Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia
|
|
- Rosalia Messina
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication Dip. federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni Dep. federal da l'ambient, dals transports, da l'energia e da la communicaziun CH-3003 Berna, 15 luglio 2004 Vostro rif. Nostro rif AR/trb Ai Dipartimenti cantonali competenti in materia di circolazione stradale Telefono ++41 (0) Telefax ++41 (0) roland.aellen@astra.admin.ch Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia Signore e signori Consiglieri di Stato, in seguito all Accordo Svizzera-CE sui trasporti terrestri, che ha introdotto un innalzamento dei pesi massimi autorizzati per i veicoli e le combinazioni di veicoli, l ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS ) è stata sottoposta a revisione. È stata abrogata la disposizione di cui all articolo 67 capoverso 8 ONC che non prevedeva sanzioni per il superamento, fino al 5 %, dei pesi autorizzati per i veicoli e le combinazioni di veicoli e fino al 2% dei carichi autorizzati per asse (in ogni caso però fino a 100 kg). Con la modifica dell ONC, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2005, sarà dunque introdotta la tolleranza zero in caso di superamento del peso e del carico per asse. Al fine di tenere conto delle imprecisioni dei dispositivi di pesatura (pese a ponte, bilance pesaruote) e dei metodi e delle condizioni di pesatura (condizioni atmosferiche, luogo della misurazione ecc.), l Ufficio federale delle strade (USTRA) ha elaborato di concerto con l Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS) le presenti Istruzioni. Le stesse prevedono per gli strumenti e la misurazione una tolleranza del 3% che viene sottratta al risultato della misurazione. Ciò garantisce che nessun conducente venga sanzionato per errore. Le Istruzioni si applicano ai controlli del peso effettuati dalla polizia nella circolazione stradale sia impiegando le pese a ponte che le bilance pesaruote. Le Istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 12 giugno 1978 relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante bilance indicanti il carico sulla ruota sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre Weisungen Gewichtskontrollen 2004-i.doc
2 2 Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato l espressione della nostra alta stima. Ufficio federale delle strade Sig. Rudolf Dieterle Rudolf Dieterle Direttore Allegato: Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote La presente circolare è inviata per conoscenza ai servizi federali competenti e alle associazioni e organizzazioni di categoria
3 Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication Dip. federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni Dep. federal da l'ambient, dals transports, da l'energia e da la communicaziun AR/trb 15 luglio 2004 Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote (artt. 132 e 150 cpv. 6 OAC) 1. Disposizioni generali Le bilance sottoposte a verificazione sono considerate bilance ufficiali ai sensi dell articolo 132 OAC. Nei controlli del peso dei veicoli mediante bilance pesaruote devono essere utilizzate contemporaneamente due bilance sottoposte a verificazione dello stesso tipo. 2. Esigenze fondamentali di carattere generale 2.1. Esame del tipo di strumento Le pese a ponte e le bilance pesaruote possono essere utilizzate dalle autorità per controllare il peso dei veicoli soltanto se: a. sono provviste di ammissione ai sensi dell articolo 10 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 sulle verificazioni (RS ) e se un ufficio cantonale di verificazione ha effettuato la verificazione iniziale secondo quanto previsto dall articolo 17 dell ordinanza sulle verificazioni, o se b. la loro conformità è valutata e certificata secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all articolo 8 dell ordinanza del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS ). 2.2 Esame periodico successivo e verificazione dei singoli strumenti L ufficio cantonale di verificazione controlla e verifica ogni due anni le pese a ponte con dispositivi indicatori elettronici, ogni tre anni gli strumenti per pesare a pesi cursori e ogni anno le bilance pesaruote. Se necessario, immediatamente prima della verificazione le bilance devono essere manutenute da parte del fabbricante o del fornitore. L anno dell ultima verificazione deve risultare dal piombo o dal marchio applicato allo strumento. Weisungen Gewichtskontrollen 2004-i.doc
4 2 2.3 Esame successivo in caso di lesione del piombo attestante la verificazione, dei sigilli di sicurezza o in caso di funzionamento difettoso I piombi attestanti la verificazione o i sigilli di sicurezza devono essere fissati allo strumento in maniera tale che sia impossibile aprirlo senza lesionare il piombo o il sigillo. Se il piombo o il sigillo sono danneggiati o in caso di funzionamento difettoso, lo strumento non dovrà più essere utilizzato finché non sarà effettuato un esame periodico successivo conformemente alla cifra Dispositivo indicatore La divisione reale del dispositivo indicatore non deve essere inferiore ai 10 kg nelle pese a ponte; per le bilance pesaruote deve essere fissata nell approvazione del tipo o nella valutazione della conformità. 3. Formazione del personale addetto al controllo Le pesature possono essere effettuate soltanto dal personale formato. La formazione rientra nelle competenze del personale specializzato della polizia o del verificatore cantonale. 4. Verifica degli strumenti prima del loro impiego 4.1 Controllo del funzionamento Prima di ogni singola misurazione o serie di misurazioni (misurazioni che si susseguono nel medesimo luogo) è necessario: a. per le pese a ponte: - controllare la libertà di movimento della bilancia (tra la pesa a ponte e il telaio deve esserci sufficiente spazio di movimento) - inserire la posizione zero. b. per le bilance pesaruote: - inserire la posizione zero - posizionare un carico sulla bilancia e toglierlo (una persona, una ruota di un automobile ecc.) - verificare se l indicatore ritorna esattamente in posizione zero. In caso di funzionamento difettoso si applica la cifra 2.3.
5 3 5. Esecuzione della misurazione 5.1 Pese a ponte Determinazione del carico dell asse (art. 8 cpv. 4 OETV) Le ruote di un asse singolo di cui si vuole conoscere il carico vengono condotte su una pesa a ponte. In caso di gruppi di assi (assi doppi, assi tripli ecc.), tutte le ruote devono essere condotte sulla bilancia, ovvero non si procede alla determinazione del carico dei singoli assi Determinazione del peso effettivo (art. 7 cpv. 2 OETV) Un veicolo unico (autocarro, autofurgone, automobile, rimorchio ecc.) viene condotto con tutte le ruote sulla pesa a ponte. Nel caso di un autotreno o di un autoarticolato viene dapprima pesato il veicolo trattore e poi l intero autotreno o autoarticolato; la differenza tra i due pesi effettivi dà il peso effettivo del rimorchio. Se non è possibile posizionare interamente un autotreno o un autoarticolato sulla pesa a ponte, si procede dapprima alla pesatura del veicolo trattore e poi del rimorchio; la somma dei due valori ottenuti dà il peso effettivo dell intero convoglio. Sulle pese asse per asse (pese a ponte corte) il peso effettivo è calcolato sommando i carichi degli assi singoli o dei gruppi di assi. Condizione posta è che il gruppo di assi possa essere condotto sulla pesa asse per asse e ivi pesato come unità completa Esigenze riguardanti l accesso alla pesa a ponte Nell area necessaria al veicolo per compiere le manovre in vista della pesatura, la rampa che consente l accesso alla pesa a ponte deve in principio essere ubicata alla stessa altezza della pesa a ponte, in posizione rettilinea, piana e orizzontale. Sull asse longitudinale, nella misura in cui le prescrizioni d uso della pesa a ponte non indichino un valore inferiore, è ammessa un inclinazione massima dell 2% Controlli del carico dell asse e del peso effettivo Il veicolo deve essere condotto sulla pesa a ponte in modo da essere allineato sul suo asse longitudinale. L asse singolo, il gruppo di assi o il veicolo da pesare devono possibilmente essere posizionati il più possibile al centro della pesa a ponte. Il veicolo non deve potersi mettere in movimento da sé quando la leva del cambio è in posizione di folle e il freno di stazionamento è allentato. Se si mette in movimento con un inclinazione dell asse longitudinale pari a un massimo dell 2%, deve essere bloccato mediante un cuneo dietro a una ruota non posizionata sulla bilancia.
6 4 Se si determinano contemporaneamente i carichi degli assi, viene dapprima condotto sulla bilancia l asse anteriore, poi l intero veicolo; il carico dell asse posteriore può essere determinato calcolando la differenza tra i due valori rilevati. È necessario provvedere affinché il carico non si sposti durante l intera procedura di pesatura. Inoltre, la pesatura avviene in base alla formazione di cui alla cifra Regolamentazione speciale per i veicoli che trasportano carichi liquidi Per i veicoli trasportanti carichi liquidi in cisterne, è permesso controllare con la pesa a ponte solo il peso effettivo, dato che è impossibile escludere leggere variazioni del carico dell asse anche sulle pese a ponte senza inclinazione (cifra 5.1.3) Margine di sicurezza Per tenere conto delle imprecisioni delle bilance e dei metodi e delle condizioni di pesatura (condizioni atmosferiche, luogo della misurazione ecc.), dal carico degli assi e dai pesi effettivi deve essere dedotta una tolleranza del 3% per gli strumenti e la misurazione. Il valore ottenuto, una volta dedotto il margine di tolleranza per gli strumenti e la misurazione, costituisce la base per sanzionare un superamento non autorizzato del peso effettivo e/o dei carichi degli assi Bollettino di pesatura Per ogni controllo del peso che la polizia effettua con pese a ponte occorre rilasciare un bollettino di pesatura in cui devono figurare almeno i seguenti dati: - data, ora e luogo della pesatura; - identificazione chiara dello strumento di pesatura (produttore, nome, tipo, max, e) 1 e data dell ultima verificazione; - tipo e numero di targa del veicolo controllato o dei veicoli di una combinazione di veicoli; - indicazione della pesa a ponte (peso impresso, stampato o visualizzato e riportato manualmente); - firma del responsabile della pesatura. 1 max = portata massima, e = valore di verificazione (valori di riferimento più basso del dispositivo indicatore)
7 5 Le indicazioni per identificare chiaramente lo strumento di pesatura (cfr. secondo lemma sopra) possono essere inserite nel rapporto o nella denuncia se sul bollettino di pesatura non c è spazio a sufficienza. Basta un semplice rinvio al documento in cui sono contenute Bilance pesaruote Controllo della procedura di misurazione (precisione delle indicazioni) Prima di ogni misurazione e prima e dopo ogni serie di misurazioni, si deve controllare la precisione dei valori indicati da entrambe le bilance pesaruote. A tale scopo si deve ripetere la misurazione per asse di veicolo, in presenza delle medesime condizioni, ma invertendo gli strumenti. La somma dei carichi per ruota (= carichi dell asse) registrati durante le due pesature deve essere ogni volta la stessa. La precisione delle indicazioni è soddisfatta se la differenza tra le due pesature dei carichi dell asse non supera 50 kg per carichi per ruota fino a 2'500 kg, 100 kg per carichi per ruota superiori a 2'501 kg (in caso di funzionamento difettoso si applica la cifra 2.3) Determinazione del carico dell asse (art. 8 cpv. 4 OETV) Le ruote di un asse singolo di cui si vuol conoscere il carico vanno condotte contemporaneamente ognuna su una bilancia pesaruote; si procede poi alla somma dei carichi per ruota indicati da ogni bilancia. In caso di gruppi di assi (assi doppi, assi tripli ecc.), tutte le ruote che non si trovano su bilance devono essere condotte su un supporto di altezza uguale a quella della bilancia pesaruote Determinazione del peso effettivo (art. 7 cpv. 2 OETV) Per la determinazione del peso effettivo, si procede alla somma dei carichi per ogni singola ruota oppure dei carichi per assi singoli o gruppi di assi. Per i veicoli a gruppi d assi, la pesatura può effettuarsi dapprima da un lato, poi dall altro. Tutte le ruote che si trovano sul lato del veicolo dove avviene la pesatura e che non poggiano sulla bilancia, devono essere condotte su un supporto di altezza uguale a quella della bilancia pesaruote Esigenze riguardanti il luogo della misurazione Le esigenze relative al luogo della misurazione si basano sulle prescrizioni d uso stabilite dal fabbricante dello strumento Controlli del peso effettivo Si possono eseguire controlli del peso effettivo soltanto se il luogo della misurazione non presenta un inclinazione longitudinale e trasversale superiore a quella ammessa secondo le prescrizioni d uso rilasciate dal fabbricante.
8 Controlli del carico dell asse Si può procedere a controlli del carico dell asse solo se il luogo di misurazione non presenta alcuna inclinazione in senso longitudinale del veicolo, vale a dire, se il veicolo non si mette in movimento da sé quando la leva del cambio è in posizione di folle e freno di stazionamento è allentato Regolamentazione speciale per i veicoli che trasportano carichi liquidi Per i veicoli trasportanti carichi liquidi in cisterne, è permesso controllare con bilance pesaruote solo il peso effettivo, dato che è impossibile escludere leggere variazioni del carico dell asse anche su aree di misurazione che non presentano inclinazioni (cifr ) Margine di sicurezza Tolleranza per gli strumenti a. Quando l indicatore si trova tra due graduazioni, si rileva il valore della graduazione inferiore. b. Se l indicatore si trova su una graduazione, si rileva il valore indicato. c. Per gli strumenti con sistema di indicazione digitale, si deduce la metà del valore di riferimento Tolleranza per la misurazione Tenuto conto del tipo di misurazione, della somma dei pesi singoli e degli errori riguardanti l inclinazione del luogo della misurazione tollerati secondo le prescrizioni d uso, si deve dedurre il 3% dal carico sull asse o dal peso effettivo Tolleranza in caso di sanzionamento Il valore ottenuto, una volta dedotta la tolleranza per degli strumenti (cifr ) e la tolleranza per la misurazione (cifr ), costituisce la base per sanzionare un superamento non autorizzato del peso effettivo e/o dei carichi degli assi Verbale delle misurazioni Per ogni controllo del peso effettuato dalla polizia mediante bilance pesaruote, deve essere compilato un verbale di misurazione in cui devono figurare almeno le indicazioni seguenti: 2 Le bilance pesaruote munite di un sistema di indicazione digitale non indicano il peso in maniera continua ma secondo unità di peso fisse, ad esempio di 50 kg (= valore di riferimento); lo strumento arrotonda automaticamente al più vicino valore di riferimento superiore o inferiore. Il valore di riferimento è indicato di volta in volta sullo strumento.
9 7 - data, ora e luogo di controllo; - designazione delle bilance pesaruote utilizzate (marca e numero), nonché l anno in cui sono state verificate l ultima volta; - risultati delle misurazioni di controllo conformemente alla cifra prima delle misurazioni. Nel caso di una serie di misurazioni è sufficiente indicare che le misurazioni di controllo sono state effettuate e che i dati risultanti possono essere, se necessario, messi a disposizione dell autorità giudiziaria; - tipo e numero di targa del veicolo controllato o dei veicoli di una combinazione di veicoli; - indicazione della bilancia pesaruote (peso indicato); - indicazione fornita dalla bilancia arrotondata alla graduazione inferiore (cifr a); per il sistema digitale: il valore indicato meno un mezzo valore di riferimento (cifr c); - Totale della tolleranza di misurazione da dedurre secondo la cifra peso effettivo e/o carichi degli assi del/dei veicolo/i, che può/possono eventualmente servire da base per il sanzionamento conformemente alla cifra ; - firma del responsabile della pesatura. 6. Abrogazione Sono abrogate le Istruzioni del 12 giugno 1978 relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante bilance indicanti il carico sulla ruota. 7. Entrata in vigore Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1 gennaio Ufficio federale delle strade Sig. Rudolf Dieterle Rudolf Dieterle Direttore
Nuova ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2,
DettagliIstruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine
Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l
DettagliNuova ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2,
DettagliIstruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote
Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote (in virtù dell art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS 1, d intesa con l Ufficio federale
Dettaglidel 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) dei pesi soggetti all obbligo di verifica.
Ordinanza del DFGP sui pesi 1 941.221.2 del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2,
DettagliSpiegazioni concernenti la LMD e l'omd 1
Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l
DettagliIstruzioni concernenti l armonizzazione delle date di scadenza del certificato di capacità
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3015 Berna, USTRA Weltpoststrasse 5, 3015 Berna Sede: Weltpoststrasse
Dettagli(Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) del 28 novembre 2008
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1. Sezione 1: Generalità. del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare 1 del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9, capoverso 2, della legge federale del 9 giugno
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia
DettagliOrdinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
DettagliOrdinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali
Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale
DettagliOrdinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia del 7 dicembre 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I Le ordinanze qui appresso
DettagliIstruzioni concernenti la formazione pratica per conducenti di torpedoni
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Indirizzo postale: Ai Capi
Dettaglidel 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume 941.211 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas 941.241 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale
DettagliOrdinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale
Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV) del 1 marzo 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliNuovo tenore degli articoli e dell ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Nuovo tenore degli articoli 78-85 e 91-93 dell ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali Art. 78 Trasporti speciali non assoggettati al
DettagliPostregulationsbehörde Autorité de régulation postale Autorità di regolazione postale
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell Ambiente,
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (OSPA) 1 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2017) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
DettagliAllegato menzionato La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Standortadresse: Mühlestrasse
DettagliOrdinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia
Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia (Ordinanza sugli uffici di verificazione) 941.292 del 25 giugno 1980 (Stato il 12 gennaio 1999) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Modifica del 30 novembre 2012 Il Dipartimento federale dell
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 (Stato 15 ottobre 2002) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 200X Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico Modifica del 5 dicembre 2016 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I L ordinanza del DFGP del 19 marzo
DettagliLaboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00
Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA 04727680656 N. REA: C.C.I.A.A. SA389139 CAP. SOC.. 10.000,00 Azienda con sistema qualità certificato conforme ai requisuisiti ISO Valutato da ELTSI spa Laboratorio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliAssociazione, organizzazione, altri:
Presa di posizione trasmessa da: Cantone: Mittente: Associazione, organizzazione, altri: I. Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) 1. Siete d accordo di riunire in un ordinanza ad hoc
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per
DettagliEUROSYSTEM SOFTWARE. Istruzioni d uso. Tricicli e Quadricicli Leggeri. Italiano. PDF created with pdffactory Pro trial version
EUROSYSTEM SOFTWARE Tricicli e Quadricicli Leggeri Istruzioni d uso Italiano D1 E123BA1--D01 VERSIONE Versione 1 delle istruzioni d uso del 10.07.2003 D1 E123BA1--D01 Versione software 3.15 MAHA GMBH &
DettagliLa verifica periodica degli strumenti di pesatura.
La verifica periodica degli strumenti di pesatura. federata 1. Per quali attività devono essere usate bilance conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verificazione periodica? Devono essere
DettagliStrumenti per pesare a funzionamento non automatico
Strumenti per pesare funzionamento non automatico 1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Strumenti per pesare funzionamento
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliL ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione
Dettaglidel 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato 1 dell ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari secondo la versione
DettagliNuova ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2,
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 marzo 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza 941.201 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliDirettive concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» (corsi di pronto soccorso)
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2,
DettagliIstruzioni concernenti I armonizzazione delle date di scadenza del certificato di capacitä. Signore e signori Consiglieri di Stato,
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dellambiente, dei trasporti, ConfUration suisse dellenergla e delle comunicazioni DATEC Confederazione Svizzera. Ufficio federale delle strade USTRA
DettagliINFOSTAR Funzione Ufficio dello stato civile speciale, nonché trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative
BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO
DettagliOrdinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali
Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali (OSIStr) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n della legge
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo Manutenzione per veicoli OBD: nuova regolamentazione Testo
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza del 19 marzo 2006 (Stato 2 maggio 2006) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie
Ordinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie (Ordinanza sulle filovie) del 6 luglio 1951 (Stato 8 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge federale
DettagliIstruzioni sulla registrazione di dati relativi agli incidenti stradali nell apposito registro in base al verbale d incidente
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3015 Berna, USTRA Weltpoststrasse 5, 3015 Berna Sede: Weltpoststrasse
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliAccordo di reciprocità tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Quebec in materia di conversione della licenza di condurre
Traduzione 1 Accordo di reciprocità tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Quebec in materia di conversione della licenza di condurre Concluso il 1 o aprile 2004 Entrato in vigore
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1976 1 sull ammissione alla circolazione
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliOrdinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP) dell 8 dicembre 2017 (Stato 1 febbraio 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del Il Consiglio
DettagliOrdinanza sugli atti pubblici in forma elettronica
Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) del 23 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55a capoverso 4 del titolo finale del Codice civile
DettagliKimax. La liberta del controllo del carico on-board
Kimax La liberta del controllo del carico on-board Da un autista ad un altro... Globalmente locale Aftermarket Costruttori di telai Produttori apparecchiature originali Il Sistema di pesatura a bordo Kimax
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliOrdinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del...
Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) del... Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 della legge federale del
DettagliInquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici
Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti
DettagliCommenti alle proposte di modifica
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Commenti alle proposte di modifica 1. Modifica dell ordinanza sul controllo
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI) Modifica del 28 marzo 2017
DettagliPROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliTRASPORTI ECCEZIONALI
AUTORIZZAZIONE N. RIF. MARCA DA BOLLO DA 16,00 Se presentata via PEC la marca da bollo non va applicata ma assolta in modo virtuale aggiungendo 16,00 all importo degli oneri d istruttoria TRASPORTI ECCEZIONALI
DettagliGazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO
30. 1. 76 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/1 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1975 per il
DettagliDIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 231/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.9.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 14 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959 1 è modificata come
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 28 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 ottobre 2016) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli
DettagliSicurezza stradale: città a confronto Incidenti stradali nelle dieci maggiori città svizzere
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK DATEC Bundesamt für Strassen ASTRA Weltpoststrasse 5, 315 Bern Standortadresse: Weltpoststrasse 5, 315 Bern Postadresse:
DettagliGradite, onorevoli presidente e consiglieri di Stato, l espressione della nostra alta considerazione.
Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente l accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici del 30 novembre 2018 Onorevoli presidente e consiglieri
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
Dettagli