PSR, l prossima settimana al via le riunioni sul territorio

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1 ! Torino, 8 gennaio 2016 Numero 1 PSR, la prossima settimana al via le riunioni sul territorio Il Piano di Sviluppo Rurale, con i prossimi bandi e l annunciata apertura di alcune misure per il 28 dicembre, sarà al centro dell attenzione delle sei riunioni zonali organizzate da Confagricoltura Torino, come tradizione, nel mese di gennaio. Si tratteranno anche altri temi di attualità relativi agli aspetti tecnici e fiscali. Questo il calendario delle riunioni: Chivasso, Palazzo Einaudi: martedì 12 gennaio, ore 10 Ivrea, Agriturismo La vecchia Fornace: martedì 12 gennaio ore 14,30 Torino, Unione Agricoltori: mercoledì 13 gennaio, ore 10 Carmagnola, Centro Cereali: mercoledì 13 gennaio, ore 14,30 Cavour, Sala Polivalente (bocciodromo): venerdì 15 gennaio, ore 10 Vigone, oratorio Santa Caterina: venerdì 15 gennaio, ore 14,30. Emergenza cinghiali: Confagricoltura Tornino appoggia il ricorso al Tar presentato da un gruppo di aziende agricole Da tempo Confagricoltura Torino segnala la necessità di intervenire in modo più strutturato per limitare i danni da fauna selvatica in Piemonte. La proliferazione dei selvatici è diventata un problema di ordine pubblico, come dimostrano l intensificazione degli incidenti causati dai cinghiali e la loro presenza in prossimità delle abitazioni alla periferia delle città. Oltre alle numerose segnalazioni e alla richiesta di interventi concreti per affrontare la questione, Confagricoltura Torino si è recentemente attivata sostenendo con un intervento "ad adiuvandum" il ricorso al TAR Piemonte presentato da alcuni agricoltori contro la delibera della Giunta regionale che l estate scorsa, recependo una norma europea, ha fissato il criterio del de minimis per il risarcimento danni avvenuti dopo il 30 giugno Il regime cosiddetto de minimis fissa un plafond massimo di 15 mila euro nell arco di un triennio per tutti gli aiuti concessi ad ogni singola azienda. L Italia spiega il presidente di Confagricoltura Torino Paolo Dentis - ha sempre tenuto conto delle peculiarità del nostro sistema faunistico venatorio, in quanto ai proprietari non è concesso di cacciare la selvaggina presente sui fondi e di conseguenza la Regione finora ha liquidato i danni considerandoli un risarcimento e non un contributo-aiuto alle imprese. A differenza della maggior parte delle nazioni europee, dove la selvaggina è considerata proprietà del titolare del fondo, in Italia la fauna selvatica è formalmente della comunità (res communes omnium), quindi dello Stato, che è tenuto a risarcire per gli eventuali danni prodotti. La deliberazione della Giunta regionale inoltre ricorda Confagricoltura Torino - è in aperto contrasto con il nostro ordinamento giuridico, che prevede appunto il risarcimento integrale dei danni causati da fauna selvatica. Danni che, periziati, in Piemonte superano i 2 milioni di euro e che nelle zone parco raggiungono vette insostenibili.

2 Digestato: il parere della Commissione europea A seguito della notifica da parte del Ministero delle Politiche Agricole alla Commissione europea della bozza di decreto interministeriale recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.", la Commissione ha trasmesso il parere circostanziato con cui evidenzia come l art. 32 relativo all equiparazione del digestato ai concimi di origine chimica sia in contrasto con la direttiva nitrati. In particolare, la Commissione osserva che l'articolo 32 dello schema notificato ("Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica") stabilisce le condizioni in presenza delle quali il digestato, compreso quello con effluenti di allevamento come materia prima, è equiparato, quanto agli effetti fertilizzanti e di efficienza di uso, ai concimi chimici. Tuttavia, l'articolo 2, lettera g), della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) specifica che per effluente di allevamento, "si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato". Inoltre, l'allegato III, punto 2, della direttiva nitrati stabilisce che il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno non deve essere superiore a 170 kg di azoto per ettaro. La Commissione, dunque, rileva che l'articolo 32 dello schema notificato esonererebbe l'effluente incluso nel digestato dal limite dell'applicazione dell'azoto (di cui all'allegato III, punto 2, della direttiva nitrati), sebbene la definizione di effluente di allevamento comprenda anche l'effluente sotto forma di prodotto trasformato. Di conseguenza, l'articolo 32 dello schema notificato non sarebbe conforme alle disposizioni della direttiva nitrati. In relazione alla situazione venutasi a creare, si è concordato con il Mipaaf di stralciare gli artt dal testo del decreto, mantenendo inalterate le altre parti del provvedimento (si valuterà in una seconda fase la possibilità di predisporre un decreto diretto esclusivamente a definire i casi in cui è possibile equiparare il digestato ai concimi chimici, tenendo conto delle osservazioni della Commissione). Il Ministero dell agricoltura nei prossimi giorni contatterà i Ministeri concertanti per procedere alla firma del DM, che comunque non potrà essere pubblicato prima di febbraio. I nuovi requisiti per la pensione dal Quattro mesi in più di età pensionabile a partire dal 2016 per l'adeguamento alle speranze di vita: nuovi requisiti e calcoli per la pensione di anzianità, anticipata, e di vecchiaia. Aumentano dal 2016 i requisiti per andare in pensione, in attuazione dell adeguamento alle speranze di vita, con quattro mesi in più di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle quote: la circolare INPS 63 del 20 marzo 2015 spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Il riferimento normativo è il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell articolo 12, comma 12 bis, del decreto legge 7/2010. Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l età pensionabile per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, e per la pensione anticipata. Pensione di vecchiaia Le regole generali per l accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle previste dalla Riforma Fornero, articolo 24 Dl 201/2011, armonizzata con l adeguamento alle speranze di vita. Vediamoli in tabella. Categoria lavoratori Requisiti pensione dal 2019

3 ! Lavoratrici dipendenti del privato 65 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita Lavoratori dipendenti del privato 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita Lavoratrici autonome 66 anni e 1 mese 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mes + nuovo adeguamento speranze di vita Lavoratori autonomi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze Pensione anticipata Anche qui, la norma di riferimento è la Riforma delle pensioni Fornero di fine La differenza principale con la pensione di vecchiaia è che vale il requisito contributivo. Vediamo come cambia dal 2016: Anno Uomini Donne dal 2016 al anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi dal 2019 al anni e 10 mesi + nuovo adeguamento 41 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento Corso di potatura degli alberi ornamentali La Scuola Salesiana di Lombriasco (To) organizza un corso di potatura, teorico e pratico, degli alberi ornamentali. Le date previste sono mercoledì 13 gennaio, sabato 16 gennaio e mercoledì 20 gennaio. I corsi si terranno al raggiungimento minimo di 25 partecipanti. Per informazioni telefonare al numero OCM VINO MISURA INVESTIMENTI CAMPAGNA 2015/16

4 In 22 dicembre 2015 la Regione Piemonte ha aperto il bando regionale per la presentazione delle domande relative al settore OCM VINO MISURA INVESTIMENTI relative alla campagna viticola 2015/16. In sintesi le indicazioni previste. BENEFICIARI Possono accedere ai benefici della presente misura, in forma singola o associata, le persone fisiche o giuridiche cui compete l onere finanziario degli investimenti. Tali soggetti possono accedere agli aiuti qualora la loro attività sia: la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; l affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione; limitatamente alle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell articolo 2, del titolo I dell allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 operanti nella filiera vitivinicola; imprese intermedie cui non si applica l articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI Le operazioni ammissibili, riguardano la creazione di punti vendita aziendali, purché non ubicati nelle unità produttive (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale degustazioni, investimenti materiali per l esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli compresa la degustazione. SPESE AMMISSIBILI In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese: di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati); acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto; acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione; acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita extra-aziendali. AGEVOLAZIONI PREVISTE Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Tale limite è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia (o da un raggruppamento di imprese nel quale sia inclusa un impresa classificabile come intermedia) ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui

5 fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro per la quale non trova applicazione il titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell allegato della raccomandazione 2003/361/CE. LIMITE DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI Spesa massima ammissibile: euro Spesa minima ammissibile: euro REQUISITI (CONDIZIONI) DI AMMISSIBILITÀ Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati (compresi tutti quelli facenti parte del raggruppamento di imprese) devono: aver costituito e validato il proprio fascicolo aziendale nell anagrafe agricola unica del Piemonte, essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia vitivinicola in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i.. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE Ai sensi dell articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non può essere concesso un sostegno a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e a soggetti inaffidabili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti, che non comportino un miglioramento degli stessi in termini di aumento della capacità di produzione o della modifica della natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese: IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse; acquisto di macchine e attrezzature usate; acquisti mediante leasing; spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento, l'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo; investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività; attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso; viaggi e/o spedizione merci e/o doganali; spese e commissioni bancarie; qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare. Le spese tecniche, seppur direttamente connesse agli investimenti inseriti in domanda, non sono ammissibili. Eventuali altre spese per investimenti immateriali non strettamente connesse a spese per investimenti materiali non sono ammissibili.

6 Le spese relative alla realizzazione di un sito internet dell azienda o del punto vendita saranno considerate ammissibili solo se all interno dello stesso sarà prevista e funzionante una sezione dedicata all e-commerce con listino dei vini e possibilità di spedizione del prodotto. DEFINIZIONE DI PUNTEGGI E CRITERI DI PRIORITÀ La valutazione della domanda sarà espressa attraverso l assegnazione di punteggi che saranno attribuiti: all azienda o a ognuna delle aziende facenti parte il raggruppamento di aziende; al progetto presentato dall azienda o dal raggruppamento di aziende. I punteggi assegnati saranno i seguenti: Punteggi relativi ad ognuna delle aziende che presenta il progetto di investimento a) Produzione di DOP Il punteggio viene attribuito in base al numero di vini a DOP prodotti (trasformati in azienda), ricavato dalla dichiarazione obbligatoria di vendemmia produzione e rivendicazione DO della campagna precedente a quella in corso. Punteggio: 1 punto per ogni vino a DOP prodotto (non verranno prese in considerazione diverse tipologie della stessa DO). b) Giovani Imprese che hanno come legale rappresentante un giovane di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda. Punteggio: 2. Punteggi relativi al progetto presentato c) Numero di aziende coinvolte Il punteggio viene attribuito in base al numero di aziende facenti parte del progetto di investimento. Punteggio: 1 punto per ogni azienda. d) Estensione territoriale Il punteggio viene attribuito in base al numero di province piemontesi coinvolte nel progetto di investimento, facendo riferimento all ubicazione dei loro stabilimenti principali, come riportato nella dichiarazione obbligatoria di vendemmia produzione e rivendicazione DO. NUMERO PROVINCE E PUNTEGGIO OTTENIBILE 2 province = 5 punti 3 province= 10 punti 4 province= 15 punti 5 province= 20 punti 6 province= 25 punti 7 province= 30 punti 8 province= 50 punti Il punteggio finale della domanda di aiuto sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti nelle due categorie (aziende e progetto), ovvero la somma dei punteggi ottenuti da ciascuna azienda facente parte del raggruppamento e del punteggio ottenuto dal progetto. I richiedenti (ovvero ogni domanda presentata da aziende in forma singola o associata), a parità di punteggio, saranno ordinati nella graduatoria in base al numero di aziende partecipanti al progetto, in ordine decrescente, in subordine, in base al numero di province coinvolte nel progetto e, qualora permanesse la parità alla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

7 I requisiti atti all assegnazione dei punteggi devono essere posseduti all atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell istruttoria e devono permanere fino alla data dell accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo, salvo il requisito dell età. INIZIO E DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI Sono ammessi al contributo gli investimenti realizzati dopo la data di presentazione della domanda, qualora ritenuti ammissibili. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento. Gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda, prima dell approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti. VARIANTI Non sono consentite varianti ai progetti di investimento ammessi a finanziamento. PAGAMENTO L erogazione dell aiuto, deve avvenire entro la fine dell esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la domanda. L aiuto è versato solo dopo l effettiva realizzazione dell investimento globale proposto e dell effettuazione del controllo in loco di tutti gli interventi contenute nella domanda. OBBLIGHI Le operazioni per le quali è richiesto il contributo devono rispettare l'obiettivo del rendimento globale dell'impresa di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. I vincoli si intendono trasferiti ai subentranti in caso di variazione del soggetto beneficiario. I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario: 1. non realizzi totalmente l intervento o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione stabiliti; 2. non raggiunga la finalità per la quale i contributi sono stati concessi; 3. non osservi le prescrizioni e gli impegni assunti, anche relativamente ad anni successivi alla liquidazione del contributo. In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme percepite indebitamente secondo le disposizioni di Agea. DURATA IMPEGNI Gli investimenti che beneficiano delle risorse della presente misura sono assoggettati ai seguenti vincoli: destinazione d uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato; divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo (salvo casi di variazione del soggetto beneficiario). La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La compilazione, la stampa e il rilascio telematico delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica sul portale SIAN. Le imprese iscritte all anagrafe possono:

8 presentare una sola domanda di aiuto per campagna viticola, in forma singola o associata in qualità di capofila; però far parte di più progetti di investimento legati a diverse domande di aiuto in forma associata. In ogni caso la stessa azienda non potrà, nella stessa campagna viticola, presentare una domanda in forma singola ed essere capofila di una domanda in forma associata, né essere capofila di due domande in forma associata. La domanda di aiuto in forma associata dovrà essere rilasciata telematicamente dall azienda che, all interno del raggruppamento di imprese facenti parte del progetto, assume il ruolo di capofila. Per la campagna 2015/2016 sono ammissibili solo progetti annuali, per cui non è possibile presentare progetti biennali. Pertanto, è necessario indicare, come modalità prescelta in domanda, il pagamento a collaudo dei lavori. SCADENZE Queste le scadenze: 29 febbraio 2016 per il rilascio telematico della domanda 7 marzo 2016 per la consegna cartacea della domanda e della documentazione prevista a corredo; 4 luglio 2016 per il completamento dell'investimento e il rilascio telematico della domanda di pagamento. Per informazioni rivolgersi ai tecnici dell Unione Agricoltori. BANDO RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI 2015/16 In data 29 dicembre la Regione Piemonte ha comunicato l apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna relative alla misura di ristrutturazione e riconversione vigneti. La scadenza per la presentazione telematica delle domande sull applicativo SIAN è fissata al 28 gennaio Beneficiari Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: gli imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole, società di persone e di capitali esercitanti attività agricola che esercitano attività agricola ai sensi dell art del codice civile e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni di cui all art. 62 del Regolamento (UE) 1308/13, registrati sul sistema informativo agricolo Piemontese; Per la nozione di imprenditore agricolo vale la definizione dell art del codice civile. Azioni ammissibili Il regime di sostegno può riguardare le seguenti tipologie per azione: RICONVERSIONE VARIETALE

9 Estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sulla stessa superficie o su superficie diversa; Reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento; Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite; Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di età massima di 20 anni. RISTRUTTURAZIONE Estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l esposizione che per ragioni climatiche; senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; Reimpianto, con diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento, mantenendo la stessa varietà di vite; Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite : in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l esposizione che per ragioni climatiche; con modifiche al sistema di coltivazione della vite. MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEI VIGNETI Trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente (guyot, cordone speronato); Modifiche delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente con l esclusione della ordinaria manutenzione. Interventi non ammissibili Il regime di aiuto non si applica: 1. al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite (art. 6 del Reg. CE n. 555/08); 2. agli impianti viticoli che nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione; 3. agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi del l'art. 63 del Reg. (UE)n. 1308/2013 Superficie minima

10 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari. Determinazione dell'aiuto Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme: a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme: coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell impianto, compensazione finanziaria. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzati autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l azione venga realizzata con l impegno ad estirpare un vigneto. Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato in modo forfetario, sulla base del prezzario regionale e comunque in riferimento ad un importo medio regionale fissato in /ettaro. Tale importo medio è elevato a /ettaro per sostenere le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero le superfici vitate che hanno altitudine media superiore ai 500 m o terrazzate o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare. Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivi. L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata ed è riferito all utilizzo di materiale nuovo. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda. Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezziario regionale con edizione annuale, alla sezione n. 24 Agricoltura. Perdite di reddito La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è stata effettuata sulla base della stima realizzata da ISMEA. Tale perdita è stimabile in /anno. Tale perdita di reddito viene riconosciuta: per 2 anni nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto,

11 per 1 anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi (tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione (trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente) o sovrainnesto. Sostegno concedibile Tenuto conto dell analisi dei costi e della stima della perdita di reddito vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro: Contributo forfetario massimo ad ettaro e compensazione per vigneti ordinari.! 1. Contributo massimo forfetario ad ettaro e compensazione per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.!

12 !!! Punteggi e criteri di priorità I requisiti atti all assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi riferiti all azienda, richiedente e intervento. A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Riferiti all azienda Riferiti all intervento Pagamento Gli aiuti vengono erogati al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale, ai sensi del DM n del 20 dicembre Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, dopo l esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda. Il pagamento anticipato è disposto a condizione che: o l esecuzione dei lavori sia iniziata, o il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell Organismo pagatore AGEA, pari al 120% dell'aiuto da erogare. Solo in caso di scelta in domanda del pagamento a collaudo è consentito il passaggio alla modalità di pagamento ad anticipo purché questo avvenga prima dell approvazione della graduatoria regionale.

13 I PREZZI DEI CEREALI FRUMENTI TENERI QUOTAZIONI BORSA /TON MILANO 05/01/2016 TORINO 07/01/2016 MIN MAX MIN MAX FRUMENTO DI FORZA 240,00 260,00 225,00 235,00 FRUMENTO PANIFIC. SUP. 208,00 215,00 200,00 205,00 FRUMENTO PANIFICABILE 190,00 192,00 185, FRUMENTO BISCOTTIERO 188,00 190,00 183, FRUMENTO ALTRI USI n.q. n.q. n.q. n.q. FRUMENTO COMUNITARIO 189,00 253,00 n.q. n.q. FRUMENTO FRANCESE ,00 185,00 FRUMENTO CANADESE 275,00 279,00 276,00 277,00 FRUMENTO STATUNIT. 276,00 280,00 277,00 278,00 CEREALI MINORI QUOTAZIONI BORSA /TON MILANO 05/01/2016 TORINO 07/01/2016 MIN MAX MIN MAX ORZO NAZ. LEGGERO n.q. n.q. n.q. n.q. ORZO NAZ. PESANTE 182,00 184,00 181,00 185,00 ORZO FRANCESE ,00 198,00 ORZO COMUNITARIO 189,00 201,00 n.q. n.q. TRITICALE n.q. 188,00 n.q. n.q. SORGO 183,00 186,00 175,00 179,00 GRANOTURCO QUOTAZIONI BORSA /TON MILANO 05/01/2016 TORINO 07/01/2016 MIN MAX MIN MAX ALIMENTARE conforme ai R e g g. U E / ; 1126/2007; 165/ ,00 189,

14 NAZIONALE ZOOTECNICO contratto caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb) 179,00 181, NAZIONALE IBRIDO 170,00 172,00 176,00 178,00 NAZ. COM. DA ESSICCARE n.q. n.q. COMUNITARIO 185,00 187,00 182,00 183,00 NON COMUNITARIO 185,00 187,00 n.q. n.q. BIOENERGETICO n.q. n.q. n.q. n.q. SEMI OLEOSI QUOTAZIONI BORSA /TON MILANO 05/01/2016 TORINO 07/01/2016 MIN MAX MIN MAX SEMI SOIA NAZIONALE 348,00 350,00 335,00 340,00 SEMI SOIA ESTERA 357,00 360,00 n.q. n.q. SEMI GIRASOLE n.q. n.q SEMI COLZA n.q. n.q FORAGGI QUOTAZIONI BORSA /TON MILANO 05/01/2016 TORINO 07/01/2016 MIN MAX MIN MAX FIENO MAGGENGO 86,00 92,00 75,00 85,00 FIENO AGOSTANO 88,00 93,00 70,00 80,00 FIENO FRANCESE n.q. n.q. FIENO ERBA MEDICA 132,00 151,00 110,00 120,00 ERBA MED. DISIDRATATA 156,00 228, PAGLIA GRANO NAZ. 81,00 84,00 93,00 100,00 I PREZZI DEL BESTIAME BORSA MERCI MODENA

15 SUINI DA ALLEVAMENTO C O M M I S S I O N E U N I C A N A Z I O N A L E D I MILANO /KG MERCATO MODENA CAPO DI 25 KG ,00 30 KG ,30 SUINI DA MACELLO /KG 156 KG 1, KG N.Q. 1, KG N.Q. 1, KG N.Q. 1,1380 SUINI DA ALLEVAMENTO BORSA MERCI CUNEO C O M M I S S I O N E UNICA NAZIONALE DI MILANO /KG MERCATO MODENA /KG DI 25 KG ,50 30 KG ,16 SUINI DA MACELLO 156 KG 1, KG N.Q. 1, KG N.Q. N.Q. 185 KG N.Q. N.Q. BOVINI DA ALLEVAMENTO PIEMONTESE VITELLI DELLA COSCIA MERCATO DI CUNEO /CAPO MINIMO MERCATO DI CUNEO /CAPO MASSIMO MASCHI FINO A 40 GG 600,00 680,00 FEMMINE FINO A 40 GG 550,00 660,00 SLATTATI DELLA COSCIA MASCHI DA KG 830, ,00

16 FEMMINE DA KG 750, ,00 BOVINI DA MACELLO MERCATO CUNEO RAZZA PIEMONTESE VITELLO DA LATTE O SANATO DELLA COSCIA /KG MINIMO /KG MASSIMO MASCHI 5,30 5,85 FEMMINE 5,30 5,85 VITELLONE INFERIORE A 24 MESI DELLA COSCIA /KG MINIMO /KG MASSIMO MASCHI DA KG 2,90 3,40 MASCHI OLTRE 600 KG 2,80 3,30 FEMMINE KG 3,70 3,85 FEMMINE KG 3,50 3,70 LIMOUSINE /KG MINIMO /KG MASSIMO MASCHI LEGGERI FINO A 620 KG 2,73 2,83 MASCHI PESANTI FINO A 720 KG 2,58 2,73 FEMMINE DA KG 2,75 2,95 CHAROLAISE /KG MINIMO /KG MASSIMO MASCHI LEGGERI FINO A 700 KG 2,48 2,53 GARRONESE /KG MINIMO /KG MASSIMO MASCHI FINO A 650 KG 2,87 2,97 FEMMINE DA 420 KG A 520 KG 3,00 3,25 PREVISIONI DEL TEMPO Collegandovi a

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