Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
|
|
- Albino Sorrentino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata; b. le procedure per l immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. Art. 2 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata usati per stabilire: a. l inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l articolo 63 capoverso 1 dell ordinanza dell 11 febbraio sulla circolazione stradale militare (OCSM) e del divieto di guidare sotto l influsso di alcol secondo l articolo 63 capoverso 2 OCSM; b. l ebrietà secondo l articolo 1 dell ordinanza dell Assemblea federale del 21 marzo concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; RU RS RS RS RS
2 Commercio c. il superamento del tasso alcolemico ammesso secondo l articolo 17 dell ordinanza del 28 settembre che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente; d. l incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l articolo 14 dell ordinanza del 4 novembre sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario; e. l ebrietà secondo l articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 3 ottobre sulla navigazione interna; f. il superamento del tasso alcolemico o del tasso alcolico dell alito ammesso secondo l articolo 6.01 capoverso 3 dell ordinanza del 13 gennaio concernente la navigazione sul lago di Costanza; g. l ebrietà di una persona secondo l articolo 90 bis della legge federale del 21 dicembre sulla navigazione aerea. Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. alcol: etanolo; b. apparecchio di rilevazione dell alcolemia: apparecchio che misura la concentrazione della massa di etanolo nell aria espirata e che la converte in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in (per mille) mediante un fattore di conversione; c. concentrazione d alcol nell aria espirata: massa di etanolo per volume d aria espirata, espressa in mg/l; d. tasso alcolemico (convertito) nel sangue: tasso alcolemico nel sangue che risulta dalla conversione della concentrazione dell alcol nell aria espirata, ed espresso in g/kg o in (per mille); si applica un fattore di conversione pari a 2000 l/kg conformemente all articolo 11 capoverso 2 lettera c dell ordinanza del 28 marzo sul controllo della circolazione stradale. Sezione 2: Apparecchi di rilevazione dell alcolemia Art. 4 Requisiti essenziali Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono adempire i requisiti essenziali definiti nell allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e nell allegato 1 della presente ordinanza. 5 RS RS RS RS RS RS
3 Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Art. 5 Procedure per l immissione sul mercato La conformità degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia ai requisiti essenziali é valutata e accertata mediante una dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo di valutazione della conformità (modulo A1) secondo l allegato 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. Art. 6 Marcature Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologia prescritte nell allegato 2. Art. 7 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. verificazione successiva secondo l allegato 7 numero 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l anno dall Ufficio federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato; b. manutenzione secondo l allegato 7 numero 7 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l anno da una persona competente, e c. regolazione secondo l allegato 7 numero 8 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l anno da una persona competente. 2 Se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo permettono o lo richiedono, il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati tipi di strumenti da un fabbricante determinato. Sezione 3: Errori massimi tollerati in caso di controlli Art. 8 In caso di contestazioni ai sensi dell articolo 29 capoverso 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione di controlli ufficiali di strumenti di misurazione fuori della verificazione successiva, sono tollerati gli errori massimi definiti negli allegati 1 e 3 della presente ordinanza. 3
4 Commercio Sezione 4: Disposizioni finali Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre Tali apparecchi devono essere sottoposti ad una verificazione successiva secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a, al più tardi sei mesi dopo la loro immissione sul mercato. 2 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2012 devono essere sottoposti ad una verificazione successiva entro il 30 giugno 2012 secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a. 3 Per le verificazioni prescritte dal presente articolo nonché per l ulteriore mantenimento della stabilità di misurazione si applica l articolo 7. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio
5 Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Allegato 1 (art. 4 e 8) Requisiti specifici degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia A Requisiti metrologici Le prescrizioni riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche sono considerate adempite se gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia soddisfano i requisiti della Norma EN e le esigenze del presente allegato. 1 Campi di misura Il campo minimo di misura applicabile agli apparecchio di rilevazione dell alcolemia è specificato nella tabella 1. Tabella 1 Misurando Campo di misura Concentrazione d alcol nell aria espirata (0,025 1,50) mg/l a 34 C e pressione ambiente Tasso alcolemico convertito (0,05 3,00) g/kg o 2 Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire: 2.1 Per le grandezze d influenza negli ambienti climatico e meccanico: un campo minimo di temperatura di 5 C fino a 40 C per l ambiente climatico; la classe ambientale meccanica applicabile è M1; classe degli ambienti elettromagnetici E Per le grandezze d influenza nell alimentazione elettrica: i campi di tensione e di frequenza per l alimentazione in corrente alternata; i limiti dell alimentazione in corrente continua. 2.3 Per la pressione ambiente: I valori minimo e massimo della pressione ambiente sono per entrambe le classi: p min 860 hpa, p max 1060 hpa. 11 Norma europea EN 15964: 2011, «Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung Anforderungen und Prüfverfahren». Le norme possono essere ottenute presso l Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), 8400 Winterthur, o consultate gratuitamente presso l Ufficio federale di metrologia, 3003 Berna. 5
6 Commercio 3 Errori massimi tollerati 3.1 Sono tollerati i seguenti errori massimi: Per ciascuna concentrazione d alcol nell aria espirata misurato, il valore massimo ammesso dello scarto in condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 2 è, nel campo inferiore o pari allo 0,20 mg/l 0,02 mg/l, nel campo superiore allo 0,20 mg/l del 10 % del valore della concentrazione d alcol nell aria espirata. Ciò corrisponde allo scarto massimo tollerato per il tasso alcolemico convertito dello 0,04 g/kg o nel campo inferiore o pari allo 0,4 g/kg o e del 10 % del valore del tasso alcolemico convertito nel campo superiore allo 0,4 g/kg o. 6
7 Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Marcature di conformità e iscrizioni supplementari richiesti per gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia Allegato 2 (art. 6) 1 Marchi e iscrizioni 1.1 Simbolo Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti: a. del seguente marchio di conformità e dal numero d identificazione: 1. l altezza del marchio rappresentato dal simbolo seguente non può essere inferiore a 5 mm: CH 2. il(i) numero(i) d identificazione dell (degli) organismo(i) di valutazione della conformità che ha (hanno) eseguito le operazioni di verifica; b. di un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero (marchio metrologico); c. delle seguenti iscrizioni: 1. il nome del fabbricante, 2. il numero dell organismo di valutazione della conformità, 3. il modello e il numero di serie dello strumento, 4. le due ultime cifre dell anno in cui è stato apposta il marchio di conformità. 1.2 Apposizione del marchio di conformità Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti del marchio di conformità e delle iscrizioni richiesti. Il marchio e le iscrizioni devono essere apposti sullo strumento in modo che sia impossibile rimuoverli senza danneggiare lo stesso e devono essere chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua posizione regolare di funzionamento e dopo aver rimosso l eventuale involucro protettivo. Il marchio e le iscrizioni sono apposti sullo strumento in modo che siano ben leggibili. 1.3 Utilizzazione di una targhetta di supporto Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve essere assicurata mediante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dello strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di supporto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di garanzia. 7
8 Commercio Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia Allegato 3 (art. 7 e 8) 1 Verificazione successiva 1.1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia vanno verificati in condizioni di laboratorio. Gli errori massimi tollerati corrispondono, secondo l allegato 1 numero 3, alla metà degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamento nominali. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione. 1.2 Per produrre la miscela etanolo-acqua si applica la formula Dubowski descritta nella Raccomandazione OIML R Manutenzione 2.1 Conformemente all allegato 1 numero 9.3 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, le istruzioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione contengono in particolare indicazioni dettagliate sull obbligo della manutenzione da parte del detentore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro frequenza nonché sulla documentazione che ne attesta l esecuzione. 2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione. 2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali. 3 Regolazione 3.1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia vanno regolati con una miscela di etanolo corrispondente ad un tasso alcolemico convertito dello 0,8 g/kg o. Occorre utilizzare una miscela certificata etanolo-acqua dell 1,03 g/l etanolo nell acqua se si applica il metodo descritto nel numero Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Éthylomètres, edizione Il testo francese o inglese della Norma può essere ordinato presso l Ufficio federale di metrologia, 3003 Berna, contro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato sull indirizzo Internet 8
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 marzo 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 ottobre 2016) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 Il Dipartimento
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI) Modifica del 28 marzo 2017
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti (OMGC) del 22 aprile 2011 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso 2 della
DettagliModifica del. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS) Modifica del Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina: I L ordinanza del DFGP del 19 marzo
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS) Modifica del 22 agosto 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas 941.241 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso
DettagliOrdinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia del 7 dicembre 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I Le ordinanze qui appresso
Dettagli(Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) del 28 novembre 2008
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia
Dettaglidel 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume 941.211 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC) del 22 aprile 2011 (Stato 15 marzo 2019) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC) Modifica del 13 febbraio 2019 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I L
DettagliOrdinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua
Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2011) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del...
Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) del... Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 della legge federale del
DettagliCommenti alla modifica
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA K163-0758 Commenti alla modifica 1. Modifica dell ordinanza sul controllo
DettagliCommenti alle proposte di modifica
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Commenti alle proposte di modifica 1. Modifica dell ordinanza sul controllo
DettagliOrdinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1
Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1 941.212 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e
DettagliOrdinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015)
Ordinanza del DFGP sui tassametri 941.210.6 del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso
DettagliOrdinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale
Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV) del 1 marzo 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2
Dettaglidel 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) dei pesi soggetti all obbligo di verifica.
Ordinanza del DFGP sui pesi 1 941.221.2 del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2,
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 aprile 2010) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto
DettagliOrdinanza del DFGP sui tassametri
Ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam) del Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS) del 19 marzo 2006 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico Modifica del 5 dicembre 2016 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I L ordinanza del DFGP del 19 marzo
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza del 19 marzo 2006 (Stato 2 maggio 2006) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza 941.201 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
DettagliOrdinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali
Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1. Sezione 1: Generalità. del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1 del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9, capoverso 2, della legge federale del 9 giugno
DettagliOrdinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP) dell 8 dicembre 2017 (Stato 1 febbraio 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche del 19 marzo 2006 (Stato 2 maggio 2006) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso
DettagliStrumenti per pesare a funzionamento non automatico
Strumenti per pesare funzionamento non automatico 1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Strumenti per pesare funzionamento
DettagliOrdinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull efficienza energetica, OEEne) Modifica dell 11 aprile 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliPROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliOrdinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente
Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) Modifica del XX.XX.2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (OSPA) 1 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2017) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche (OSMisE) del 26 agosto 2015 (Stato 1 gennaio 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti
DettagliDirettiva. Accertamento dell incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell OASF 1
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Infrastruttura 1 novembre 2016 V 1.1 it N. registrazione/dossier:
Dettaglidel 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
DettagliContatori acqua e calore: cosa cambia con il decreto 93?
Contatori acqua e calore: cosa cambia con il decreto 93? Il parere di Maddalena e le prospettive di rinnovo degli strumenti installati Copyright Maddalena S.p.A. - All Rights Reserved. Maddalena and its
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Modifica del 30 novembre 2012 Il Dipartimento federale dell
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) (Stato: 03.03.2015, ore 16:00) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti
DettagliOrdinanza sugli strumenti di misurazione. (OStrM) 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 15 febbraio 2006 (Stato 1 ottobre 2015)
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 1 ottobre 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11
DettagliOrdinanza sugli strumenti di misurazione. (OStrM) 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 15 febbraio 2006 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 (Stato 15 ottobre 2002) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) del 9 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge federale del 24 giugno 1902
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002
DettagliDecreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 40
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 "Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico" pubblicato
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) 1 172.021.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliAllegati Specifici - Allegato MI-001 CONTATORI DELL'ACQUA
Allegati Specifici - Allegato MI-001 CONTATORI DELL'ACQUA Ai contatori dell'acqua destinati alla misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria
DettagliOrdinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori
DettagliDirettiva tecnica 3b: Trattamento termico mediante la regolazione della temperatura della cella secondo lo standard ISPM 15 (HT)
Direttiva tecnica 3b: Trattamento termico mediante la regolazione della temperatura della cella secondo lo standard ISPM 5 (HT). Principio di trattamento Processo: diretto mediante la misura della temperatura
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) 734.26 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno
DettagliOrdinanza sugli strumenti di misurazione. (OStrM) 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 15 febbraio 2006 (Stato 20 aprile 2016)
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliDirettive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Direttive comunitarie di settore
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue: Art. 5 Valutazione
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell
DettagliOrdinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29
Dettagli3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali
3. Strategie della metrologia legale e relativi controlli metrologici legali Per conseguire i propri obiettivi istituzionali i Servizi di metrologia legale nei differenti Stati adottano disposizioni che
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo
Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione)
Progetto consultazione del 13.4.2009 Ordinanza sugli emolumenti di e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: L ordinanza
DettagliOrdinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. (OMBat) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 ottobre 2015 1 sui requisiti per i motori di battelli
DettagliStrumenti di misura: tipologie ed adempimenti.
Strumenti di misura: tipologie ed. DatiPiem-Piemonte in Europa Paola Biletta - Servizio metrico Camera di commercio di Torino Torino 28/02/2019 Paola Biletta Strumenti NAWI ed AWI Per il controllo dei
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza sugli strumenti di misurazione
Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 10, 15, 16 capoverso 2 e 20 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia;
DettagliVERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA D.M. del 28 marzo 2000, n. 182 "La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità
DettagliOrdinanza sugli atti pubblici in forma elettronica
Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) del 23 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55a capoverso 4 del titolo finale del Codice civile
DettagliLegge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi
DettagliOrdinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1
DettagliOrdinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 28
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle
DettagliOrdinanza sul controllo del latte
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli
DettagliOrdinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1
Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1 (OCA) 748.216.1 del 6 settembre 1984 (Stato 1 aprile 2011) L Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), visto l articolo 59 capoverso 2 della
DettagliIndagine conoscitiva concernente l ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS Indagine conoscitiva concernente l ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Rapporto esplicativo 3 maggio
Dettagli