2.3. La ripartizione fra le province e la città metropolitana di Firenze è pertanto la seguente:
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- Gianluca Caruso
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1 ALLEGATO A Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto Indice 1. Situazione attuale 2. Ripartizione dei diritti della riserva 3. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 4. Intereventi ammissibili 5. Superficie minima e massima 6.Vincoli e condizioni 7. Priorità 8. Corrispettivo per la concessione del diritto 9. Disposizioni tecniche per la presentazione delle domande e per la predisposizione delle graduatorie 1. Situazione attuale A partire dal 1 gennaio 2016 il regime transitorio dei diritti di impianto previsto dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) sarà abrogato e sostituito, ai sensi del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio, da un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli sottoforma di sistema di autorizzazioni agli impianti. La nuova riforma comunitaria del settore vitivinicolo prevede altresì la concessione di autorizzazioni all impianto ai produttori che estirpano una superficie vitata e ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le viti. Le autorizzazioni all impianto devono essere esercitate nell azienda per la quale sono state concesse e pertanto non sono trasferibili, diversamente da quanto è attualmente previsto per i diritti di reimpianto. Al tempo stesso la nuova OCM vino prevede la concessione annuale ai produttori di autorizzazioni all impianto di nuovi vigneti per una superficie pari al massimo all 1% della superficie vitata nazionale. Tali autorizzazioni all impianto, concesse senza costi per i produttori che ne fanno richiesta nel limite delle superficie disponibili, hanno una validità pari a 3 anni. Tale meccanismo tuttavia non permette di avere la certezza che la superficie richiesta corrisponda a quella assegnata. Alla luce di quanto sopra esposto, la nuova gestione del potenziale viticolo può porre dei limiti per quei produttori che sono intenzionati ad avviare un programma di impianto di vigneti nei prossimi anni e che non possiedono alla scadenza del regime transitorio dei diritti di reimpianto, un adeguata superficie di diritti in portafoglio. A tal fine si ritiene opportuno, con il presente bando, dare priorità gli imprenditori agricoli con una superficie vitata di limitate dimensioni (non superiore a 5 ettari ma comunque non inferiore a 0,3 ettari) al fine di migliorare la capacità produttiva dell azienda. Si ritiene inoltre opportuno favorire gli imprenditori agricoli che intendono realizzare superfici vitate con diritti della riserva regionale in zone classificate ai sensi della Delibera di Giunta
2 regionale n. 38 del 20 gennaio 2014 Regolamento (CE) n. 1234/ OCM vino. Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014 e successive e approvazione del prezzario per le opere connesse all'applicazione della misura ad alta valenza ambientale e paesaggistica, e cioè nei territori ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba, e i territori delle isole toscane. Questa opportunità consente di intervenire su zone di produzione declivi, fortemente terrazzate o caratterizzate da elevata frammentazione degli appezzamenti, dove le limitazioni e i vincoli naturali risultano assai penalizzanti allo svolgimento della viticoltura che rappresenta invece uno strumento di valorizzazione economica, un fattore di difesa ambientale ed una attività che garantisce la permanenza dell uomo nelle campagne nonché il mantenimento di un patrimonio genetico viticolo autoctono di grande interesse. Ai sensi della nuova OCM vino, anche la riserva regionale dei diritti di impianto non sarà più in essere a partire dal 1 gennaio 2016 e pertanto, appare necessario al fine di evitare la perdita dei diritti contenuti nella medesima riserva regionale con conseguente riduzione del potenziale viticolo, che la totalità dei diritti registrati e di quelli che saranno registrati nella riserva regionale successivamente all adozione del presente atto, possano essere assegnati ai produttori che ne faranno richiesta, compatibilmente ai tempi necessari per la dovuta istruttoria. 2. Ripartizione dei diritti della riserva 2.1. I diritti presenti nella riserva regionale dei diritti di impianto, che ammontano complessivamente alla data di approvazione del presente atto a 150 ettari, sono destinati agli imprenditori agricoli per l impianto di superfici vitate destinate alla produzione di vini di qualità DOP e IGP (di seguito DO) Nella ripartizione dei diritti della riserva a ciascuna provincia e alla città metropolitana di Firenze sono garantiti almeno 3 ettari, per un totale di 30 ettari di superficie Gli ulteriori diritti (pari a 120 ettari) della riserva sono ripartiti fra le province e la città metropolitana di Firenze sulla base della superficie vitata registrata nello schedario al 31/7/2014 e riportata nella tabella seguente: Provincia superficie vitata (ha) Arezzo 6.286,68 Città metropolitana di Firenze ,31 Grosseto 8.552,23 Livorno 2.674,94 Lucca 775,56 Massa Carrara 669,62 Pisa 2.903,17 Prato 354,83 Pistoia 728,45 Siena ,67 Totale ,44
3 2.3. La ripartizione fra le province e la città metropolitana di Firenze è pertanto la seguente: Provincia Diritti (ha) Arezzo 16 Città metropolitana di Firenze 37 Grosseto 21 Livorno 9 Lucca 5 Massa Carrara 4 Pisa 9 Prato 4 Pistoia 4 Siena 41 Totale I diritti ripartiti con i criteri indicati al punto precedente, ma non assegnati ai produttori con il presente atto, nonché gli eventuali ulteriori diritti che verranno registrati nella riserva regionale entro il 31 luglio 2015 sono ripartiti con successivo atto del dirigente responsabile tra tutte le province e la città metropolitana di Firenze che presentano richieste non soddisfatte tendendo conto della superficie vitata di ciascuna provincia e della città metropolitana di Firenze. 3. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 3.1. Sono soggetti autorizzati alla presentazione delle domande gli imprenditori agricoli singoli o associati, anche non conduttori di superfici vitate Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all articolo 2135 del Codice civile. 3.3 I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 4. Intereventi ammissibili 4.1 Gli interventi ammissibili consistono nella realizzazione di superfici vitate atte alla produzione dei vini a DO attraverso l utilizzazione di diritti prelevati dalla riserva. I diritti possono essere utilizzati altresì per produrre vini a DO su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite. Sono esclusi i vini DOP i cui albi dei vigneti risultano contingentati per il conseguimento dell equilibrio di mercato 5. Superficie minima e massima 5.1. La superficie minima assegnabile per ciascuna UTE con i diritti provenienti dalla riserva non può essere inferiore a 0,5 ettari, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta classificate quali zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica e cioè le zone di produzione dei vini del Candia dei Colli Apuani, del Colli di Luni, dell Ansonica Costa dell Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, e dell Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari per UTE.
4 5.3 La superficie massima di diritti della riserva da assegnare per ciascuna UTE non può essere superiore a 1 ettaro. 6.Vincoli e condizioni 6.1 Il conduttore deve realizzare una superficie vitata avente l attitudine produttiva per uno o più vini a DO entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stato concesso il diritto Le superfici vitate realizzate con diritti della riserva devono mantenere l idoneità tecnico produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO per un periodo di almeno 5 campagne a partire da quella successiva a quella di impianto Nel caso in cui il diritto venga fatto gravare su superficie vitate giunta al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola o del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite le superfici vitate devono possedere l idoneità tecnico produttiva per uno o più vini a DO entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stato concesso il diritto Il beneficiario deve aver presentato, se dovute, le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vitivinicola negli ultimi due anni, oppure, se titolare dell'ute da un periodo inferiore, aver presentato le dichiarazioni per il periodo di effettiva titolarità Qualora i diritti concessi ai conduttori non vengano esercitati entro il termine di scadenza, il conduttore non ha diritto alla restituzione dell eventuale corrispettivo versato I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata E consentito per il medesimo richiedente presentare un unica domanda per UTE. 7. Priorità 7.1. Alle domande presentate viene attribuito un punteggio sulla base criteri di priorità riferiti alla figura dell imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche dell Unità Tecnico Economica (UTE) in cui verrà realizzato l impianto, di seguito riportati: A1. Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nell anagrafe regionale di cui alla l.r. n. 23/2000 nella specifica sezione ai sensi della l.r. n. 45/2007, compreso gli IAP equiparati ai sensi dell articolo 20 paragrafo 1 bis della medesima l.r. n. 45/2007 ed i soggetti riconosciuti IAP da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa. Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono iscritti provvisoriamente ai sensi dell articolo 4 della l.r. n. 45/2007 ed i soggetti iscritti provvisoriamente da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa A. Criteri riferiti al richiedente 2 punti
5 A2. richiedente con età compresa tra diciotto e quaranta anni. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante. I punteggi di cui alla lettera A1 e A2 sono cumulabili A3. richiedente che ha comunicato l avvenuto impianto nell UTE in cui intende realizzare l impianto, con diritti di reimpianto acquisiti mediante trasferimento in una delle ultime tre campagne vitivinicole ( ; ; ). 3 punti 0,50 punti B. Criterio riferito all entità della superficie vitata aziendale registrata nello schedario. Nel calcolo delle superfici devono essere compresi anche eventuali diritti di reimpianto (ad esclusione dei diritti di reimpianto anticipati) detenuti alla data di presentazione della domanda purché certificati nel registro dei diritti. Non viene concesso nessun punteggio al richiedente privo di superficie vitata o con superficie inferiore a 0,3 ha. Nel calcolo della superficie vitata sono esclusi gli impianti viticoli per il consumo familiare, gli impianti per piante madri marze e gli impianti destinati alla sperimentazione. Ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 765/14 Modifiche al Piano operativo per l'allineamento fra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e la superficie dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS approvato con deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 689, il valore di riferimento di superficie vitata impiantata è il seguente: - in caso di aziende che hanno presentato una DUA di allineamento (anche parziale), è il dato di superficie vitata riportato nella colonna UV dichiarata della pagina dello schedario viticolo nel sistema informativo di Artea, purché in tolleranza con la superficie SIGC. In presenza di superfici anomale, il dato di riferimento è il dato inferiore fra il dato di superficie dichiarato e il dato registrato a GIS. - in caso di aziende che non sono state lavorate dalla provincia o che pur essendo state lavorate dalla provincia non hanno presentato una DUA di allineamento, il valore di riferimento di superficie vitata è il dato inferiore fra il dato di superficie dichiarato e il dato registrato a GIS. B1. superficie superiore o pari a 0,3 ettari e inferiore o uguale a 5 ettari B2. superficie superiore o pari a 0,3 ettari e inferiore o pari a 2 ettari B3. superficie superiore a 2 ettari e inferiore o pari a 4 ettari B4. superficie superiore a 4 ettari e inferiore o uguale a 5 ettari 20 punti ulteriori 3 punti ulteriori 2 punti ulteriore 1 punto C. criterio riferito alle tecniche di produzione aziendale:
6 C1. imprenditori agricoli iscritti all elenco regionale toscano degli operatori biologici o agli elenchi di altre regioni con riferimento alle particelle ricadenti nel territorio toscano (sez. 1.1, 1.2 e 1.3.). Per la sezione 1.2, che comprende le aziende miste, la superficie in cui viene realizzato l impianto deve essere condotta con il metodo biologico C 2. Impianto realizzato in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 38/14: i territori ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, e Elba, nonché nel territorio delle isole toscane. 1 punto 50 punti 7.2. A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda I diritti sono assegnati ai beneficiari con atto del Dirigente responsabile della Giunta regionale sulla base di graduatorie provinciali e della città metropolitana di Firenze redatte secondo i criteri di priorità riportati al punto 7.1 e 7.2., nell ambito delle disponibilità dei diritti ripartiti per ogni singola provincia e città metropolitana di Firenze. Qualora la dotazione della superficie ripartita per ogni singola provincia e città metropolitana di Firenze di cui al precedente punto 2.4. sia sufficiente a soddisfare la totalità delle superfici richieste, è sufficiente la predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili. A tal fine le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco dei beneficiari ammissibili. 7.5 Le graduatorie dei beneficiari ammissibili ma esclusi per mancanza di superfici disponibili possono essere utilizzate per successive assegnazioni ai sensi del presente atto qualora si rendessero disponibili ulteriori superfici secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel decreto del dirigente responsabile di cui al successivo punto 9 compatibilmente comunque con i tempi necessari per la dovuta istruttoria. 8. Corrispettivo per la concessione del diritto 8.1. I diritti della riserva sono concessi: a) a titolo gratuito ai beneficiari in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nell anagrafe regionale di cui alla l.r. n. 23/2000 nella specifica sezione ai sensi della l.r. n. 45/2007, compreso gli IAP equiparati ai sensi dell articolo 20 paragrafo 1 bis della medesima l.r. n. 45/2007 ed i soggetti riconosciuti IAP da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa (ad esclusione dei beneficiari che al momento della presentazione della domanda sono iscritti provvisoriamente ai sensi dell articolo 4 della l.r. n. 45/2007 ed i soggetti iscritti provvisoriamente da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del D.Lgs 99/2004), di età inferiore ai quaranta anni e
7 che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell azienda con le modalità stabilite al punto 8.2; b) dietro il pagamento di un corrispettivo, pari a 150 euro a decara o frazione di decara, da versare alla Regione da parte dei beneficiari non compresi al punto a). L importo è ridotto ad un terzo nel caso in cui i vigneti siano realizzati in zone classificate ad alta valenza ambientale e paesaggistica ai sensi della citata deliberazione di G.r. 38/ Si considera insediato per la prima volta in qualità di capo dell azienda colui che si è insediato a partire dalla data della prima attuazione della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) , e cioè dal 20 marzo 2008 e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda per la concessione dei diritti di reimpianto, secondo una delle seguenti modalità: a) come titolare di impresa agricola individuale. A tal fine si considera primo insediamento l acquisizione per la prima volta della partita IVA come produttore agricolo e l iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; b) amministratore e legale rappresentante di società di persone o di capitale avente per oggetto l esercizio esclusivo dell attività agricola. Ai fini della determinazione del momento dell insediamento del giovane fa fede la data dell atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante; c) amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola avente per oggetto l esercizio esclusivo dell attività agricola. Ai fini della determinazione del momento dell insediamento fa fede la data dell atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante. In tutti i casi (a,b,c) il beneficiario precedentemente all insediamento non deve aver acquisito la partita IVA e/o l iscrizione alla CCIAA per l esercizio dell attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di amministratore in una società di persone, società di capitale o cooperativa avente per oggetto l attività agricola. 9. Disposizioni tecniche per le presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie 9.1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale vengono stabilite le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione della domanda per la concessione dei diritti della riserva previsti con il presente atto e per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari.
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