DELIBERAZIONE N X / 5237 Seduta del 31/05/2016

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1 DELIBERAZIONE N X / 5237 Seduta del 31/05/2016 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Su proposta dell'assessore Antonio Rossi Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA I GIOVANI E DEI CRITERI PER LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO CONGIUNTO PER L'ANNO 2016 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: I Dirigenti Donatella Bosio Antonietta De Costanzo Il Direttore Generale Cristina Colombo L'atto si compone di 17 pagine di cui 10 pagine di allegati parte integrante

2 VISTI: - la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell impiantistica sportiva e per l esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna ed in particolare: l art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura; l art. 3, comma 2, lett. a) il quale prevede che la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative con particolare riguardo al sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo; - la Legge n. 241/1990 che all art. 12 recita: La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi ; - la legge regionale n. 1/2012, che dispone all art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale; - il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con dcr 9 luglio 2013, n. X/78, che in materia di politiche per lo sport e il tempo libero, con particolare riferimento al risultato atteso Econ : evidenzia il ruolo prioritario dell attività sportiva, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute e di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita; stabilisce di perseguire l obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per tutte le categorie di popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola; - la dcr n. 640 del 24 febbraio 2015 "Linee guida e priorità d'intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio che, in attuazione della l.r. n. 26/2014, al punto 2.2 dell Allegato A (Progettualità volte allo sviluppo e valorizzazione della pratica sportiva e motoria, in relazione a determinate aree tematiche o a specifici segmenti di popolazione) prevede che verrà 1

3 sostenuta la realizzazione di iniziative progettuali finalizzate alla diffusione della pratica e dei valori sportivi, focalizzate su determinate tematiche di interesse strategico, con particolare riguardo a quelle che sappiano esprimere e accrescere le potenzialità dello sport, quale veicolo educativo e culturale privilegiato attraverso cui attivare percorsi formativi e multidisciplinari nell ambito della salute, dell educazione alimentare e dei corretti stili di vita, del rispetto dell ambiente e dell inclusione e coesione sociale, favorendo altresì il partenariato, l aggregazione e la messa in rete di soggetti privati e pubblici, profit e non profit, per rafforzare un approccio sinergico volto ad integrare le competenze e a massimizzare l efficacia e l impatto delle azioni anche attraverso l addizionalità delle risorse finanziarie apportate ; CONSIDERATO che Fondazione Cariplo è un soggetto che persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e che, identificando come prioritario il tema della crescita culturale e professionale dei giovani e la loro valorizzazione sociale, ha deciso di confermare per il 2016 una linea di intervento per favorire l avvicinamento dei bambini e dei giovani alla pratica sportiva, vista come veicolo di inclusione sociale e come volano di crescita personale e di benessere; DATO ATTO che: Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno sottoscritto in data 7 luglio 2015 un Accordo di collaborazione volto alla realizzazione di un iniziativa congiunta per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva rivolta a minori e giovani, attraverso il sostegno a progetti sviluppati in partenariato tra le agenzie educative e le realtà non profit del territorio; nell ambito del sopracitato Accordo e in attuazione della Convenzione sottoscritta il 9 settembre 2015, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno promosso il bando congiunto Lo Sport: un occasione per crescere insieme, approvato con DDS n. 7216/2015 e pubblicato sul BURL SeO n. 38 del 14/09/2015; VERIFICATO l interesse da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo ad attivare in addizionalità di risorse un iniziativa congiunta rivolta a bambini e giovani per l attuazione di una strategia condivisa di avvicinamento e valorizzazione della pratica sportiva, intesa come strumento idoneo a promuovere l'educazione e la formazione della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il benessere individuale e collettivo e il miglioramento degli 2

4 stili di vita; CONSIDERATO che a tale scopo è stato definito e condiviso il testo di un Accordo di collaborazione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, in cui è prevista, per il 2016, l approvazione di un bando congiunto volto a sostenere attraverso contributi a fondo perduto progettualità destinate a bambini e giovani, da realizzarsi sul territorio lombardo con l obiettivo di: avvicinare bambini e adolescenti alla pratica sportiva di base e contrastare il fenomeno del drop out sportivo nell ambito di un percorso formativoeducativo finalizzato alla loro crescita personale e all adozione di stili di vita attivi permanenti attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport; promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e di promozione del benessere psico-fisico personale; ATTESO che in data 23 maggio 2016 la Commissione Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo ha espresso parere positivo in merito alla sottoscrizione di un nuovo Accordo con Regione Lombardia per la realizzazione di un nuovo bando volto a favorire l avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva, come elemento di crescita personale e di integrazione sociale; DATO ATTO che la dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro ,00, incrementabili sino ad un massimo di ,00 in presenza di ulteriori e idonee risorse finanziarie, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo; DATO ATTO altresì che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari ad euro ,00, trovano copertura sui capitoli e dell esercizio finanziario 2017, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione: euro ,00 sul capitolo Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva; euro ,00 sul capitolo Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva; STABILITO che l Accordo di collaborazione verrà attuato attraverso un Bando congiunto per la concessione di contributi a fondo perduto, che verrà definito 3

5 dalla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani in collaborazione con Fondazione Cariplo e nel rispetto dei criteri generali riportati nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; CONSIDERATO che i contributi oggetto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis ), 5 (cumulo) e 6 (controllo)applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica; RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando congiunto non è rivolta: ai settori esclusi di cui all art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014; RITENUTO che, in caso di svolgimento di attività economica, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale; DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all art. 1 del suddetto Regolamento (UE); informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; attesti di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di stato nella seduta del 24 maggio 2016; RITENUTO che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative al Bando congiunto saranno svolte direttamente da Regione Lombarda; 4

6 VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura; VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale; AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani, di cui all Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire che l Accordo di collaborazione verrà attuato attraverso un Bando congiunto per la concessione di contributi a fondo perduto, che verrà definito dalla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani in collaborazione con Fondazione Cariplo e nel rispetto dei criteri generali riportati nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di dare atto che la dotazione finanziaria riservata al bando che verrà promosso in forma congiunta ammonta a complessivi euro ,00, incrementabili sino ad un massimo di ,00 in presenza di ulteriori e idonee risorse finanziarie, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo; 4. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari ad euro ,00, trovano copertura sui capitoli e dell esercizio finanziario 2017, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione: euro ,00 sul capitolo Trasferimenti alle 5

7 amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva; euro ,00 sul capitolo Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva; 5. di prevedere che, per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica, i contributi oggetto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis ), 5 (cumulo) e 6 (controllo); 6. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani la sottoscrizione dell Accordo di cui al precedente punto 1; 7. di demandare l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani; 8. di dare mandato alla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani per la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 6

8 Allegato 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA BAMBINI E GIOVANI Lo Sport: un occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l inclusione L anno 2016, il mese di, il giorno, la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F , rappresentata da, di seguito denominata Regione ; la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n , iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3 del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata da, di seguito denominata Fondazione ; di seguito congiuntamente le Parti, premesso che la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche; che la Fondazione, nel Documento Programmatico Previsionale Pluriennale , ha definito come prioritario il tema della crescita culturale e professionale dei giovani e la loro valorizzazione sociale e ha deciso di confermare per il 2016 una linea di intervento per favorire l avvicinamento dei bambini e dei giovani alla pratica sportiva, vista come veicolo di inclusione sociale e come volano di crescita personale e di benessere; che la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell impiantistica sportiva e per l esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, in particolare l art. 1, prevede che la Regione riconosce la funzione sociale di tali attività, promuovendo l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita; che

9 la Regione e la Fondazione hanno sottoscritto in data 7 luglio 2015 un Accordo di Collaborazione per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva fra i giovani; che nell ambito dell Accordo di Collaborazione e in attuazione della Convenzione sottoscritta il 9 settembre 2015, le Parti hanno promosso il bando congiunto Lo Sport: un occasione per crescere insieme ; che le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, intendono rinnovare la collaborazione avviata nel 2015 sostenendo progetti rivolti a bambini e giovani che valorizzino lo sport come leva per il benessere psico-fisico, la prevenzione del disagio, l inclusione e l integrazione sociale, la formazione e maturazione della persona; che le Parti intendono disciplinare con la presente le modalità di collaborazione e di definizione dei relativi strumenti operativi; tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 Premesse Le premesse formano parte integrante del presente Accordo. Articolo 2 Finalità e obiettivi dell Accordo 1. Le Parti, attraverso un impegno comune, intendono attivare in addizionalità di risorse un iniziativa congiunta rivolta a bambini e giovani per l attuazione di una strategia condivisa di avvicinamento e valorizzazione della pratica sportiva, intesa come strumento che contribuisce a promuovere l'educazione e la formazione della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il benessere individuale e collettivo e il miglioramento degli stili di vita. 2. Le Parti individuano, quale strumento adeguato e funzionale al perseguimento dei fini di cui sopra, l adozione di un Bando congiunto (di seguito Bando ) per la concessione di contributi a fondo perduto (di seguito Contributi ) a sostegno di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva, negli ambiti e con le finalità indicati al successivo articolo 3 (di seguito Progetti ). 3. Con il presente Accordo le parti intendono definire i criteri generali per la concessione dei Contributi, disciplinare le procedure di istruttoria e valutazione dei progetti e stabilire le modalità di rendicontazione ed erogazione dei Contributi. Articolo 3 Destinatari e finalità dei Progetti 1. Nell ambito del Bando, potranno essere sostenuti i Progetti destinati a bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni (con la possibilità, laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e dei centri di istruzione e

10 formazione professionale, di includere negli interventi anche studenti di età superiore) e a bambini e giovani disabili di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età. 2. I Progetti dovranno essere realizzati sul territorio lombardo ed essere sviluppati all interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale per garantire interventi che siano in grado, da un lato di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e, dall altro, di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi. 3. I Progetti dovranno essere finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: avvicinare bambini e adolescenti alla pratica sportiva di base e contrastare il fenomeno del drop out sportivo nell ambito di un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale e all adozione di stili di vita attivi permanenti attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport; promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e di promozione del benessere psico-fisico personale. Articolo 4 Impegni delle Parti 1. Le Parti si impegnano a: a) garantire una compartecipazione economica in pari misura; b) svolgere le attività previste dal presente Accordo a proprio rispettivo carico; c) comunicare l una all altra ogni notizia comunque rilevante ai fini della realizzazione del Bando e in genere riferibile alla collaborazione avviata; d) definire congiuntamente il testo del Bando, con particolare riferimento alle procedure di selezione e alla griglia per la valutazione delle proposte progettuali pervenute; e) pubblicare il Bando quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con fissazione del termine di presentazione delle domande all 8 settembre 2016; f) valutare i progetti acquisiti secondo criteri comparativi e predisporre la graduatoria di merito; g) procedere all adozione dei provvedimenti di concessione dei Contributi da parte dei rispettivi organi competenti entro il mese di dicembre 2016; h) erogare i Contributi secondo le modalità descritte al successivo articolo 7, ciascuna delle parti fino alla concorrenza massima del proprio stanziamento. Articolo 5 Dotazione finanziaria 1. Le Parti si impegnano a sostenere in pari misura il finanziamento dei progetti, destinando al Bando uno stanziamento di complessivi euro ,00, incrementabili sino ad euro ,00, di cui il 50% a carico di Regione e il 50% a carico di Fondazione, con assunzione dei seguenti impegni: quanto alla Regione, euro ,00 che trovano copertura sul bilancio regionale dell esercizio 2017; quanto alla Fondazione, euro ,00.

11 2. Gli impegni a carico delle Parti saranno sempre di ammontare tale da rispettare la proporzione di concorso di cui al precedente comma. Articolo 6 - Presentazione, selezione, valutazione, e monitoraggio delle proposte progettuali 1. Il Bando, approvato dai competenti organi delle Parti, sarà pubblicato sul BURL, sul sito e sul sito 2. Per la presentazione delle domande e la successiva istruttoria verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Fondazione, che la Regione dichiara di conoscere e che sarà disponibile dal 15 giugno L istruttoria delle proposte progettuali si articolerà in: a) verifica dell ammissibilità formale delle domande di contributo pervenute, coerentemente da quanto stabilito dal Bando; b) valutazione sotto il profilo dei contenuti (qualità e chiarezza dell esposizione, coerenza e rilevanza degli obiettivi e dell ambito di intervento, adeguatezza delle strategie, significatività dei risultati attesi e congruità dell organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato) e della sostenibilità economico-finanziaria, in applicazione della griglia di valutazione definita nel Bando. 4. La valutazione istruttoria dei progetti acquisiti nell ambito del Bando sarà condivisa all interno di una Commissione paritetica (di seguito Commissione ) composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione. I componenti di spettanza della Regione saranno nominati con atto del Dirigente competente. 5. La Commissione opera secondo criteri di collegialità; le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati in una graduatoria contenente la proposta di assegnazione dei contributi. 6. In esito alla valutazione di merito, ciascuna delle Parti provvederà con gli atti dovuti all approvazione della graduatoria e alla conseguente assegnazione dei contributi. 7. Il monitoraggio dell avanzamento delle attività e della spesa relativamente ai progetti ammessi sarà a cura della Commissione, che si occuperà altresì della valutazione dei risultati del Bando stesso. Articolo 7 Rendicontazione spese e liquidazione contributi 1. La rendicontazione delle spese relative ai progetti ammessi a contributo, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla base dei criteri e delle procedure di norma utilizzate dalla Fondazione, per erogazioni su Bando, consultabili sul sito e che la Regione dichiara di conoscere, fatte salve le deroghe di seguito delineate: a. i progetti dovranno essere avviati entro 30 giorni dall approvazione della graduatoria. Saranno riconosciute le spese, relative alle attività progettuali e ricomprese nel piano economico, successive alla data di avvio del progetto indicata in fase di presentazione e in ogni caso successive alla data di

12 pubblicazione del Bando sul BURL. I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2017; b. sono ammessi solo spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico, fino al raggiungimento del limite previsto dalla Guida alla rendicontazione (15% dei costi totali) ; c. non è ammessa l autocertificazione delle spese, né dei pagamenti; d. saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal beneficiario e, nel caso di progetti in partenariato, dal capofila e dai soggetti partner che hanno sottoscritto l accordo, per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni); e. eventuali ulteriori deroghe concordate dalle Parti saranno inserite nella Guida alla presentazione del Bando. 2. La liquidazione dei contributi assegnati al soggetto capofila del partenariato avverrà con le seguenti modalità: l anticipazione sarà erogata direttamente dalla Regione, previa espressa richiesta da parte del beneficiario e comunicazione di avvio del progetto, per un importo pari al 20% del contributo assegnato; l acconto intermedio sarà erogato direttamente dalla Regione, fino all importo massimo della dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione, previa presentazione formale di uno stato avanzamento lavori accompagnato da una rendicontazione parziale non inferiore al 50% delle spese ammesse; l eventuale parte di acconto eccedente lo stanziamento di Regione e il saldo finale saranno erogati dalla Fondazione, fino all importo massimo della propria dotazione finanziaria. Il saldo sarà erogato esclusivamente a fronte della verifica della rendicontazione conclusiva; l esame dei rendiconti e della documentazione di supporto sarà curato rispettivamente dalla Struttura competente della Regione (acconto) e dall Area Gestione Erogativa della Fondazione (saldo); gli uffici competenti predisporranno la proposta di erogazione che dovrà essere validata in ogni caso dalla Commissione prima della relativa liquidazione. 3. Le Parti hanno la facoltà di visionare reciprocamente in ogni momento le rendicontazioni presentate dai beneficiari dei Contributi. 4. Le Parti convengono di verificare congiuntamente, all esito dell erogazione di tutti i contributi concessi nell ambito del Bando e dell eventuale adozione di provvedimenti di modifica degli stessi, l ammontare dei pagamenti rispettivamente eseguiti. Eventuali quote di risorse finanziarie non utilizzate, derivanti da erogazioni di una delle Parti in misura inferiore al 50%, potranno essere destinate a successive iniziative congiunte aventi le medesime finalità del Bando, ovvero trasferite all altra Parte, previa approvazione da parte dei competenti organi. 5. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione e rendicontazione dei Contributi: per la Fondazione il Direttore pro tempore dell Area Gestione Erogativa; per la Regione, il Dirigente pro tempore della Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo.

13 Articolo 8 Controlli 1. Le parti si riservano il diritto di verificare, anche autonomamente, in conformità con le proprie regole di procedimento, attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese e dei giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione. 2. Le parti si impegnano a riferire alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati. 3. Se necessario, le Parti adotteranno i conseguenti provvedimenti in ordine ai contributi concessi. Eventuali somme restituite dai beneficiari, a seguito di revoca o richiesta di restituzione, saranno restituite alla Parte che abbia liquidato una somma superiore rispetto all'altra, fino al raggiungimento di un importo paritario, ovvero suddivise tra le Parti in misura proporzionale al grado di rispettivo apporto finanziario risultante al termine dell'iter erogativo. Articolo 9 Comunicazione 1. Le Parti definiranno congiuntamente un immagine coordinata per il Bando e le iniziative di comunicazione ad esso riferibili, impegnandosi reciprocamente a garantire adeguata visibilità per entrambe. 2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché informino e acquisiscano il consenso dell altra Parte. Articolo 10 Durata Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate con le procedure previste nel Bando e di quanto previsto all Articolo 7, punto 2 e all Articolo 8. Articolo 11 Disposizioni generali 1. Qualsiasi comunicazione riguardante il Bando, il presente Accordo e quanto agli stessi riferibile sarà eseguita ai seguenti recapiti: Fondazione Cariplo, Via Manin n. 23, Milano, alla attenzione del referente per l Area Servizi alla Persona,., telefono 02, fax 02., mail..@fondazionecariplo.it; Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano, all attenzione del dirigente pro tempore della Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo,.., telefono.., mail Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né vincolante, ove non risulti per iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte salve eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo che potranno essere condivise dalle Parti, ferma restando la possibilità di cessazione dell Accordo con scioglimento concordato.

14 Allegato 2 Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo anno 2016 Lo Sport: un occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l inclusione CRITERI ATTUATIVI Finalità Destinatari Risorse finanziarie Promuovere, nell ambito della collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, un bando congiunto per sostenere sul territorio lombardo la realizzazione di progetti sviluppati all interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale per garantire interventi che siano in grado, da un lato di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e, dall altro, di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi. I progetti dovranno essere finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 1. avvicinare bambini e adolescenti alla pratica sportiva di base e contrastare il fenomeno del drop out sportivo nell ambito di un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale e all adozione di stili di vita attivi permanenti attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport; 2. promuovere lo Sport come strumento di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e di promozione del benessere psicofisico personale. Bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni (con la possibilità, laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e dei centri di istruzione e formazione professionale, di includere negli interventi anche studenti di età superiore) e bambini e giovani disabili di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età. Il bando sarà cofinanziato in misura paritaria da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro, incrementabili sino ad euro ,00, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo. Le risorse finanziarie di Regione Lombardia, pari a ,00 di euro, trovano copertura sul bilancio 2017 sui seguenti capitoli: Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva: ,00 euro; Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva: ,00 euro.

15 Soggetti ammissibili Entità del contributo Spese ammesse a contributo Avvio e conclusione dei progetti Ambito territoriale I partecipanti dovranno costituire un partenariato minimo di due soggetti non profit, che abbiano sede legale o operativa in Lombardia, e che comprenda almeno: 1. Un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo, individuato fra: un Associazione o una Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP ed affiliata a Federazioni sportive nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva oppure un Comitato/Delegazione regionale di una Federazione Sportiva Nazionale oppure una Disciplina Sportiva Associata oppure un Ente di Promozione Sportiva oppure il Comitato regionale del CONI oppure il Comitato regionale del CIP 2. un ente pubblico o un organizzazione privata non profit che abbia finalità formative e/o socio-educative. Saranno ammessi alla fase di valutazione di merito esclusivamente i progetti presentati da partenariati in cui siano presenti almeno un soggetto sportivo fra quelli in elenco al punto 1. e un ente pubblico o un soggetto del mondo educativo come dettagliato nel punto 2. I soggetti potranno richiedere un contributo fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a euro e non superiore a euro (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare a euro). Ai fini del calcolo del contributo saranno considerate ammissibili solo le spese strettamente correlate alle attività previste dal progetto presentato, purché siano sostenute dai beneficiari (partner e capofila) successivamente alla data di avvio del progetto indicata in fase di presentazione e in ogni caso successivamente alla data di pubblicazione del bando sul BURL e fino alla data di conclusione del progetto. Saranno considerate non ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili. I progetti dovranno essere avviati entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria e terminare entro il mese di dicembre I progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio lombardo.

16 Criteri di valutazione I progetti ammissibili verranno valutati in modo congiunto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, in relazione alle seguenti caratteristiche: 1. conoscenza del contesto, in particolare per quanto riguarda le attività già esistenti ed il radicamento territoriale; 2. presentazione di un piano di intervento coerente con gli obiettivi del bando e chiaro in tutte le sue componenti (modalità di intervento, tempi, ruoli dei soggetti e risorse) rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progetto; 3. identificazione dei risultati previsti in termini qualitativi e quantitativi e creazione di modelli e buone pratiche replicabili; 4. esplicitazione del valore aggiunto del partenariato che deve tradursi in una reale integrazione delle competenze e delle attività delle singole organizzazioni coinvolte; 5. illustrazione chiara di strumenti e modalità per il coinvolgimento e la partecipazione all attività sportiva dei minori e dei giovani precedentemente non coinvolti 6. promozione della funzione sociale dello sport, anche attraverso la formazione di allenatori/istruttori e/o il coinvolgimento di figure educative per una maggiore integrazione tra il percorso formativo/educativo e l attività sportiva quale opportunità di crescita complessiva e sviluppo della persona; 7. predisposizione di un piano economico coerente con la proposta progettuale, con voci di spesa adeguate e dettagliate, chiaro rispetto alla suddivisione delle spese e dei contributi in capo ai singoli partner, anche con riferimento alle diverse fonti di finanziamento. Saranno considerati altresì elementi premianti: 1. creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che coinvolgano altri soggetti del territorio, costruendo sinergie tra le diverse associazioni sportive presenti; 2. un piano d azione ed un piano economico che sia espressione di un riparto bilanciato in termini di attività e di relativo valore economico, con particolare riguardo alla funzione sportiva e a quella sociale; 3. coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e nell impegno diretto all interno delle attività previste nel progetto. Termini del procedimento 1. Approvazione del bando: entro 30 giorni dalla data della delibera di Giunta di approvazione dei criteri. 2. Approvazione della graduatoria: entro il Liquidazione da parte di Regione Lombardia: dell anticipazione, per un importo pari al 20% del contributo assegnato, entro 30 giorni da espressa richiesta del beneficiario e a fronte di comunicazione di avvio progetto; dell acconto intermedio, fino all importo massimo della dotazione finanziaria di competenza della Regione, entro

17 60 giorni dalla ricezione dello stato avanzamento lavori accompagnato dalla rendicontazione parziale non inferiore al 50% delle spese ammesse; 4. Liquidazione da parte di Fondazione Cariplo dell eventuale parte di acconto eccedente lo stanziamento di Regione e del saldo finale, fino all importo massimo della dotazione finanziaria della Fondazione (il saldo sarà erogato esclusivamente a fronte della verifica della rendicontazione conclusiva). Regolamento UE De Minimis I contributi oggetto del bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis ), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica. La concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal bando congiunto non è rivolta: ai settori esclusi di cui all art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014. In caso di svolgimento di attività economica, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale. I soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all art. 1 del suddetto Regolamento (UE); informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; attesti di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114; In caso di superamento del massimale previsto dal regolamento 1407/2013 non potranno essere consessi aiuti. Le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative al Bando congiunto saranno svolte direttamente da Regione Lombarda.

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