Anno 2013 N.RF106. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N.RF106 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 12 OGGETTO SPESE MEDICO-SANITARIE - DETRAZIONE IN UNICO 2013 RIFERIMENTI ART. 15 TUIR; ISTRUZIONI UNICO PF 2013 CIRCOLARE DEL 24/05/2013 Sintesi: come di consueto, si procede ad una disamina delle principali spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione Irpef. Come noto, le spese "sanitarie" in senso generico (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc..) per la generalità dei contribuenti: danno diritto ad una detrazione d imposta del 19% sull importo che supera la franchigia di.129,11; se l insieme delle spese sostenute nell anno non supera l importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione. SPESE SANITARIE - CONCETTI GENERALI Le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione sono, a titolo esemplificativo: prestazioni chirurgiche analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni prestazioni specialistiche spese di assistenza specifica acquisto o affitto di protesi sanitarie prestazioni rese da un medico generico (comprese visite e cure omeopatiche) visite per medicina sportiva RIMBORSI DA PARTE DI TERZI visite per la patente ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze acquisto di medicinali importi dei ticket pagati se le spese in oggetto sono state sostenute nell'ambito del SSN spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie spese relative al trapianto di organi cure termali documentate da prescrizione medica Non vanno indicate tra gli oneri detraibili, le spese sostenute nel 2012 che sono già state rimborsate al contribuente, quando: le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, sono risarcite dal danneggiante o da terzi per suo conto le spese sono rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad.3.615,20. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Nota: l'importo dei contributi è segnalato al punto 131 del CUD 2013 o al punto 219 del CUD Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 2 / 12 SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE Si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie: stipulate dal contribuente: per tali premi non spetta la detrazione del 19% (limitata ai premi per rischio di infortunio, e non per malattia ) stipulate dal sostituto d imposta (o semplicemente pagate dallo stesso) con o senza trattenuta a carico del dipendente/pensionato: per tali premi non spetta la detrazione d imposta. Per tali assicurazioni, l esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 133 del CUD 2013 o al punto 131 del CUD La casella barrata indica l esistenza di premi versati a fronte di assicurazioni stipulate dal sostituto d imposta SPESE SOSTENUTE ALL ESTERO Le spese sostenute all'estero sono soggette alle stesse disposizioni di quelle sostenute in Italia. Anche per queste va conservata la documentazione debitamente quietanzata. DOCUMENTI IN LINGUA ORIGINALE: è necessario allegare una traduzione in italiano. In generale: caso di documentazione redatta: in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo: la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e dallo stesso sottoscritta in altra lingua: va corredata da una traduzione giurata. X Deroghe: per i contribuenti residenti: - in Val d'aosta e nella provincia di Bolzano: non è necessaria alcuna traduzione ove la documentazione sia scritta in francese o in tedesco - in Friuli Venezia Giulia ed appartiene alla minoranza slovena: la documentazione redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata. SPESE PER TASFERIMENTO E SOGGIORNO ESTERO: tali spese non danno diritto alla detrazione in quanto non sono riconosciute come spese sanitarie. SPESE IN VALUTA ESTERA: per tali spese il cambio di conversione è dato, se il contribuente è in grado di provarlo, da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa; in caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spesa è stata sostenuta.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 3 / 12 INDICAZIONI IN UNICO PF 2013 Ai fini della compilazione del rigo RP1 di Unico PF2013 occorre indicare: Col. Indicazione le spese sanitarie, sostenute dal contribuente che si è rivolto a strutture che richiedono il pagamento delle prestazioni sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica 1 (es.: spese per prestazioni in cliniche private) la quota di spesa sostenuta dai familiari in relazione alle patologie esenti. 2 le spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti Spese sostenute per patologie esenti Spese sanitarie che non riguardano patologie esenti DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Per usufruire della detrazione, occorre in generale essere in possesso della documentazione che certifica la spesa: fattura/parcella, ricevuta quietanzata o scontrino. MEDICINALI Per i medicinali occorre essere in possesso di fattura o di scontrino parlante che indichi rispettivamente: a) natura ( farmaco o medicinale ) b) qualità (denominazione del farmaco) c) quantità dei beni acquistati (numero di scatole, flaconi, ecc.) d) codice fiscale (del soggetto destinatario del medicinale). NATURA DEL FARMACO DICITURA "FARMACO": in generale per la detrazione è sufficiente che lo scontrino della farmacia riporti la dicitura "farmaco". Ticket: la dicitura ticket, soddisfa l indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario. DICITURE ALTERNATIVE (RM 10/2010): sono possibili delle diciture alternative, che garantiscono la individuazione dei prodotti tra quelli ammessi a detrazione: 1) sigle SOP e OTC: riguardano una specifica categoria di farmaci non soggetti ad obbligo di ricetta medica, disciplinata direttamente dal Dlgs 219/2006. In particolare l Agenzia chiarisce che la sigla: SOP ("Senza Obbligo di Prescrizione"): individua il gruppo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica OTC ("Over The Counter"): è un sottoinsieme del precedente gruppo,che individua i medicinali da banco o di automedicazione. 2) abbreviazioni: le indicazione med. o f.co. sono ammesse in quanto abbreviazione delle parole medicinale e farmaco, secondo l accezione comune.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 4 / 12 Natura Qualità Quantità CF paziente FARMACIA Via Mantova n. 12 P.I FARMACO Cod. Aut. Min n. 2 confezioni TOTALE 55, ore N. SCONTR FISC 4890 ****************** Importi detraibili in Dichiarazione dei redditi:. 55,30 C.F. RSSMRA67P21L378W DESCRIZIONI ALTERNATIVE: a) medicinali con obbligo di ricetta: abbreviazioni: F.CO; MED; OMEO. dicitura: TICKET b) medicinali senza obbligo di ricetta SOP (senza obbligo di prescrizione) OCT (over the counter) PRODOTTI OMEOPATICI: la natura del bene acquistato è soddisfatta se il documento di spesa, in luogo della dicitura farmaco o medicinale, riporti la dicitura omeopatico (anche abbreviata: "omeo."). MEDICINALI PREPARATI DALLA FARMACIA: è sufficiente la dicitura prodotto galenico (RM 218/2009) sullo scontrino o sulla eventuale fattura. QUALITÀ DEL FARMACO L indicazione (RM 156/2007): della sola natura (con la generica dizione farmaco o medicinale ) non è sufficiente dovendosi obbligatoriamente indicare anche la qualità del farmaco, da individuarsi in generale nella denominazione con cui lo stesso è commercializzato Codice autorizzazione (CM 40/2009): dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco ( Aspirina, VivinC, ecc.); al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all immissione in commercio (AIC). Omeopatia: il concetto si applica anche ai farmaci omeopatici (la codifica non è attribuita dall'aic, ma dagli organismi privati che hanno approvato una nomenclatura a livello nazionale - CM 21/2010). PRESCRIZIONE MEDICA: NON PIU NECESSARIA In considerazione dell introduzione dei più stringenti obblighi di certificazione della spesa (RM 10/2010): non è più necessario conservare la prescrizione del medico sia per i medicinali a carico del Servizio Sanitario (cd. "mutuabili") che per quelli non mutuabili. Nota: in sostanza il controllo: a) circa la necessità del medicinale: per i farmaci da somministrare solo con ricetta (mutuabili o meno): il controllo effettuato obbligatoriamente dal farmacista è ritenuto sufficiente per i farmaci acquistabili senza ricetta: permane la possibilità, su richiesta dell'ufficio, della autocertificazione (della necessità dell'acquisto per sé o per i familiari a carico) 2) circa la natura di medicinale: è eseguito tramite apposita indicazione sullo scontrino. Ciò evita di acquisire la fotocopia della ricetta rossa (farmaci mutuabili), considerato che la stessa è in unico esemplare e viene ritirata dalla farmacia per il rimborso della quota a carico del SSN.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 5 / 12 FARMACI - REQUISITI E IMPORTO DETRAIBILE - SINTESI Documentazione Scontrino: deve riportare: natura (es: medicinale ), qualità (es: cod. Aut. Min. Sanità n. ) e quantità (es: "1 flacone ) del prodotto Ricetta: non va più conservata; per i farmaci acquistabili: solo con prescrizione medica senza prescrizione (cd. "da banco") se il farmaco: a) non è "mutuabile" (cd. "ricetta bianca"): si detrae l'intera spesa (la ricetta rimane nelle mani del contribuente ma non andrà esibita all'ufficio in caso di controllo formale) b) è "mutuabile" (cd. "ricetta rossa"): si detrae il solo ticket pagato; la farmacia ritira la copia in mano al contribuente il quale non è più tenuto a farne copia in quanto non va più esibita all'ufficio in caso di controllo formale l'ufficio non richiede più la autocertificazione (sostitutiva della ricetta medica) della necessità dell'acquisto per sé o per i familiari a carico. CODICE FISCALE Lo scontrino deve riportare il codice fiscale di chi utilizzerà il farmaco (il paziente). Esso: è acquisibile in automatico tramite utilizzo della barra magnetica sulla tessera sanitaria in alternativa va riportato manualmente dalla farmacia secondo quanto dichiarato dall'acquirente. PRESTAZIONI MEDICHE La detrazione delle spese mediche: generiche (medico "di base") specialistiche (ortopedico; oculista; ecc.) è subordinata al solo rilascio della fattura. VERDI LUIGI MEDICO DI BASE P.I Via Puccini n. 18 Trento (TN) Spett.le Sig. MARIO ROSSI Data: 11/06/ /06/2011 Via Manzoni n. 8 Trento (TN) ITALY FATTURA n. 121 C.F. RSSMRA67P21L174L378W Descrizione: certificato di "buona salute" per attività sportiva agonistica (esente Iva art. 10 Imponibile Aliq. Iva Totale p.to 22 Dpr 633/72) 40,00 40,00 Tot. Fattura 40,00 40,00 PROTESI SANITARIE Per la detrazione dell'acquisto o dell'affitto di protesi sanitarie è necessaria in generale: sia la prescrizione medica che la fattura emessa dal personale abilitato. OTTICA "LA VISTA" P.I Via Puccini n. 18 Trento (TN) Spett.le Sig. MARIO ROSSI Data: 13/06/ /02/2011 Via Manzoni n. 8 Trento (TN) ITALY FATTURA n. 356 C.F. RSSMRA67P21L174L378W Descrizione: occhiali da vista mod. Oakley HALF JACKET XLJ Imponibile Aliq. Aliq. Iva Iva Totale Totale 200,00 200,00 esente 20 40,00 200,00 240,00 Tot. Fattura 200,00 200,00 40,00 200,00 240,00 Non è più necessario lo scontrino (che comunque potrà essere rilasciato)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 6 / 12 DEROGA: la prescrizione medica: non è necessaria se si tratta di attività svolte in base alla specifica disciplina da "esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria" (es.: optometristi per gli occhiali da vista o lenti a contatto) può essere in ogni caso sostituita da autocertificazione sulla causa per la quale si è reso necessario l'acquisto o l'affitto della protesi (per sé stessi e/o per familiari a carico). DISPOSITIVI MEDICI Per la detrazione delle spese per l'acquisto/affitto dispositivi medici è necessaria in generale: la fattura/scontrino di acquisto con la descrizione del dispositivo medico la prova che la spesa riguarda dispositivi contrassegnati dalla "marcatura CE". ELENCO MINISTERIALE: per agevolarne l'individuazione, la CM 20/2011 ha chiarito che può fare riferimento all'elenco fornito dal Ministero della salute (v. Info Fisco 094/2011), che distingue tra: dispositivi medici (cd. "MD"): di cui al Dlgs 46/1997 dispositivi medico diagnostici in vitro (cd. "IVD"): di cui al Dlgs 332/2000. L'elencazione non è esaustiva, potendovi essere dispositivi non ancora inclusi nell'elenco che potrebbero comunque risultare detraibili; in tal caso, tuttavia, difficilmente si sarà in presenza della marcatura CE rendendo problematico l'accesso alla detrazione. Distinzione tra protesi sanitarie e dispositivo medico: la legge sanitaria non permette una individuazione immediata; in molti casi, infatti, qualifica le protesi come dispositivi medici. In linea generale la distinzione va individuata nel fatto che: il dispositivo medico: non prevede alcuna "personalizzazione" del prodotto, essendo già pronta all'uso una volta ceduta. la protesi: necessita, al contrario, di una lavorazione per adeguarla alle necessità del paziente. Esempio: gli occhiali - vanno in generale adattati alla patologia del cliente in seguito a visita oculistica e sono pertanto delle protesi (non serve la marcatura CE) - al contrario degli "occhiali premontati" (cioè con correzione ottica fissa) acquistabili in farmacia/parafarmacia, che sono pertanto dispositivi medici (necessaria la marcatura CE). Prescrizione medica: anche in questo caso si ritiene possa ricorrere alla autocertificazione. ACQUISTI PRESSO ERBORISTERIE Su punto la CM 19/2012 ha ulteriormente chiarito che: il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale o sulla fattura con: la dicitura prodotto con marcatura CE l indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento, per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune riportati nel suddetto elenco il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni, possono beneficiare della detrazione d imposta anche i dispositivi medici acquistati presso le erboristerie.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 7 / 12 ANALISI, ESAMI E TERAPIE La detrazione delle spese è subordinata al rilascio: della fattura da parte della struttura sanitaria privata che ha eseguito la prestazione del ticket se la prestazione è mutuata nell'ambito del SSN. PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE Le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative (art. 3 del DM 29/03/01) rientrano tra le spese sanitarie detraibili In particolare, si tratta delle prestazioni rese dalle seguenti figure professionali: podologo fisioterapista logopedista ortottista assistente di oftalmologia terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva tecnico della riabilitazione psichiatrica terapista occupazionale educatore professionale PRESCRIZIONE MEDICA NON NECESSARIA: a fronte di una iniziale posizione restrittiva (CM 39/2010), la CM 19/2012 ha precisato che, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni fornite dalle suddette figure professionali: la detraibilità può essere riconosciuta anche senza una specifica prescrizione medica, poiché tali prestazioni possono essere rese anche senza una prescrizione medica, a seconda del profilo professionale. ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno quindi risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. PRESTAZIONI ESEGUITE DA PERSONALE NON MEDICO /PARAMEDICO CHIROPRATICI, KINESIOLOGI, NATUROPATI E SIMILI: in relazione agli altri soggetti che non possiedono una laurea in medicina ed effettuano prestazioni analoghe a quelle "paramediche" ma non risultano ancora ufficialmente riconosciute dall'ordinamento sanitario, la CM 17/2006 ha ritenuto che la detrazione spetta solamente dove congiuntamente: a) sia prevista da una prescrizione medica b) un medico ne effettui la supervisione (dunque la prestazione sia svolta sotto la sua responsabilità). PRESTAZIONI DI IPPOTERAPIA E MUSICOTERIAPIA: si applica un concetto del tutto analogo a quello di cui sopra (CM 19/2012): le spese per prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possono beneficiare della detrazione qualora: un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Documentazione: è necessario possedere: la prescrizione del medico la fattura del centro specializzato: presso cui è eseguita l ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 8 / 12 SPESE DI ISCRIZIONE AD UNA PALESTRA E esclusa la detraibilità della spesa per l iscrizione ad una palestra, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria. CM 19/2012: detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato. RATEAZIONE DELLE SPESE SANITARIE Al contribuente viene data la possibilità (con opzione irrevocabile) di rateizzare, in 4 quote annuali di pari importo, le spese sostenute nel 2012: indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 di ammontare superiore a ,71 (al lordo della franchigia di 129,11). INDICAZIONE IN UNICO: la scelta è effettuata barrando l apposita casella 1 di rigo RP20. Una volta barrata tale casella, occorre riportare in colonna 2 l importo della rata di cui si intende beneficiare, risultante da: RP1 col.1 + RP1 col. 2 + RP2 + RP3 4 Se non si opta per la rateazione delle spese sanitarie, va riportato in col. 2 solo la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3. I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno optato per la rateizzazione delle spese sanitarie, sono tenuti a compilare il rigo RP6. Convenienza alla rateazione: le detrazioni d'imposta sono fruibili fino a concorrenza dell'imposta lorda, risultando persa l'eventuale eccedenza. Il contribuente dovrà confrontare tutte le detrazioni d'imposta spettanti (oltre alle spese sanitarie anche le detrazione del 36%-55%, per interessi passivi su abitazione principale, assicurazioni vita, ecc.) rispetto all'imposta lorda dichiarata; ove quest'ultima non sia capiente sarà opportuno rateizzare. Esempio1 Il sig. Rossi, lavoratore dipendente, nel 2012 sostenuto i seguenti oneri: visite specialistiche acquisto protesi : totale (> ,71) quota pagata per assicurazione sulla vita: interessi passivi per acquisto abitazione principale: Vi sono inoltre rate di detrazione 36% e del 55% a riporto da periodi precedenti di Detrazioni spettanti: 19% x ( ,11) = ,47 Il CUD 2013 indica un'imposta lorda di 8.000, già al netto delle detrazioni per familiari a carico. Il contribuente perderà la detrazione eccedente se non procede a rateizzare le spese mediche. In caso contrario deve operare come segue: suddivisione in rate: ( ,11) / 4 = 3.967,72 detrazione annuale: 19% x 3.967,72 =. 753,87 X

9 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 9 / 12 SPESE PER FAMILIARE NON A CARICO Sono considerati oneri detraibili le spese sanitarie relative a patologie "esenti" dalla spesa sanitaria pubblica (in quanto a carico del SSN): sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico le cui detrazione spettante non trova capienza nell imposta lorda da questi dovuta. Il limite massimo di spesa consentito da indicare nel rigo in esame è di 6.197,48. Spese per patologie esenti sostenute nel 2012 per familiari non a carico che non hanno trovato capienza nell imposta dovuta al netto della franchigia di.129,11. INDICAZIONE IN UNICO: l importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta del familiare, desumibile dalle annotazioni del Modello 730 o dal rigo RN43, colonna 1, del Modello UNICO Spese per patologie esenti che non hanno trovato capienza nell imposta dovuta Franchigia: l importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di.129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare affetto da patologie esenti nella propria dichiarazione dei redditi. non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell importo indicato nel rigo RP1, colonna 2. Pertanto, se il contribuente ha delle spese da indicare nel rigo RP1, col. 1 sarà necessario: 1 applicare la franchigia di.129,11 sulla spesa da indicare a col. 2 del rigo RP1 2 3 Esempio2 ridurre l importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia, se l importo delle spese da indicare in col. 2 del rigo RP1 è inferiore a.129,11 ridurre l importo da indicare a col 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia, se la somma degli importi da indicare in col. 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a. 129,11. Un soggetto A, affetto da patologia esente, ha sostenuto spese per ed abbia una imposta residua di 850. Un soggetto B abbia sostenuto spese per per conto di A. In tal caso, il soggetto A indica in Unico: a) RP1 Col ; b) RP2 Col (= ,11). Il soggetta A comunica a B la quota di detrazione che non ha trovato capienza: (6.500 x 19%) = = 385. Il soggetto B calcola l onere detraibile 385: 0,19 = (arrotondato) ,11 = (arrotondato) IMPORTO DA INDICARE NEL RIGO RP2.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 10 / 12 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SPESE (RIGO RP1) SUDDIVISE PER TIPOLOGIA acquisti di medicinali (incluso il ticket) prestazioni rese da: - medico di base - medico specializzato in settore diverso da quello della visita SPESE MEDICHE GENERICHE Detraibili - medicina omeopatica resa da medico generico (RM 21/1987) - perizie medico legali (CM 95/2000) Non detraibili: integratori alimentari (es.: vitamine RM 256/08) parafarmaci (colliri, creme, cerotti, ecc. RM 396/08) anche se prescritti da un medico. prestazioni di medico specialista (es: ortopedico, cardiologo, ginecologico, ecc.) interventi chirurgici necessari PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Detraibili: - spese odontoiatriche (rese da medici odontoiatri) con indicazione di natura, qualità e quantità delle prestazioni rese (una descrizione generica è ammessa solo per l applicazione di apparecchi correttivi cd. cure ortodontiche ) - paramedici (fisioterapisti, dietisti, chiropratici, e altro personale abilitato a trattare con i pazienti): necessaria la prescrizione medica (CM 95/2000 e 17/06) SPESE CHIRURGICHE Detraibili: oltre al ticket, anche le eventuali spese: - per medicinali (inclusa anestesia) relative all intervento (CM 122/1999) - chirurgia plastica conseguente ad altro intervento chirurgico - trapianti di organi, incluse spese per la loro conservazione e trasporto (CM 122/99) Non detraibili: - chirurgia plastica a titolo meramente estetico RICOVERI: a) in ospedali e case di cura - detraibili: spese di degenza (inclusa eventuale maggiorazione per la presenza del bagno in camera) - non detraibili: spese per il comfort (pernottamento di congiunti, telefono, TV, ecc.); se in fattura è indicato un unico importo, tutta la spesa è indetraibile b) in residenze per anziani (cd. RSA) - detraibili: le eventuali spese sanitarie (medicinali, spese per l'assistenza specifica, ecc.) - indetraibili: la retta di ricovero I valori sopraindicati devono essere separatamente indicati in fattura (pena indetraibilità totale). AMBULANZA, ELISOCCORSO, E SIMILI: - detraibile: prestazione di assistenza medica nel corso del trasporto (CM n. 108/96) - indetraibile: la spesa per il trasporto

11 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 11 / 12 esami di laboratorio (analisi del sangue, ecografie, TAC, elettrocardiogramma, ecc.) terapie specialistiche (dialisi, chemioterapia, cure psicologiche rese da psicologi, neuropsichiatria, ecc.) ginnastica correttiva e riabilitativa terapie e analisi legate al parto (inseminazione artificiale, indagini prenatali, ecc.) ANALISI, ESAMI E TERAPIE CURE TERMALI Detraibili: fangoterapia, massaggi curativi, ecc., prescritte da un medico Non detraibili: - spese di viaggio e soggiorno - cure non prescritte da un medico ASSISTENZA SPECIFICA ALLA PERSONA assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Sostituzione di un organi naturali Mezzi correttivi/ausiliari di organi deficitari SPESE PER L'ACQUISTO O L'AFFITTO DI PROTESI SANITARIE Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle citate figure professionali sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (CM 19/2012) Detraibili: - Protesi dentarie ed apparecchi ortodontici (dentiere, capsule, apparecchi correttivi ecc.) - Protesi oculistiche (occhi e cornee artificiali) - Lenti a contatto (compreso il liquido) e occhiali da vista - Apparecchi auditivi - Arti artificiali - Apparecchi ortopedici (busti, scarpe con tacco ortopedico, ecc.) - Stimolatori cardiaci e protesi cardio vascolari - Poltrone/apparecchi per la correzione di difetti alla colonna vertebrale (scoliosi) o di ernie - Materassi anti decubito (RM 11/07) - Pannoloni per incontinenti anche se acquistati presso esercizi commerciali (CM 17/06) - Parrucca per pazienti soggetti a chemioterapia (RM 9/2010) - Altri ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.) Non detraibili: spese per metalli preziosi impiegati nelle protesi (CM 14/8/606 del 81).

12 Redazione Fiscale Info Fisco 106/2013 Pag. 12 / 12 Dispositivi medici: è necessario che dallo scontrino/ fattura risulti: il soggetto che sostiene la spesa la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE TIPOLOGIA Spese per persone non autosufficienti SPESE PER L'ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI Detraibili: Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi Montature per lenti correttive dei difetti visivi Occhiali premontati per presbiopia (trattasi degli occhiali a diottria fissa) Apparecchi acustici Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate Siringhe Termometri Apparecchio per aerosol Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa Penna pungidito e lancette per prelievo di sangue per la misurazione della glicemia Pannoloni per incontinenza Prodotti ortopedici (es.: tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) Lenti a contatto Soluzioni per lenti a contatto Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) Materassi ortopedici e materassi antidecubito Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro, quali ad esempio: - Contenitori campioni (per urine e feci) - Test di gravidanza - Test di ovulazione - Test menopausa - Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio - Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL - Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi - Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari - Test autodiagnosi prostata PSA - Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) - Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci - Test autodiagnosi per la celiachia ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA Detraibili: Ammesso anche personale non specializzato (es.: colf e badanti) - limite di per il singolo contribuente (a prescindere dal numero dei soggetti assistiti) - se il reddito complessivo non supera anche per familiari non a carico del contribuente Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Documento di spesa: deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale: del soggetto che effettua il pagamento del soggetto che presta l assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest ultimo. Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

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