Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Mercoledì 09 settembre 2015

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1 3 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI D.g.r. 31 luglio n. X/3954 Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani attraverso la pubblicazione di un bando congiunto 2015 e dei relativi criteri attuativi Visti: LA GIUNTA REGIONALE la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell impiantistica sportiva e per l esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare: l art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura; l art. 3, comma 2, lett. a) il quale prevede che la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative con particolare riguardo al sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo; la Legge n. 241/1990 che all art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; la legge regionale n. 1/2012, che dispone all art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale; il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con dcr 9 luglio 2013, n. X/78, che in materia di politiche per lo sport e il tempo libero: evidenzia il ruolo prioritario dell attività sportiva, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute e di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita; stabilisce di perseguire l obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per tutte le categorie di popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola; la dcr n. 640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida e priorità d intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio » che, in attuazione della l.r. n. 26/2014, al punto 2.2 dell Allegato A (Progettualità volte allo sviluppo e valorizzazione della pratica sportiva e motoria, in relazione a determinate aree tematiche o a specifici segmenti di popolazione) prevede che «verrà sostenuta la realizzazione di iniziative progettuali finalizzate alla diffusione della pratica e dei valori sportivi, focalizzate su determinate tematiche di interesse strategico, con particolare riguardo a quelle che sappiano esprimere e accrescere le potenzialità dello sport, quale veicolo educativo e culturale privilegiato attraverso cui attivare percorsi formativi e multidisciplinari nell ambito della salute, dell educazione alimentare e dei corretti stili di vita, del rispetto dell ambiente e dell inclusione e coesione sociale, favorendo altresì il partenariato, l aggregazione e la messa in rete di soggetti privati e pubblici, profit e non profit, per rafforzare un approccio sinergico volto ad integrare le competenze e a massimizzare l efficacia e l impatto delle azioni anche attraverso l addizionalità delle risorse finanziarie apportate»; Richiamata la d.g.r. n del 19 giugno 2015 che approva lo schema di «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani», sottoscritto dalle Parti in data 7 luglio 2015, che prevede la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani attraverso l emanazione di un bando congiunto per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva; Dato atto che: il punto 4 della d.g.r. n. 3730/2015 rinvia a successiva deliberazione la definizione dei criteri generali di concessione dei contributi e la regolamentazione dei rapporti fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo riferibili alla gestione del Bando e alle procedure di valutazione dei progetti, di rendicontazione ed erogazione dei contributi; l art. 4 del sopracitato Accordo di collaborazione prevede la costituzione di un Comitato Tecnico congiunto preposto alla definizione dei criteri generali per la concessione dei contributi per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani, nonché alla proposta del testo del Bando congiunto e delle relative procedure di istruttoria delle domande di contributo pervenute; l art. 5 dell Accordo impegna le Parti a stipulare separati accordi per la regolamentazione di tutti i rapporti riferibili al bando e alle procedure di valutazione dei progetti, di rendicontazione ed erogazione dei contributi; Visto lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, predisposto in attuazione del sopra richiamato art. 5 dell Accordo di collaborazione e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); Dato atto che nell ambito del Comitato Tecnico di cui all art. 4 dell Accordo di collaborazione è stata condivisa la proposta dei criteri generali per la concessione, attraverso un bando congiunto, di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva di minori e giovani in particolare i soggetti con disabilità o provenienti da contesti familiari in condizione di disagio sociale, che faticano ad affacciarsi al mondo dello sport e alla valorizzazione dello sport come elemento per favorire l inclusione e integrazione sociale; Richiamata la nota di Fondazione Cariplo prot. N del 24 luglio 2015, nella quale si comunica che la Commissione Servizi alla Persona della Fondazione ha approvato in data 20 Luglio 2015 le linee guida del Bando congiunto per la concessione di contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani, evidenziando l opportunità di ampliare l età del target di riferimento fino a 25 anni nel caso in cui i progetti si rivolgano a persone con disabilità, in considerazione delle loro maggiori difficoltà ad approcciarsi al mondo dello sport e della loro esigenza di un maggior supporto formativo ed educativo; Ritenuto di precisare che le progettualità potranno riguardare bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove prevedano il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e di giovani frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, potranno beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore), nonché bambini e giovani portatori di disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni; Vista la sopra richiamata proposta dei criteri generali per la concessione dei contributi, così come riportati nell Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Ritenuto che tale proposta risponda agli obiettivi e agli impegni assunti dalle Parti nell ambito dell Accordo; Valutata l opportunità di approvare lo schema di Convenzione e i criteri generali di assegnazione dei contributi, come da allegati A e B; Dato atto che, come previsto dalla sopra richiamata dgr n. 3730/2015, la dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi ,00, incrementabili sino ad un massimo di ,00 in presenza di ulteriori e idonee risorse finanziarie, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo; Dato atto che: le risorse finanziarie regionali destinate al sostegno a progetti di cui all allegato B) ammontano a ,00 euro e potranno essere incrementate fino a un massimo di ,00 euro in caso di ulteriori disponibilità sui medesimi capitoli; tali risorse trovano copertura sui capitoli e

2 4 Bollettino Ufficiale dell esercizio finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione: ,00 euro sul cap «Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»; ,00 euro sul cap «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»; Considerato che i contributi oggetto del bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo); Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il Regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 02 aprile 2001 e la l.r. n. 37 del 30 dicembre 2014 di approvazione del bilancio di previsione ; Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto: all. A) «Schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani attraverso la pubblicazione di un bando congiunto 2015»; all. B) «Criteri attuativi per la concessione di contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani»; 2. di dare atto che la dotazione finanziaria riservata al bando congiunto di cui al punto 1 ammonta a complessivi ,00, incrementabili sino ad un massimo di ,00 in presenza di ulteriori e idonee risorse finanziarie, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo; 3. di dare atto che: le risorse finanziarie regionali destinate al sostegno a progetti di cui all allegato B) ammontano a ,00 euro e potranno essere incrementate fino a un massimo di ,00 euro in caso di ulteriori disponibilità sui medesimi capitoli; tali risorse trovano copertura sui capitoli e dell esercizio finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione: ,00 euro sul cap «Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»; ,00 euro sul cap «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»; 4. di dare atto che i contributi oggetto del bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo); 5. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1 e l adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione; 6. di dare mandato alla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani per la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d. lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. II segretario:fabrizio De Vecchi

3 5 ALLEGATO A CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA I GIOVANI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO CONGIUNTO 2015 L anno 2015, il mese di settembre, il giorno, tra la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F , rappresentata dal, di seguito denominata Regione ; la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n , iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3 del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata da.. di seguito denominata Fondazione, di seguito congiuntamente le Parti ; richiamato l Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo approvato dal CDA di Fondazione in data 09/06/2015 e dalla Regione con DGR n del 19/6/2015 e sottoscritto dalle Parti in data 07/07/2015, che prevede la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani attraverso l emanazione di un Bando congiunto per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva; richiamato in particolare l art. 5 del sopracitato Accordo di collaborazione, che prevede l impegno delle Parti a stipulare accordi separati per la regolamentazione di tutti i rapporti riferibili al Bando e alle procedure di valutazione dei Progetti, di rendicontazione e di erogazione dei contributi, si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 Finalità con la presente Convenzione le parti intendono disciplinare le procedure di valutazione dei progetti, le modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi, nonché la definizione dei criteri per la concessione dei contributi, ai fini dell attivazione di un iniziativa congiunta che consenta di attuare una strategia condivisa per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva rivolta a: - bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e di giovani frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, potranno beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore) - bambini e giovani portatori di disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni. Articolo 2 - Impegni delle Parti 1. Le Parti si impegnano a: a) garantire una compartecipazione economica di pari misura; b) svolgere le attività previste dalla presente Convenzione a proprio rispettivo carico; c) comunicare l una all altra ogni notizia comunque rilevante ai fini della realizzazione del Bando e in genere riferibile alla collaborazione avviata; d) definire congiuntamente, con l ausilio del Comitato Tecnico di cui all art. 4 dell Accordo di Collaborazione, il testo del Bando, con particolare riferimento alla griglia per la valutazione delle proposte progettuali pervenute; e) pubblicare il Bando entro il mese di settembre 2015, con fissazione del termine di presentazione delle domande al 30 ottobre 2015; f) valutare i progetti acquisiti secondo criteri comparativi e predisporre la relativa graduatoria di merito; g) procedere all adozione dei provvedimenti di concessione dei Contributi da parte dei rispettivi organi competenti entro il mese di dicembre 2015; h) erogare i contributi, sulla base dello stato di avanzamento lavori e a saldo finale, con esclusione di anticipazioni ciascuna delle parti fino alla concorrenza massima del proprio stanziamento. Articolo 3 Dotazione finanziaria 1. Le Parti si impegnano a sostenere in pari misura il finanziamento dei progetti destinando al Bando uno stanziamento di ,00, incrementabile sino a ,00, di cui il 50% a carico di Regione e il 50% a carico di Fondazione, con assunzione dei seguenti impegni: quanto alla Regione, ,00 che trovano copertura sul bilancio regionale dell esercizio 2016; quanto alla Fondazione, , Gli impegni a carico delle Parti saranno sempre di ammontare tale da rispettare la proporzione di concorso di cui al precedente comma. Articolo 4 Presentazione, valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti 1. Il Bando, approvato dai competenti organi delle Parti, sarà pubblicato sul BURL, sul sito e sul sito www. fondazionecariplo.it.

4 6 Bollettino Ufficiale 2. Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione e che sarà disponibile dal 15 settembre La valutazione istruttoria del progetti acquisiti nell ambito del Bando sarà condivisa all interno di una Commissione paritetica (di seguito Commissione ) composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione. I componenti di spettanza della Regione saranno nominati con atto del Dirigente competente. 4. La Commissione opera secondo criteri di collegialità; le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati in una graduatoria contenente la proposta di assegnazione dei contributi. 5. In esito alla valutazione di merito ciascuna delle Parti provvederà con gli atti dovuti all approvazione della graduatoria e alla conseguente assegnazione dei contributi. 6. Il monitoraggio dell avanzamento delle attività e della spesa relativamente ai progetti ammessi sarà a cura della Commissione, che si occuperà altresì della valutazione dei risultati del Bando stesso. Articolo 5 Rendicontazione spese e liquidazione contributi 1. La rendicontazione delle spese relative ai progetti ammessi a contributo, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla base dei criteri e delle procedure di norma utilizzate dalla Fondazione, per erogazioni su Bando, consultabili sul sito e che la Regione dichiara di conoscere, fatte salve le deroghe di seguito delineate: a. i progetti dovranno essere avviati entro il 31 gennaio Saranno riconosciute le spese, relative alle attività progettuali e ricomprese nel piano economico, sostenute a partire dalla data successiva alla di pubblicazione del Bando sul BURL. I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016; b. sono ammessi solo spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico, fino al raggiungimento del limite previsto dalla Guida alla rendicontazione (15% dei costi totali) ; c. non è ammessa l autocertificazione delle spese, né dei pagamenti; d. saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal beneficiario e, nel caso di progetti in partenariato, dal capofila e dai soggetti partner che hanno sottoscritto l accordo, per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni); e. non saranno riconosciute anticipazioni; f. eventuali ulteriori deroghe concordate dalle Parti saranno inserite nella Guida alla presentazione del Bando. 2. La liquidazione dei contributi assegnati al soggetto capofila del partenariato avverrà con le seguenti modalità: l acconto intermedio sarà erogato direttamente dalla Regione, fino all importo massimo della dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione, previa presentazione formale di uno stato avanzamento lavori accompagnato da una rendicontazione parziale non inferiore al 50% delle spese ammesse entro il 15/09/2016; l eventuale parte di acconto eccedente lo stanziamento di Regione e il saldo finale saranno erogati dalla Fondazione, fino all importo massimo della propria dotazione finanziaria. Il saldo sarà erogato esclusivamente a fronte della verifica della rendicontazione conclusiva; l esame dei rendiconti e della documentazione di supporto sarà curato rispettivamente dalla Struttura competente della Regione (acconto) e dall Area Gestione Erogativa della Fondazione (saldo); gli uffici competenti predisporranno la proposta di erogazione che dovrà essere validata in ogni caso dalla Commissione prima della relativa liquidazione. 3. Le Parti hanno la facoltà di visionare reciprocamente in ogni momento le rendicontazioni presentate dai beneficiari dei Contributi. 4. Le Parti convengono di verificare congiuntamente, all esito dell erogazione di tutti i contributi concessi nell ambito del Bando e dell eventuale adozione di provvedimenti di modifica degli stessi, l ammontare dei pagamenti rispettivamente eseguiti. Eventuali quote di risorse finanziarie non utilizzate, derivanti da erogazioni di una delle Parti in misura inferiore al 50%, potranno essere destinate a successive iniziative congiunte aventi le medesime finalità del Bando, ovvero trasferite all altra Parte, previa approvazione da parte dei competenti organi. 5. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione e rendicontazione dei Contributi: per la Fondazione, il Dott.., Direttore dell Area Gestione Erogativa; per la Regione, la D.ssa., Dirigente della Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo. Articolo 6 - Controlli 1. Le parti si riservano il diritto di verificare, anche autonomamente, in conformità con le proprie regole di procedimento, attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese e dei giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione. 2. Le parti si impegnano a riferire alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati. 3. Se necessario, le Parti adotteranno i conseguenti provvedimenti in ordine ai contributi concessi. Eventuali somme restituite dai beneficiari, a seguito di revoca o richiesta di restituzione, saranno restituite alla Parte che abbia liquidato una somma superiore rispetto all altra, fino al raggiungimento di un importo paritario, ovvero suddivise tra le Parti in misura proporzionale al grado di rispettivo apporto finanziario risultante al termine dell iter erogativo. Articolo 7 Durata 1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate con le procedure previste nel Bando e di quanto previsto all Articolo 5, punto 2 e all Articolo 6. Articolo 8 Comunicazione 1. Le Parti definiranno congiuntamente tutte le iniziative di comunicazione riferibili al Bando, impegnandosi sin da ora, ciascuna nei confronti dell altra, a dare adeguata visibilità ai rispettivi apporti ed ad acquisirne reciproco consenso. 2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché informino e acquisiscano il consenso dell altra Parte.

5 7 Articolo 9 Referenti 1. Le Parti concordano che qualsiasi comunicazione riguardante il Bando, la presente Convenzione e quanto agli stessi riferibile sarà trasmessa ai seguenti recapiti: Fondazione Cariplo, Via Manin n. 23, Milano, alla attenzione del referente per l Area Servizi alla Persona,., telefono 02, fax 02., mail..@fondazionecariplo. it; Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano, all attenzione del dirigente della Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo,., telefono 02., fax 02, mail..@regione.lombardia. it. 2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alla presente Convenzione non sarà valida né vincolante, ove non risulti per iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte salve eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo che potranno essere condivise dalle Parti, ferma restando la possibilità di cessazione della Convenzione con scioglimento concordato.

6 8 Bollettino Ufficiale ALLEGATO B Concessione di contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani CRITERI ATTUATIVI Finalità Risorse finanziarie Soggetti ammissibili Entità del contributo Promuovere, nell ambito della collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo di cui alla dgr n. 3730/2015, un bando congiunto per sostenere sul territorio lombardo la realizzazione di progetti finalizzati: a. favorire la partecipazione ad attività sportive di bambini e giovani che faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport; b. promuovere la crescita di una cultura basata sul rifiuto della violenza e dell intolleranza e un approccio allo sport che privilegi i valori del rispetto e della solidarietà; c. valorizzare lo sport come elemento per prevenire l aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile e per facilitare una più elevata inclusione e integrazione, promuovendo la diffusione di una cultura dell accoglienza, del rispetto e della solidarietà; d. sviluppare l esercizio dell attività sportiva come fattore di prevenzione e promozione del benessere psico-fisico e come elemento essenziale di corretti stili di vita; e. favorire l abbinamento tra la pratica motoria e sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, con particolare riferimento alle discipline svolte all aria aperta. I progetti saranno sviluppati nell ambito di partenariati tra le realtà sportive del territorio e le organizzazioni che si occupano di formazione ed educazione. Gli interventi dovranno essere rivolti ai bambini e adolescenti (6-19 anni; laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo, potranno beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore), nonché bambini e giovani portatori di disabilità di età compresa fra i 6 e i 25 anni. Il bando sarà cofinanziato in misura paritaria da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1 mln di euro, incrementabili fino a un massimo di 2 mln di euro, in caso di ulteriori disponibilità di bilancio, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo. Le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari a ,00 euro, trovano copertura sul bilancio 2016 sui seguenti capitoli: Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva: ,00 euro; Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva: ,00 euro; I partecipanti dovranno costituire un partenariato minimo di due soggetti che abbiano sede legale o operativa in Lombardia, di cui: un organizzazione non profit che abbia lo sport tra le proprie finalità; un organizzazione privata non profit che abbia tra le proprie finalità la formazione e l educazione o un ente pubblico. I soggetti potranno richiedere un contributo fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a euro e non superiore a euro (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare a euro). Spese ammesse a contributo Ai fini del calcolo del contributo saranno considerate ammissibili solo le spese strettamente correlate alle attività previste dal progetto presentato, purché siano sostenute dai beneficiari a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL e fino alla data di conclusione del progetto. Saranno considerate non ammissibili le spese per investimenti ammortizzabili (acquisto, manutenzione e ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature). Avvio e conclusione dei progetti I progetti dovranno avere inizio entro gennaio 2016 e termine entro dicembre Ambito territoriale I progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio lombardo. Target di riferimento Gli interventi dovranno essere rivolti ai bambini e adolescenti (6-19 anni; laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo, potranno beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore), nonché bambini e giovani portatori di disabilità di età compresa fra i 6 e i 25 anni.

7 9 Criteri di valutazione I progetti ammissibili verranno valutati in modo congiunto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, in relazione alle seguenti caratteristiche: 1. conoscenza del contesto e radicamento territoriale del partenariato; 2. chiarezza e coerenza del piano di intervento in tutte le sue componenti (modalità di intervento, tempi, ruoli dei soggetti e risorse finanziarie); 3. individuazione di soluzioni innovative, esplicitazione del valore aggiunto del partenariato e creazione di modelli e buone pratiche replicabili; 4. promozione della funzione sociale dello sport, in particolare attraverso una maggiore integrazione tra il percorso formativo/educativo e l attività sportiva quale opportunità di crescita complessiva e sviluppo della persona e mediante la partecipazione ad attività sportive di minori e giovani precedentemente non coinvolti. Saranno considerati altresì elementi premianti: 1. creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che realizzino sinergie tra le diverse associazioni sportive presenti; 2. azioni di promozione dei corretti stili di vita e di prevenzione dell obesità; 3. abbinamento tra la pratica sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, con particolare riferimento alle discipline svolte all aria aperta; 4. coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e nell impegno diretto all interno delle attività progettuali. Termini del procedimento 1. Approvazione del bando: entro 45 giorni dalla data della delibera di Giunta di approvazione dei criteri. 2. Approvazione della graduatoria: entro il Liquidazione dell acconto intermedio da parte di Regione Lombardia, fino all importo massimo della dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione, entro 60 giorni - e comunque non oltre il dalla ricezione dello stato avanzamento lavori accompagnato dalla rendicontazione parziale non inferiore al 50% delle spese ammesse, da presentare a cura dei beneficiari entro il Liquidazione da parte di Fondazione Cariplo dell eventuale parte di acconto eccedente lo stanziamento di Regione e del saldo finale, fino all importo massimo della dotazione finanziaria della Fondazione (il saldo sarà erogato esclusivamente a fronte della verifica della rendicontazione conclusiva). Regolamento UE De Minimis I contributi oggetto del bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis ), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

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