ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA. Oggetto: Ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER

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1 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA Oggetto: Ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER OMESSO VERSAMENTO TARSU CODICE AVVISO --EMESSO DA TELESERVIZI S. R. L. CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI ORTA DI ATELLA IN MATERIA DI TARSU ANNO 2003 IL sottoscritto, nato ad Il e residente in alla Via C.F. PREMESSO Che in data al ricorrente è stato notificato l Avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento tarsu codice.. emesso dalla Teleservizi s.r.l. in qualità di concessionaria del servizio tributi del comune di Orta di Atella, in materia di TARSU per l anno 2003 con il quale si richiede il pagamento tarsu per l anno 2003 per un importo di.. oltre sanzioni ed interessi rispettivamente di ed., RICORRE Avverso il predetto Avviso di accertamento per i seguenti MOTIVI: Con il predetto avviso l ufficio richiede il pagamento della tarsu per l anno 2003 ritenendo omesso il versamento della stessa, ma l avviso di accertamento impugnato è illegittimo per intervenuta decadenza. Infatti per l annualità in questione non avendo adottato la riscossione diretta del

2 tributo, il comune di Orta di Atella doveva provvedere alla riscossione della tarsu a mezzo ruolo per il tramite del concessionario della riscossione,così come previsto e regolamentato dall art. 72 del D.lgs. 507/93 e dallo stesso regolamento tarsu del comune di Orta di Atella, all epoca vigente. Orbene l art. 72 del D.lgs 507/93 prevede la riscossione della tarsu a mezzo ruolo da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza entro l anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo Conseguentemente per l anno in questione la formazione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione doveva avvenire entro il 31/12/2004. Il concessionario della riscossione della provincia di Caserta, cui consegnare i ruoli entro il 31/12/2004 era la GEST-LINE spa ( oggi Equitalia Polis spa) il quale successivamente doveva notificare le cartelle di pagamento. Non avendo il comune formato e consegnato al concessionario della riscossione i ruoli tarsu 2003 entro il 31/12/2004 si è verificata la condizione di decadenza e conseguentemente il comune non può più richiedere il pagamento della tarsu per tale annualità. D altronde la mancata formazione e consegna dei ruoli è riscontrabile nello stesso avviso di accertamento, laddove nella premessa l ufficio fa riferimento ad emissione di avvisi di pagamento per la riscossione ordinaria, non a mezzo ruolo. In merito a tali avvisi di pagamento occorre evidenziare che essi, non rientrando nell elencazione dell art. 19 D.lgs 546/1992, non erano autonomamente impugnabili assumendo la veste di semplici avvisi bonari. Con lo spirare del termine di decadenza il Comune ha perso la possibilità di richiedere la tarsu per l annualità contestata. Ne può assumere alcun valore l avviso di pagamento richiamato,in quanto il ricorso

3 alla riscossione diretta ( cioè senza il tramite del concessionario del servizio della riscossione e quindi senza formare il ruolo ) non può essere un espediente per eludere i termini di decadenza comminati dall art. 72 del D.Lgs. 507/93, trattandosi di una norma posta a tutela del contribuente. L avviso di accertamento d ufficio per omesso versamento è dunque illegittimo per intervenuta decadenza, ed il riferimento al comma 161 dell art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, invocato dall ufficio nella premessa dell avviso di accertamento, non è applicabile al caso di specie,infatti, la L. 27/12/2006 n. 296 è entrata in vigore il 01/01/2007,ed a tale data il rapporto di imposta tarsu per l annualità contestata era già abbondantemente esauritosi per effetto dello spirare del termine di decadenza del 31/12/2004. Tutto ciò premesso e considerato Che piaccia a codesta Onorevole Commissione accogliere il ricorso ed annullare l avviso di accertamento, con condanna dell ufficio al pagamento delle spese ; Che la controversia di cui trattasi sia discussa in pubblica udienza ai sensi dell art. 33 del D.Lgs. 546/92. Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare: l originale è inviato alla Teleservizi s.r.l. concessionaria del servizio tributi del comune di Orta di Atella, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge; La copia, che la parte dichiara conforme all originale, viene depositata entro il termine di trenta giorni presso la segreteria della C.T.P. di Caserta. Orta di Atella li Con osservanza

4 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA Oggetto: Ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER OMESSO VERSAMENTO TARSU CODICE AVVISO EMESSO DA TELESERVIZI S.R.L. CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI ORTA DI ATELLA IN MATERIA DI TARSU ANNO 2004 Il sottoscritto, nato ad il e residente in allavia C.F. PREMESSO Che in data al ricorrente è stato notificato l Avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento tarsu codice emesso dalla Teleservizi s.r.l. in qualità di concessionaria del servizio tributi del comune di Orta di Atella, in materia di TARSU per l anno 2004 con il quale si richiede il pagamento tarsu per l anno 2004 per un importo di oltre sanzioni ed interessi rispettivamente di ed, RICORRE Avverso il predetto Avviso di accertamento per i seguenti MOTIVI: Con il predetto avviso l ufficio richiede il pagamento della tarsu per l anno 2004 ritenendo omesso il versamento della stessa, ma l avviso di accertamento impugnato è illegittimo per intervenuta decadenza. Infatti per l annualità in questione non avendo adottato la riscossione diretta del tributo, il comune di Orta di Atella doveva provvedere alla riscossione della tarsu a mezzo ruolo

5 per il tramite del concessionario della riscossione,così come previsto e regolamentato dall art. 72 del D.lgs. 507/93 e dallo stesso regolamento tarsu del comune di Orta di Atella, all epoca vigente. Orbene l art. 72 del D.lgs 507/93 prevede la riscossione della tarsu a mezzo ruolo da formare e consegnare al concessionario della riscossione,a pena di decadenza entro l anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo Conseguentemente per l anno in questione la formazione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione doveva avvenire entro il 31/12/2005. Il concessionario della riscossione della provincia di Caserta, cui consegnare i ruoli entro il 31/12/2005 era la GEST-LINE spa ( oggi Equitalia Polis spa) il quale successivamente doveva notificare le cartelle di pagamento. Non avendo il comune formato e consegnato al concessionario della riscossione i ruoli tarsu 2004 entro il 31/12/2005 si è verificata la condizione di decadenza e conseguentemente il comune non può più richiedere il pagamento della tarsu per tale annualità. D altronde la mancata formazione e consegna dei ruoli è riscontrabile nello stesso avviso di accertamento, laddove nella premessa l ufficio fa riferimento ad emissione di avvisi di pagamento per la riscossione ordinaria, non a mezzo ruolo. In merito a tali avvisi di pagamento occorre evidenziare che essi, non rientrando nell elencazione dell art. 19 D.lgs 546/1992, non erano autonomamente impugnabili assumendo la veste di semplici avvisi bonari. Con lo spirare del termine di decadenza il Comune ha perso la possibilità di richiedere la tarsu per l annualità contestata. Ne può assumere alcun valore l avviso di pagamento richiamato,in quanto il ricorso alla riscossione diretta ( cioè senza il tramite del concessionario del servizio

6 della riscossione e quindi senza formare il ruolo ) non può essere un espediente per eludere i termini di decadenza comminati dall art. 72 del D.Lgs. 507/93, trattandosi di una norma posta a tutela del contribuente. L avviso di accertamento d ufficio per omesso versamento è dunque illegittimo per intervenuta decadenza, ed il riferimento al comma 161 dell art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, invocato dall ufficio nella premessa dell avviso di accertamento, non è applicabile al caso di specie,infatti, la L. 27/12/2006 n. 296 è entrata in vigore il 01/01/2007,ed a tale data il rapporto di imposta tarsu per l annualità contestata era già abbondantemente esauritosi per effetto dello spirare del termine di decadenza del 31/12/2005. Tutto ciò premesso e considerato Che piaccia a codesta Onorevole Commissione accogliere il ricorso ed annullare l avviso di accertamento, con condanna dell ufficio al pagamento delle spese ; Che la controversia di cui trattasi sia discussa in pubblica udienza ai sensi dell art. 33 del D.Lgs. 546/92. Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare: l originale è inviato alla Teleservizi s.r.l. concessionaria del servizio tributi del comune di Orta di Atella, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge; La copia, che la parte dichiara conforme all originale, viene depositata entro il termine di trenta giorni presso la segreteria della C.T.P. di Caserta. Orta di Atella li Con osservanza

7 Vademecum per il ricorso tarsu 1) modificare i dati in rosso con i dati degli effettivi avvisi da impugnare; 2) se l'importo dell'imposta richiesta supera 2.516,00 vi è necessità del difensore e del mandato; 3) far firmare il ricorso al contribuente; 4) applicare una marca da bollo da 14,62 per ogni quattro pagine del ricorso ed eventualmente per il mandato ( se necessita il difensore ); 5) presentare il ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento presso la Teleservizi s.r.l. In via Garibaldi 77, facendosi rilasciare ricevuta di avvenuta presentazione, oppure inviarlo alla Teleservizi s.r.l. Via Garibaldi n.77, Orta di Atella, in plico chiuso senza busta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 6) entro trenta giorni dalla presentazione o dalla spedizione bisogna depositare ( a mano ) presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, tre copie del ricorso, allegando copia dell'avviso di accertamento, copia della ricevuta di presentazione o della ricevuta della raccomandata ;

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