POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE

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1 1 Lotto n 5 Capitolato Speciale POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE Stipulata tra: Brescia Infrastrutture Via Triumplina 14 Cap Città Brescia P.IVA n... [Nome Società] Via... Cap...Città... P.IVA n... e Effetto: dalle ore del 30/06/ Cessazione: alle ore del 30/06/2017. Scadenza anniversaria al 30/06 di ogni anno Premio lordo annuale...

2 2 Indice Sezione 1 Definizioni, soggetti e attività assicurata... 4 Art. 1 Definizioni... 4 Art. 2 Attività assicurata e descrizione del rischio... 5 Sezione 2 Condizioni generali di assicurazione... 6 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 6 Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori... 6 Art. 3 Durata dell assicurazione... 6 Art. 4 Calcolo e pagamento del premio Decorrenza della garanzia... 7 Art. 4bis Regolazione del premio... 8 Art. 5 Modifiche dell assicurazione... 8 Art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società... 8 Art. 7 Oneri fiscali... 8 Art. 8 Foro competente... 9 Art. 9 Interpretazione del contratto... 9 Art. 10 Ispezioni e verifiche della Società... 9 Art. 11 Assicurazione per conto di chi spetta Legittimazione... 9 Art. 12 Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio... 9 Art. 13 Coassicurazione e delega (opzionale) Art. 14 Clausola Broker (non assoggettabile a variante) Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n. 136/ Art. 17 Rinvio alle norme di legge Art. 18 Rinuncia alla surrogazione Art. 19 Trattamento dei dati Art. 20 Estensione territoriale Art. 21 Clausole vessatorie Sezione 3 Condizioni di assicurazione Art. 1 Oggetto dell Assicurazione Art. 2 Condizioni di operatività della copertura Art. 3 Rischi inclusi Art. 4 Rischi esclusi... 14

3 3 Art. 5 Spese indennizzabili Art. 6 Spese escluse dall Assicurazione Art. 7 Inizio e termine della garanzia Retroattività e ultrattività Art. 8 Massimali di garanzia Art. 9 Fondo spese ed onorari Anticipo indennizzi Sezione 4 Gestione dei sinistri Art. 1 Denuncia di sinistro Prescrizione dei diritti dell Assicurato Art. 2 Gestione del sinistro Art. 3 Scelta del legale e del perito di parte... 16

4 4 Art. 1 Definizioni Sezione 1 Definizioni, soggetti e attività assicurata Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d atto del premio e dell eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Annualità assicurativa Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell assicurazione. Arbitrato Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro. Assicurato Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione: Presidente, amministratore unico; il Direttore Generale; i Dirigenti ed i Dipendenti tutti, in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell interesse dell Ente Contraente. Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Atto illegittimo Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica. Broker Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n B Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, e mail, PEC o altro mezzo documentabile. Conciliazione La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs n 28). Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e pertanto che agisce nell interesse proprio nonché di tutti i soggetti per i quali il Contraente stesso ha l obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione. Cose Gli oggetti materiali e gli animali. Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell ordinamento giuridico, fuori dell ipotesi di inadempimento contrattuale. L illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Franchigia La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell assicurato, anche se anticipata dalla Società. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

5 5 Massimale per anno Massimale per sinistro o limite di indennizzo Mediazione Negoziazione assistita Polizza Premio Primo rischio assoluto Retribuzioni Rischio Sentenza passata in giudicato Scoperto Sinistro Società Art. 2 Attività assicurata e descrizione del rischio La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. La massima esposizione della Società per ogni sinistro. L attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28). L accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all albo ovvero facenti parte dell avvocatura per le pubbliche amministrazioni (12 settembre 2014 n. 132). Il documento che prova l'assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art.1907 c.c. Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari. La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell assicurato. L insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd s, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente. La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, come prevista dallo statuto della società stessa. Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

6 6 Sezione 2 Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.). Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art C.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art C.C.. In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell art c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C. Art. 3 Durata dell assicurazione L Assicurazione è stipulata per la durata di anni uno con effetto dalle ore del 30/06/2016 e scadenza alle ore del 30/06/2017. L assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del

7 7 contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente. Si conviene che le Parti rinunciano alla facoltà di recedere dal contratto. Art. 4 Calcolo e pagamento del premio Decorrenza della garanzia Il premio annuo è determinato in base al numero dei prestatori di lavoro dell Ente. La Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come di seguito riportato: n.1 amministratore unico n.1 dirigente n. 9 prestatori di lavoro premio imponibile per persona anticipato e premio minimo pari a.. con l intesa che successivamente nei termini previsti dall articolo denominato regolazione del premio si procederà al calcolo del premio di regolazione. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa.

8 8 Art. 4bis Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 5 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, e mail telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 7 Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

9 9 Art. 8 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art. 9 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 10 Ispezioni e verifiche della Società La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest ultimo caso previo benestare dell Assicurato. Art. 11 Assicurazione per conto di chi spetta Legittimazione La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell art. 1891, 1 comma c.c., nell'interesse di chi spetta. Si prende pertanto atto che la presente Polizza viene stipulata dal Contraente nell interesse e a favore degli Assicurati, e si conforma ai limiti previsti all art.3, comma 59 della legge n. 244/2007 (c.d. finanziaria del 2008) ed alla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti. La Pubblica Amministrazione assume pertanto l esclusiva veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l Assicurazione, con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall Assicurazione stessa, salvo quelli che per la loro natura non possono che essere adempiuti dall Assicurato stesso. Art. 12 Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato); b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

10 10 la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa; rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 50,00 a valere sull ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. Art. 13 Coassicurazione e delega (opzionale) L assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile..., all uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 14 Clausola Broker (non assoggettabile a variante) Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano Viale Luigi Bodio, 33 P.IVA n , ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Brescia tel fax elena.alborghetti@marsh.com. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell Assicurato dal Broker medesimo.

11 11 Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n. 136/2010 La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Art. 17 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 18 Rinuncia alla surrogazione La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall art del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

12 12 Art. 19 Trattamento dei dati Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. Art. 20 Estensione territoriale L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'unione Europea e che, in caso di giudizio, siano trattate dall'autorità giudiziaria degli stessi Paesi. Art. 21 Clausole vessatorie L indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

13 13 Art. 1 Oggetto dell Assicurazione Sezione 3 Condizioni di assicurazione La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico: a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria; b) l onere relativo ad ogni spesa per l assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere sostenute dall Assicurato, o dalla Contraente stessa in sua vece, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d ufficio svolti per conto del Contraente. L assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l Assicurato sia tenuto a rispondere. Art. 2 Condizioni di operatività della copertura L Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni: c) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall Assicurato; d) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall Assicurato e l'ente Contraente; e) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi; f) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato, Limitatamente alla vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l Assicurazione opera a condizione che l Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell Ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale. Art. 3 Rischi inclusi La garanzia è operante per: a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria; c) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, a condizione che l Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito;

14 14 d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente; e) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi; f) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi; g) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell Ente Contraente, limitatamente a: - le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice dell Ente Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell art c.c, per il legale scelto dall Assicurato; - alla quota parte di spese rimanenti in capo all assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile; h) le spese che non trovino copertura nella polizza di responsabilità civile; i) la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati; j) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativi contabile, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico. Art. 4 Rischi esclusi L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) deriva da fatto doloso dell'assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo; b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'ente d'appartenenza; d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati; g) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. Art. 5 Spese indennizzabili La garanzia è operante per le spese: a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa; b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa; c) per l intervento di un consulente tecnico d ufficio;

15 15 d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.); e) per la registrazione delle sentenze; f) di giustizia, processuali e testimoniali; g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'assicurato; h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società; Si precisa inoltre che l Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico. Art. 6 Spese escluse dall Assicurazione Si intendono sempre escluse: a) le pene pecuniarie inflitte da un Autorità Giudiziaria; b) le multe e le ammende; c) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo. Art. 7 Inizio e termine della garanzia Retroattività e ultrattività La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti che le hanno originate e purché denunciate alla Società entro e non oltre cinque anni dalla scadenza o dalla cessazione, per qualunque motivo, dell Assicurazione stessa. Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. Art. 8 Massimali di garanzia La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: Euro ,00 per persona Art. 9 Fondo spese ed onorari Anticipo indennizzi La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese ed onorari richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: Euro ,00 per persona Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese ed onorari riconosciuto. La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell Assicurato stesso nell evento che ha dato origine alla controversia.

16 16 Sezione 4 Gestione dei sinistri Art. 1 Denuncia di sinistro Prescrizione dei diritti dell Assicurato In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, direttamente ovvero per il tramite del Contraente. In deroga all art c.c.. Il termine per l avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. Qualora l Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell art c.c. La prescrizione del diritto dell Assicurato a percepire l indennizzo decorre dal momento in cui l Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento: a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti, b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte, c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa. Art. 2 Gestione del sinistro La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Art. 3 Scelta del legale e del perito di parte L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti. La Società Il Contraente

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