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1 CONVENZIONE TRA UNIVERSITA DI PISA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005 PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Università di Pisa, (di seguito Università ), codice fiscale, P.I. -con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Massimo Augello, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, da una parte E Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, (di seguito Azienda ), c.f. e P.I. con sede legale in.. a rappresentata dal Direttore generale, Dott. Carlo Rinaldo Tomassini, nato a... il...; dall altra Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche la Parte e/o le Parti RICHIAMATI: - il D.Lgs 517/99 avente ad oggetto disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale università a norma dell art. 6 della legge n. 419/98; - l art. 13 della legge regionale toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche e l art. 33, inerente le aziende ospedaliero-universitarie che prevede, fra le specifiche funzioni istituzionali delle AOU, le attività di ricerca clinica e preclinica; - l atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione , approvato con delibera del consiglio regionale n. 46 del 6 luglio 2011, che individua il protocollo d intesa tra Regione toscana, Università e Aziende ospedaliero-universitarie per l implementazione delle attività di ricerca e di didattica all interno delle AOU, quale strumento prioritario per il perseguimento dell integrazione e sinergia fra funzioni di ricerca, didattica ed assistenza, in una logica di complementarietà di offerta fra Atenei e Sistema Sanitario; - Il Protocollo d intesa sottoscritto in data tra la Regione toscana, le Università toscane e le Aziende ospedaliero-universitarie per l implementazione delle attività di ricerca e di didattica all interno delle AOU; - l Atto Aziendale, adottato dal Direttore Generale dell AOUP d intesa con il Rettore, ai sensi dei vigenti Protocolli tra regione toscana ed Istituzioni universitarie toscane; PREMESSO CHE - vi è l impegno comune delle Parti alla collaborazione e all integrazione nei settori della didattica, ricerca e assistenza in campo sanitario nell ottica condivisa di accrescere i livelli complessivi di eccellenza, attrazione e qualità della formazione e dell assistenza;

2 - in virtù del sopra richiamato protocollo d intesa, l Azienda assume la configurazione di elemento strutturale sia del SSN, in particolare del sistema sanitario della Regione toscana, sia del sistema universitario, di cui condivide le finalità didattiche e di ricerca; - l azienda si caratterizza per lo svolgimento in forma unitaria e coordinata delle funzioni di assistenza e, per quanto strettamente integrate, delle funzioni di didattica e di ricerca; - è interesse di entrambe le Parti individuare e promuovere l attivazione di percorsi operativi al fine di favorire l integrazione delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca; - l art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 prevede che le Università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione; - le Parti hanno interesse a continuare, ampliare e intensificare la reciproca collaborazione attraverso forme integrate di attività di ricerca e sviluppo nonché attività di formazione al fine di accrescere le proprie conoscenze tecnico scientifiche nei campi di comune interesse con l'obiettivo altresì di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico, inserendole in un ampio e durevole quadro convenzionale; - gli accordi convenzionali di cui al sopra richiamato art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 2 rappresentano uno strumento operativo per il perseguimento di tale finalità; - le Parti condividono una pianificazione di programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse e l istituzione dei posti di professore straordinario necessarie alla realizzazione degli stessi; Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, Articolo 1 FINALITA Scopo della presente convenzione è promuovere e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse mediante progetti esecutivi di volta in volta individuati dalle Parti, oggetto di appositi accordi attuativi, per la cui realizzazione è prevista l istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005, al fine di favorire e rafforzare l integrazione delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca. Articolo 2 OGGETTO Per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 1 la presente convenzione disciplina le modalità attuative per la realizzazione di specifici programmi di ricerca che prevedano l istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato, con oneri interamente a carico dell Azienda.

3 Articolo 3 ACCORDI ATTUATIVI 1. Con gli accordi attuativi di cui all articolo 1 le Parti individuano: a) il programma di ricerca e di didattica e gli obiettivi che si intendono perseguire; b) il soggetto, anche dipendente dell Azienda, cui attribuire, con conferimento diretto, l incarico di professore straordinario a tempo determinato; c) il SSD ed il settore concorsuale congruente con il programma di ricerca; d) le risorse finanziarie necessarie per l istituzione del posto, le modalità di erogazione delle stesse e) le eventuali garanzie fideiussorie; f) la durata; g) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma di ricerca; h) modi e termini della valutazione anche ai fini del rinnovo. Articolo 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI 1. Nell ambito della pianificazione condivisa di programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, sia l Azienda che il Dipartimento dell Università interessato possono proporre l attivazione degli accordi attuativi di cui al precedente articolo La proposta di attivazione deve contenere gli elementi essenziali di cui all articolo 3 e deve essere corredata del progetto di ricerca, ovvero dello schema di accordo, dell indicazione del soggetto individuato per l attribuzione dell incarico di professore straordinario, del relativo curriculum professionale e dell elenco dei titoli scientifici e didattici posseduti. 3. Una volta raggiunta l intesa tra l Azienda e il Dipartimento interessato in merito alla proposta di attivazione dell accordo attuativo, il Dipartimento delibera la richiesta di istituzione di un posto di professore straordinario a tempo determinato per il SSD e il settore concorsuale coerente con il programma di ricerca. 4. La richiesta del Dipartimento interessato, di istituzione di un posto di professore straordinario, e lo schema di accordo attuativo vengono trasmessi al Rettore per l approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, che ne valuta, tra l altro, la coerenza con la programmazione triennale di fabbisogno del personale. 5. La valutazione del curriculum professionale e dei titoli del soggetto individuato per l attribuzione dell incarico è svolta, successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, da una Commissione nominata dal Rettore e composta di tre membri, professori di I fascia, appartenenti al SSD di cui all articolo precedente o settore affine. 6. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il soggetto individuato è nominato dal Rettore professore straordinario a tempo determinato. Della nomina viene data immediata comunicazione all Azienda. Articolo 5 REQUISITI PER LA COPERTURA DELL INCARICO 1. Possono ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, all esito della procedura di cui all articolo precedente, i seguenti soggetti: a) coloro che hanno conseguito l idoneità, ai sensi della Legge 210/98, e l abilitazione ai sensi della legge n.240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;

4 b) coloro che sono in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti: b.1) laurea magistrale, ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post-lauream; b.2) svolgimento di documentata attività di ricerca, didattica e di attività professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma; Articolo 6 MODALITA DI CONFERIMENTO DELL INCARICO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO 1. L incarico di professore straordinario a tempo determinato, conferito con decreto rettorale, comporta l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l Università, con contestuale collocamento in aspettativa da parte dell ente di appartenenza ai sensi della normativa vigente. 2. Il decreto di conferimento deve indicare il trattamento giuridico ed economico, la durata del rapporto, la struttura di afferenza, il regime di impegno. 3. L incarico ha la durata di 3 anni rinnovabili fino ad un massimo di sei, previa stipula di nuova convenzione e previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte dal docente, da effettuarsi con le modalità definite in sede di accordo attuativo. La durata dell incarico dovrà comunque tener conto dell età pensionabile del soggetto. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1, comma 12, della legge 230/2005, al titolare dell incarico è riconosciuto per tutto il periodo di durata del rapporto, e per quanto compatibile con la normativa vigente, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari. Ferme restando le previsioni di legge, la determinazione del trattamento economico spettante al professore straordinario è rimesso all accordo attuativo, e dovrà tener conto, ai fini della determinazione della classe stipendiale di appartenenza, del livello di qualificazione pregressa acquisita dal soggetto cui vanno ad aggiungersi integrazioni stipendiali derivanti dallo svolgimento dell attività assistenziale in conformità alla normativa vigente e agli accordi in atto tra Università e Azienda. 5. Ai soggetti titolari dell incarico di professore straordinario a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per i professori di ruolo. Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali è disciplinato dalla normativa vigente, dal regolamento di ateneo sugli incarichi esterni e dal protocollo d intesa AOUP- UNIPI per l autorizzazione a svolgere incarichi esterni, sottoscritto in data 5 luglio I soggetti titolari dell incarico di professore straordinario non possessori dell idoneità nazionale o dell abilitazione scientifica conseguita ai sensi della legge 240/2010 sono esclusi dall elettorato attivo e passivo per l accesso alla carica di direttore di dipartimento e di rettore; ai soggetti titolari dell incarico di professore straordinario si applicano comunque le norme sull elettorato attivo e passivo vigenti in ateneo Articolo 7 - MODALITA DI FINANZIAMENTO 1. Gli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3 dovranno prevedere le modalità di finanziamento per la copertura del posto.

5 2. L impegno al finanziamento deve riferirsi alla retribuzione complessiva lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali e assistenziali anche a carico dell Amministrazione, spettante al soggetto cui viene conferito l incarico. 3. Gli accordi attuativi dovranno inoltre contenere apposita clausola che stabilisca le modalità per il conguaglio annuale, a carico del soggetto finanziatore, delle somme definite nel precedente comma derivante dagli incrementi previsti dalla legge. Gli accordi attuativi, inoltre, dovranno prevedere specifiche clausole di salvaguardia in caso di cessazione anticipata e/o inadempimento del soggetto finanziatore. Articolo 8 - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto provvederà ad assegnare, nell ambito della programmazione didattica, le attività didattiche ai titolari degli incarichi di cui all articolo 6, in conformità agli obblighi previsti per il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito per i professori ordinari, ai sensi della normativa vigente ed alla regolamentazione interna dell Università. Articolo 9 - ATTIVITA ASSISTENZIALE Lo svolgimento dell attività assistenziale da parte del titolare dell incarico i di cui all articolo 6 avviene nei modi e termini convenuti tra le Parti in conformità ai protocolli d intesa e all Atto aziendale. Articolo 10 - DURATA 1. La presente Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 anni. 2. Le Parti si impegnano sin d ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della presente Convenzione al fine di negoziare in buona fede l eventuale rinnovo della stessa e l eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute. 3. Resta inteso tra le Parti che la scadenza della presente Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione delle convenzioni attuative al precedente articolo 3, che non siano ancora conclusi. Articolo 11 - PUBBLICAZIONI 1. Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti dell Università e dell Azienda coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Articolo 12 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 1. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell esecuzione della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 GIUGNO 2003 N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI.

6 Articolo 13 - GARANZIE 1. Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d ora a tenere indenne e manlevata l altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente. 2. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno. 3. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative. Articolo 14 SICUREZZA 1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza o in quelli di altre strutture convenzionate, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 15 - RISOLUZIONE 1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione in caso di inadempimento, da parte dell altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi previsti nella presente Convenzione, mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso. Articolo 16 - FORO COMPETENTE 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione e/o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Articolo 17 - REGISTRAZIONE La presente Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della presente Convenzione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente la registrazione. Per l Università: Prof. Massimo Augello Magnifico Rettore Per l Azienda: Dott. Carlo Rinaldo Tomassini Direttore generale

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