COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE PROVINCIA DI ROMA PROVINCIA DI ROMA
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1 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE PROVINCIA DI ROMA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17/02/2011
2 INDICE Titolo I Contenuto ed oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 1 Contenuto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Tributi oggetto di riscossione diretta Pag. 3 Titolo II I.C.I. Pag. 3 Art. 3 Modalità di riscossione diretta dell I.C.I. Pag. 3 Art. 4 Gestione diretta Pag. 4 Art. 5 Attività di verifica e riscossione coattiva Pag. 4 Titolo III T.A.R.S.U. Pag. 4 Art. 6 Modalità di riscossione diretta della Tarsu Pag. 4 Art. 7 Gestione diretta Pag. 5 Art. 8 Attività di verifica e riscossione coattiva Pag. 5 Titolo IV Disposizioni finali Pag. 6 Art. 9 Disposizioni finali Pag. 6 2
3 TITOLO I Contenuto ed oggetto del Regolamento Art. 1 Contenuto del Regolamento 1. Scopo del presente Regolamento è disciplinare nel Comune di Monte Porzio Catone la riscossione diretta dei tributi comunali prevista dall art. 7 del Regolamento generale delle Entrate, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità ed alle scadenze inerenti agli adempimenti tributari. 2. Il Regolamento è ispirato ai principi d informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e della pari dignità tra Ente impositore e contribuente. 3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi locali. Art. 2 Tributi oggetto di riscossione diretta 1. Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi: - I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili); - T.A.R.S.U. (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani). TITOLO II I.C.I. Art. 3 Modalità di riscossione diretta dell I.C.I. 1. L imposta Comunale sugli Immobili deve essere versata in due rate di pari importo, determinate in osservanza alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., istitutivo dell Imposta e nelle date di scadenza fissate da tale normativa, come modificate dall art. 37 comma 13 e 14 del D. L. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006 e precisamente: - scadenza prima rata 16 giugno; - scadenza seconda rata 16 dicembre. 2. Nell ipotesi di versamento in soluzione unica, il contribuente deve eseguire il versamento entro il termine di scadenza della prima rata. 3. I contribuenti del Comune di Monte Porzio Catone possono effettuare i versamenti relativi all I.C.I. con le seguenti modalità: a) mediante specifico bollettino di c/c postale dedicato all incasso dell I.C.I. intestato al Comune di Monte Porzio Catone; b) mediante modello F24 presso gli istituti bancari o gli uffici postali utilizzando il codice Comune F590; c) mediante versamento diretto presso lo sportello della banca che gestisce la Tesoreria comunale. L operatività di tale modalità è subordinata ad un apposita convenzione con il Tesoriere comunale; d) mediante versamento on line tramite il sito internet di Poste Italiane. L operatività di tale modalità è subordinata ad un apposita convenzione con le Poste. 3
4 Art. 4 Gestione diretta 1. La gestione dell I.C.I. viene curata dall Ufficio Tributi mediante le seguenti operazioni preordinate alla riscossione diretta: a) formazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, dell elenco dei contribuenti I.C.I., sulla base dei dati di riscossione dell Imposta dell anno precedente; b) stampa e spedizione ai contribuenti interessati, a mezzo del servizio postale, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata di acconto, di una nota informativa sugli adempimenti I.C.I. per l anno di riferimento, con allegati n. 2 bollettini di conto corrente postale prestampati e personalizzati con i dati anagrafici (n. 1 bollettino per il versamento in acconto e n. 1 bollettino per il versamento a saldo). Al fine di ridurre l uso della carta e le spese postali l Ufficio provvederà a far recapitare l avviso di pagamento ed i relativi bollettini per il versamento dell Imposta solo a coloro che risultano possedere immobili soggetti al tributo. Il mancato recapito dei bollettini di pagamento non dispensa il contribuente dal versamento dell I.C.I. qualora dovuta; c) acquisizione dei versamenti, distinti per anno d imposta, man mano che gli stessi pervengono, al fine di tenere costantemente aggiornate le posizioni di ogni singolo contribuente e trasmettere all Ufficio di Ragioneria le risultanze contabili complessive. Art. 5 Attività di verifica e riscossione coattiva 1. L Ufficio Tributi verifica che quanto corrisposto dal contribuente corrisponda all Imposta effettivamente dovuta, in base agli immobili posseduti ed al tipo di utilizzo che ne viene fatto; 2. Nei casi di versamento mancante o insufficiente l Ufficio, tenuto conto dei termini di decadenza previsti dai commi 161 e 171 dell art. 1 della Legge 27/12/2006, emette avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni ed addebito degli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle Entrate; 3. Nei casi di mancato pagamento dell avviso di accertamento l Ufficio trasmette gli atti alla Società concessionaria del servizio di riscossione coattiva, che attiverà le necessarie procedure con addebito delle spese per l espletamento dell attività di recupero credito a totale carico del debitore. TITOLO III T.A.R.S.U. Art. 6 Modalità di riscossione diretta della Tarsu 1. La Tassa per l Asporto e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani viene riscossa in n. 4 rate aventi scadenza: a) la prima rata di norma entro il 31 maggio dell anno di riferimento, e comunque in funzione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione; b) le rate successive con scadenza bimestrale a partire dalla scadenza della prima rata. 2. L eventuale versamento in soluzione unica deve avvenire entro il termine di scadenza della prima rata. 4
5 3. I contribuenti del Comune di Monte Porzio Catone possono effettuare i versamenti relativi alla Tarsu con le seguenti modalità: a) mediante specifico bollettino di c/c postale dedicato all incasso della Tarsu intestato al Comune di Monte Porzio Catone; b) mediante versamento diretto presso lo sportello della banca che gestisce la Tesoreria comunale. L operatività di tale modalità è subordinata ad un apposita convenzione con il Tesoriere comunale; c) mediante versamento on line tramite il sito internet di Poste Italiane. L operatività di tale modalità è subordinata ad un apposita convenzione con le Poste. Art. 7 Gestione diretta 1. La gestione della Tarsu viene curata dall Ufficio Tributi mediante le seguenti operazioni preordinate alla riscossione diretta: a) formazione dell elenco dei contribuenti Tarsu sulla base del ruolo dell esercizio precedente, delle nuove iscrizioni, delle cancellazioni e degli accertamenti d ufficio ascrivendo ad ogni contribuente l importo del tributo e delle addizionali; b) visto di esecutività a cura del Funzionario Responsabile del tributo sul frontespizio riepilogativo dell elenco formato; c) stampa e spedizione ai contribuenti interessati, a mezzo del servizio postale ordinario, almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata, di una comunicazione con allegati n. 5 bollettini di conto corrente postale personalizzati e precompilati con gli importi da versare e le scadenze (n. 4 bollettini per il versamento rateale e n. 1 bollettino per l eventuale versamento in soluzione unica); d) acquisizione dei versamenti, man mano che gli stessi pervengono, al fine di tenere costantemente aggiornate le posizioni di ogni singolo contribuente e trasmettere all Ufficio di Ragioneria le risultanze contabili complessive; e) verifica dei versamenti ed applicazione degli interessi legali, calcolati giornalmente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere effettuati, sugli importi versati oltre i termini di cui al precedente art. 6, da addebitare al contribuente in occasione dell invio dell avviso di pagamento per il successivo periodo d imposta. Art. 8 Attività di verifica e riscossione coattiva 1. Ai contribuenti che non abbiano provveduto al pagamento, o vi abbiano provveduto parzialmente, a seguito dell invio della comunicazione di cui al precedente art. 7, l Ufficio Tributi invia, con mezzi idonei a dimostrarne l avvenuto recapito, un avviso di pagamento con cui, contestualmente all applicazione degli interessi legali di cui all art. 7 comma e) ed all addebito delle relative spese di notifica, richiede il versamento degli importi scaduti con pagamento in soluzione unica entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; 2. Nei casi di mancato pagamento dell avviso di cui al precedente comma l Ufficio trasmette gli atti alla Società concessionaria del servizio di riscossione coattiva che attiverà le necessarie procedure con addebito delle spese per l espletamento dell attività di recupero credito a totale carico del debitore. 5
6 TITOLO IV Disposizioni finali Art. 9 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento. 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio
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