CONSULTA NAZIONALE PER LA MEDICINA INTEGRATA. LINEE GUIDA PER UN PdL DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI
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- Ortensia Grassi
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1 CoNMI CONSULTA NAZIONALE PER LA MEDICINA INTEGRATA LINEE GUIDA PER UN PdL DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI Preso atto che le attività di Medicine Complementari (MC) sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che in alcuni ambiti pubblici, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli istituti scientifici sulla materia Considerato che, a fronte di una così rilevante diffusione delle Medicine Complementari, a livello legislativo nazionale non sussiste alcuna normativa di settore e che di conseguenza innumerevoli sono le problematiche connesse sia alla tutela della sicurezza degli utenti che al riconoscimento dei diritti degli operatori Tenuto conto del documento Linee Guida della FNOMCeO su Medicine e Pratiche non convenzionali, approvato dal consiglio Nazionale della FNOMCeO a Terni il , che riconosce la pratica delle medicine complementari come atto del medico Preso atto dell assunto ( più volte sancito dalla giurisprudenza- vedi Corte Suprema di cassazione Sez. VI- sentenza n del , recentemente ribadito dalla sentenza Sez.VI, n: 964 del ) in forza del quale l esercizio delle MC è affidato ai medici chirurghi e odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti nel rispetto e secondo le competenze loro attribuite dall ordinamento statale. Considerata la necessità di concertare tra le parti ogni iniziativa atta a garantire e migliorare la formazione nelle discipline mediche di area complementare/non convenzionale Preso atto che la regione Toscana ha approvato in via definitiva la Legge 31/07 che regolamenta tre MC, Agopuntura, Omeopatia, Fitoterapia con la quale sono definite le modalità di esercizio delle MC da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti Tenuto conto che, ancorché la medicina accademica costituisca il pensiero medico istituzionale e come tale venga adottato dal Servizio sanitario Nazionale, le MC sono sempre più utilizzate dai cittadini che ricercano per la cura della propria salute soluzioni terapeutiche più ampie rispetto a quelle offerte dalla sola medicina accademica Preso atto che, nonostante la mancanza di una normativa auspicata, il processo di
2 integrazione delle MC è oramai ad uno stadio avanzato e sono sempre di più gli esempi dei Servizi sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l utilità di tali medicine e le accolgono nei loro sistemi sanitari. Che in alcune Nazioni europei le iniziative legislative sono concluse a cominciare dalla Germania che si è dotata di una Legge fin dal Che in tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è il concetto dell esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e l affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario, ha il diritto di discriminarne altri. Tenuto conto che, nel contempo, già alcuni ordinamenti universitari si sono adoperati per offrire programmi didattici sia informativi che formativi su tali medicine. Si cita come esempio qualificante, la decisione di 36 università americane che si sono riunite in un Consortium of Academic Health Centers for integrative medicine con l obiettivo di contribuire a trasformare la medicina e l assistenza sanitaria con studi scientifici rigorosi, nuovi modelli per l assistenza e programmi di formazione innovativi che riguardino la biomedicina, la complessità dell organismo umano e il più ampio ventaglio delle risorse. Considerato che l utilizzo delle medicine complementari in Italia riguarda una cifra considerevole dei cittadini: non meno di 8 milioni secondo le ultime indagini ISTAT anche se per quanto riguarda le terapie con medicinali omeopatici, la popolazione che ne fa uso è il 23% della popolazione (DOXA 2004). Il livello di soddisfazione è molto alto (oltre il 70% dei cittadini intervistati si dichiara soddisfatto. (ISTAT 2007). Considerato che i medici italiani che utilizzano le MC sono molte migliaia (si stimano in più di ) e che studi condotti in altri paesi mostrano come un numero consistente di medici di famiglia utilizzi le MC per trattare i propri pazienti (più dell 80% in Germania, il 47% in Olanda. Per quanto riguarda l Italia, secondo un indagine svolta dalla regione Toscana nel 2003, il 58% dei MMG e il 42% per pediatri di famiglia consigliano ai loro pazienti di ricorrere anche alle MC, mentre il 15% e il 19% rispettivamente le praticano). Considerato che un censimento del 2005 evidenzia come siano non meno di 140 le strutture pubbliche che forniscono ai cittadini servizi di MC. Tenuto conto che, dal punto di vista della farmacoeconomia non deve sfuggire che, a fronte del continuo aumento della spesa sanitaria, dovuto particolarmente all incremento dei cittadini affetti da malattie croniche (in Italia sono 17 milioni) gli studi disponibili evidenziano che i medici che utilizzano anche le MC consentono, nella piena garanzia del livello di salute dei cittadini, un concreto risparmio della spesa sanitaria attraverso la riduzione del consumo di farmaci per patologie croniche. La CoNMI ritiene che siano maturi i tempi di arrivare a definire una normativa nazionale sull argomento, da più parti auspicata. Al fine di contribuire ad orientare il Ministero della Salute e il Legislatore riguardo i contenuti di una Legge di regolamentazione delle MC vengono redatti i seguenti:
3 PUNTI QUALIFICANTI PER UN PROGETTO NORMATIVO SULLE MEDICINE COMPLEMENTARI Un Pdl dovrebbe contenere i seguenti punti: d definizione della qualifica di esperto nelle MC La scelta delle MC da avviare ad una prima regolamentazione dovrebbe essere fatta sulla base della diffusione delle stesse nel sistema sanitario italiano e della qualità e quantità della letteratura scientifica disponibile. In linea generale riteniamo utile l esperienza della regione Toscana che ha definito complementari le medicine più diffuse : omeopatia e omotossicologia, agopuntura, fitoterapia occidentale e orientale. La Commissione di cui all art. 4 approfondisce l esame delle evidenze scientifiche sulle Medicine Complementari non indicate nella presente legge. Entro 24 mesi dalla sua costituzione, la Commissione formula un giudizio conclusivo sull idoneità di ogni singola disciplina ad usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge. Deve essere riconosciuto il principio che le MC devono essere praticate esclusivamente da medici, odontoiatri e medici veterinari. I farmacisti devono avere competenze nella materia ai fini di una corretta dispensazione in farmacia dei medicinali in uso a tali medicine complementari. I medici che praticano le MC devono integrarle alle conoscenze della medicina classica secondo i principi della Medicina Integrata. e riconoscimento e definizione dei ruoli delle Società scientifiche e associazioni delle MC Le Società Scientifiche e Associazioni delle MC dovrebbero essere censite ai fini della rappresentanza delle stesse nelle apposite Commissioni previste dalla Legge. Al fine dell accreditamento la Società o Associazione dovrà dimostrarsi in regola con i requisiti comunemente richiesti alle SMS e Associazioni e avere svolto la propria attività (riferita a: attività di informazione, formazione, ricerca scientifica e promozione sociale della MC), in maniera continuativa da almeno 4 anni. f inclusione degli esperti in MC nel Consiglio Sanitario Nazionale nel CSN devono essere accolti i medici, i medici veterinari e gli odontoiatri esperti in MC designati dalle Società Medico Scientifiche delle Medicine Complementari in numero di due rappresentanti per singola disciplina complementare g istituzione presso il Ministero della Salute della Commissione permanente per le MC La composizione della Commissione dovrebbe essere stabilita sulla base di un decreto del Ministero della Salute e dovrebbe includere: rappresentanti del Ministero della Salute, della pubblica istruzione e dell università e della ricerca, degli ordini dei
4 medici chirurghi e degli odontoiatri e dei medici veterinari e Farmacisti, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle università, del tribunale dei diritti del malato, delle regioni e dei servizi pubblici di MC, nonché almeno due rappresentanti per ciascuna MC oggetto della normativa nazionale nominati dalle Società Medico Scientifiche. I compiti della Commissione dovrebbero comprendere: h esprimere parere obbligatorio nelle diverse tematiche concernenti le MC i promuovere e coordinare la ricerca scientifica nelle MC j promuovere e vigilare sulla corretta divulgazione delle MC k elaborare linee guida per l integrazione delle MC nelle strutture pubbliche e private l adottare i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori delle MC oggetto della Legge m designare i rappresentanti degli operatori delle MC nel Consiglio Sanitario Nazionale n esprimere parere obbligatorio per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti nei paesi membri dell UE e in paesi terzi o esprimere parere obbligatorio sui criteri per l adozione degli ordinamenti didattici nonché dei programmi e dei contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in MC p esprimere parere obbligatorio sulle qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle università statali e non statali e dagli istituti di formazione pubblici e privati, sulle modalità di accreditamento per l iscrizione al registro dei docenti q esprimere parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati r definire i criteri per la valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data dell entrata in vigore della Legge. Sulla base dei suddetti criteri, gli Ordini Provinciali Professionali valutano i titoli posseduti dai loro associati adottando i conseguenti provvedimenti. s istituzione di una Commissione tecnica consultiva per i medicinali omeopatici e per i medicinali tradizionali di origine vegetale la Commissione esprime parere al Ministero della Salute sui provvedimenti relativi ai medicinali in uso alle MC e riguardanti: t u definizione dei requisiti di sicurezza e di efficacia tenendo conto della legislazione che entrerà in vigore sui medicinali di origine vegetale (L. 24/2004) rilascio ove previsto dell AIC
5 v w recepimento delle direttive emanate in UE modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare il possesso dei requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia dei medicinali in uso alle MC Per: Consulta Nazionale per la Medicina Integrata Prof. Luciano Fonzi, Presidente Dr.ssa Maria Grazia Campus Coordinatore Nazionale CoNMI- Consulta Nazionale per la Medicina Integrata Sede: Presso: Consiglio Sanitario Regione Toscana Via Taddeo Alderotti, 26/N Firenze conmi@regione.toscana.it Referenti: Prof. Luciano Fonzi, Presidente Nazionale f.fonzi@unisi.it cell: Dr.ssa Maria Grazia Campus, Coordinatrice Nazionale mariagrazia.campus@regione.toscana.it cell:
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