Provincia Autonoma di Trento
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1 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 dicembre 2012, n Applicazione della misura "investimenti" per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna 2012/2013, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 04 marzo 2011 n e ss.mm., in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008. Il Relatore comunica: Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l articolo 103 duovicies; visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 Investimenti ; preso atto della ripartizione della dotazione finanziaria O.C.M. (Organizzazione Comune dei Mercati A- gricoli) vino relativa all anno 2013, disposta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (M.I.P.A.A.F.) con decreto di data 28 giugno 2012 n. 3905, che assegna alla Provincia Autonoma di Trento l importo di Euro ,00 per la misura investimenti; dato atto che il citato Decreto di ripartizione della dotazione finanziaria prevede che al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, deve essere soddisfatto il fabbisogno finanziario delle misure inserite nel P.N.S. tra cui quella in oggetto, dopodiché le eventuali economie sono da destinare alla misura dell Assicurazione del raccolto; vista la modifica al Programma Nazionale di Sostegno relativo all annualità 2012, trasmessa alla Commissione Europea con nota del 28 giugno 2012, concernente, tra l altro, le integrazioni apportate alla scheda della misura degli investimenti volte ad individuare i criteri di demarcazione e complementarietà con gli interventi di sostegno previsti nell ambito dell articolo 28, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; preso atto che la VII versione del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Provincia Autonoma di Trento come approvata con deliberazione della Giunta provinciale n di data 23 novembre 2012, aggiorna la demarcazione tra il P.S.R. e il Programma operativo O.C.M. vino, come precisato al capitolo 5.2, lettera g) e al capitolo del P.S.R.; visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 04 marzo 2011 n che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti, come da ultimo modificato con D.M. di data 10 ottobre 2012 n. 294; visto in particolare che nel Decreto Ministeriale 04 marzo 2011 e ss.mm: - l art. 2, comma 6 determina che le Regioni e le Province Autonome adottino i provvedimenti utili per l applicazione della misura degli investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al sostegno e ai criteri di priorità; - l art. 2, comma 7 determina che il M.I.P.A.A.F. verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi;
2 264 considerato che è necessario dare attuazione alla misura degli investimenti per il settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2012/2013 nella Provincia Autonoma di Trento per finanziare interventi relativi all acquisto delle seguenti operazioni: a) Contenitori per affinamento barrique; b) Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri; c) Bins in materiale plastico; d) Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l incantinamento; e) Nastri di trasporto uve e banchi di cernita; f) Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora; g) Diraspatrici fino a 80 quintali/ora; h) Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate); i) Programmi informatici per la gestione della cantina; considerato che gli investimenti sopra riportati devono essere volti all adeguamento delle strutture aziendali, alla produzione finalizzata alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività del settore, così come previsto all Allegato del Decreto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n di data 04 marzo 2011 e ss.mm.; viste le Istruzioni Operative (n. 41) della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore - Ufficio Monocratico prot. n. UMU di data 30 ottobre 2012, relative alle modalità e alle condizioni per l accesso all aiuto comunitario per la misura degli investimenti per la campagna viticola 2012/2013; visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che all art. 72 prevede che l aiuto deve restare acquisito ad un operazione di investimento per 5 anni; ritenuto di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente provvedimento, qualora intervenissero sostanziali modifiche all atto nazionale di riferimento normativo o nel caso in cui il presente atto fosse giudicato dal M.I.P.A.A.F. non conforme alla normativa comunitaria; ritenuto opportuno specificare le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei pagamenti eseguiti dai produttori agricoli beneficiari dell aiuto della misura in oggetto; ritenuto quindi di adottare la misura Investimenti per la campagna vitivinicola 2012/2013 così come riportato nell Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Tutto ciò premesso: LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - visti i pareri dei servizi di staff della Provincia Autonoma di Trento; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la Misura Investimenti prevista dal Piano Nazionale di Sostegno (P.N.S.) per il settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2012/2013 così come riportato nell Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di non dare esecutività all art. 5, comma 5 del Decreto Ministeriale di data 04 marzo 2011 n e ss.mm. che prevede la possibilità di pagamento anticipato del 20% dell aiuto concesso previa stipula di fidejussione pari al 110% dell importo dell anticipo, in quanto troppo oneroso;
3 di prevedere, tenuto conto della durata del P.N.S., la possibilità di presentare sole domande annuali; 4. di dare atto che le domande di aiuto per beneficiare del sostegno di cui al presente provvedimento, presentate all Organismo Pagatore competente secondo le modalità stabilite da A.G.E.A. - Area Coordinamento e dall Organismo Pagatore competente, sono riferite alle seguenti operazioni: a) Contenitori per affinamento barrique; b) Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri; c) Bins in materiale plastico; d) Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l incantinamento; e) Nastri di trasporto uve e banchi di cernita; f) Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora; g) Diraspatrici fino a 80 quintali/ora; h) Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate); i) Programmi informatici per la gestione della cantina; 5. di dare atto che le modalità applicative della misura, le modalità per la presentazione delle domande, di erogazione dell aiuto, le procedure di controllo nonché la gestione del flusso di informazioni sono definite da A.G.E.A. - Area Coordinamento e dall Organismo Pagatore competente; 6. di dare atto che il sostegno viene erogato direttamente dall Organismo Pagatore competente, al singolo beneficiario; 7. di rinviare a successivi appositi atti della Amministrazione l approvazione di eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per l attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni nazionali; 8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per la verifica della conformità dello stesso alla normativa comunitaria. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI p./la DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI GIOVANNI GARDELLI
4 266 Allegato parte integrante Allegato MISURA INVESTIMENTI - OCM VINO REG. (CE) n. 555/ FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA - SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO - TIPOLOGIE DI INTERVENTO - SPESE AMMISSIBILI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - CRITERI DI PRIORITÀ - PERCENTUALE DI AIUTO - TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI FINALITÁ La Misura Investimenti è una misura attivata nell ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, e finanzia investimenti finalizzati al miglioramento della produzione di vino di migliore qualità e ad una migliore organizzazione che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio provinciale, per la campagna 2012/2013. E prevista la conservazione degli investimenti assoggettati a sostegno per 5 anni dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata. Qualora gli investimenti finanziati non vengano mantenuti in azienda per i 5 anni previsti, si provvederà al recupero della somma di aiuto erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l intera copertura del periodo previsto, con l applicazione degli interessi legali calcolati al tasso di interesse legale vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca. Gli investimenti possono essere dismessi prima dei cinque anni previsti solo se sostituiti con analoghe attrezzature e previa trasmissione di motivata comunicazione dell operazione alla struttura competente. Le spese per la sostituzione dell investimento effettuato si intendono interamente a carico dell utente medesimo. Rimane comunque l obbligo di conservare le attrezzature nuove acquistate rispetto a quelle finanziate per il periodo che residua a totale copertura dei 5 anni previsti. Sulle attrezzature finanziate dovrà essere apposto a cura del beneficiario una targhetta riportante: Operazione finanziata ai sensi del Reg. n. (CE) 555/ anno SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO Pag. 1 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
5 267 Ai sensi dell art. 3 del D.M. di data 04 marzo 2011 n e ss.mm. sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti: 1) LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE così come definite ai sensi dell articolo 2, del titolo I dell Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, di data 06 maggio 2003, la cui attività sia: - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione; 2) LE IMPRESE INTERMEDIE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni Euro, la cui classificazione non è indicata alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione di data 06 maggio 2003, ma è altresì prevista nel Reg. (CE) n. 1234/2007 al comma 2 dell art. 103 duovicies. La attività prevista per tali imprese è la seguente: - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute acquistate o conferite dai soci, anche ai fine della sua commercializzazione; - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. I soggetti di cui ai punti precedenti devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009. Le Aziende agricole devono inoltre essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004. Alla luce delle summenzionate normative, sono esclusi da tale aiuto i commercianti, ovvero coloro che esercitano la sola attività di commercializzazione di vino. TIPOLOGIE DI INTERVENTO Azione A1 Contenitori per affinamento barrique; Azione A2 Pag. 2 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
6 268 Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri; Azione A3 Bins in materiale plastico; Azione A4 Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l incantinamento; Azione A5 Nastri di trasporto uve e banchi di cernita; Azione A6 Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora; Azione A7 Diraspatrici fino a 80 quintali/ora; Azione A8 Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate); Azione A9 Programmi informatici per la gestione della cantina - Sottoazione 1 Programmi informatici che interscambiano dati con il Sistema Informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.) con particolare riferimento allo schedario viticolo provinciale, - Sottoazione 2 Altri programmi informatici per la gestione della cantina; SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili gli investimenti per l acquisto di attrezzature nuove. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione dei beni esistenti che non comportano un miglioramento degli stessi. Le spese devono essere sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto. Non sono ammessi a aiuto gli investimenti che già beneficiano di contributi pubblici a qualunque titolo erogati. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, per beneficiare del premio, dovranno essere presentate all Organismo Pagatore - A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità stabilite dallo stesso. CRITERI DI PRIORITÁ Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità e dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, fino al raggiungimento delle risorse assegnate alla Provincia autonoma di Trento attraverso il programma di sostegno al settore vitivinicolo: Pag. 3 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
7 269 Criteri per la stesura della graduatoria Punteggio - imprenditore iscritto alla sezione prima dell Archivio 5 Provinciale delle Imprese Agricole; - società cooperative - azienda condotta da imprenditore agricolo che non ha 3 ancora compiuto i 40 anni di età al momento della presentazione della domanda - progetti che comprendono più di un azione 4 - maggiorazioni per singole azioni: Azione A1 Azione A2 Azione A3 Azione A4 Azione A5 Azione A6 Azione A7 Azione A8 Azione A9 - Sottoazione 1 Azione 9 - Sottoazione 2; - adesione a Consorzi di Tutela Vini D.O.P. aventi sede in Provincia. _ A parità di punteggio la priorità verrà data tenendo conto delle seguenti priorità: a) all agricoltore donna; b) minore età anagrafica (nel caso di Azienda non individuale è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda di aiuto); c) conduzione biologica (Reg. (CE) n. 834/07, Reg. (CE) n. 2092/91). PERCENTUALE DI AIUTO Il sostegno è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come micro, piccola e media. Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni. L importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento è pari a 5.000,00, mentre l importo massimo della spesa ammissibile e fissato in ,00. Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo, all esito dell istruttoria risulti inferiore al valore minimo sopraindicato. TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI Pag. 4 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
8 270 Le fatture devono essere debitamente quietanziate. Un pagamento si intende effettuato quando una fattura sia stata effettivamente pagata attraverso l emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario intestato al soggetto beneficiario. Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona. Il pagamento delle spese può avvenire tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito, collegati al conto corrente indicato nella domanda di aiuto (la documentazione rilasciata dall Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura). Pag. 5 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
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