CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 26/11/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio regionale del Veneto P 26 NOVEMBRE 2010 PRQT cr_venet aoo-crv spc Al Signor Presidente della SESTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente 4ella PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari IX ij;g!srvvrur,'\ Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 118 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Causin, Pappato, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Sortoli, Fasoli, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo relativa a: "NORME PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Sesta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Sesta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. RAPPORTI A rn\'rr,'\ ISTI I UZlONAl.l Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia te/ /;/.\- clrai.iiai@consiglioveneto.it

2 IX Legislatura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. SI invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. ILPRESIBENTE (Clodovaldo Ruffato) Dott. GìORféiO VIDAU DIREZIONE REGIONALE RAPPORTI E ATTIVITÀ IsTrruziONAu IL DmfoaJTE REGIONALE Dott. Rapértà Valente 'L SEGRETA' GEMERALE ZanonL ^ mi 2010

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 118 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Causin, Puppato, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo NORME PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 novembre Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 26 novembre 2010.

4 NORME PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE Relazione: Neil 'ultimo decennio il Veneto ha rappresentato un 'opportunità di lavoro per moltissimi cittadini di altri paesi. Questo fenomeno, se da una parte ha consentito di alimentare il nostro sistema produttivo, in modo particolare il settore del manifatturiero, dall'altra, la presenza di genti che hanno culture, lingue e religioni diverse, ha posto all'attenzione dell'agenda della politica il tema dell 'integrazione. In venti anni, gli immigrati regolari in Italia sono aumentati di 10 volte. Erano mezzo milione nel 1990, sfiorano i 5 milioni nel 2010 (7 per cento dei residenti). Oltre un ottavo degli immigrati, quasi 600 mila, sono di seconda generazione. Il dossier statìstico 2010 della Caritas stima, al primo gennaio 2010, in la presenza degli immigrati regolari nel nostro paese (uno ogni 12 residenti), il 51,3 per cento dei quali sono donne, circa 700 mila in più di quanti ne ha registrati l'istat ( ). Il dossier Caritas infatti a differenza dell'istituto centrale dì statistica, include anche tutte le persone regolarmente soggiornanti ma non ancora iscrìtte ali 'anagrafe. Solo negli ultimi dieci anni l'aumento degli immigrati residenti è stato di circa 3 milioni, mentre nell 'ultimo biennio l'aumento registrato sfiora il milione. La comunità più numerosa si conferma quella rumena (21 per cento), seguita da quella albanese (11 per cento) e da quella marocchina (10,2 per cento). In Veneto vìvono immigrati regolari, pari all'i 1,3 per cento della popolazione residente. Secondo il rapporto statistico 2010 della Caritas, nel 2009 in Italia sono nati da coppie straniere bambini, di cui ben 10 mila in Veneto. Queste nascite incidono per il 13 per cento su tutte le nascite registrate nel Paese e per più del 20 per cento su quelle registrate in Veneto. I minori in Italia sono quasi un milione ( ), il 22 per cento della popolazione immigrata regolare. In Veneto i minori rappresentano ben il 24,3 per cento della popolazione immigrata regolarmente residente. L'altro dato significativo del rapporto Caritas è rappresentato dal fatto che nel nostro paese il 13 per cento ( ) dei residenti stranieri sono di seconda generazione. Si tratta per lo più di bambini e ragazzi nati in Italia, nei confronti dei quali l'aggettivo "straniero" è "del tutto inappropriato", come osserva il dossier. In Italia gli iscritti a scuola di origine straniera sono (il 7,5 per cento degli studenti). Nel 2009, nella nostra penìsola sono stati censiti minori non accompagnati dei quali 533 richiedenti asilo; il 90 per cento di questi è di sesso maschile ed ha un'età compresa fra i 15 e 17 anni (88 per cento); per questi, "non sempre, al raggiungimento dei 18 anni, le condizioni attuali (tre anni di

5 permanenza e due dì inserimento in un percorso formativo) consentono dì garantire loro un permesso dì soggiorno ". Nel Paese, gli alunni non italiani passano dai dell'anno scolastico scorso ai dì quello che si apre, con un aumento di unità, pari al 4,7 per cento. Come potremo garantire loro e a tutti gli altri allievi un buon livello di apprendimento, viste le condizioni di precarietà e di abbandono sopra descritte? Ormai il fenomeno dell'inserimento scolastico di alunni non italiani è diventato irreversìbile e arriva a punte che sfiorano il 19 per cento nella scuola dell'infanzia per una media del 12,2 per cento. È pur vero che soprattutto nei primi ordini di insegnamento, i nati in Italia arrivano a superare l '80 per cento nella scuola dell 'infanzia e il 50 per cento in quella primaria, ma resta molto da fare a per garantire livelli dì apprendimento e di integrazione adeguati soprattutto nella scuola media inferiore e nella scuola secondaria, evitando le forme dì selezione e dì abbandono oggi eccessivamente alte. La problematica degli "alunni non Italiani" si inserisce in una situazione già fragile, in cui versa la scuola in Veneto. Gli alunni delle scuola statale in Veneto, sono infatti in aumento in tutte le province e in tutti gli ordini di scuola sfiorando il tetto delle unità ( per la precisione). Il numero delle classi, per effetto dei tagli legati all'applicazione della riforma Tremonti-Gelmini, però cala da a soprattutto nella scuola primaria e nella scuola secondaria di secondo grado. Di conseguenza cresce il numero degli alunni per classe, con alcune situazioni particolarmente difficili nella scuola secondaria superiore, dovute alla riorganizzazione dei corsi di studio. Ciò che invece è gravissimo è il taglio del personale docente, che a fronte dì un aumento di alunni cala dalle unità del alle attuali unità ( posti dì lavoro), e il taglio del personale ATA, che dalle unità del cala alle attuali unità ( posti di lavoro). Questi numeri da soli basterebbero per dimostrare cosa significano i tagli nella scuola e danno l'idea delle difficoltà che dovranno affrontare ì ragazzi, le famìglie e tutto il personale. Negli ultimi anni la presenza di minori stranieri nelle scuole del Veneto è andata velocemente aumentando, senza che la legislazione nazionale e regionale abbia mai sentito il bisogno dì affiancare e sostenere con una legge organica il prezioso lavoro di tanti insegnanti che si sono fatti carico da soli di gestire per troppo tempo la complessità del fenomeno. Non è quindi più possibile rimandare a provvedimenti una tantum la soluzione di un problema strutturale, che attiene all'apprendimento e al diritto all'istruzione dei minori stranieri figli di residenti stranieri regolari, e che concerne anche la qualità dell 'istruzione dei figli delle famiglie italiane. Vi sono problemi legati ali 'apprendimento, al diritto allo studio dei minori residenti in Veneto, ma vi sono aspetti del problema che riguardano il modello d'integrazione più in generale. L'alta presenza dì immigrati nella nostra società genera una crescente paura del diverso che potrebbe rafforzare i casi, finora abbastanza limitati, di xenofobia e razzismo.

6 È in questo clima che sono nate proposte quali le ronde di volontari per la sorveglianza del territorio o l'istituzione di classi-ponte dove isolare ì minori immigrati fino al superamento dì test di ingresso e di specifiche prove dì valutazione che verifichino la conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni locali. Proposte sbagliate per questioni reali. E innegabile che esistano problemi legati alla sicurezza o ali 'integrazione, tuttavìa il fenomeno dell'immigrazione è un dato immanente, strutturale e irreversìbile che presenta alla polìtica delle problematiche che vanno governate con forti investimenti e con polìtiche capaci, in prospettiva, dì generare coesione. La presente legge parte dal presupposto che è necessario rivedere le polìtiche scolastiche in modo da favorire l'applicazione di modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità come un arricchimento dei saperi e abbiano l'intercultura come un obiettivo. Il ruolo della scuola è necessariamente duplice: deve sapere accogliere e inserire nella società i bambini che arrivano da paesi diversi e deve essere in grado di farli crescere in una prospettiva interculturale insieme ai figli delle famiglie italiane, formandoli con la consapevolezza di essere cittadini del paese che lì accoglie. L'obiettivo è di ampliare l'orizzonte culturale al quale riferirsi per la piena realizzazione di tutto il processo educativo e di apprendimento. In questo contesto devono essere privilegiati quei percorsi didattici che favoriscono la reciproca conoscenza e che promuovono, attraverso l'acquisizione dì nuovi saperi, non solo la capacità di riconoscere gli elementi fondanti delle diverse identità, ma anche la consapevolezza delle infinite contaminazioni culturali che sono ìnsite in ogni civiltà. E dunque necessario partire dalla realtà e affrontare con lungimiranza questo cambiamento, con una visione del futuro che sollecita a investire nel presente, nella formazione comune dei ragazzi di origine italiana e dì origine straniera perché vi possa essere nei prossimi anni un ritorno di crescita economica, di coesione sociale, di convivenza intorno a valori condivisi, dì maturazione civile e democratica, di rispetto delle diversità, di dialogo interreligioso, di pluralismo culturale. La società di oggi è una società plurale, multietnica e multiculturale, che impone ad ogni cittadino il confronto con le diversità e la coabitazione con le differenze che insistono sul territorio nazionale. La scuola è inserita in questo contesto, in queste dinamiche, in questo orizzonte culturale, ed è una sorta dì "cartina tornasole " dell 'efficacia dei modelli dì integrazione adottati. E quindi quanto mai opportuno, anzi necessario e urgente, che sì promuova ora una legislazione in grado di sostenere la presenza degli immigrati in Italia investendo sulla loro istruzione nel quadro dell'integrazione secondo l'orizzonte costituzionale e con l'obiettivo del conseguimento di buoni risultati. E altrettanto importante coinvolgere in questo processo gli enti locali che, in quanto istituzioni espressione diretta del territorio, hanno già una conoscenza del fenomeno e ne vivono quotidianamente le contraddizioni.

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8 NORME PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto sostiene gli enti locali e le istituzioni scolastiche regionali nella realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. 2. La Regione: a) promuove, in attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 286/1998, una comunità scolastica capace di accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture, e che promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali; b) garantisce ai minori stranieri presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici; c) opera per rimuovere gli ostacoli linguistici e culturali che possono incidere negativamente sulla qualità dell'apprendimento degli studenti di lingua madre italiana. Art. 2 - Insegnamento della lingua italiana, della cultura e della tradizione locale. 1. Per facilitare la formazione alla cittadinanza e il processo di integrazione dei minori stranieri nella comunità scolastica di accoglienza, la Regione del Veneto, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, promuove iniziative e moduli di formazione all'interno del tempo scuola, volti a migliorare e velocizzare il processo di apprendimento della lingua italiana, della cultura e delle tradizioni locali del Veneto. Art. 3 - Albo dei mediatori linguistico-culturali. 1. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo regionale dei mediatori linguistico-culturali. 2. Ai fini di cui alla presente legge, per mediatore linguistico-culturale s'intende un esperto conoscitore di una lingua, cultura, religione, costumi e tradizioni di un paese straniero da cui provengano minori frequentanti istituti scolastici del Veneto, in grado di sostenere e facilitare il processo di alfabetizzazione linguistica e culturale rispetto alla lingua italiana, la storia, le tradizioni culturali e religiose del Veneto. I mediatori linguistico-culturali coadiuvano gli insegnanti nel compito di educare i minori italiani e stranieri al confronto e all'incontro con le differenze, nella consapevolezza dell'appartenenza di ciascuno alla comunità multietnica del Veneto. 3. Possono esercitare l'attività di mediazione linguistico-culturale nelle scuole del Veneto i cittadini italiani o i cittadini stranieri residenti in Italia, iscritti all'albo regionale dei mediatori linguistico-culturali. 4. I requisiti di accesso all'albo regionale dei mediatori linguistico-culturali sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

9 Art. 4 - Interventi regionali per l'integrazione scolastica e l'educazione interculturale. 1. La Regione promuove intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per raggiungere i seguenti obiettivi: a) la frequenza scolastica e l'effettivo esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri; b) l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l'elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori; c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento e la realizzazione di progetti sull'educazione interculturale; d) il coordinamento e l'armonizzazione dei servizi di mediazione culturale e linguistica attraverso l'impiego difigureprofessionali abilitate di cui all'articolo 3 della presente legge; e) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale; f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui. Art. 5 - Formazione del personale docente e non docente. 1. La Regione del Veneto, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale eroga contributi alle scuole per incentivare interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti italiani e stranieri per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua. Art. 6 - Norma Finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro ,00 per l'esercizio 2010 si fa fronte per l'importo di euro ,00 con le risorse allocate nell'upb U0169 capitolo n "Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta", e per l'importo di euro ,00 con le risorse allocate nell'upb U0074 capitolo n "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" del bilancio di previsione Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" - partita n. 2: "Interventi per la cultura" del bilancio di previsione pluriennale

10 INDICE Art. 1 - Finalità 5 Art. 2 - Insegnamento della lingua italiana, della cultura e della tradizione locale 5 Art. 3 - Albo dei mediatori linguistico-culturah 5 Art. 4 - Interventi regionali per l'integrazione scolastica e l'educazione interculturale 6 Art. 5 - Formazione del personale docente e non docente 6 Art. 6 - Norma Finanziaria 6

11 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (2). Art Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale. (Legge 6 marzo n. 40, art. 36) (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5) 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. 3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione intemazionale in vigore per l'italia. 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei

12 lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine. 7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento; b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, Serie Ordinaria (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140 (Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2005, n. 15, V Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

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