetti italiani. I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della comunità devono richiedere il rimborso dell Iva assolta in Italia, presentando apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti. 29

6 L Ufficio competente per i rimborsi Iva esteri è il Centro operativo di Pescara. Nella seguente tabella si riassumono le modalità del rimborso Tipologia di rimborso Limiti quantitativi Tempistiche di invio dell istanza Rimborso trimestrale Non inferiore ad 400 Rimborso annuale Non inferiore a 50 Dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell anno successivo Dal primo gennaio dell anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno L istanza di rimborso si considera ricevuta nel giorno in cui è completata la ricezione del file inoltrato dallo Stato membro di riferimento da parte dell Agenzia delle Entrate. L Agenzia di seguito invia, entro 15 giorni, per tramite dell Amministrazione Finanziaria dello Stato di stabilimento, una ricevuta attestante l avvenuta ricezione dell istanza. Il file dell istanza presentata deve contenere le stesse informazioni previste per le istanze presentate dai soggetti italiani e sopre riportate. La decisione del rimborso deve essere presa entro 4 mesi dall invio dell istanza e il pagamento deve essere effettuato nei 10 gioni successivi. Il rimborso è eseguito mediante un accreditamento su conto corrente intestato al richiedente. Il Centro operativo di Pescara emette un provvedimento di accoglimento o di rigetto, totale o parziale, della richiesta di rimborso, nei modi e nei tempi indicati nell art.38-bis2. Nel caso fosse necessario, gli interessati, successivamente all inoltro della richiesta di rimborso, possono presentare un istanza correttiva entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di rimborso oggetto della correzione. Qualora alla fine dell anno solare il richiedente rilevi di avere un pro-rata diverso da quello utilizzato provvisoriamente e indicato nell istanza, deve comunicare entro l anno successivo il nuovo pro-rata contestualmente alla presentazione di un istanza di rimborso o, in mancanza, con l apposita comunicazione. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti in Paesi membri Ue I soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità Europea, con i quali esistono accordi di reciprocità (Svizzera, Norvegia e Israele) possono richiedere il rimborso dell Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell anno solare successivo al periodo di riferimento attraverso il modello cartaceo Iva Le nuove procedure, che operano per i rimborsi presentati dal 1 gennaio 2010 anche se riferiti a periodo relativi al 2009, limitatamente ai rimborsi extra Ue, si applicano a partire dal 3 maggio Il termine per l invio dell istanza: detraibilità nei due anni successivi La sentenza della Cassazione n.8690, depositata il 12 aprile 2010, ribadisce un orientamento consolidato secondo cui non è perentorio il termine semestrale (entro il 30 giugno dell anno successivo) per le richieste di rimborso Iva presentate in Italia da società non residenti, ma vale il termine biennale previsto dall art.21 del D.Lgs. n.546/ Modalità previste dal D.M. n.2672/82. 30

7 Tale impostazione potrebbe in linea teorica consentire, ai soggetti non residenti, di procedere ancora alla richiesta di rimborso di crediti Iva relativi all anno solare Da un punto di vista operativo si segnala che, essendo stata modificata la procedura di richiesta di rimborso, come sopra ampiamente descritto, non vi sono al momento indicazioni su quale procedura adottare per tale fattispecie residuale. Si segnala che la Direttiva europea 2008/9/CE recepita di recente prevede, tuttavia, che la richiesta di rimborso debba essere presentata al più tardi entro il 30 settembre dell anno successivo al periodo di riferimento. È stato quindi aggiunto un termine perentorio, al fine di evitare il ripetersi di contenziosi (come spesso è accaduto in passato) in merito al termine entro il quale presentare istanza di rimborso. 31

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