Determinazione responsabile del servizio n. 100 del 4 novembre 2014.

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1 Comune di Pertica Alta Via Provinciale Pertica Alta BS Centralino Fax AREA AFFARI GENERALI ufficio servizi amministrativi Determinazione responsabile del servizio n. 100 del 4 novembre OGGETTO: INDIZIONE DI GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA/COTTIMO FIDUCIARIO, PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 gennaio 2015 / 31 dicembre IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ SINDACO PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30 settembre 2014 è stata approvata la convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria a sensi dell art. 210 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000. DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento (Corte di cass., cit); VISTO l art. 125 comma 4 e l art. 3 comma 40 del D. lgs. N. 163/2006 a mente del quale 40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. Richiamati: l articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all articolo 30 ; l articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità; ATTESO CHE giurisprudenza afferma che: versandosi in tema di cottimo fiduciario, l invocato principio di pubblicità delle gare non si estende alla procedura avente ad oggetto l acquisizione di forniture in economia, non essendo l osservanza di tale principio previsto dall art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (TAR Friuli Venezia Giulia Trieste sez. I, n. 716). Pagina 1 di 6 determina a contrattare servizio di tesoreria 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2019

2 la procedura di cottimo fiduciario è sottoposta non già al rispetto di tutte le specifiche norme procedimentali della parte seconda del Codice dei contratti pubblici, che inverano la cd. evidenza pubblica comunitaria, bensì dei soli principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. (Tribunale Amministrativo Regionale TOSCANA - Firenze, Sezione 1 Sentenza 18 aprile 2012, n. 752). PRESO ATTO quindi che l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati. ATTESO CHE la disciplina per l affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nello schema di lettera d invito, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (lex specialis), con le relative specificazioni: a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dalla lettera d invito e dal disciplinare; b) eventuali clausole di rinvio nella lettera d invito ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara; RITENUTO pertanto necessario procedere all indizione della gara mediante procedura negoziale/ cottimo fiduciario a sensi dell art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 per l affidamento in concessione del servizio in oggetto; VISTO l art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l oggetto, la forma, le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; TENUTO CONTO che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all ente oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 30 settembre 2014 immediatamente eseguibile, e negli schemi di lettera d invito e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà CON PROCEDURA NEGOZIATA /cottimo fiduciario a sensi dell art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti d.lgs. n. 163/2006, con invito rivolto a istituti operanti in zona, sulla base di quanto previsto dalle prescrizioni contenute nella lettera d invito e nel disciplinare. DATO ATTO che, stante la gratuità del servizio, il contratto non ha valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall articolo 29, comma 12, lett. a.2) del d.lgs. n. 163/2006; VISTI: a) lo schema di lettera d invito; b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati; che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Precisato che, essendo il servizio di tesoreria un servizio gratuito, non è dovuto il pagamento del contributo all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Pagina 2 di 6 determina a contrattare servizio di tesoreria 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2019

3 Cons. di Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011, n RITENUTO di provvedere in merito. ATTESO CHE a sensi dell art. 125, co. 2, del Lgs. n. 163/2006, per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento, come individuato dall art. 10 dello stesso Codice. Quest ultimo stabilisce, in particolare, che il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. L art. 10, comma 1 del Codice stabilisce che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell affidamento, dell esecuzione. Il comma 5 dell art. 10 stabilisce: «Il responsabile del procedimento per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio». il soggetto al quale sono affidate le funzioni di responsabile del procedimento tramite contratto di diritto pubblico o di diritto privato a tempo determinato assolve ai propri compiti istituzionali in quanto incardinato funzionalmente nell ente Per il settore dei servizi e delle forniture, a termini dell articolo 272, comma 1 del regolamento, Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall articolo 10, comma 5, del codice per i dipendenti in servizio contestualmente alla decisione di procedere all acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell atto di programmazione di cui all articolo 271, ove presente. due individuate Viste le funzioni desumibili dalle lettere b) e c) del comma 1 dell articolo 273 del regolamento attuativo del codice degli appalti. A memoria dei due riferimenti, rispettivamente, il RUP tra gli altri compiti è tenuto a formulare proposte all amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell intervento ed a coordinare e/o curare l andamento delle attività istruttorie ( ). Atteso che è ammissibile la confluenza in capo al responsabile del procedimento delle competenze istruttorie e di quelle decisorie ( art. 6, comma 1, lett. e) l. n. 241/1990). Visto l art. 1 comma 41 della legge L n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 recante Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il quale così dispone: 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.». MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA. Principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali: il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l inderogabilità del principio della separazione. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n del 24 ottobre 2011). Si tratta di una riserva di competenza che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità in via esclusiva dell attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, , n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l altro titolare di un potere tecnico gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. A mente dell art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a sensi dell art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell art. 4 II comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell art. 6 1 comma della legge delega n. 15/2009 e dell art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l amministrazione verso l esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Consiglio di Stato, sezione V sentenza n del 26 settembre 2013 afferma, a questo riguardo, che il principio afferente il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituisce la «struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali» (Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2001, n. 5833). Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell Interno n. 1 del 15 luglio 1997), T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593,Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, disposizione aperta che permette di attribuire al segretario comunale tutte le funzioni dirigenziali e gestionali; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, pronuncia n del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, T.A.R. Emilia Romagna Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -;TAR Napoli, sentenza n del 12 giugno 2007, TAR Puglia - Pagina 3 di 6 determina a contrattare servizio di tesoreria 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2019

4 Lecce, SEZ. II Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924; Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR Sardegna 28 maggio 2010 n. 1396, Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere 27 settembre 2007 n. 23 in merito all affidamento al segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto). Corte dei Conti sez. regionale Sardegna con deliberazione n. 28/2013 chiarisce non sussistere incompatibilità con la normativa d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di controlli interni ed esterni d. lgs. n. 267/ vedi art. 147-bis TUEL). L elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo. Visti: gli articoli 183 ( segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali in ordine all assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio. gli articoli 183 comma 9, l art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti determinazioni dei responsabili dei servizi nonché l art. 4 II comma e l art. 17 I comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. Visto l art. 53 comma 23 della legge finanziaria 2001 ( legge 23 dicembre 2000 n. 388), come modificato dall art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2001 n. 448 a mente del quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l ipotesi di cui all art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono attribuire a componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale. Acquisito, mediante sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a sensi dell art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali) DETERMINA 1. di indire la gara informale mediante procedura negoziata/cottimo fiduciario per l affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2015/ 31 dicembre 2019 secondo modalità stabilite nella lettera d invito e nel relativo disciplinare, che costituiscono lex specialis di gara, allegati al presente atto/determina per formare con esso parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006 tenuto conto dei criteri di aggiudicazione elencati in disciplinare allegato al presente atto/determina per formare con esso parte integrante e sostanziale. 3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. 4. di nominare responsabile unico del procedimento, a sensi dell art. 10 comma 2 del codice dei Contratti d.lgs. n. 163/2006 e dell art. 125 comma 2 del Codice medesimo e degli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990, il segretario comunale dott. Alberto Lorenzi 5. di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a sensi dell art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L , n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 213 con decorrenza dal è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito. Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario e che diverrà esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a sensi dell art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47). Pagina 4 di 6 determina a contrattare servizio di tesoreria 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2019

5 Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all albo pretorio on line informatico a sensi dell art. 124 del testo unico enti locali e dell'art.32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"; Si comunichi il presente provvedimento: -al responsabile del servizio finanziario. -all ufficio segreteria. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all organo che ha emesso l atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell articolo 8 del D.P.R , n Il responsabile del servizio / sindaco F.TO Giovanmaria Flocchini Attestazione a sensi dell art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2. Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a sensi dell art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica. Lì 4 novembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.TO Giovanmaria Flocchini Pagina 5 di 6 determina a contrattare servizio di tesoreria 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2019

6 Determina pubblicata all albo pretorio on line in data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO FLOCCHINI GIOVANMARIA Pagina 6 di 6 determina a contrattare servizio di tesoreria 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2019

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