Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

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1 Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) Modifica del 7 marzo 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 lett. a e 2 bis 2 Essa non si applica a: a. abrogata 2bis Essa si applica ai resti alimentari soltanto se questi ultimi: a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; b. sono destinati all alimentazione animale; oppure c. sono destinati a essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, salvo che provengano dalle economie domestiche private e vengano consegnati alla raccolta pubblica dei rifiuti organici. Art. 3 cpv. 1, 2 bis, 6 e 7 1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali, le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all uso alimentare, nonché i resti alimentari, interi o in parti, greggi o trasformati; 2bis Sono considerati resti alimentari i resti di cucina e di ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato quali ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche. I resti alimentari sono considerati greggi finché non vengono trasformati con uno dei metodi di cui all allegato 4. 6 Sono considerati impianti di produzione di biogas gli impianti professionali in cui si eliminano biologicamente i sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche. 1 RS

2 7 Sono considerati impianti di compostaggio gli impianti professionali in cui si eliminano biologicamente i sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche. Art. 4 lett. g I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono: g. resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero (resti alimentari provenienti dall estero). Art. 6 lett. e ed f I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono: e. derrate alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, ad eccezione dei resti alimentari, che non sono più destinate al consumo umano ma non rappresentano un rischio per la salute umana né per quella animale; f. resti alimentari diversi da quelli menzionati all articolo 4 lettera g (resti alimentari provenienti dalla Svizzera). Art. 9 cpv. 2 lett. f j 2 Non è necessaria un autorizzazione per: f. l utilizzo di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca, nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei; g. la raccolta e l immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti; h. l utilizzo di resti alimentari nell economia domestica in cui sono prodotti; i. l incenerimento di resti alimentari in impianti di incenerimento dei rifiuti, salvo che provengano dal traffico aereo transfrontaliero; j. la valorizzazione di resti alimentari in impianti di biogas o di compostaggio nella cui area non si trova un azienda di allevamento di animali. Art. 11a Raccolta, immagazzinamento intermedio, trasporto e identificazione dei resti alimentari 1 Gli articoli 10 e 11 si applicano soltanto ai resti alimentari provenienti dall estero prodotti nell ambito del traffico aereo transfrontaliero. 2 Per tutti gli altri resti alimentari si applicano, per quanto riguarda la raccolta, l immagazzinamento intermedio, il trasporto e l identificazione, soltanto i requisiti relativi ai veicoli e ai contenitori di cui all allegato 1 cifra

3 Art. 13 cpv. 2, primo periodo, e 3 2 I corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati allo stato greggio per alimentare animali carnivori, pesci di allevamento e uccelli necrofagi, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali. 3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 possono essere utilizzati a fini diagnostici, didattici e di ricerca, nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei. Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione L eliminazione dei residui di incenerimento provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla legislazione in materia di protezione dell ambiente e in materia di agricoltura, in particolare dall ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti, dall ordinanza del 22 giugno sul traffico di rifiuti, dall ordinanza del 18 maggio sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall ordinanza del 10 gennaio sui concimi. Art. 18 cpv. 1 1 A eccezione dei pesci, gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Il foraggiamento con prodotti a base di sangue, latte, prodotti a base di latte, colostro, gelatina, proteine idrolizzate, fosfato bi- e tricalcico, collagene, uova e loro sottoprodotti nonché resti alimentari non rientra nel divieto summenzionato. Art. 18a lett. h I prodotti a base di sangue possono essere utilizzati come componenti di alimenti per suini, pollame e pesce se: h. l utilizzo e la conservazione di foraggio che contiene prodotti a base di sangue avviene soltanto in effettivi in cui non vi sono ruminanti. Art. 18c Resti alimentari provenienti dalla Svizzera I resti alimentari provenienti dalla Svizzera possono essere utilizzati come componenti di alimenti per suini e pollame se: a. sono raccolti e trasformati in impianti che soddisfano le disposizioni degli allegati 2 e 3 oppure sono valorizzati nell economia domestica privata in cui sono stati prodotti; e b. sono stati trasformati conformemente all allegato 4 cifra 39a. 2 RS RS RS RS

4 Art. 20 Alimentazione dei suini Per alimentare i suini possono essere utilizzati: a. alimenti liquidi derivati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione conformemente all allegato 4; b. resti alimentari provenienti dalla Svizzera e prodotti di cui all articolo 6 lettera e che sono stati sottoposti al trattamento di cui all allegato 4 cifra 39a. Art. 21 cpv. 1 lett. a e b, nonchè 2 1 Per alimentare animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare possono essere utilizzati: a. sottoprodotti di origine animale della categoria 3 greggi o trasformati conformemente all allegato 4; b. Abrogata 2 Per alimentare animali carnivori e uccelli necrofagi possono essere utilizzati anche i corpi di animali o parti di essi ammessi a tale scopo secondo l articolo 13 capoverso 2. Art. 22 cpv. 1 Abrogato Art. 24 cpv. 5 5 L autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti elencati negli allegati 2 e 3 nei casi in cui sia dimostrato che non si possono diffondere agenti patogeni e che è garantita la tutela dell ambiente. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione sporche e quelle pulite e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati. Art. 28 cpv. 1 bis lett. c 1bis Nell autorizzazione d esercizio essa definisce: c. la capacità di esercizio massima ammessa sulla base della capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica; Art. 29 cpv. 1 1 Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie possono essere offerti o venduti soltanto se sono stati autorizzati dall Ufficio federale. 1192

5 Art. 34 cpv. 3 3 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è disciplinato inoltre dall ordinanza del 26 maggio sugli alimenti per animali. Art. 35 cpv. 2 2 Chi affida a terzi l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei resti alimentari, è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi contengono dati concernenti le quantità e le condizioni di recesso. Art. 36 cpv. 1 1 La responsabilità per l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla macellazione o dalla trasformazione della carne effettuate a titolo professionale spetta al Cantone; i resti alimentari costituiscono un eccezione. Art. 39 cpv. 3 3 Per le pelli e i pelami immagazzinabili, per i resti alimentari e per i sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione non è necessaria la garanzia di presa a carico. Art. 44 cpv. 4 4 Dopo l entrata in vigore della modifica del 7 marzo gli impianti in cui si producono alimenti liquidi devono essere adeguati ai requisiti edilizi (all. 2 cifra 241) entro 12 mesi, gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio entro 24 mesi. II Gli allegati 1 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse. III L ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie è modificata come segue: Art Abrogati IV 6 RS RU RS

6 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile Le cifre 12 e 13 dell allegato 1 entrano in vigore il 1 luglio marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova 1194

7 Allegato 1 (art. 10, 11, 11a e 21) Cifre 12 e Durante il trasporto, un etichetta applicata al veicolo, al contenitore, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria di sottoprodotti di origine animale. Sull etichetta devono inoltre figurare i colori e le scritte seguenti: a. il colore rosso e la scritta «destinato solo all incenerimento» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1; b. il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2; c. il colore rosso e la scritta «destinato all alimentazione di (nome della categoria specifica di animali a cui è destinato il materiale)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 ammessi per l alimentazione degli animali carnivori (art. 13 cpv. 2); d. il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria Il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sottoposto a una sterilizzazione a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti: a. il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato con una temperatura di almeno 80 C. b. deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT. c. la concentrazione minima nel materiale trasformato deve essere di 250 mg GHT per chilo di grasso. Se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all incenerimento mediante un sistema chiuso, la marcatura con il GHT non è necessaria. 1195

8 Allegato 2 (art. 18c e 24) Cifra Devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli dell ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti e quelli di cui all allegato 2.6 dell ordinanza del 18 maggio concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Cifra I requisiti generali di cui alla cifra 1 non si applicano agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 o prodotti del metabolismo. Una contaminazione del prodotto finito deve essere evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale. Cifra Requisiti degli impianti sulla cui area si trova un azienda di allevamento di animali 241 Se sulla stessa area di un impianto si trova un azienda di allevamento di animali da reddito, nelle vie di accesso e di uscita occorre adottare provvedimenti edilizi e gestionali atti a separare il settore appartenente all azienda. 242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né indirettamente con i veicoli e i contenitori usati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale greggi. 243 È consentito il trasporto della merce igienizzata secondo l allegato 4 cifre 12, 342 o 39a al settore della produzione di energia o di alimenti per animali tramite un sistema chiuso di condotte o tubi. 9 RS RS

9 Allegato 3 (art. 18c e 24) Cifra I requisiti di cui alla cifra 13 non si applicano agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 o prodotti del metabolismo. Una contaminazione del prodotto finito deve essere evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale. Allegato 4 (art , 18a, 18c, 20 e 21 cpv. 1 e 1 bis ) Cifra Gli articoli da masticare per animali devono essere sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni. Cifra 34 Valorizzazione in impianti di produzione di biogas e di compostaggio 341 Prima o durante la valorizzazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sottoposto a sterilizzazione a pressione conformemente alla cifra È escluso dall obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 che fermenta in un impianto di depurazione e successivamente viene portato all incenerimento mediante un sistema chiuso. 343 Pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, i resti alimentari provenienti dalla Svizzera e i prodotti di cui all articolo 6 lettera e sono esclusi dall obbligo di sterilizzazione a pressione se prima o durante la fermentazione o il compostaggio sono stati sottoposti per almeno un ora, sotto forma di particelle di 12 mm al massimo, a un trattamento termico con una temperatura interna di 70 C. 344 Per i resti alimentari è ammesso, al posto del trattamento termico di cui alla cifra 343, un processo di fermentazione termofilo a 53 C per una durata di almeno 24 ore. 345 Per le piume è anche ammessa, al posto del trattamento termico di cui alla cifra 343, una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2 5 per cento. 346 Possono essere autorizzati anche altri metodi di trasformazione, purché la loro efficacia igienica sia equivalente. La prova comprende una valutazione del rischio relativa al pericolo costituito dalle materie prime, una definizione delle condizioni di trasformazione e una validazione attestante che viene raggiunta la seguente riduzione complessiva del rischio: 1197

10 Cifra 39a a. in caso di processi termici e chimici, una riduzione di 5 unità log 10 per i batteri non sporigeni e i virus non termoresistenti nonché una riduzione di 3 unità log 10 per i virus termoresistenti, qualora questi ultimi siano risultati essere un pericolo rilevante; b. in caso di processi chimici, una riduzione di 3 unità log 10 per gli stadi di parassiti in grado di sopravvivere. 39a Resti alimentari destinati all alimentazione animale I resti alimentari utilizzati come alimenti per animali devono essere sottoposti a un trattamento la cui efficacia corrisponda a quella di un riscaldamento a temperatura di ebollizione per almeno 20 minuti. 1198

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