REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE E FORESTAZIONE

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1 ALLEGATO A REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE E FORESTAZIONE Avviso ad evidenza pubblica per la presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione dei vigneti annualità 2012, Reg. (CE)1234/07 del Consiglio così come modificato dal Reg. CE 491/09 e dei Reg. CEE 479/08 e 555/08 - DM n del 08/08/2008 e DM n del 29/07/2009- Circ. AGEA n. 41 del 05/12/2008, Circ. Agea n.52 del 30/11/2009, Circ. Agea n. 38 del 06/12/2010 e s. m. e i.- Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti Premessa: le presenti disposizioni attuative si riferiscono alla misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti di cui al Reg. CE 1234/07 del Consiglio così come modificato dal Reg. CE 491/09 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Con la presente misura la Regione si prefigge di raggiungere alcuni importanti obiettivi che consentono di esprimere al meglio le potenzialità della filiera vitivinicola regionale qualificando maggiormente la produzione e aumentando la competitività dei produttori di vino. La superfice vitata regionale che supera i ettari, con una produzione media di circa ettolitri di vino, ha una forte valenza economica per alcuni specifici territori e partecipa in modo rilevante nella formazione del reddito regionale e di quello agricolo in particolare. Con la precedente programmazione regionale ai sensi dei Reg. (CEE) 1493/99 e 479/08 sono state realizzate delle sostanziali riconversioni e ristrutturazioni dei vigneti calabresi che, con il Reg. (CE) Reg. CE 491/09, si intende migliorarne e consolidarne le caratteristiche strutturali. Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente testo si intende per: Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 479/2008 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni con cui vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile. Conduttore: una persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell azienda di cui dispone a titolo legittimo e nella quale viene effettuato l intervento di ristrutturazione e/o riconversione. Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo. Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato. Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. Diritto di reimpianto: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata in coltura pura. Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti. Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato si impegni: ad estirpare, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella impiantata anticipatamente;

2 a presentare richiesta di reimpianto anticipato con garanzia fidejussoria di 3.000,00 ad ettaro che sarà svincolata dopo l espianto del vecchio vigneto; Superficie vitata ai fini dell aiuto: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell articolo 75 del Reg. CE 555/2008. Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (titolo di possesso, anno d impianto, sesto d impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno prevalente (85% della composizione ampelografica); Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine Controllata Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica Tipica. Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue. Vigneto obsoleto: impianto di viti superato tecnologicamente, da cui, di norma, si ottengono prodotti di scarsa qualità senza prospettive di mercato. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori AGEA Organismo pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari Mi.P.A.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. F.E.A.G.A.: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Articolo 2 Beneficiari Possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione, previsto dal Reg. CE 1234/07 del Consiglio così come modificato dal Reg. CE 491/09 del Consiglio e dagli artt. 6 e seguenti del Regolamento (CE) 555/08 della Commissione, le seguenti categorie: - imprenditori agricoli singoli e associati; - organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente; - le cooperative agricole e loro consorzi; - le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; - i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DO e IG; Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile. I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi. Articolo 2 Azioni ammissibili Sono azioni ammissibili : A) riconversione varietale: 1- estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento; 2- reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento; 3- reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite; 4- sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di età massima di 15 anni; B) ristrutturazione: 1- estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche; senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; 2- reimpianto con diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento, mantenendo la stessa varietà di vite; 3- riempianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite:

3 in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche; con modifiche al sistema di coltivazione della vite; C) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: 1- trasformazione delle forme di allevamento, modifica e sostituzione delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente con l'esclusione dell'ordinaria manutenzione; 1. Qualora si attivino le azioni di cui alle lettere A) e B) attraverso il reimpianto, lo stesso deve essere effettuato: - utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario; - impegnandosi ad estirpare un vigneto esistente, di pari superfice di suo possesso; - estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto; In ogni caso rispettando le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 2. Non beneficiano di aiuto: i vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale così come previsto dall articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008. gli impianti viticoli che nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione. 3. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale e rispettare i criteri previsti dall art. 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/07 e i principi della viticoltura sostenibile. 4. Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere ultimate entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell anticipo. Articolo 3 Area dell intervento Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono realizzarsi nelle zone delimitate per le produzioni di vini DO e/o IG al fine di qualificare e migliorare la produzione vitivinicola regionale. Articolo 4 Modalità tecniche 1. Le varietà di uve da vino da utilizzare nelle operazioni di ristrutturazione e/o riconversione dovranno essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate con DGR n 419 del 07/07/ Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. 3. Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento ed in dipendenza dei disciplinari di produzione qualora lo prevedano. Non può, comunque, essere inferiore a 2500 ceppi per ettaro. Articolo 5 Superficie minima 1. La superficie minima oggetto dell' operazione di riconversione e/o di ristrutturazione ammessa al beneficio dell intervento è di 0,5 ettari, mentre la superficie massima è di 15 ettari. Per i vigneti posti ad un' altitudine media di almeno 500 metri, o con pendenza di almeno il 25%, o terrazzati con esclusione degli altipiani, la superficie minima è di 0,3 ettari.

4 Qualora le aziende partecipino ad un progetto collettivo o abbiano una SAU vitata di almeno 1 ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari. Articolo 6 Priorità 1. Avranno priorità nella formulazione della graduatoria di ammissibilità le aziende con vigneti ricadenti nel territorio dei comuni di: Villa S. Giovanni, Palmi, Scilla e Seminara, con altitudine media di almeno 500 metri, con pendenza di almeno il 25%, terrazzati, con esclusione degli altipiani. In quanto le stesse sono state escluse dal premio per l'estirpazione definitiva dei vigneti, ai sensi del Regolamento (CE) n 491/09. In questi casi la superficie minima oggetto dell operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell intervento è di 0,3 ettari. Articolo 7 Definizione del sostegno 1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti: a) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione; b) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura; 2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera b) del comma 1) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme: autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a due anni (l estirpazione della superficie deve essere effettuata al massimo entro la fine della terza campagna successiva a quello in cui è stato impiantato il nuovo vigneto), fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto; una compensazione finanziaria per due anni, calcolata sulla base della resa media regionale uva /ha che è di 50 Q.li, per il prezzo dell'uva, pubblicato da Ismea, ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili, che in Calabria è di 30 al Q.le. Per cui l importo complessivo annuo è di per ettaro. 3. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l azione è realizzata con l impegno ad estirpare successivamente un vigneto. 4. L ammontare del contributo per le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, essendo la Regione Calabria regione di convergenza non può essere superiore al 75% delle spese sostenute. 5. L importo medio del sostegno ammissibile per ettaro, è pari a Euro ad ettaro. 6. Per la determinazione dell aiuto da erogare, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 5 dell art. 8 del decreto MIPAF n dell'8 agosto 2008 e s. m. e i., ed in relazione a ciascuna azione di cui all articolo 2 del presente articolato, saranno utilizzate le voci di spesa secondo quanto dettagliatamente specificato negli allegati 2/A1;2/A2;2/A3;2/A4 compilati in base ai costi previsti dal prezziario regionale approvato con DGR n 471del 21/07/2008 ed agli attuali prezzi medi di mercato; 7. L aiuto per le azioni di ristrutturazione e riconversione sarà erogato con il sistema forfettario. 8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. Tutte le spese sostenute per gli acquisti dovranno essere giustificate con fatture quietanzate ed i pagamenti dovranno avere tracciabilità bancaria. 9. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all articolo 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

5 Articolo 8 Procedure 1. Le domande sono presentate ad Agea, Organismo pagatore per la Regione Calabria, secondo le modalità stabilite con circolare della stessa Agea, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell articolo 1 ed dal comma 1 dell articolo 2 del D.M. n dell'8 agosto 2008 e s. m. e i.. 2. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti interessati devono: - avere costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale (tale adempimento è fondamentale per i controlli di condizionalità di cui all'art. 103 septvdicies del regolamento (CE) n. 491/09), ai fini dell'aiuto il fascicolo deve contenere le informazioni delle superfici coltivate a vigneto unitamente alla documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse; - essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo; - avere presentato la dichiarazione vitivinicola nell'ultima campagna vitivinicola; - essere in possesso del consenso, agli impegni previsti dalla misura, del proprietario nel caso il richiedente sia solo conduttore della superficie vitata oggetto dell'intervento; - essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali; - essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995; 3. Dopo la presentazione della Domanda al CAA, la stampa del modello di domanda, già acquisita a sistema, va trasferita all amministrazione regionale unitamente alla seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l ammissibilità della stessa: - Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio; - Dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna precedente; - Breve relazione tecnica da cui si evince ogni utile indicazione relativa alla riconversione e/o ristrutturazione dei vigneti, indicazione della particella dove eventualmente si estirpa e su cui si reimpianta, la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di allevamento, etc. - Planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l indicazione delle particelle su cui si realizzano le azioni; - eventuale diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o diritto di reimpianto acquistato da altro produttore; - Eventuale dichiarazione di assenso da parte del proprietario delle superfici vitate. 4. Alle domande ammissibili al finanziamento sarà attribuito un punteggio, sulla base delle priorità stabilite per la determinazione della graduatoria provinciale e di quella regionale. Avranno priorità assoluta le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative alle superfici ricadenti nelle zone escluse dall applicazione del regime dell estirpazione dei vigneti in conformità all articolo 85 Sottosezione III, del Regolamento (CE) n 491/2009. I criteri di priorità nell assegnazione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, purché posseduti alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti: a) diritti generati all'interno dell'azienda - punti 8 b) giovani imprenditori - punti 7 c) produttori e trasformatori (vitivinicoltori) - punti 8 d) richieste avanzate da Associazioni, Società, Cooperative - punti 3 e) vigneti con ubicazione in particolari zone svantaggiate - (superfici con pendenze superiori al 25%, terrazzati, altitudine > 500 mt) - punti 3 f) aziende condotte secondo i criteri dell'agricoltura biologica - punti 4 g) aziende condotte secondo i criteri dell'agricoltura integrata - punti 1 h) aziende prevalentemente viticole - punti 2 i) conduttori che negli anni precedenti non hanno beneficiato di aiuti alla riconversione e ristrutturazione - punti 2 l) aziende che impiantano un numero di piante per ettaro > a (considerando l appezzamento più grande interessato alla ristrutturazione/riconversione)- punti 2 m) imprenditori agricoli a titolo principale e/o IAP- punti 3 a parità di punteggio, tra più domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione presentate, avrà priorità il beneficiario più giovane. Saranno ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate alla Regione Calabria.

6 Il contributo sarà erogato con il pagamento anticipato o a collaudo. Nel caso di pagamento anticipato il beneficiario provvede alla costituzione di una garanzia in favore dell'organismo pagatore pari al 120 % dell'aiuto da erogare, secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) 2220/85. Articolo 9 Vincoli Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione d'uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori. I beneficiari: sono tenuti a rispettare, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli artt. 3 e 7 del Reg. (CE) 1782/03, in caso di inadempienza, imputabile direttamente all'agricoltore, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 103 septvdicies (Condizionalità) del regolamento (CE) n. 491/09; sono tenuti ad iscrivere i vigneti ristrutturati e/o riconvertiti ai rispettivi Albi DOC e/o agli Elenchi delle Vigne IGT entro un anno dal collaudo. I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti, a qualsiasi titolo, della superfice vitata. Articolo 10 Controlli e misure per l attuazione del programma 1. I controlli saranno effettuati da Agea quale organismo pagatore competente sulla base delle modalità stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell articolo 2 del decreto MIPAAF n del 8 agosto 2008 sulla ristrutturazione e/o riconversione. 2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite da Agea quale organismo pagatore secondo criteri indicati da Agea Coordinamento. Tuttavia, qualora sia stata costituita una polizza fideiussoria in favore dell organismo pagatore competente, la polizza sarà svincolata entro un tempo massimo che non può superare sette mesi dalla data di presentazione della documentazione predisposta secondo le modalità impartite da Agea Coordinamento.

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