Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Gilda Murgia
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1 Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2014 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 04/07/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrentecontro DE BLASIS BRUNO -intimatoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Laziosezione staccata di Latina n.94/39/07 depositata il ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Consigliere Roberta Crucitti;
2 udito per la ricorrente l'avv.alessia Urbani Neri; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Svolgimento del processo Bruno De Blasis propose ricorso avverso la cartella di pagamento - con la quale veniva richiesta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, una maggiore i.r.p.e.f. ed i.l.o.r. per l'anno deducendo: la mancanza dell'atto presupposto, l'inesistenza e/o nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, l'intervenuta decadenza dell'amministrazione Finanziaria. La decisione dell'adita Commissione Tributaria Provinciale di accoglimento del ricorso, appellata dall'agenzia delle Entrate, venne integralmente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina con la sentenza indicata in epigrafe. Il Giudice di appello, rilevato che la notificazione dell'avviso di accertamento era avvenuta tramite servizio postale con raccomandata, con avviso di ritorno sottoscritto per ricevuta dal contribuente, ritenne, comunque, l'atto impositivo non notificato in quanto l'ufficio non era stato in grado di consegnare la relata della notificazione. Nel merito, la Commissione regionale ritenne che la cartella fosse stata notificata successivamente al termine previsto dal combinato disposto degli artt. 17 d.p.r. n.602/73 e 19 comma 2 lett.a del d.lgs 112/99 e, quindi, fosse "priva di effetti". Avverso la sentenza l'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per 2
3 cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo rubricato violazione e falsa applicazione dell'art.14 legge 890/82 in relazione agli arti. 2 e 3 della medesima legge, nonché in relazione agli artt 156 e 157 c.p.c. ai sensi dell 'art 360 n.3 c.p.c.- la ricorrente deduce l'errore commesso dalla Commissione Regionale nell'avere ritenuto- pur in presenza dell'avviso di ricevimento dal quale risultava che l'accertamento, notificato a mezzo posta ai sensi dell'art.14 della legge 890/92, era stato consegnato al contribuente- che la notifica non esistesse per non essere stata prodotta la relata di notificazione e ciò in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art.3 della legge n.890/1982 non comporta l'inesistenza della notifica ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse motivo è fondato. La fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (avviso di accertamento) per il quale, come noto, l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell'ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 3
4 1982). Ne consegue, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati -e non quelle della legge n.890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 14, cod. proc. civ.- per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.cass.n.17598/2010; id.n.9111/2012). In tale ottica, legittimante l'adozione per la notificazione degli atti impositivi di modalità meno formali rispetto a quelle proprie degli atti giudiziari, e nella fattispecie concreta, il procedimento notificatorio non può dirsi inficiato dalla mera mancanza di relata di notificazione ex art.3 della legge n.890/1982 (ai sensi del quale l'ufficiale giudiziario fa menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale l'atto è stato spedito) laddove è pacifico che l'avviso di accertamento (ritenuto non notificato dalla C.T.R. laziale) è stato (per come accertato nella stessa sentenza impugnata) consegnato a mani (con sottoscrizione dell'avviso di ritorno) del contribuente il quale, peraltro, non risulta avere mai prospettato, nell'ottica del rilievo funzionale dei vizi di forma, difformità della copia ricevuta 4
5 rispetto all'originale. 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione agli artt.18 e 21 del d.lgs. 546/92, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c. La ricorrente lamenta che la questione relativa al termine di notificazione della cartella di pagamento per violazione dell'art.25 dpr 602/73 non era mai stata dedotta dal contribuente il quale si era limitato a dedurre la nullità della notifica dell'avviso di accertamento ed, in subordine, la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento il quale avrebbe dovuto essere esercitato entro il La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, affetta da extrapetizione avendo pronunciato su un'eccezione mai avanzata dal contribuente motivo va incontro, ai sensi dell'art.366 comma 1 nn.3 e 6 c.p.c., alla sanzione di inammissibilità per difetto di specificità. Come, infatti, costantemente ribadito da questa Corte "l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura" (cfr. Corte cass. I sez n ), e quanto alla sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa" di cui all'art. 366 col n. 3) c.p.c. "e' necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o 5
6 atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate" (cfr. Corte cass sez. lav n ). Nella specie, in seno al motivo, il contenuto del ricorso introduttivo, viene riportato, solo, per stralcio inidoneo allo scopo, dal quale, peraltro, si evince (sub 3) che tra i motivi di opposizione venne dedotta anche la "intervenuta decadenza"; circostanza questa che parrebbe confermata dalla sentenza impugnata la quale tra i motivi dell'appello incidentale proposto dal contribuente riporta "il mancato annullamento, ad opera dei primi Giudici, dell'atto impugnato anche per violazione dell'art.25 del d.p.r. n.602/73 e della relativa decadenza pur espressamente allegate e prospettate dal contribuente". 3. Con il terzo motivo, avanzato in subordine, si deduce l'applicazione da parte della C.T.R. laziale di norme abrogate o, comunque, inconferenti con la fattispecie. Secondo la ricorrente il richiamo operato dal Giudice dell'appello all'art.36 bis era erroneo trattandosi di cartella di pagamento che traeva il suo fondamento in un accertamento definitivo cosiccome era inconferente il richiamo all'art. 10 del d.lgs. 112/99 trattandosi di norma che disciplina i rapporti interni tra Fisco e concessionario; mentre, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli artt.17 lett.c e 25 del d.p.r. 602/73 nel testo vigente a seguito della soppressione del termine" dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo" ad opera dell'art. l, comma 1, lettera b, d.lgs. n.193/ 2001 in vigore dal Con la conseguenza che essendo l'accertamento de quo (notificato il ) divenuto definitivo 6
7 il , la cartella notificata il (entro il termine del dell'anno successivo a quello di definitività dell'accertamento) era tempestiva Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (sentenza n.6148/2009; id n.1388/2011 ) "alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 156, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un'attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza. In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinché, alla luce dei principi sopra esposti, provveda al riesame ed all'accertamento in fatto relativo alla tempestività o meno della notificazione dell'impugnata cartella, oltre che al regolamento delle spese di questo grado. P.Q.M. 7
8 ESENTE DA REG 1ST `:AZION I AI SENSI DEL D P R 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL N. 5 NIMIR MANA La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
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