Gazzetta ufficiale L 237

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Gazzetta ufficiale L 237"

Transcript

1 Gazzetta ufficiale L 237 dell'unione europea 57 o anno Edizione in lingua italiana Legislazione 8 agosto 2014 Sommario II Atti non legislativi ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALII Regolamento n. 23 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Prescrizioni uniformi relative all omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi... 1 Regolamento n. 46 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all installazione di tali dispositivi IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2

3 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALII Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: Regolamento n. 23 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Prescrizioni uniformi relative all omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Comprendente tutti i testi validi fino a: supplemento n. 19 della versione originale del regolamento Data di entrata in vigore: 15 luglio 2013 INDICE CAMPO D APPLICAZIONE 1. Definizioni 2. Domanda di omologazione 3. Marcature 4. Omologazione 5. Disposizioni generali 6. Intensità della luce emessa 7. Procedure di prova 8. Colore della luce emessa 9. Conformità della produzione 10. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 11. Cessazione definitiva della produzione 12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione ALLEGATI 1. Notifica 2. Esempi di marchi di omologazione 3. Misurazioni fotometriche 4. Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione 5. Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

4 L 237/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea CAMPO D APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica: a) ai proiettori di retromarcia dei veicoli appartenenti alle categorie M, N, O e T ( 1 ); b) ai proiettori di manovra dei veicoli appartenenti alle categorie M ed N. 1. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento, 1.1. «Proiettore di retromarcia» indica la luce del veicolo destinata a illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia «Proiettore di manovra» indica una luce destinata a fornire un illuminazione aggiuntiva ai lati del veicolo per aiutare a compiere manovre lente Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione «Proiettori di retromarcia/di manovra appartenenti a tipi diversi» indica proiettori che differiscono tra loro per aspetti essenziali come: a) il nome o il marchio commerciale; b) la caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità, angoli di ripartizione della luce, categoria di appartenenza della sorgente luminosa, modulo di sorgenti luminose ecc.). Differenze nel colore della sorgente luminosa o di eventuali filtri non costituiscono un cambiamento del tipo I riferimenti del presente regolamento a una o più lampade a incandescenza standard (étalon) e al regolamento n. 37 si intendono fatti al regolamento n. 37 e alla relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione. I riferimenti del presente regolamento a una o più sorgenti luminose LED standard (étalon) e al regolamento n. 128, si intendono fatti al regolamento n. 128 e alla relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione. 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. A scelta del richiedente, essa specificherà se il dispositivo può essere installato sul veicolo con varie inclinazioni dell asse di riferimento rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al suolo, o se potrà ruotare intorno all asse di riferimento; la varie condizioni d installazione vanno indicate sulla scheda di notifica La domanda di omologazione di qualsiasi tipo di proiettore di retromarcia o di manovra deve essere corredata della seguente documentazione: disegni, in triplice copia, sufficientemente particolareggiati da consentire di identificare il tipo di proiettore di retromarcia o di proiettore di manovra e da illustrare la posizione geometrica in cui il proiettore di retromarcia o il proiettore di manovra possono essere montati sul veicolo; l asse di osservazione da prendere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0, angolo verticale V = 0); nonché il punto da prendere come centro di riferimento in tali prove. I disegni devono indicare lo spazio riservato al numero di omologazione e al simbolo aggiuntivo rispetto al cerchio del marchio di omologazione; ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/ Rev.2, paragrafo 2.

5 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/3 nei disegni occorre inoltre indicare l altezza e l orientamento dell asse di riferimento del/dei proiettore/i di manovra rispetto al suolo, alla verticale e all asse longitudinale; una succinta descrizione tecnica da cui risulti in particolare (escluse le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili): a) la/le categoria/e delle lampade a incandescenza prescritte; tale categoria di lampade a incandescenza dovrà essere una di quelle di cui al regolamento n. 37 e alla relativa serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione; e/o b) la/le categoria/e delle sorgenti luminose LED prescritte; tale categoria di sorgenti luminose LED dovrà essere una di quelle di cui al regolamento n. 128 e alla relativa serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione; e/o c) il codice d identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose; due campioni. Se i dispositivi non sono identici, ma sono simmetrici e adatti a essere montati uno sul lato destro e l altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e idonei a essere montati solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo. 3. MARCATURE I campioni di un tipo di proiettore di retromarcia o di proiettore di manovra presentati all omologazione devono: 3.1. recare la denominazione o il marchio commerciale del richiedente che devono essere chiaramente leggibili e indelebili; 3.2. escluse le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili, recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile che indichi: a) la/le categoria/e delle sorgenti luminose prescritte; e/o b) il codice d identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose; 3.3. recare, se necessario a impedire errori di montaggio sul veicolo del proiettore di retromarcia, l indicazione «TOP» scritta orizzontalmente sulla parte più alta della superficie illuminante; 3.4. disporre di spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi previsti al paragrafo 4.3; indicare tale spazio nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1; 3.5. nel caso di luci con sorgenti luminose non sostituibili o moduli di sorgenti luminose, recare un marchio che indichi la tensione, o l intervallo di tensione, e la potenza nominale; 3.6. nel caso di luci con moduli di sorgenti luminose, quest ultimi devono recare: il nome o il marchio commerciale del richiedente che devono essere chiaramente leggibili e indelebili il codice di identificazione specifico del modulo che deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Il codice di identificazione specifico deve comprendere le iniziali «MD» per «MODULO» seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio prescritto al paragrafo e, se si usano più moduli di sorgenti luminose non identici, simboli o caratteri aggiuntivi; il codice specifico di identificazione va indicato nei disegni di cui al paragrafo Il marchio di omologazione non deve essere identico a quello apposto sulla luce in cui viene utilizzato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente;

6 L 237/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea la marcatura della tensione e della potenza nominali. 4. OMOLOGAZIONE 4.1. L omologazione viene rilasciata se i due campioni del tipo di proiettore di retromarcia o di manovra soddisfano i requisiti del presente regolamento A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di proiettore di retromarcia o di manovra cui si applichi il presente regolamento. Il rilascio, il rifiuto, l estensione o la revoca dell omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore di retromarcia o di manovra ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all allegato 1 del presente regolamento Ogni proiettore di retromarcia o di manovra, conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, recherà anche, nello spazio di cui al paragrafo 3.4, il marchio e i dati prescritti ai paragrafi 3.1, 3.2 e rispettivamente 3.3 o 3.5: un marchio di omologazione internazionale composto da: un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l omologazione ( 1 ); nonché un numero di omologazione; un simbolo aggiuntivo, consistente nelle lettere A ed R, unite secondo le indicazioni dell allegato 2 del presente regolamento. Sui dispositivi che soddisfano i requisiti del presente regolamento riguardo ai proiettori di manovra, un simbolo aggiuntivo consistente nelle lettere M e L, disposto come indicato nell allegato 2 del presente regolamento Le prime due cifre del numero di omologazione, che indicano la serie più recente di modifiche del presente regolamento, possono essere poste in prossimità dei simboli aggiuntivi «AR» o «ML» Sui proiettori di retromarcia i cui angoli di visibilità siano asimmetrici rispetto all asse di riferimento in direzione orizzontale, una freccia rivolta verso il lato sul quale le prescrizioni fotometriche sono soddisfatte fino a un angolo di 45 H; 4.4. Luci indipendenti Se tipi di proiettori diversi, che soddisfano i requisiti di più regolamenti, montano lo stesso trasparente esterno, sia pure di diverso colore, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da una lettera «E» iscritta in un cerchio e seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l omologazione e da un numero di omologazione. Tale marchio di omologazione può essere apposto in qualunque punto della luce, purché: sia visibile dopo il montaggio dei proiettori Occorre siano indicati il simbolo di identificazione di ciascuna luce in base al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l omologazione, la relativa serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell omologazione e la freccia eventualmente prescritta Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l omologazione. ( 1 ) I numeri distintivi delle parti all accordo del 1958 figurano nell allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 wp29resolutions.html.

7 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Il corpo principale della luce dovrà disporre dello spazio descritto al paragrafo 3.4 e recherà il marchio di omologazione della/e sua/e funzione/i effettiva/e Il modello E (allegato 2) del presente regolamento dà alcuni esempi di un marchio di omologazione, corredati dei suddetti simboli aggiuntivi Se due o più luci fanno parte dello stesso gruppo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, l omologazione viene rilasciata solo se ciascuna di esse soddisfa i requisiti del presente o di un altro regolamento. Le luci non conformi a uno di tali regolamenti non possono far parte di tali gruppi di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale, composto da un cerchio che racchiude la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l omologazione, da un numero di omologazione e, se necessario, dalla freccia prescritta. Tale marchio di omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché: sia visibile dopo il montaggio dei proiettori; nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere al tempo stesso anche il marchio di omologazione Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, conforme al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l omologazione, e l indicazione della serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell omologazione, vanno apposti: sulla superficie appropriata di uscita della luce; o raggruppati, in modo che ciascuna luce del gruppo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (cfr. tre possibili esempi nell allegato 2) Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei marchi unici da un regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l omologazione A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate che rientrino nel presente regolamento Il marchio e il simbolo di cui ai paragrafi e devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il proiettore di retromarcia è montato sul veicolo. Nel caso di un proiettore di manovra: a) dovrà essere lasciato spazio sufficiente per apporre il marchio di omologazione sul trasparente o sul suo alloggiamento protettivo; il marchio dovrà essere leggibile una volta che il dispositivo sia montato sul veicolo. Su altre componenti del dispositivo va apposto il nome del fabbricante e un mezzo di identificazione. Se manca lo spazio per il marchio di omologazione, questo va apposto su una parte del veicolo costantemente collegata al proiettore di manovra o sulla targhetta di identificazione del veicolo; b) lo spazio previsto per il marchio di omologazione va indicato nei disegni di cui al paragrafo 2.2 o nella domanda di omologazione.

8 L 237/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L allegato 2 dà alcuni esempi di marchi di omologazione per luce singola (figura 1) e per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate (figura 2), completi di tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra. Le lettere A e R. possono essere messe insieme. 5. DISPOSIZIONI GENERALI 5.1. Ciascun campione deve essere conforme alle specifiche elencate nei paragrafi che seguono I proiettori di retromarcia devono essere progettati e costruiti in modo che, in normali condizioni d impiego, malgrado le vibrazioni cui possono essere esposti, continuino a funzionare e mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento In caso di moduli di sorgenti luminose, occorre controllare: che i moduli di sorgenti luminose siano progettati in modo tale: a) da impedirne il montaggio in una posizione diversa da quella corretta e prevista per progetto e da permetterne la rimozione solo con l uso di utensili; b) che i moduli di sorgenti luminose aventi caratteristiche diverse non siano intercambiabili nello stesso alloggiamento se nell alloggiamento di un dispositivo si trovano più moduli di sorgenti luminose I moduli di sorgenti luminose non devono essere manipolabili Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile omologata, nemmeno ricorrendo ad utensili In caso di sorgenti luminose sostituibili: si può usare qualsiasi categoria di sorgenti luminose omologata ai sensi del regolamento n. 37 e/o del regolamento n. 128, purché il regolamento n. 37 e la relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione o il regolamento n. 128 e la relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione non pongano limiti di utilizzo Il dispositivo va progettato in modo che la sorgente luminosa possa essere montata solo nella posizione corretta Il portalampada della sorgente luminosa deve avere le caratteristiche di cui alla pubblicazione CEI Si applica la scheda tecnica del portalampada corrispondente alla categoria di sorgente luminosa utilizzata. 6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA 6.1. Specifiche dell intensità della luce per i proiettori di retromarcia L intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno pari al minimo e non superiore al massimo di seguito definiti e va misurata rispetto all asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (espresse in gradi dell angolo con l asse di riferimento) L intensità lungo l asse di riferimento dev essere di almeno 80 candele (cd) L intensità della luce emessa in tutte le direzioni nelle quali la luce può essere osservata non deve essere superiore a: 300 cd nelle direzioni situate nel piano orizzontale o al di sopra do esso; e nelle direzioni situate al di sotto del piano orizzontale: 600 cd tra h-h e 5 D e cd al di sotto di 5 D In tutte le altre direzioni di misurazione indicate all allegato 3 del presente regolamento, l intensità luminosa non deve essere inferiore al minimo precisato nell allegato stesso.

9 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/7 Se tuttavia il proiettore di retromarcia è destinato a essere montato su un veicolo solo appaiandolo a un altro, l intensità fotometrica può essere verificata solo fino a un angolo di 30 verso l interno dove si dovrà registrare un valore fotometrico di almeno 25 cd. Questa condizione va chiaramente spiegata nella domanda di omologazione e nei relativi documenti (cfr. paragrafo 2. del presente regolamento). Se poi l omologazione sarà rilasciata applicando la suddetta condizione, con la dichiarazione «Osservazioni», di cui al paragrafo 11 del modulo di notifica (cfr. allegato 1 del presente regolamento), si informerà che il dispositivo va installato solo se appaiato Se un proiettore singolo contiene più sorgenti luminose, esso avrà l intensità minima prescritta per il caso in cui una sorgente luminosa qualsiasi cessi di funzionare e non supererà le intensità massime quando tutte le sorgenti luminose sono accese. Un gruppo di sorgenti luminose, raccordate in modo che se una di esse cessa di funzionare cessa l emissione luminosa delle altre, è considerato un unica sola sorgente luminosa Specifiche dell intensità della luce per i proiettori di manovra Se installati in una posizione di montaggio indicata dal richiedente, l intensità non deve superare 500 cd in tutte le direzioni in cui la luce può essere osservata Il dispositivo va progettato in modo che la luce emessa direttamente verso un lato, la parte anteriore o quella posteriore del veicolo non superi 0,5 cd all interno del campo angolare di seguito specificato: a) l angolo verticale minimo φ min (in gradi) è: φ min = arctan (1 altezza di montaggio)/10; l altezza di montaggio è espressa in m b) l angolo verticale massimo φ max (in gradi) è: φ max = φ min + 11,3. La misurazione va limitata a un angolo orizzontale compreso tra + 90 e 90 rispetto alla linea che taglia l asse di riferimento e che è perpendicolare al piano verticale longitudinale del veicolo. La distanza di misurazione non deve essere inferiore a 3 m. 7. PROCEDURE DI PROVA 7.1. Tutte le misurazioni fotometriche e colorimetriche devono essere effettuate: nel caso di una luce con sorgente luminosa sostituibile, sprovvista di un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa, con una sorgente luminosa standard incolore della categoria prescritta per il proiettore, alimentata: a) in caso di lampade a incandescenza, alla tensione necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade; b) in caso di sorgenti luminose LED, alla tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V; il valore del flusso luminoso prodotto deve essere corretto. Il fattore di correzione è dato dal rapporto tra il flusso luminoso obiettivo e il valore medio del flusso luminoso riscontrato alla tensione applicata; nel caso di una luce munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), applicando la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente; nel caso di un sistema munito di un congegno di regolazione elettronico della sorgente luminosa facente parte della luce ( 1 ), applicando ai connettori d ingresso della lampada la tensione dichiarata dal fabbricante o, altrimenti, la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente; ( 1 ) Ai fini del presente regolamento «facente parte della luce» significa che è fisicamente incluso nel corpo della luce oppure che ne è esterno, separato o no, ma che è fornito dal fabbricante della luce come parte del sistema di luci.

10 L 237/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea nel caso di un sistema che usi un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa non integrato nella luce, si deve applicare ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal fabbricante Il servizio tecnico deve chiedere al fabbricante il congegno elettronico di comando della sorgente luminosa necessario ad alimentare la sorgente luminosa e le funzioni da esso espletate Indicare la tensione applicata alla luce nella scheda di notifica di cui all allegato 1 del presente regolamento Per ogni luce, escluse quelle munite di lampade a incandescenza, le intensità luminose misurate dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento devono soddisfare i requisiti minimi e massimi. La ripartizione dell intensità luminosa dopo 1 minuto di funzionamento può essere calcolata a partire dalla ripartizione dell intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento, applicando a ciascun punto di prova la quota delle intensità luminose misurate al punto HV dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento Occorre determinare i limiti della superficie apparente nella direzione dell asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa. 8. COLORE DELLA LUCE EMESSA Per i proiettori di retromarcia, il colore della luce emessa all interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell allegato 3, deve essere bianco. Per i proiettori di manovra, il colore della luce emessa all interno del campo della griglia di distribuzione della luce deve essere bianco. Per verificare queste caratteristiche colorimetriche, si applica il metodo di prova descritto al paragrafo 7 del presente regolamento. All esterno di tale campo non deve apparire alcuna rilevante variazione di colore. Per luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d altro tipo), le caratteristiche colorimetriche vanno tuttavia verificate con la sorgente luminosa presente nella luce, in conformità a quanto indicato al pertinente comma del paragrafo 7.1 del presente regolamento. 9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Le procedure tese a garantire la conformità della produzione saranno conformi a quelle definite nell accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti: 9.1. i proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, devono soddisfare cioè i requisiti di cui ai paragrafi 6 e devono essere soddisfatti i requisiti minimi delle procedure per il controllo della conformità della produzione, fissati nell allegato 4 del presente regolamento devono essere soddisfatti i requisiti minimi per il campionamento da parte di un ispettore elencati nell allegato 5 del presente regolamento L autorità di omologazione che ha rilasciato l omologazione ha la facoltà di verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale. 10. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE L omologazione rilasciata ai sensi del presente regolamento per un tipo di proiettore di retromarcia o di manovra può essere revocata se i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti o se il proiettore di retromarcia o di manovra recante il marchio di omologazione di cui ai paragrafi e non è conforme al tipo omologato.

11 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Se una parte contraente dell accordo che applica il presente regolamento revoca un omologazione da essa precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all allegato 1 del presente regolamento. 11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un omologazione cessa del tutto la produzione di un tipo proiettore di retromarcia o di manovra omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l autorità che ha rilasciato l omologazione. A seguito di tale comunicazione, l autorità di omologazione informa le altre parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all allegato 1 del presente regolamento. 12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE Le parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.

12 L 237/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 1 NOTIFICA (Formato massimo: A4 ( mm)] rilasciata da: Nome dell amministrazione riguardante ( 2 ): il rilascio dell omologazione l estensione dell omologazione il rifiuto dell omologazione la revoca dell omologazione la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore di retromarcia ai sensi del regolamento n. 23 Omologazione n.... Estensione n.... di un tipo di proiettore di manovra ai sensi del regolamento n. 23 Omologazione n.... Estensione n Denominazione o marchio commerciale del dispositivo: Nome del fabbricante del tipo di dispositivo: Nome e indirizzo del fabbricante: Nome e indirizzo dell eventuale mandatario del fabbricante: Data di presentazione per l omologazione: Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: Data del verbale rilasciato da tale servizio: Numero del verbale rilasciato da tale servizio: Descrizione sintetica: Numero, categoria e tipologia della/le sorgente/i luminosa/e:... Tensione e potenza:... Applicazione di un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa: a) facente parte del proiettore: si/no ( 2 ) b) non facente parte del proiettore: si/no ( 2 ) Tensione/i d ingresso di un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa: Fabbricante del congegno elettronico di comando della sorgente luminosa e numero d identificazione (se il congegno di comando della sorgente luminosa fa parte della luce, ma non è incluso nel corpo della stessa):... Modulo di sorgenti luminose: si/no ( 2 ) Codice d identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose:...

13 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/11 Condizioni geometriche dell installazione ed eventuali variazioni pertinenti:... Per un tipo di proiettore di manovra ai sensi del regolamento n. 23, paragrafo Altezza massima di montaggio: Posizione del marchio di omologazione : Osservazioni: In caso di proiettore di retromarcia, questo dispositivo deve essere montato su un veicolo solo se appaiato a un altro: si/no ( 2 ) (Eventuali) motivi dell estensione: Rilascio/estensione/rifiuto/revoca dell omologazione ( 2 ) 14. Luogo: Data: Firma: Alla presente notifica è allegato l elenco dei documenti presentati all autorità di omologazione che ha rilasciato l omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta. ( 1 ) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato o ritirato l omologazione (cfr. disposizioni riguardanti l omologazione nel regolamento). ( 2 ) Cancellare la dicitura inutile.

14 L 237/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 2 ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE Figura 1 Marcatura di proiettori singoli Modello A Facoltativo a = 5 mm (min) Questo marchio di omologazione è stato apposto su un proiettore di retromarcia omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 23 con il numero di omologazione 221. Il numero di omologazione indica che l omologazione è stata rilasciata ai sensi della versione originale del regolamento n. 23 o modificato dai supplementi 1 e/o 2, a seconda dei casi. La freccia indica la direzione in cui le specifiche fotometriche sono soddisfatte sino a un angolo di 45 H. Nota: il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posti accanto al cerchio, sopra o sotto oppure a sinistra o a destra della lettera «E». Le cifre del numero di omologazione e del numero sequenziale di produzione vanno poste sullo stesso lato della lettera «E» e orientate nella stessa direzione. Nei numeri di omologazione, evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli. Figura 2 Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Non fanno parte del marchio di omologazione. Modello B

15 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/13 Modello C Modello D Nota: i tre esempi di marchi di omologazione (modelli B, C e D), rappresentano tre diverse possibilità di marcare un dispositivo di illuminazione, quando due o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate. Questo marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333 e che comprende: un catadiottro appartenente alla classe IA omologato in conformità alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 3; un indicatore di direzione posteriore appartenente alla categoria 2a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6; una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 7; un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato ai sensi della versione originale del regolamento n. 38; un proiettore di retromarcia (AR) omologato ai sensi della versione originale del regolamento n. 23; una luce di arresto con due livelli di intensità (S2), omologata in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 7.

16 L 237/14 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Modello E Marcature di luci indipendenti Questo esempio si riferisce alla marcatura di un trasparente destinato a essere usato con vari tipi di luci. Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Spagna (E9) con il numero d omologazione 1432 e che comprende: un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato ai sensi della versione originale del regolamento n. 38, un indicatore di direzione posteriore appartenente alla categoria 2a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6; un proiettore di retromarcia (AR) omologato ai sensi della versione originale del regolamento n. 23; una luce di posizione posteriore rossa (laterale) (R) omologata in conformità alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7; una luce di arresto munita di un solo livello di illuminazione (S1) omologata in conformità alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7. Figura 3 Moduli di sorgenti luminose Il modulo di sorgente luminosa recante questo codice d identificazione è stato omologato insieme a una luce omologata in Italia (E3) con il numero di omologazione Figura 4 Marcatura di un proiettore di manovra a = 5 mm min. Questo marchio di omologazione è stato apposto su un proiettore di manovra omologato in Germania (E1) ai sensi del regolamento n. 23 con il numero di omologazione 2207.

17 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/15 Il numero di omologazione indica che l omologazione è stata rilasciata ai sensi della versione originale del regolamento n. 23. Nota: il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posti accanto al cerchio, sopra o sotto oppure a sinistra o a destra della lettera «E». Le cifre del numero di omologazione e del numero sequenziale di produzione vanno poste sullo stesso lato della lettera «E» e orientate nella stessa direzione. Nei numeri di omologazione, evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.

18 L 237/16 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 3 MISURAZIONI FOTOMETRICHE 1. Metodi di misurazione Aspetti generali 1.1. Durante le misurazioni fotometriche, i riflessi parassiti vanno evitati usando una schermatura adeguata In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, queste vanno eseguite in modo da soddisfare i requisiti che seguono: la distanza di misurazione deve essere tale da consentire l applicazione della legge dell inverso del quadrato della distanza; gli strumenti di misurazione devono essere tali che l angolo sotteso al ricevitore rispetto al centro di riferimento della luce sia compreso tra 10 e 1 ; l intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è rispettata, se è ottenuta in una direzione che non si discosti dalla direzione di osservazione di oltre un quarto di grado Se il dispositivo può essere installato sul veicolo in più posizioni o in un arco di posizioni diverse, le misure fotometriche vanno ripetute per ciascuna posizione o per i punti estremi dell arco di riferimento stabilito dal fabbricante. 2. Punti di misurazione dei proiettori di retromarcia, espressi in gradi dell angolo con l asse di riferimento e valori delle intensità minime della luce emessa 2.1. Le direzioni H = 0 e V = 0 corrispondono agli assi di riferimento. Sul veicolo esse sono orizzontali, parallele al piano mediano longitudinale del veicolo, orientate nel senso di visibilità richiesto e attraversano il centro di riferimento. I valori indicati nella tabella corrispondono alle intensità minime in cd per le diverse direzioni di misurazione Se dall esame visivo di una luce emergono sostanziali variazioni locali d intensità, occorre controllare che nessuna intensità misurata tra due direzioni di misurazione di cui sopra sia inferiore al 50 % dell intensità minima più bassa fra le due prescritte per tali direzioni di misurazione. 3. Misure fotometriche di luci munite di più sorgenti luminose Il comportamento fotometrico va verificato come segue:

19 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d altro tipo): con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 7.1 del presente regolamento; 3.2. per le sorgenti luminose sostituibili: se munite di sorgenti luminose con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, il valore del flusso luminoso prodotto deve essere corretto. Per le lampade a incandescenza, il fattore di correzione è dato dal rapporto tra il flusso luminoso di riferimento e il valore medio del flusso luminoso misurato alla tensione applicata (6,75 V, 13,5 V o 28,0 V). Per le sorgenti luminose LED, il fattore di correzione è dato dal rapporto tra il flusso luminoso obiettivo e il valore medio del flusso luminoso misurato alla tensione applicata (6,75 V, 13,5 V o 28,0 V). I flussi luminosi effettivi di ciascuna lampada a incandescenza e/o sorgente luminosa LED usata non devono scostarsi dal valore medio di oltre ± 5 %. In alternativa, e solo nel caso di lampade a incandescenza, si può usare una lampada a incandescenza standard a turno in ciascuna delle singole posizioni, accesa al proprio flusso di riferimento e si sommano le singole misurazioni in ciascuna posizione.

20 L 237/18 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 4 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 1. Aspetti generali 1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell ambito dei requisiti del presente regolamento Riguardo al comportamento fotometrico la conformità dei proiettori di serie non va contestata se, nelle prove di comportamento fotometrico eseguite su proiettori scelti a caso ai sensi del paragrafo 7 del presente regolamento: nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole; se la prova di cui sopra, effettuata su una luce munita di sorgente luminosa sostituibile dà risultati che non soddisfano i requisiti, le prove sulle luci vanno ripetute usando un altra sorgente luminosa standard Durante le prove effettuate alle condizioni del paragrafo 7 del presente regolamento, le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte. 2. Requisiti minimi relativi al controllo della conformità da parte del fabbricante Per ciascun tipo di luce, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, a scadenze opportunamente scelte. Le prove vanno effettuate ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Se riguardo al tipo di prova considerato un campione risulta non conforme, occorre scegliere ulteriori campioni e sottoporli a prova. Il fabbricante deve adottare opportuni provvedimenti per garantire la conformità della produzione interessata Natura delle prove Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche Metodi usati nelle prove In generale, le prove vanno effettuate con i metodi elencati nel presente regolamento Per eseguire le prove di conformità il fabbricante può utilizzare metodi equivalenti, previa autorizzazione dell autorità di omologazione che effettua le prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento L applicazione dei paragrafi e richiede una calibrazione a scadenze regolari dell apparecchiatura di prova e una correlazione con le misurazioni effettuate da un autorità competente In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini dei controlli amministrativi e del campionamento Natura del campionamento I campioni delle luci devono essere scelti a caso dalla produzione di un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di fabbricazione del fabbricante. Il controllo riguarda di solito la produzione di serie proveniente da singoli stabilimenti. Un fabbricante può però raggruppare dati sullo stesso tipo prodotto in più stabilimenti purché questi applichino criteri identici di qualità e di gestione della qualità.

21 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche La luce campione va sottoposta a misurazioni fotometriche per verificare i valori minimi nei punti indicati dall allegato 3 e le coordinate cromatiche richieste Criteri di accettabilità Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d accordo con l autorità di omologazione competente, i criteri di accettabilità del suo prodotto al fine di rispettare le specifiche relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 9.1 del presente regolamento. I criteri di accettabilità devono essere tali che con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo casuale ai sensi dell allegato 5 (primo campionamento) sia dello 0,95.

22 L 237/20 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 5 REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE 1. Aspetti generali 1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se le eventuali differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell ambito dei requisiti del presente regolamento Riguardo al comportamento fotometrico la conformità dei proiettori di serie non va contestata se, nelle prove di comportamento fotometrico eseguite su proiettori scelti a caso ai sensi del paragrafo 7 del presente regolamento: nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole; se la prova di cui sopra, effettuata su una luce munita di sorgente luminosa sostituibile dà risultati che non soddisfano i requisiti, le prove sulle luci vanno ripetute usando un altra sorgente luminosa standard Le luci con difetti evidenti non sono prese in considerazione Durante le prove effettuate alle condizioni del paragrafo 7 del presente regolamento, le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte. 2. Primo campionamento Nel primo campionamento si scelgono a caso quattro luci. Il primo campione di due luci è contrassegnato con la lettera A, il secondo campione di due luci con la lettera B Conformità non contestata In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato), la conformità dei proiettori di serie non va contestata se le divergenze in senso sfavorevole tra i valori misurati sui proiettori sono: campione A A 1: un proiettore 0 % un proiettore non più del 20 % A2: entrambi i proiettori più dello 0 % ma non più del 20 % passare al campione B campione B B1: entrambi i proiettori 0 % o, se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo Conformità contestata In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie va contestata e si deve chiedere al fabbricante di conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento), se le divergenze tra i valori misurati sui proiettori sono:

23 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ campione A A3: un proiettore non più del 20 % un proiettore più del 20 % ma non più del 30 % campione B B2: nel caso di A2 un proiettore più dello 0 % ma non più del 20 % un proiettore non più del 20 % B3: nel caso di A2 un proiettore 0 % un proiettore più del 20 % ma non più del 30 % o, se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo Revoca dell omologazione La conformità va contestata e si applica il paragrafo 10 del presente regolamento se, in base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, le divergenze tra i valori misurati sui proiettori sono: Campione A A4: un proiettore non più del 20 % un proiettore più del 30 % A5: entrambi i proiettori più del 20 % Campione B B4: nel caso di A2 un proiettore più dello 0 % ma non più del 20 % un proiettore più del 20 % B5: nel caso di A2 entrambi i proiettori più del 20 % B6: nel caso di A2 un proiettore 0 % un proiettore più del 30 % o, se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo Ripetizione del campionamento Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, ripetere il campionamento scegliendo un terzo campione C di due proiettori e un quarto campione D di due proiettori, da lotti fabbricati dopo l adeguamento.

24 L 237/22 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Conformità non contestata In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non va contestata se le divergenze tra i valori misurati sui proiettori sono: campione C C1: un proiettore 0 % un proiettore non più del 20 % C2: entrambi i proiettori più dello 0 % ma non più del 20 % passare al campione D campione D D1: nel caso di C2 entrambi i proiettori 0 % o, se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo Conformità contestata In base alla procedura di campionamento illustrata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie va contestata e si deve chiedere al fabbricante di conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento) se le divergenze tra i valori misurati sui proiettori sono: campione D D2: nel caso di C2 un proiettore più dello 0 % ma non più del 20 % un proiettore non più del 20 % o, se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo Revoca dell omologazione La conformità va contestata e si applica il paragrafo 10 del presente regolamento se, in base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, le divergenze tra i valori misurati sui proiettori sono: campione C C3: un proiettore non più del 20 % un proiettore più del 20 % C4: entrambi i proiettori più del 20 % campione D D3: nel caso di C2 un proiettore 0 o più dello 0 % un proiettore più del 20 % o, se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2

25 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Figura 1 L 237/23

26 L 237/24 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: Regolamento n. 46 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ ECE) Disposizioni uniformi relative all omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all installazione di tali dispositivi Comprendente tutto il testo valido fino a: Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014 Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014 INDICE REGOLAMENTO 1. Campo d applicazione I. Dispositivi per la visione indiretta 2. Definizioni 3. Domanda di omologazione 4. Marcature 5. Omologazione 6. Requisiti 7. Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell omologazione 8. Conformità della produzione 9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 10. Cessazione definitiva della produzione 11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione II. Installazione di dispositivi per la visione indiretta 12. Definizioni 13. Domanda di omologazione 14. Omologazione 15. Requisiti 16. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell omologazione 17. Conformità della produzione 18. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 19. Cessazione definitiva della produzione 20. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione 21. Disposizioni transitorie

27 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/25 ALLEGATI 1. Scheda informativa relativa all omologazione di un dispositivo per la visione indiretta 2. Scheda informativa relativa all omologazione di un veicolo in relazione all installazione di dispositivi per la visione indiretta 3. Notifica riguardante il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta, ai sensi del regolamento n Notifica riguardante il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta, ai sensi del regolamento n Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione indiretta 6. Metodo di prova per determinare il coefficiente di riflessione 7. Procedura per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente di uno specchio 8. Procedura per determinare il punto «H» e l angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore 9. (Riservato) 10. Calcolo della distanza di rilevamento 11. Determinazione delle dimensioni dell oggetto visualizzato 1. CAMPO D APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica: a) ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, elencati nella tabella del paragrafo del presente regolamento, destinati a veicoli delle categorie M ed N ( 1 ), e ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta citati nei paragrafi e del presente regolamento, destinati a veicoli della categoria L ( 1 ) la cui carrozzeria racchiuda, almeno in parte, il conducente; b) all installazione di dispositivi per la visione indiretta su veicoli appartenenti alle categorie M ed N e su veicoli appartenenti alla categoria L ( 1 ) la cui carrozzeria racchiuda, almeno in parte, il conducente. I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 2.1. «Dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di trasmettere al conducente informazioni sul campo visivo indiretto «Specchio» indica un dispositivo, diverso da un periscopio, destinato a consentire una visione chiara dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al paragrafo del presente regolamento «Specchio interno» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, che può essere installato all interno dell abitacolo di un veicolo «Specchio esterno» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, che può essere montato sulla superficie esterna di un veicolo. ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/ Rev.2, paragrafo

28 L 237/26 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea «Specchio di sorveglianza» indica uno specchio diverso da quelli definiti al paragrafo 2.1.1, che può essere installato all interno o all esterno del veicolo per dare campi di visibilità diversi da quelli specificati al paragrafo del presente regolamento «Sistema di aiuto alla visibilità» indica un sistema che permette al conducente di individuare e/o vedere oggetti nella zona adiacente al veicolo «r» indica la media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell allegato «Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (r i )» indica i valori, ottenuti con l apparecchiatura definita nell allegato 7, misurati sull arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, come definito al paragrafo del presente regolamento, e sull arco perpendicolare a tale segmento «Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (r p )» indica la media aritmetica dei raggi di curvatura principali r i ed r i e cioè: r p = r i + r i «Superficie sferica» indica una superficie che ha un raggio costante e uguale in tutte le direzioni «Superficie asferica» indica una superficie che ha un raggio costante solo su un piano «Specchio asferico» indica uno specchio composto da una parte sferica e da una asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica a quella asferica deve essere contrassegnato. La curvatura dell asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica come: R: raggio nominale nella parte sferica y = R R 2 x 2 + k x a 3 k: costante relativa alla variazione della curvatura a: costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica «Centro della superficie riflettente» indica il centro dell area visibile della superficie riflettente «Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio» indica il raggio «c» dell arco di circonferenza che più si avvicina alla forma arrotondata della parte considerata «Classe di specchi» indica l insieme dei dispositivi che hanno una o più caratteristiche o funzioni comuni. La classificazione è la seguente: a) classe I: «specchio retrovisore interno», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; b) classi II e III: «specchio retrovisore esterno principale», che trasmette i campi visivi definiti ai paragrafi e del presente regolamento; c) classe IV: «specchio grandangolare esterno», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; d) classe V: «specchio esterno di accostamento», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; e) classe VI: «specchio frontale», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; f) classe VII: specchi destinati ai veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria, che trasmettono il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento.

29 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ «Dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, in cui il campo visivo è ottenuto con una combinazione di telecamera e monitor, definiti rispettivamente ai paragrafi e «Telecamera» indica un dispositivo che raccoglie un immagine del mondo esterno e la converte in un segnale (come un segnale video) «Monitor» indica un dispositivo che trasforma un segnale in immagini percepibili visivamente «Rilevamento» indica la capacità di distinguere, a una certa distanza, un immagine dal suo sfondo/da elementi attigui «Contrasto di luminanza» indica la relazione tra la luminosità di un oggetto e quella del suo sfondo immediato/elementi attigui, che permette di distinguere l oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui «Risoluzione» indica il dettaglio più piccolo che un sistema di percezione è in grado di distinguere, di percepire cioè come a sé stante, separato dall insieme. La risoluzione dell occhio umano è detta «acuità o acutezza visiva» «Oggetto critico» indica un oggetto cilindrico alto 0,50 m e avente un diametro di 0,30 m «Percezione critica» indica il livello di percezione che può essere ottenuto in condizioni critiche attraverso il sistema di visualizzazione utilizzato. Ciò corrisponde alla situazione in cui la scala di rappresentazione dell oggetto critico è molte volte maggiore del dettaglio più piccolo percepibile dal sistema di visualizzazione «Campo visivo» indica la sezione dello spazio tridimensionale che è monitorata con l ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo indicazione contraria, tale monitoraggio si fonda sulla visione a livello del suolo offerta da uno o più dispositivi che non siano specchi e può essere limitato dalla distanza di rilevazione pertinente che corrisponde all oggetto critico «Distanza di rilevamento» indica la distanza misurata dal centro della lente della telecamera al punto in cui un oggetto critico può essere percepito (secondo la definizione data alla voce «Percezione critica») (Riservato) (Riservato) «Spettro visivo» indica luce avente lunghezza d onda compresa entro i limiti di percezione dell occhio umano: nm «Dispositivo di sorveglianza a telecamera con monitor o registratore» indica una telecamera collegata a un monitor o a un registratore, diversa dal dispositivo a telecamera e monitor di cui al paragrafo 2.1.2, installabile all interno o all esterno del veicolo per coprire campi di visibilità diversi da quelli di cui al paragrafo del presente regolamento o per costituire un sistema di sicurezza nel o intorno al veicolo «Effetto smear» indica una striscia luminosa verticale che compare sul monitor quando la luce solare o una luce proveniente da altre sorgenti luminose colpisce direttamente la lente della telecamera. L effetto smear è un effetto ottico «Altri dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi come quelli definiti al paragrafo 2.1 in cui il campo visivo non è ottenuto con un dispositivo per la visione indiretta come uno specchio o una telecamera e monitor «Tipo di dispositivo per la visione indiretta» indica dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali: a) concezione del dispositivo compreso l eventuale fissaggio alla carrozzeria; b) nel caso degli specchi: la categoria, la forma, le dimensioni e il raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio; c) nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor: la distanza di rilevamento e il campo visivo.

30 L 237/28 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 3.1. La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo per la visione indiretta va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante debitamente autorizzato Un modello di scheda informativa si trova nell allegato Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta, allegare alla domanda quanto segue: nel caso di specchi: 4 campioni, di cui 3 destinati a essere usati nelle prove e uno destinato a essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio può chiedere degli esemplari aggiuntivi nel caso di altri dispositivi per la visione indiretta: un campione di tutte le parti. 4. MARCATURE 4.1. I campioni di dispositivi per la visione indiretta presentati per l omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante che deve essere chiaramente leggibile e indelebile Ogni dispositivo deve disporre di spazio sufficiente per potervi apporre il marchio di omologazione che, a dispositivo montato sul veicolo, deve essere perfettamente leggibile; tale spazio deve essere evidenziato nei disegni di cui all allegato OMOLOGAZIONE 5.1. Se i campioni presentati per l omologazione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6. del presente regolamento, l omologazione del pertinente tipo di dispositivo per la visione indiretta viene rilasciata A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è rilasciata l omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere attribuito dalla stessa parte contraente a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta Il rilascio, il rifiuto, l estensione o la revoca dell omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all allegato 3 del presente regolamento Oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4.1, su ogni dispositivo per la visione indiretta conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in maniera ben visibile nello spazio menzionato al paragrafo 4.2, un marchio internazionale di omologazione composto da: un cerchio all interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l omologazione ( 1 ); un numero di omologazione; un simbolo aggiuntivo (che sarà I, II, III, IV, V, VI o VII), che specifichi la classe cui appartiene il tipo di specchio, o il simbolo S per i dispositivi di visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiuntivo è posto in prossimità del cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» Il marchio d omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili L allegato 5 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi. 6. REQUISITI 6.1. Specchi ( 1 ) I numeri distintivi delle parti all Accordo del 1958 sono elencati nell allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend wp29resolutions.html.

31 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specifiche generali Tutti gli specchi devono essere regolabili. a) Specchi retrovisori esterni (classi da II a VII) Il bordo della superficie riflettente deve essere compreso in un alloggiamento protettivo (coppa ecc.) che, sul perimetro, deve avere un valore «c» pari o superiore a 2,5 mm, in ogni punto e in tutte le direzioni. Se la superficie riflettente sporge dall alloggiamento protettivo, il raggio di curvatura «c» sul bordo sporgente deve essere pari o superiore a 2,5 mm e la superficie riflettente deve poter rientrare nell alloggiamento esercitando una forza di 50 N sul punto più sporgente rispetto a tale alloggiamento, in direzione orizzontale e approssimativamente parallela al piano longitudinale mediano del veicolo. b) Specchi retrovisori interni (classe I) Se il bordo della superficie riflettente è compreso in un alloggiamento protettivo (coppa ecc.), il raggio di curvatura «c», sul suo perimetro, non deve essere inferiore a 2,5 mm in qualsiasi punto e in tutte le direzioni. Se il bordo della superficie riflettente sporge dall alloggiamento protettivo, il suddetto requisito si applica al bordo della parte sporgente Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le parti, anche quelle che dopo le prove di cui al paragrafo restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posizioni di regolazione del dispositivo I requisiti di cui ai paragrafi e non si applicano alle parti della superficie esterna che sporgano meno di 5 mm; ma gli angoli orientati verso l esterno di queste parti devono essere smussati, a meno che tali parti non sporgano di meno di 1,5 mm. Per determinare le dimensioni della sporgenza, si applica il seguente metodo: Le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie convessa possono essere determinate direttamente o in riferimento a un disegno di una sezione appropriata di tale componente così come è installato Se le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie non convessa non possono essere determinate con una misurazione, esse vanno stabilite in base alla variazione massima della distanza del centro di una sfera del diametro di 100 mm dalla linea nominale del pannello facendo ruotare la sfera sopra di esso e mantenendola in constante contatto con tale componente. La figura 1 mostra un esempio dell applicazione di tale procedura. Figura I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al paragrafo , purché siano smussati.

32 L 237/30 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in modo che un cilindro del raggio di 70 mm (50 mm, nei veicoli appartenenti alla categoria L), che abbia come asse l asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono la deformazione dello specchio nella direzione d urto, intersechi almeno in parte la superficie cui è fissato il dispositivo Le parti degli specchi esterni di cui ai paragrafi e fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60, sono esenti dalle pertinenti prescrizioni Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui ai paragrafi e si applicano al solo supporto Specifiche particolari Dimensioni Specchi retrovisori interni (classe I) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l altro pari ad «a», in cui: a = r mm ed «r» è il raggio di curvatura Specchi retrovisori esterni principali (classi II e III) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere: a) un rettangolo dell altezza di 40 mm e la cui base, misurata in millimetri sia pari ad «a»; b) un segmento parallelo all altezza del rettangolo e la cui lunghezza, espressa in millimetri, sia pari a «b» I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente: Classe dello specchio retrovisore a (in mm) b (in mm) Specchi esterni «grandangolari» (classe IV) II III r r I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere, abbinando eventualmente uno specchio esterno della classe II, il campo visivo prescritto al paragrafo del presente regolamento Specchi esterni «d accostamento» (classe V) I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio ottenga il campo visivo specificato al paragrafo del presente regolamento Specchi frontali (classe VI) I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio ottenga il campo visivo specificato al paragrafo del presente regolamento Specchi destinati a veicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria (classe VII)

33 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specchi esterni «principali» (classe VII) Le dimensioni minime della superficie riflettente devono essere tali che: a) la superficie non sia inferiore a mm 2 ; b) il diametro degli specchi circolari non sia inferiore a 94 mm; c) se gli specchi retrovisori non sono circolari, le loro dimensioni devono permettere di iscrivere un cerchio del diametro di 78 mm sulla loro superficie riflettente. Le dimensioni massime della superficie riflettente devono essere tali che: a) il diametro di uno specchio retrovisore circolare non sia superiore a 150 mm; b) la superficie riflettente di uno specchio retrovisore non circolare rientri in un rettangolo di 120 mm 200 mm Superficie riflettente e coefficienti di riflessione La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono essere muniti anche di una parte asferica purché lo specchio principale sia conforme ai requisiti relativi al campo visivo indiretto Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi La differenza tra r i o r i, e r p in ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r La differenza tra uno qualsiasi dei raggi di curvatura (r p 1, r p 2, ed r p 3) ed r non deve superare 0,15 r Quando r è pari o superiore a mm, il valore di 0,15 r di cui ai paragrafi e è sostituito da 0,25 r Requisiti per le parti asferiche degli specchi Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Ciò significa di solito una larghezza minima di 30 mm in taluni punti Il raggio di curvatura r i della parte asferica deve essere di almeno 150 mm Il valore di «r» degli specchi sferici non deve essere inferiore a: mm per gli specchi retrovisori interni (classe I); mm per gli specchi retrovisori esterni principali (classi II e III); mm per gli specchi esterni «grandangolari» (classe IV) e gli specchi esterni «d accostamento» (classe V); mm per gli specchi frontali (classe VI); mm o più di mm, nel caso di specchi appartenenti alla classe VII Il valore del coefficiente di riflessione normale, stabilito con il metodo di cui all allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %. Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %

34 L 237/32 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche di cui al paragrafo anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni d impiego Prova Gli specchi appartenenti alle classi da I a VI e alla classe VII (con sistemi di montaggio identici a quelli appartenenti alla classe III) vanno sottoposti alle prove di cui ai paragrafi e Gli specchi appartenenti alla classe VII muniti di braccio vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo Le prove di cui al paragrafo non sono necessarie per gli specchi esterni nessuna parte dei quali si trovi, in qualunque posizione regolabile, a meno di 2 m dal suolo quando il veicolo è gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile. Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, snodi ecc.), situati a meno di 2 metri dal suolo e che non sporgono rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo, misurata sul piano trasversale che interseca gli elementi di fissaggio inferiori degli specchi o qualsiasi altro punto davanti a tale piano se tale configurazione dà luogo a una larghezza fuori tutto maggiore. In tal caso, allegare una descrizione che precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra. Quando ci si avvale di questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile con il simbolo che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione Prova d urto Le prove di cui al presente paragrafo non si effettuano su dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un angolazione massima di 45 rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, né su dispositivi sporgenti meno di 100 mm dalla zona adiacente della carrozzeria misurati ai sensi del regolamento n Descrizione del dispositivo di prova Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di rilascio del pendolo. L estremità del pendolo è munita di un martello formato da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm rivestita di gomma spessa 5 mm di durezza Shore A 50. Un apposito dispositivo consente di individuare l angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione. Un supporto fissato saldamente al telaio del pendolo serve a fissare i campioni in modo conforme alle condizioni d urto di cui al paragrafo La figura 1 indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le sue specifiche speciali di progetto:

35 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/33 Figura Il centro di percussione del pendolo coincide con il centro della sfera che costituisce il martello. Si trova alla distanza l dall asse di oscillazione sul piano di rilascio, che è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è pari a m o = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra m o, la massa totale m del pendolo e la distanza d tra il centro di gravità del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dall equazione: m o = m d l Descrizione della prova La procedura usata per fissare lo specchio al supporto è quella raccomandata dal fabbricante del dispositivo o eventualmente dal fabbricante del veicolo Posizionamento dello specchio per la prova Gli specchi vanno posizionati sul dispositivo per la prova d urto con il pendolo in modo che gli assi che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente siano nella stessa posizione Se uno specchio è regolabile rispetto alla base, la prova va effettuata nella posizione più sfavorevole agli effetti del suo funzionamento, entro i limiti di regolazione indicati dal richiedente Se lo specchio è munito di un dispositivo che ne regola la distanza dalla base, quest ultimo deve essere posizionato alla minor distanza possibile tra alloggiamento e base.

36 L 237/34 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Se la superficie riflettente è mobile nel suo alloggiamento, va regolata in modo che l angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all alloggiamento A parte la prova 2 per gli specchi interni (v. paragrafo ), quando il pendolo è in posizione verticale, i piani verticali orizzontali e longitudinali passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al paragrafo del presente regolamento. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo deve essere parallela al piano longitudinale mediano del veicolo Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai paragrafi e , parti dello specchio limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d impatto va spostato in direzione perpendicolare all asse di rotazione o di snodo considerato. Lo spostamento non deve essere superiore a quanto strettamente necessario all esecuzione della prova e va limitato in modo che: a) la sfera che delimita il martello resti almeno tangente al cilindro definito al paragrafo ; b) oppure il punto di contatto con il martello sia a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente La prova consiste nel far cadere il martello dall altezza corrispondente a un angolo del pendolo di 60 dalla verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale Gli specchi vanno urtati nelle diverse condizioni descritte di seguito: Specchi interni Specchi esterni a) Prova 1: il punto d impatto è quello definito al paragrafo Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. b) Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell alloggiamento in modo che l impatto avvenga con un angolazione di 45 rispetto al piano della superficie riflettente e sul piano orizzontale che passa per il centro di tale superficie; L impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente. a) Prova 1: il punto d impatto dev essere quello definito al paragrafo o al paragrafo Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. b) Prova 2: il punto d impatto dev essere quello definito al paragrafo o al paragrafo Il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente. Se specchi retrovisori appartenenti alle classi II o III sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati gli specchi retrovisori della classe IV, le prove vanno effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico che effettua le prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo si trova a meno di 2 m dal suolo Prova di flessione dell alloggiamento protettivo fissato al braccio (classe VII) Descrizione della prova Porre l alloggiamento orizzontalmente in un dispositivo che blocchi saldamente gli elementi di regolazione del supporto di fissaggio. Nella direzione della dimensione maggiore dell alloggiamento, bloccare l estremità più vicina al punto di fissaggio sull elemento regolabile del supporto in una morsa, larga 15 mm, che copra tutta la larghezza dell alloggiamento. All estremità opposta, appendere all alloggiamento un elemento bloccabile, identico a quello sopradescritto, cui applicare il carico di prova previsto (figura 2). L estremità dell alloggiamento opposta a quella alla quale si applica la forza può essere bloccata invece che mantenuta in posizione, come illustrato nella figura 2.

37 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/35 Figura 2 Esempio di macchina per la prova di flessione degli specchi retrovisori Il carico di prova è di 25 kg e va mantenuto per un minuto Risultati delle prove Nelle prove descritte al paragrafo , il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20 con la verticale. Nella misurazione dell angolo si accetta una tolleranza è di ± Questo requisito non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si deve applicare invece, dopo la prova, il requisito di cui al paragrafo L angolo prescritto con la verticale va ridotto da 20 a 10 per tutti gli specchi retrovisori delle classi II e IV e per quelli della classe III se fissati allo stesso supporto degli specchi appartenenti alla classe IV Se il supporto dello specchio incollato sul parabrezza si rompe durante le prove di cui al paragrafo , la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10 mm e la configurazione, dopo la prova, deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo del presente regolamento La superficie riflettente non deve rompersi durante le prove di cui al paragrafo La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle seguenti condizioni: i frammenti di vetro rimangono aderenti al fondo dell alloggiamento o a una superficie saldamente connessa a quest ultimo; è tollerato uno scollamento parziale del vetro dal suo supporto purché non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È ammesso il distacco di piccoli frammenti dalla superficie del vetro nel punto d impatto; La superficie riflettente deve essere di vetro di sicurezza Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi Requisiti generali

38 L 237/36 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L eventuale regolazione del dispositivo per la visione indiretta da parte dell utente deve poter essere effettuata senza l impiego di utensili Se un dispositivo per la visione indiretta può rappresentare il campo visivo totale prescritto solo mediante scansione, l intero processo di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale deve durare nell insieme non più di 2 s Dispositivi per la visione indiretta a telecamera e monitor Requisiti generali Quando il dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor è montato su una superficie piana, tutte le parti che, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto in condizioni statiche con una sfera avente un diametro di 165 mm (per il monitor) o di 100 mm (per la telecamera), devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al paragrafo , purché siano smussati Per le parti della telecamera e del monitor fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui al paragrafo si applicano al solo supporto Requisiti funzionali La telecamera deve funzionare correttamente quando è colpita dalla luce solare. L area satura, definita come l area in cui il rapporto contrasto/luminanza (C = L w /L b ) di un modello ad alto contrasto scende al di sotto di 2,0 non deve coprire più del 15 % dell immagine visualizzata alle condizioni di cui ai paragrafi da a Se, durante la prova, la telecamera evidenzia cambiamenti dinamici nella zona di blooming, il requisito dev essere soddisfatto dalla zona di blooming massimo Collocare davanti alla telecamera un modello di prova in bianco e nero con un rapporto di contrasto minimo di 20. Il modello di prova dev essere illuminato uniformemente con un illuminamento di ± 300 Lx. Il modello di prova deve essere grigio medio, in media, e coprire l intera superficie ripresa dalla telecamera; la telecamera deve riprendere come unico oggetto il modello di prova La telecamera deve essere colpita da una luce solare (simulata) di 40 klx, con un angolo compreso tra 0,6 e 0,9, con un angolo di elevazione di 10 (direttamente o indirettamente tramite uno specchio), eliminato dall asse ottico del sensore. La sorgente luminosa deve: a) avere uno spettro D65 con una tolleranza di ± K; b) essere omogenea nel tempo e nello spazio con una tolleranza di 2 klx. L emissione della sorgente luminosa nell infrarosso dev essere trascurabile Durante la prova, il monitor non deve ricevere alcuna illuminazione ambiente La figura A esemplifica una possibile configurazione.

39 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/37 Figura A Esempio di un dispositivo di misurazione del blooming 1: Modello di prova in bianco e nero. 2: Lampade per illuminare in modo uniforme il modello di prova. 3: Specchio. 4: Luce ad alta intensità. 5: Telecamera. 6: Monitor Il monitor deve presentare un contrasto minimo alle diverse condizioni di luminosità come precisato nella norma ISO 15008: La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali La misurazione del contrasto del monitor va effettuata ai sensi della norma ISO 15008: Altri dispositivi per la visione indiretta Si deve dimostrare che il dispositivo soddisfa i requisiti che seguono: Il dispositivo deve percepire lo spettro visivo e rendere l immagine sempre senza bisogno di interpretarla nello spettro visivo Ne deve essere garantita la funzionalità alle condizioni d uso previste per il sistema. A seconda della tecnologia usata per ottenere e presentare le immagini, si applica, interamente o parzialmente, quanto prescritto al paragrafo In altri casi, ciò si può ottenere se si dimostra, con un sistema avente una sensibilità analoga a quella di cui al paragrafo , che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per i dispositivi per la visione indiretta a specchio o a telecamera e monitor.

40 L 237/38 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE 7.1. Ogni modifica di un tipo esistente di dispositivo per la visione indiretta o del suo sistema di fissaggio alla carrozzeria va notificata all autorità che aveva rilasciato l omologazione al tipo di dispositivo per la visione indiretta. L autorità di omologazione può: Revisione Estensione a) decidere, consultatasi con il fabbricante, che occorre rilasciare una nuova omologazione, o b) applicare la procedura di cui al paragrafo (revisione) ed, eventualmente, la procedura di cui al paragrafo (estensione). Se alcuni dati registrati nel fascicolo informativo sono stati modificati e l autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e comunque che il dispositivo per la visione indiretta sia ancora conforme ai requisiti, la modifica è considerata una «revisione». In tal caso, l autorità di omologazione pubblica le pagine del fascicolo informativo debitamente revisionate, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questo requisito una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo cui sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche. La modifica viene definita «estensione» se, oltre alla modifica dei dati registrati nel fascicolo informativo, a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove o b) alcune informazioni della scheda di notifica (allegati esclusi) sono state modificate o c) viene chiesta l omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche, dopo la sua entrata in vigore La conferma o il rifiuto dell omologazione, con l indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. Deve inoltre essere modificato di conseguenza l indice del fascicolo di omologazione allegato alla scheda di notifica, per evidenziare la data della revisione o dell estensione più recente (Riservato) 7.4. L autorità di omologazione che rilascia l estensione dell omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione. 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 8.1. Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell appendice 2 dell accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) Ogni dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento va fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato e da soddisfare i requisiti di cui al paragrafo SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 9.1. L omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento può essere revocata se cessa di essere soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 o se il tipo di dispositivo per la visione indiretta cessa di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo Se una parte dell accordo che applica il presente regolamento revoca un omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando copia della notifica recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

41 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l autorità che ha rilasciato l omologazione. Appena ricevuta la relativa notifica, tale autorità ne informa le altre parti dell accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l annotazione datata e firmata «CESSA ZIONE DELLA PRODUZIONE». 11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE II. 12. DEFINIZIONI Le parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione rilasciati in altri paesi. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA Ai fini del presente regolamento: «Punti oculari del conducente» indica due punti distanti 65 mm l uno dall altro e situati a 635 mm sulla verticale del punto R del posto del conducente, quale definito nell appendice 8. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i due punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto del conducente, quale specificato dal fabbricante del veicolo «Visione ambinoculare» indica il campo visivo totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell occhio destro e dell occhio sinistro (v. figura 3). Figura 3 E = OD = OE = ID = IE = I = A = B = C = D = specchio retrovisore interno occhi del conducente occhi del conducente immagini virtuali monoculari immagini virtuali monoculari immagine virtuale binoculare angolo di visione dell occhio sinistro angolo di visione dell occhio destro angolo di visione binoculare angolo di visione ambinoculare

42 L 237/40 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea «Tipo di veicolo con riferimento alla visione indiretta» indica veicoli a motore identici fra loro riguardo agli elementi essenziali che seguono: tipo di dispositivo per la visione indiretta; elementi della carrozzeria che riducono il campo visivo; coordinate del punto R (ove applicabile); posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi (se installati) «Veicoli appartenenti alle categorie L 2, L 5, M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 ed N 3» indica i veicoli definiti nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/WP.29/78/Rev.2/paragrafo 2) «Guida avanzata» indica una configurazione nella quale oltre metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo. 13. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario Un modello di scheda informativa si trova all allegato Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare Prima di rilasciare l omologazione, l autorità competente deve verificare l esistenza di condizioni soddisfacenti a garanzia dell efficacia delle prove di conformità della produzione. 14. OMOLOGAZIONE Si rilascia l omologazione se il tipo di veicolo presentato per l omologazione ai sensi del paragrafo 13. soddisfa i requisiti del paragrafo 15. del presente regolamento A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è rilasciata l omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo La notifica del rilascio, dell estensione o della revoca dell omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello di cui all allegato 4 del presente regolamento. 15. REQUISITI Aspetti generali I dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi installati sul veicolo e descritti nella tabella di cui al paragrafo devono appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento Gli specchi e gli altri dispositivi per la visione indiretta devono essere fissati in modo da non spostarsi fino a modificare in misura significativa il campo visivo misurato o da non vibrare e indurre il conducente a interpretare erroneamente la natura dell immagine percepita Le condizioni del paragrafo devono essere mantenute quando il veicolo circola a velocità fino all 80 % della velocità massima di progetto, ma non superiori a 150 km/h.

43 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ I campi di visibilità definiti di seguito vanno stabiliti in visione ambinoculare, con gli occhi nei «Punti oculari del conducente», quali definiti al paragrafo I campi di visibilità vanno stabiliti a veicolo in ordine di marcia alle condizioni definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo ), con l aggiunta, per i veicoli appartenenti alle categorie M 1 ed N 1, di un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurata attraverso i finestrini, la vetratura dovrà avere un fattore totale di trasmissione della luce conforme all allegato 21 del regolamento n Specchi Numero Numero minimo degli specchi obbligatori Il campo visivo prescritto al paragrafo va ottenuto con il numero minimo di specchi obbligatori indicato nella tabella che segue. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può essere nemmeno obbligatoria la presenza di un altro sistema per la visione indiretta. Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI M 1 Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo visivo prescritto al paragrafo Obbligatorio 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero. In alternativa, si possono montare specchi della classe II. Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero. Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero. (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) M 2 Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero Non consentito Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m). Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) M 3 Facoltativo (nessun requisitoper il campo di visibilità) Obbligatorio 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero Non consentito Facoltativao 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m)

44 L 237/42 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI N 1 Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo visivo prescritto al paragrafo Obbligatorio 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero In alternativa, si possono montare specchi della classe II Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) N 2 7,5 t Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero Non consentito Obbligatorio Su entrambi i lati se può essere montato uno specchio della classe V Facoltativo Su entrambi i lati se non ricorre il caso che precede Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Obbligatorio (v. paragrafi e ) 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) È ammessa una tolleranza di +10 cm Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Facoltativo 1 specchio frontale (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

45 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/43 Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI N 2 > 7,5 t Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatoriao 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero Non consentito Obbligatorio 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Obbligatorio (v. paragrafi e ) 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente. (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Obbligatorio (v. il paragrafo ) 1 specchio frontale (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). N 3 Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero Non consentito Obbligatorio 1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli Obbligatorio (v. paragrafi e ) 1 sul lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente. (entrambi devono essere Obbligatorio (v. il paragrafo ) 1 specchio frontale (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai

46 L 237/44 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI) Se il campo visivo di uno specchio frontale quale descritto al paragrafo e/o di uno specchio di accostamento quale descritto al paragrafo può essere ottenuto con un altro dispositivo per la visione indiretta, omologato ai sensi del paragrafo 6.2 e montato ai sensi del paragrafo 15, tale dispositivo può essere usato al posto del/i rispettivo/i specchio/i. Se si usa un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve limitarsi a riprodurre: a) il campo di visibilità prescritto al paragrafo se è stato sostituito lo specchio di accostamento, b) il campo di visibilità prescritto al paragrafo se è stato sostituito lo specchio frontale e se il veicolo si sposta a una velocità non superiore a 10 km/h; oppure c) entrambi i campi di visibilità prescritti ai paragrafi e se sono stati sostituiti sia lo specchio di accostamento che quello frontale. Se il veicolo si sposta a una velocità superiore a 10 km/h o in retromarcia, il monitor può essere usato per ottenere anche altre informazioni, purché riproduca in modo permanente il campo di visibilità prescritto al paragrafo

47 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specchi retrovisori prescritti per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria Categoria di veicolo Specchio interno (classe I) Specchio/i esterno/i principale/i (classi III e VII) Veicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria e che racchiudono almeno parzialmente il conducente 1 ( 1 ) 1, se è presente uno specchio interno; 2, se non è presente uno specchio interno ( 1 ) Non è prescritto alcuno specchio retrovisore interno se non possono essere soddisfatte le condizioni di visibilità di cui al paragrafo In tal caso, sono prescritti due specchi retrovisori esterni: uno sul lato sinistro e uno sul lato destro del veicolo. Se viene montato un solo specchio retrovisore esterno, esso va posto sul lato sinistro del veicolo nei paesi con senso di circolazione a destra e sul lato destro del veicolo nei paesi che adottano il senso di circolazione a sinistra Specchio retrovisore facoltativo per veicoli appartenenti alla categoria L È consentito montare uno specchio retrovisore esterno sul lato del veicolo opposto a quello dello specchio retrovisore obbligatorio di cui al paragrafo Tale specchio retrovisore deve soddisfare i requisiti del presente regolamento Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli specchi di sorveglianza definiti al paragrafo Gli specchi di sorveglianza esterni vanno tuttavia montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m con il veicolo gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile Posizione Gli specchi vanno montati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione posteriore, laterale e anteriore della strada Gli specchi esterni devono essere visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per ragioni di progetto, tuttavia, quest ultima disposizione (relativa all area pulita del parabrezza) non si applica: a) agli specchi esterni sul lato del passeggero e agli specchi esterni facoltativi sul lato del conducente dei veicoli appartenenti alle categorie M 2 ed M 3 ; b) agli specchi appartenenti alla classe VI Nel caso dei veicoli che, quando viene misurato il campo di visibilità si configurano come telaio cabinato, la larghezza minima e massima della carrozzeria va dichiarata dal fabbricante ed, eventualmente, simulata con appositi pannelli. Sul certificato di omologazione di un veicolo, riguardo all installazione di specchi, vanno indicate tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi di cui si è tenuto conto durante le prove (v. appendice 4) Lo specchio esterno sul lato del conducente va montato in modo da formare un angolo non superiore a 55 tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo e il piano verticale che attraversa il centro dello specchio e il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente.

48 L 237/46 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Gli specchi non devono sporgere rispetto alla sagoma esterna del veicolo più di quanto necessario a soddisfare i requisiti relativi al campo visivo di cui al paragrafo Se il bordo inferiore di uno specchio esterno è situato a meno di 2 m dal suolo, a veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico, tale specchio non deve sporgere di oltre 250 mm rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo senza specchi Gli specchi appartenenti alle classi V e VI vanno montati sui veicoli in modo che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di tali specchi o dei loro supporti si trovi a un altezza inferiore a 2 m dal suolo, con il veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Questi specchi sono tuttavia vietati sui veicoli la cui cabina sia di altezza tale da non consentire di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso, non è necessario un altro dispositivo per la visione indiretta Rispettando i requisiti di cui ai paragrafi , e , gli specchi possono sporgere oltre le larghezze massime ammissibili dei veicoli Tutti gli specchi appartenenti alla classe VII devono essere fissati in modo da restare in una posizione stabile nelle normali condizioni di guida del veicolo Regolazione Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall interno del veicolo, a porta chiusa ma a finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in una posizione può però essere effettuato dall esterno Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo gli specchi esterni che, disallineati da un urto, possono essere correttamente riposizionati senza necessità di regolazione Campi visivi Specchi retrovisori interni (classe I) Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 20 m - centrata sul piano longitudinale verticale mediano del veicolo e che si estende fino all orizzonte a partire da 60 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 4). Figura 4 Campo visivo di uno specchio appartenente alla classe I

49 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe II Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 5 m - delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all orizzonte a partire da 30 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano, parallelo al piano longitudinale verticale mediano, che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 5) Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale larga almeno 5 m - che dal lato del passeggero è delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende fino all orizzonte a partire da 30 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 5). Figura 5 Campo visivo degli specchi appartenenti alla classe II Specchi retrovisori esterni principali appartenenti alla classe III Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 6). Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente.

50 L 237/48 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del passeggero e che si estende fino all orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 6). Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente. Figura 6 Campo visivo degli specchi appartenenti alla classe III Specchio esterno «grandangolare» (classe IV) Specchio esterno «grandangolare» sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 15 m - delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende a partire da almeno 10 m fino a 25 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 7) Specchio retrovisore esterno «grandangolare» sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 15 m - delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende a partire da almeno 10 m fino a 25 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 7).

51 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/49 Figura 7 Campo visivo di specchi «grandangolari» appartenenti alla classe III Specchio esterno «di accostamento» (classe V) Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada - piana e orizzontale - delimitata dai seguenti piani verticali (v. figure 8a e 8b): il piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero; in direzione trasversale, il piano parallelo che passa a una distanza di 2 m all esterno del piano di cui al paragrafo posteriormente, il piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, situato 1,75 m dietro tale piano; anteriormente, il piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 1 m davanti a tale piano. Se il piano trasversale verticale che attraversa il bordo d attacco del paraurti del veicolo è situato meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo visivo è delimitato da tale piano.

Comprendente tutto il testo valido fino a: supplemento 3 alla serie di modifiche 01 Data di entrata in vigore: 3 novembre 2013 INDICE

Comprendente tutto il testo valido fino a: supplemento 3 alla serie di modifiche 01 Data di entrata in vigore: 3 novembre 2013 INDICE 25.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 89/101 Solo i testi originali UNECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del

Dettagli

L 164/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 164/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 164/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.6.2010 Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 97/1 II (Atti non legislativi) ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 25.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 89/77 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 30.9.2014 L 285/1 II (Atti non legislativi) ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Solo i testi originali UN/ECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico.

Dettagli

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 del regolamento Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 del regolamento Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014 L 176/128 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.6.2014 Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 novembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 novembre 2013 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 novembre 2013 Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. (13A09278) (GU n.271 del 19-11-2013)

Dettagli

DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 198/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.7.2009 DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all alloggiamento per il montaggio della targa posteriore

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE L 291/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.11.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,

(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005, 28.4.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/13 REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2011 che modifica il (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

Dettagli

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 131/121 Regolamento n. 8 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio

Dettagli

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE Allegato I Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 1.

Dettagli

Archivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Archivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT Archivio inpratica 226 - CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT Sommario: 226.0 QUADRO GENERALE 226.1 DISPOSITIVI CATADIOTTRI 226.1.1 Dispositivi per autoveicoli e loro

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO DIRIGENZIALE 6 novembre 2013 (G.U. n. 271 del )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO DIRIGENZIALE 6 novembre 2013 (G.U. n. 271 del ) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO DIRIGENZIALE 6 novembre 2013 (G.U. n. 271 del 19.11.2013) Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione.

Dettagli

DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote 30.7.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/9 DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

Dettagli

Prescrizioni relative all'omologazione UE per quanto riguarda le emissioni inquinanti

Prescrizioni relative all'omologazione UE per quanto riguarda le emissioni inquinanti L 182/10 18.7.2018 ALLEGATO I Prescrizioni relative all'omologazione UE per quanto riguarda le emissioni inquinanti PARTE 1 Adeguamento delle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628 1. Ai

Dettagli

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 203/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.8.2009 DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione

Dettagli

29.5.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 162/43 Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore

Dettagli

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a

Dettagli

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 1.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/29 DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 30.8.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 232/13 ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica a norma del diritto internazionale

Dettagli

ALLEGATI. del. regolamento delegato (UE) /... della Commissione

ALLEGATI. del. regolamento delegato (UE) /... della Commissione COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 ALLEGATI del regolamento delegato (UE) /... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo

Dettagli

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Strumenti per pesare funzionamento non automatico 1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Strumenti per pesare funzionamento

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 24.8.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 222/1 II (Atti non legislativi) ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Proposta di Bruxelles, 15.6.2010 COM(2010)310 definitivo 2010/0169 (NLE) DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ ] relativa all'applicazione obbligatoria dei regolamenti n. 1, 3, 4,

Dettagli

DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE L 40/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13. 2. 1999 DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente

Dettagli

FACOLTATIVA: vedere allegato A. Si applica alle stesse condizioni. ricorre il caso) (M') UNECE 11/03/s. 2. UNECE 79/01/s.3 70/222/CEE UE1003/2010

FACOLTATIVA: vedere allegato A. Si applica alle stesse condizioni. ricorre il caso) (M') UNECE 11/03/s. 2. UNECE 79/01/s.3 70/222/CEE UE1003/2010 ALLEGATO B (articolo 4, comma 1, lett. b) ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI ATIPICI "NAVETTA TURISTICA" 4A. Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione 70/222/CEE

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 2003, n. 40 (S.O.G.U. n. 61 dei )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 2003, n. 40 (S.O.G.U. n. 61 dei ) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 2003, n. 40 (S.O.G.U. n. 61 dei 14.3.2003) Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retrorifilettenti

Dettagli

Titolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione

Titolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione N. 111 (Direttiva 2007/46/CE e regolamenti UE 167/2013, 2015/504) N. 112 (Regolamenti UE 347/2012, 2015/758) N. 114 ( 3821/85/CEE) Allegato 2 (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 1 lett.

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 18.6.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 166/55 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010 recante: Disposizioni uniformi relative

Dettagli

Curve fotometriche, diagrammi di illuminazione e diagrammi Isolux

Curve fotometriche, diagrammi di illuminazione e diagrammi Isolux Curve fotometriche, diagrammi di illuminazione e diagrammi Isolux 77 986 77 97 77 831 β = 5 /7 cd/klm 1 36 cd/klm C 18 - C C 7 - C 9 C 195 - C 15 3 6 3 3 6 Figura 1 Figura 5 Le curve fotometriche Un valido

Dettagli

Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature per cantiere (ASC)

Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature per cantiere (ASC) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature per cantiere (ASC) 1 Generalità 1.1 Oggetto e scopo Sostituire gli ultimi tre paragrafi con quanto segue: La presente Norma si applica alle APPARECCHIATURE

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE L 291/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.11.2010 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il

Dettagli

ALLEGATI. della proposta di. regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATI. della proposta di. regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze

Dettagli

LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI

LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI Bologna, 19 novembre 2002 Fabio Ricci 1 Direttiva quadro 74/150/CEE

Dettagli

Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati

Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati Nelle macchine con utensili di taglio e di carico o porta di carico è garantita la protezione contro il pericolo di impigliamento

Dettagli

Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale [1] per produrre uno strumento di misura.

Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale [1] per produrre uno strumento di misura. Allegati Specifici - Allegato MI-007 TASSAMETRI Ai tassametri si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato 1, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento di conformità

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 93 del , pag. 3)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 93 del , pag. 3) 02009R0278 IT 09.01.2017 002.001 1 Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell Unione non assumono alcuna responsabilità per i

Dettagli

supplemento 4 alla serie di modifiche 02 data di entrata in vigore: 22 luglio 2009 INDICE I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

supplemento 4 alla serie di modifiche 02 data di entrata in vigore: 22 luglio 2009 INDICE I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 177/211 Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2010R1003 IT 24.02.2015 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre

Dettagli

- - visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l ' articolo 100,

- - visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l ' articolo 100, Direttiva CEE/CEEA/CE n 107 del 19/12/1974 75/107/CEE: Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 93/94/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativa

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 10.3.98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 71/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 98/11/CE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1998 che stabilisce

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 febbraio 2014 (OR. en) 6796/14 Fascicolo interistituzionale: 2014/0051 (NLE) ECO 27 ENT 58 MI 197 UNECE 2

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 febbraio 2014 (OR. en) 6796/14 Fascicolo interistituzionale: 2014/0051 (NLE) ECO 27 ENT 58 MI 197 UNECE 2 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 25 febbraio 2014 (OR. en) 6796/14 Fascicolo interistituzionale: 2014/0051 (NLE) ECO 27 ENT 58 MI 197 UNECE 2 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE

Dettagli

Sistema Nazionale per l Accreditamento di Laboratori. Prescrizioni per l'utilizzo del Marchio di accreditamento SINAL DG

Sistema Nazionale per l Accreditamento di Laboratori. Prescrizioni per l'utilizzo del Marchio di accreditamento SINAL DG Sistema Nazionale per l Accreditamento di Laboratori Prescrizioni per l'utilizzo del Marchio di accreditamento SINAL DG - 0002 Ente Federato DG-0002 PRESCRIZIONI PER L UTILIZZO DEL MARCHIO SINAL PRESCRIZIONI

Dettagli

MANUALI ISTRUZIONI. Tavole di confronto tra la direttiva 98/37/CE e la nuova direttiva 2006/42/CE 98/37/CE 2006/42/CE. Allegato I, punto 1.7.

MANUALI ISTRUZIONI. Tavole di confronto tra la direttiva 98/37/CE e la nuova direttiva 2006/42/CE 98/37/CE 2006/42/CE. Allegato I, punto 1.7. MANUALI ISTRUZIONI Tavole di confronto tra la direttiva 98/37/CE e la nuova direttiva 2006/42/CE 98/37/CE Allegato I, punto 1.7.4 Istruzioni per l uso 2006/42/CE Allegato I, punto 1.7.4 istruzioni Ogni

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 30.5.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 137/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI Regolamento n. 48 della Commissione economica

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

ALLEGATO. della proposta. di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATO. della proposta. di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.6.2016 COM(2016) 434 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, del 13

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 novembre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 novembre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0262 (NLE) 13191/17 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: ECO 60 ENT 207 MI 709 UNECE 16 DECISIONE

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art. D.M. 10 luglio 2001. Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 21 aprile 2009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 21 aprile 2009 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 aprile 2009 Procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 4296 final ANNEX 1.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 4296 final ANNEX 1. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 giugno 2017 (OR. en) 10784/17 ADD 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 26 giugno 2017 Destinatario: ENT 164 ENV 655 MI 527 DELACT 116 Jordi AYET PUIGARNAU,

Dettagli

Accordo del 20 marzo 1958

Accordo del 20 marzo 1958 Accordo del 20 marzo 1958 concernente l accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 200X Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del ) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del 21.4.2010) Caratteristiche costruttive degli scuolabus. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Devono essere indossati secondo l articolo 162 del Codice della strada Come riconoscere i giubbotti Etichette e caratteristiche tecniche Ministero infrastrutture e trasporti circolare 30.12.2003 Ecco le

Dettagli

TECHNOSERVICE STUDIO

TECHNOSERVICE STUDIO DIRETTIVA 2003/37/CE del 26maggio2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità

Dettagli

1. Il 28 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.

1. Il 28 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 6 giugno 2013 (14.06) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0158 (NLE) 10482/13 LIMITE ECO 106 ENT 157 MI 503 UNECE 15 OC 356 NOTA PUNTO "I/A" del: Segretariato

Dettagli

PROCEDURA Documentazione Tecnica per l esame UE del tipo

PROCEDURA Documentazione Tecnica per l esame UE del tipo PAGINA 1 DI 6 PROCEDURA 16.108.003 Documentazione Tecnica per l esame UE del tipo INDICE 1 Scopo... 2 2 Applicabilità... 2 3 Documentazione di riferimento... 2 4 Composizione Documentazione Tecnica...

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo

Dettagli

R.N.S. - NORMA SUPPLEMENTARE N.S. 8. Edizione 2009 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA. Modificare come segue: 11 SEDILI DA COMPETIZIONE (NORMA FIA )

R.N.S. - NORMA SUPPLEMENTARE N.S. 8. Edizione 2009 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA. Modificare come segue: 11 SEDILI DA COMPETIZIONE (NORMA FIA ) R.N.S. - NORMA SUPPLEMENTARE N.S. 8 Edizione 2009 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA Modificare come segue: 11 SEDILI DA COMPETIZIONE (NORMA FIA 8855-1999) 11.1 NORMA FIA 8855-1999 11.1.1 Generalità Il testo completo,

Dettagli

CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI

CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI CAPITOLO 9.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER L APPROVAZIONE DEI VEICOLI 9.1.1 Campo di applicazione e definizioni 9.1.1.1 Campo di applicazione 9.1.1.2 Definizioni Le disposizioni

Dettagli

DIRETTIVA 2008/74/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2008/74/CE DELLA COMMISSIONE 19.7.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 192/51 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/74/CE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2008 che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE 1.3.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/35 DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2005 recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello

New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello Milan, 1 April 2016 Transizione da 94/9/CE a 2014/34/UE La Direttiva 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 29 Marzo 2014

Dettagli

Procedura aggiornamento FTC

Procedura aggiornamento FTC Procedura aggiornamento FTC Direttiva macchine 2006/42/CE All. VII EN ISO 9001:2015 STATO DEL DOCUMENTO Rev. Par. Pag. Causa Data 00 --/--/---- 01 02 03 04 05 06 07 08 Rev. Data --/--/--- Elaborazione

Dettagli

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE L 65/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.3.2006 DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE,

Dettagli

10157/13 MC/ff DGG 3 A

10157/13 MC/ff DGG 3 A CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 giugno 2013 (OR. en) 10157/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0158 (NLE) ECO 100 ENT 145 MI 460 UNECE 12 OC 337 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto:

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Guida all uso del contatore elettronico monofase.

Guida all uso del contatore elettronico monofase. Guida all uso del contatore elettronico monofase. 1 In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie all utilizzo del contatore monofase. Un contatore di qualità Il contatore elettronico è stato

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 434 final - ANNEX 1.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 434 final - ANNEX 1. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0198 (COD) 10904/16 ADD 1 MIGR 128 CODEC 1018 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 30 giugno 2016 Destinatario:

Dettagli

I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI

I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI A P P R O F O N D I M E N T O SUI C O N T R O L L I D O C U M E N T A L I N E L L A M B I T O D E L P I A N O F O R M A T I V O IN M A T E R I A DI V I G I L A N

Dettagli

Titolo PR. PART. ON/GAR/F. Riferimento. Revisione e data entrata in vigore. Rev. 0 del 17/10/2017

Titolo PR. PART. ON/GAR/F. Riferimento. Revisione e data entrata in vigore. Rev. 0 del 17/10/2017 Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI REGOLAMENTO (UE) N. 2016/426 (GAR) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi Allegato III - MODULO F Conformità

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 23.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 111/107 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013 relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a

Dettagli

ALLEGATO 2 - CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO DIRETTO

ALLEGATO 2 - CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO DIRETTO ALLEGATO 2 - CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO DIRETTO Il Controllo del flusso luminoso diretto costituisce di fatto lo strumento imposto dalla normativa regionale per definire le più corrette modalità di

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE 2008R0566 IT 22.06.2008 000.001 2 REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR.PART. ON/MACC-IX Rev. 1 del 07/04/2017 IMQ S.p.A. Business

Dettagli

Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65

Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65 ALLEGATO II Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico Premessa I veicoli e loro complessi

Dettagli

La quotatura è ottenuta con i seguenti elementi

La quotatura è ottenuta con i seguenti elementi LA QUOTATURA Per descrivere un oggetto occorre indicare oltre alla forma, le dimensioni. Le norme per l esecuzione della quotatura sono codificate nella UNI 3973 e UNI 3974. 1 La quotatura costituisce

Dettagli

Regolamento Per l uso corretto del marchio per la certificazione di persone e prodotto

Regolamento Per l uso corretto del marchio per la certificazione di persone e prodotto Redatto da RGQ - Verificato da DIR - Approvato da DIR Pag. 1 di 5 Regolamento per la certificazione di persone e prodotto Copia CONTROLLATA n 1 Copia NON CONTROLLATA n REVISIONI Rev. Data Emissione Verifica

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che l'unione europea deve adottare nell'ambito dei pertinenti comitati

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995

Dettagli

C-GAMMA LABORATORIO FOTOMETRICO

C-GAMMA LABORATORIO FOTOMETRICO Descrizione generale Il mod. è un sistema completo per la caratterizzazione luminosa di componenti ottici di uso civile ed industriale. Esso consente la misura di qualsiasi tipologia di apparecchio di

Dettagli

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE. del 18 aprile 1979

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE. del 18 aprile 1979 N. L 128/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1979 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 8 agosto 2008 n. 2551 Modalita applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, recante l organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni

Dettagli

indicazione delle quote: UNI 3973/89 (pag. 1)

indicazione delle quote: UNI 3973/89 (pag. 1) Quotatura - Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote: UNI 3973/89 (pag. 1) Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote La linea di misura ha lo scopo

Dettagli

Direttiva. Allegato 8. Procedura per l'esecuzione e la valutazione di misurazioni dello spessore delle pareti di cisterne

Direttiva. Allegato 8. Procedura per l'esecuzione e la valutazione di misurazioni dello spessore delle pareti di cisterne Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Sicurezza N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00006

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLEGATO AL CON-004 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI Pag. 1 di 5 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: SEGNALETICA Torino, 02/05/2007 Emissione: Assicurazione Qualità Verifica

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA Linee guida recante istruzioni operative per l indicazione

Dettagli

DIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 231/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.9.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote

Dettagli

Art. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna

Art. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna DECRETO 6 novembre 2013. Regolamentazione dell installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Visto l art. 78 del decreto legislativo

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE D.M. 2 gennaio 2003. Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura

Dettagli