Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1. Sezione 1: Generalità. del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1. Sezione 1: Generalità. del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002)"

Transcript

1 Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1 del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9, capoverso 2, della legge federale del 9 giugno sulla metrologia (legge sulla metrologia); visti gli articoli 5, 7 11, 14, 16, capoverso 3, 27, 31 capoverso 2, e 32 dell ordinanza del 17 dicembre sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni); in applicazione della legge federale del 6 ottobre sugli ostacoli tecnici al commercio e dell Accordo del 21 giugno tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, 6 ordina: Sezione 1: Generalità Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le prescrizioni tecniche concernenti l ammissione e la verificazione degli strumenti per pesare. Art. 2 Unità Le seguenti unità di massa devono essere utilizzate per le indicazioni poste sugli strumenti per pesare: microgrammo (µg) milligrammo (mg) grammo (g) chilogrammo (kg) tonnellata (t) carato metrico (ct) RU Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 17 mag (RU ). 2 RS RS RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 17 mag (RU ). 1

2 Commercio Art. 3 Condizioni di riferimento 1 I seguenti valori sono ritenuti condizioni di riferimento per la verificazione degli strumenti per pesare: Temperatura: 20 C Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni: 8000 kg/m 3 Massa volumetrica dell aria: 1,2 kg/m 3 2 I pesi campioni o i carichi conosciuti utilizzati per la verificazione non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo del limite di tolleranza dello strumento per pesare da verificare. Art. 4 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, s intende per: a. Strumenti per pesare Strumenti di misura che servono a determinare la massa o altre grandezze per le quali la massa è determinante, utilizzando l azione della forza di gravità. b. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Strumenti per pesare che necessitano dell intervento di un operatore per la pesatura ad esempio per il carico e lo scarico. Questi permettono l osservazione diretta dei risultati della pesatura, sia tramite l indicazione (con o senza scala), sia tramite l impressione. Il termine di «indicazione» è utilizzato in questa ordinanza per l indicazione e per l impressione. Nella presente ordinanza gli strumenti per pesatura destinati alla pesatura e all etichettatura dei preimballaggi aleatori sono considerati strumenti per pesare a funzionamento non automatico, anche se il carico e l operazione di pesatura sono automatici. c. Strumenti per pesare a funzionamento automatico Strumenti per pesare che si mettono in funzione ed effettuano l operazione della pesatura senza l intervento dell operatore. d. Strumenti per pesare a divisioni multiple Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con molte portate parziali e molti valori di divisione (e). La selezione delle portate è effettuata automaticamente o a mano, in relazione al carico applicato. e. Portata massima (Max) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Capacità massima di pesatura, prescindendo dalla capacità massima di un eventuale dispositivo di tara additivo. f. Portata minima (Min) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Valore del carico al disotto del quale le pesate possono essere viziate di un errore relativo troppo grande. g. Campo di pesatura (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Intervallo compreso tra la portata minima e la portata massima. 2

3 Strumenti per pesare h. Divisione reale (d) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Vale espresso in unità di massa della differenza tra i valori corrispondenti a due graduazioni consecutive per un indicazione analogica; della differenza tra due indicazioni consecutive per un indicazione numerica. i. Divisione di verificazione (e) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Valore espresso in unità di massa, utilizzato per la classificazione degli strumenti per pesare e la definizione dei limiti di tolleranza. k. Strumenti per pesare a nastro a funzionamento automatico (SPB) Strumenti per pesare per determinare la massa di un prodotto trasportato da un nastro durante un certo lasso di tempo, senza frazionamento sistematico della suddetta massa e senza interruzione del movimento del nastro. l. Portata di un SPB Quantità di un prodotto trasportato e pesato durante un determinato lasso di tempo. m. Portata massima e portata minima (Qmax, Qmin) di un SPB Portata massima e portata minima per le quali lo strumenti per pesare soddisfa le esigenze metrologiche. n. Quantità minima di consegna e di ricezione di un SPB La massa minima totalizzata, di un prodotto al disotto della quale il risultato può essere viziato di un errore superiore agli errori tollerati per ogni portata compresa tra la portata massima e la portata minima. Art. 5 Classi di precisione 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono suddivisi in quattro classi di precisione: Denominazione Simboli d identificazione Speciale Fine Media Ordinaria 2 Gli strumenti per pesare a nastro sono suddivisi in due classi di precisione: Denominazione Simboli d identificazione Media 1 Ordinaria 2 3

4 Commercio 3 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico della classe e gli strumenti per pesare a nastro della classe 2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali da costruzione e immondizie. L Ufficio federale di metrologia e accreditamento 7 (Ufficio) può accordare delle eccezioni particolarmente nel campo dei controlli stradali o nel commercio dei beni a buon mercato. Sezione 2: Ammissione alla verifica Art. 6 Ammissione generale 1 Nelle classi e i seguenti strumenti per pesare sono oggetto di ammissione generale ai sensi dell articolo 11 dell ordinanza sulle verificazioni: a. bilance a giogo semplice uguali o a rapporto di 1:10 o 1:100; b. bilance semplici a pesi cursori (romane); c. basculle a pesi cursori non eccedenti la portata di 5 t; d. bilance Roberval e bilance Béranger; e. basculle decimali e centesimali. 2 Questi strumenti per pesare possono essere presentati direttamente alla verificazione a condizione che la loro costruzione soddisfi le direttive dell Ufficio e che siano forniti di un segno distintivo (marchio d identificazione del costruttore) riconosciuto dall Ufficio. L Ufficio compila e pubblica un registro dei marchi di fabbrica riconosciuti. Art. 7 Ammissione di modello 1 Gli strumenti per pesare di cui non viene fatta menzione nell articolo 6 capoverso 1 devono sotto riserva delle prescrizioni degli articoli 11 a 13 dell ordinanza sulle verificazioni subire un ammissione di modello da parte dell Ufficio al fine di poter essere presentati alla verificazione. 1bis Sono esenti dall ammissione di modello gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali esiste un attestato di ammissione CE giusta l allegato II numero 1.4 o un attestato sulla verificazione individuale CE giusta l allegato II numero 4.2 della direttiva 90/384/CEE 8 del Consiglio del 20 giugno 1990 per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Per questi strumenti la documentazione tecnica relativa al tipo prevista nell allegato III della direttiva 90/384/CEE è tenuta a disposizione su domanda dell Ufficio. 9 7 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata giusta l art. 4a dell O del 15 giu sulle pubblicazioni ufficiali (RS ). 8 Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p. 1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 17 mag (RU ). 4

5 Strumenti per pesare 2 L Ufficio acconsente all ammissione solo se la costruzione e le qualità metrologiche degli strumenti corrispondono allo stato attuale della tecnica come viene descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). L Ufficio emana direttive a questo proposito. 3 Generalmente, l ammissione è accordata solo se il richiedente può dimostrare che gli strumenti per pesare possono essere mantenuti efficienti e, se necessario, riparati in Svizzera entro un termine ragionevole. L Ufficio può accordare eccezioni in particolare se il numero degli strumenti in servizio è limitato. 4 Il bollettino d ammissione regola lo spazio per i piombi e per le indicazioni segnaletiche degli strumenti. 5 L Ufficio pubblica l ammissione di un modello nel Foglio federale e nei Comunicati ai verificatori e attribuisce i marchi d ammissione con un numero d ordine. 6 Il marchio d ammissione e il numero d ordine devono essere apposti sullo strumento per pesare. Sono esenti da quest obbligo gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali è stato allestito un attestato per l ammissione di modello giusta il capoverso 1 bis. 10 Sezione 3: Limiti di tolleranza Art. 8 Limiti di tolleranza applicabili al momento delle verificazioni iniziali e successive degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico 1 I limiti di tolleranza indicati ai capoversi 2 e 3 sono validi per i carichi crescenti e decrescenti, essendo lo strumento azzerato per un carico nullo. Per gli strumenti per pesare che dispongono di un dispositivo di tara, i limiti di tolleranza sono applicabili al carico netto per ogni possibile valore di tara. L errore del carico di prova è compreso nei limiti di tolleranza per lo strumento. Per gli strumenti a divisioni multiple, i limiti di tolleranza sono applicabili ad ogni campo di pesatura conformemente ai sensi del presente articolo. 2 I limiti di tolleranza indicati sotto sono applicabili agli strumenti per pesare verificati presso il costruttore o il venditore: per gli strumenti a indicazione non numerica, questi si applicano anche alla verificazione nel luogo d uso. Nel caso d indicazione numerica essi non includono l errore positivo o negativo derivato dall arrotondamento dei risultati, per eccesso o per difetto, dal numero intero della divisione più vicina. ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra e escluso fino a e incluso ± 1,5 e per i carichi superiori a e 10 Nuovo testo del per. introdotto dal n. I dell O del DFGP del 17 mag (RU ). 5

6 Commercio ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 5000 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 5000 e escluso fino a e incluso ± 1,5 e e per i carichi superiori a e ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 500 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 500 e escluso fino a 2000 e incluso ± 1,5 e per i carichi superiori a 2000 e ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 50 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 50 e escluso fino a 200 e incluso ± 1,5 e per i carichi superiori a 200 e 3 per gli strumenti delle classi, e a indicazione numerica, verificati nel loro luogo di collocazione, i limiti di tolleranza, compreso l errore d arrotondamento, sono i seguenti: ± 1 e per i carichi compresi tra 0 fino a 5000 e incluso ± 2 e per i carichi superiori a 5000 e ± 1 e per i carichi compresi tra 0 fino a 500 e incluso ± 2 e per i carichi superiori a 500 e ± 1 e per i carichi compresi tra 0 fino a 50 e incluso ± 2 e per i carichi superiori a 50 e Art. 9 Limiti di tolleranza applicabili al momento delle verificazioni iniziali e successive agli strumenti per pesare a nastro a funzionamento automatico (SPB) 1 I limiti di tolleranza per ogni carico, totalizzato uguale o superiore alla totalizzazione minima sono i seguenti (prima delle prove lo strumento sarà azzerato durante la marcia a vuoto): 1 0,5% del carico totalizzato per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per i SPB a indicazione analogica 0,5% + 1d (d = divisione del dispositivo indicatore) per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per gli SPB a indicazione numerica 6

7 Strumenti per pesare 2 1,0% del carico totalizzato per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per i SPB a indicazione analogica 1,0% + 1d (d = divisione del dispositivo indicatore) per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per gli SPB a indicazione numerica 2 L errore degli strumenti per pesare utilizzati per il controllo non è incluso nel limite di tolleranza. Art. 10 Limiti di tolleranza al momento dei controlli (limiti di tolleranza in servizio) Per i controlli al di fuori delle verificazioni iniziali o successive viene applicato il doppio dei limiti di tolleranza fissati agli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 1. Sezione 4: Verificazione, bollatura, piombatura Art. 11 Validità della verificazione 1 Le verificazioni successive devono avere luogo: a. ogni sei mesi per gli strumenti per pesare destinati a imprimere la quantità il prezzo unitario e il prezzo di vendita sui preimballaggi aleatori, ad eccezione delle bilance di cassa con stampante che servono solo occasionalmente alla pesatura dei preimballaggi aleatori; b. ogni anno per gli 1. strumenti per pesare che servono al controllo dei preimballaggi nelle stazioni di riempimento e di confezione; 2. pesa assi utilizzati dalla polizia per i controlli stradali; 3. strumenti per la pesatura delle vendemmie o degli alimenti liquidi; 4. strumenti per pesare nei mattatoi; 5. strumenti per pesare utilizzati sui mercati pubblici; c. ogni tre anni per gli 1. strumenti per pesare non soggetti all esame di ammissione di modello secondo l articolo 6; 2. strumenti per pesare a pesi cursori con portata superiore a 5 t; 3. strumenti per pesare utilizzati nelle aziende agricole; d. ogni due anni per gli altri strumenti per pesare a condizione che non venga fissato un altro termine nel bollettino di ammissione. 2 La verificazione di uno strumento per pesare è valida solo per le pese effettuate entro il campo di pesatura, rispettivamente al disotto della quantità minima di consegna o di accettazione. 7

8 Commercio Art. 12 Regime dell obbligo di verificazione 1 Fatta eccezione per gli strumenti per pesare della classe, gli strumenti soddisfano l obbligo di essere verificati se sono bollati ufficialmente e se le parti importanti per l esattezza della pesatura sono sigillate. 2 Gli strumenti della classe sono considerati verificati se sono bollati al momento della verificazione iniziale e se sono presenti i pesi campioni prescritti dall ammissione di modello. Questi sono sottoposti all ispezione generale secondo l articolo 10 dell ordinanza del 25 giugno che definisce i compiti e la competenza dei Cantoni in materia di metrologia (O sugli Uffici di verificazione). 3 Le parti degli strumenti per pesare e gli apparecchi addizionali esenti dall obbligo di essere verificati secondo l articolo 4 capoverso 2 dell ordinanza sulle verificazioni, devono essere provvisti di un indicazione indelebile e ben leggibile, come ad esempio «teleindicazione non verificata ufficialmente», «stampante non verificata ufficialmente», ecc. 4 Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico giusta l articolo 7 capoverso 1 bis l obbligo della verificazione iniziale è rispettato se è possibile esibire una dichiarazione di conformità del fabbricante stabilita conformemente all allegato II numeri 2.1, 3.2 o 4.1 della direttiva 90/384/CEE 12 e se gli strumenti per pesare sono stati provvisti del marchio di conformità e delle iscrizioni previste nell allegato IV della direttiva 90/384/CEE. 13 Art. 13 Comunicazione della messa in funzione Il costruttore, all occasione il venditore o l utilizzatore, devono avvisare in tempo l ufficio cantonale di verificazione competente per la prima messa in funzione o per la dislocazione di uno strumento per pesare (già verificato o meno): nel caso si tratti di strumenti ad ammissione individuale o ad ammissione con validità limitata, l Ufficio deve essere ugualmente avvisato. Art. 14 Marchiatura e piombatura da parte dei verificatori Gli strumenti per pesare sono verificati, bollati e piombati dai verificatori secondo le prescrizioni degli articoli 7 e 8 dell ordinanza sugli Uffici di verificazione. 11 RS Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p. 1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 17 mag (RU ). 8

9 Strumenti per pesare Sezione 5: Procedure d esame Art. 15 I dettagli delle procedure d esame applicabili al momento delle verificazioni saranno fissati dall Ufficio nelle prescrizioni di servizio per i verificatori. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate le disposizioni seguenti: a. gli articoli 9 capoverso 2, 10, 67 a 77 e 80 a 88 del regolamento d esecuzione del 12 gennaio concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell industria e nel commercio; b. il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre concernente l ammissione di bilance a inclinazione alla verificazione e alla bollatura ufficiali. Art. 17 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti per pesare che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere ancora presentati alla verificazione iniziale durante i due anni dopo l entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli strumenti per pesare che sono stati verificati prima dell entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere presentati alla verificazione successiva. 3 Al momento delle verificazioni successive degli strumenti per pesare a pesi cursori, la divisione di verificazione e può essere considerata come uguale a 10 d se lo strumento ha subìto la verificazione iniziale il più tardi due anni dopo l entrata in vigore della presente ordinanza. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio [CS 10 11; RU art. 35 cpv. 2, art. 15 cpv. 2; RU art art. 34, art. 16 lett. a 2022 art. 17. RU art. 9] 15 [CS 10 84, , , , art. 19 lett. b, , art. 31 cpv. 1 lett. e] 9

10 Commercio 10

del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) dei pesi soggetti all obbligo di verifica.

del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) dei pesi soggetti all obbligo di verifica. Ordinanza del DFGP sui pesi 1 941.221.2 del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2,

Dettagli

del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza del DFGP sulle misure di volume 941.211 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico Modifica del 5 dicembre 2016 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I L ordinanza del DFGP del 19 marzo

Dettagli

(Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) del 28 novembre 2008

(Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) del 28 novembre 2008 Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (OSPA) 1 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2017) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas 941.241 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso

Dettagli

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV) del 1 marzo 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00 Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA 04727680656 N. REA: C.C.I.A.A. SA389139 CAP. SOC.. 10.000,00 Azienda con sistema qualità certificato conforme ai requisuisiti ISO Valutato da ELTSI spa Laboratorio

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia del 7 dicembre 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I Le ordinanze qui appresso

Dettagli

Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia

Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia (Ordinanza sugli uffici di verificazione) 941.292 del 25 giugno 1980 (Stato il 12 gennaio 1999) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico del 16 aprile 2004 (Stato 27 aprile 2004) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico del 16 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza del DFGP sui tassametri 941.210.6 del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti (OMGC) del 22 aprile 2011 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2011) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC) Modifica del 13 febbraio 2019 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I L

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio

Dettagli

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD)

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d omologazione (Ordinanza sull accreditamento

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza 941.201 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS) del 19 marzo 2006 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 (Stato 15 ottobre 2002) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza del 19 marzo 2006 (Stato 2 maggio 2006) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Decreto Ministeriale del 28 marzo 2000, n. 182

Decreto Ministeriale del 28 marzo 2000, n. 182 Decreto Ministeriale del 28 marzo 2000, n. 182 Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste Repertorio delle norme nel settore dei pesi e delle misure Metrologia Legale Disposizioni generali nazionali e comunitarie > Regio Decreto

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1 Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1 941.212 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e

Dettagli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Ai sensi dell art. 14 comma 2 D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito dalla L.4.4.2012 n. 35, è pubblicata la seguente lista dei

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 marzo 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 ottobre 2016) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull efficienza energetica, OEEne) Modifica dell 11 aprile 2018 Il Consiglio

Dettagli

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA

Dettagli

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Strumenti per pesare funzionamento non automatico 1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Strumenti per pesare funzionamento

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui tassametri

Ordinanza del DFGP sui tassametri Ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam) del Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Modifica del 30 novembre 2012 Il Dipartimento federale dell

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI 20.3.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 80/31 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002

Dettagli

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017) Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414

Dettagli

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza. del 16 novembre 2016 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli

Dettagli

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Modifica del 21 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visto l

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI) Modifica del 28 marzo 2017

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 aprile 2010) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto

Dettagli

Legge federale sulla metrologia

Legge federale sulla metrologia Legge federale sulla metrologia (LMetr) del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del 4 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 11 titolo, cpv. 1 e 2 primo

Dettagli

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I 1. L ordinanza del 7 novembre 2007

Dettagli

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione del 10 settembre 2014 (Stato 15 novembre 2017) L Ufficio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

Oggetto e campo d applicazione

Oggetto e campo d applicazione Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia [Signature] [QR Code] Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del... Avamprogetto del 13.04.2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I All ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia sono aggiunte le

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del...

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del... Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) del... Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 della legge federale del

Dettagli

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza sul controllo del latte

Ordinanza sul controllo del latte Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli

Dettagli

Indagine conoscitiva sull ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)

Indagine conoscitiva sull ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS Indagine conoscitiva sull ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) Rapporto esplicativo 12 luglio

Dettagli

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA (art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA (art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA (art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) Sono di seguito elencate le competenze camerali nell ambito dell Area Tutela del

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi

Dettagli

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione del 10 settembre 2014 (Stato 1 settembre 2018) L Ufficio federale

Dettagli

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.

Dettagli

Ordinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie

Ordinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie Ordinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie (Ordinanza sulle filovie) del 6 luglio 1951 (Stato 8 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 4 della legge federale del giugno 009 sulla

Dettagli

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA) Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato

Dettagli

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria

Dettagli