PROPOSTA DI LEGGE N. 158

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1 presentata dal consigliere Piccin il 4 ottobre 2016

2 Signor Presidente, colleghi consiglieri, le medicine complementari nascono dalle antiche pratiche mediche, da sempre utilizzate nelle diverse tradizioni popolari. In tempi recenti esse si sono evolute affiancando la medicina moderna. Sebbene la medicina accademica costituisca il pensiero medico istituzionale adottato dal Servizio sanitario nazionale, le medicine complementari sono sempre più cercate e richieste dai cittadini che scelgono per la cura della propria salute soluzioni terapeutiche più ampie. Molti medici esperti nelle medicine complementari hanno promosso, particolarmente negli ultimi venti anni, l integrazione di tali discipline con la medicina accademica, cosicché il modello terapeutico della medicina integrata è al giorno d oggi sempre più proposto non solo dai cultori della materia, ma anche da un numero crescente di organizzazioni della salute e di Servizi sanitari sia in Europa che nei Paesi extraeuropei. Lo sviluppo e la diffusione delle medicine complementari costituiscono fatti acquisiti a livello mondiale, in oriente come in occidente. Il riconoscimento e la tutela del patrimonio culturale delle medicine complementari hanno interessato le principali istituzioni a cominciare dalla Organizzazione mondiale della sanità. In Europa, nella risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997, il Parlamento europeo ha evidenziato «la necessità di garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche il più elevato livello di sicurezza e l informazione più corretta sull innocuità, la qualità, l efficacia di tali medicinali» e ha invitato gli Stati membri dell Unione europea a «dare informazioni su queste medicine suggerendo che la preparazione dei laureati in medicina e chirurgia comprenda anche una iniziazione a talune discipline non convenzionali». In tale senso si è espresso anche il Consiglio d Europa, il quale, nella risoluzione n del 4 novembre 1999, pur riconoscendo la preminenza della medicina convenzionale, ha affermato la necessità di un riconoscimento delle principali medicine complementari da parte degli Stati membri, allo scopo di inserirle a pieno titolo nei diversi Servizi sanitari. A tale scopo il Consiglio d Europa ha invitato i singoli Stati membri a regolarizzare lo status di queste medicine con provvedimenti legislativi appropriati. Il processo di integrazione dei pensieri delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai a uno stadio piuttosto avanzato. In Europa alcune nazioni, come la Francia e il Belgio, hanno emanato leggi che regolamentano tale settore della medicina e prima ancora di essi, fin dal 1976, una regolamentazione è stata adottata in Germania. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è il concetto dell esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e l affermazione che nessun approccio scientifico, seppure maggioritario, ha il diritto di discriminarne altri. Sono oltretutto numerosi gli esempi di ordinamenti universitari che hanno offerto in tema di medicine complementari programmi didattici sia informativi che formativi. La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha riconosciuto, nell anno 2002, la pratica delle medicine complementari come «atto medico». In tal modo si è permesso di affermare che le medicine complementari devono essere praticate soltanto da laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in odontoiatria e si è affidato al medico ed all odontoiatra il compito di operare, secondo scienza e coscienza, la scelta terapeutica più appropriata per ciascun paziente. Non da ultimo non deve sfuggire che, a fronte del continuo aumento della spesa sanitaria, dovuto particolarmente all incremento dei cittadini affetti da malattie croniche gli studi disponibili evidenziano che i medici che utilizzano anche le medicine complementari consentono, nella piena garanzia del livello di salute dei cittadini, un concreto risparmio della spesa sanitaria attraverso una riduzione del consumo di farmaci per alcuni tipi di patologie croniche. I

3 L agopuntura è una terapia medica che si avvale della stimolazione di particolari zone del corpo con aghi metallici. Secondo la letteratura scientifica, l agopuntura si è dimostrata efficace nella terapia del dolore come per cefalee, dolori ossei e muscolari, dolori post operatori, dei disturbi neurologici, vedi nevralgia del trigemino, neuropatie, ictus, delle malattie respiratorie e gastroenteriche, dei disturbi dell apparato genitale maschile e femminile e dei disturbi urinari. In diversi ospedali l agopuntura è utilizzata anche per la promozione del parto fisiologico. L omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla legge di similitudine, secondo cui è possibile curare un malato con una sostanza che, somministrata a un uomo sano, produce i sintomi analoghi a quelli della malattia. Ogni medicinale della farmacopea omeopatica è stato sperimentato sull uomo sano per valutare i sintomi provocati. Il rimedio, preparato con un procedimento codificato e descritto nella farmacopea vigente, diluito e dinamizzato, è quindi somministrato in dosi più o meno attenuate. Secondo i dati della letteratura scientifica internazionale, le malattie trattate più spesso con l omeopatia sono le allergie respiratorie, le malattie atopiche, i disturbi dell apparato gastrointestinale, le malattie ostetrico-ginecologiche, le malattie otorinolaringoiatriche, le malattie dermatologiche, le sindromi infiammatorie incluse quelle reumatologiche, le malattie respiratorie e i disturbi di origine traumatica. La fitoterapia consiste nell utilizzo a scopo preventivo e curativo di piante ed erbe medicinali, anche di uso tradizionale, secondo i criteri della medicina scientifica. Si tratta di una terapia che consente di intervenire sul decorso di numerose malattie utilizzando estratti qualitativamente controllati e standardizzati nei più importanti costituenti chimici. Alcuni fitoterapici sono già presenti in specialità medicinali registrate, altri possono essere prescritti in forma di galenici che il farmacista prepara per il singolo paziente. Con la fitoterapia si possono curare pazienti, adulti e bambini, affetti da patologie oncologiche, in senso di terapia complementare o preventiva, da disturbi correlati alla menopausa e al periodo premestruale, da sindromi ansioso-depressive, da insonnia, vertigini, cefalea, malattie infiammatorie croniche dell apparato respiratorio, patologie osteoarticolari, artriti croniche e artrosi, malattie infiammatorie o funzionali dell apparato digerente, malattie infettive o degenerative uro-genitali, malattie circolatorie venose periferiche, come emorroidi, insufficienza venosa periferica, patologie neuro-degenerative, in senso di terapia complementare o preventiva, patologie funzionali dell apparato cardiocircolatorio, malattie allergiche respiratorie e cutanee, malattie della pelle, dermatiti, acne e alopecia. La presente proposta di legge, si compone di 8 articoli. L articolo 1 definisce le finalità, ispirate al principio di libertà di scelta terapeutica del paziente e di libertà di cura del medico, in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente. L articolo 2 individua le medicine complementari dell agopuntura, della fitoterapia e dell omeopatia, la cui erogazione viene ricompresa nell offerta di cui alla programmazione del servizio sanitario regionale. II

4 L articolo 3 istituisce gli elenchi dei medici esercenti le medicine complementari presso gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L articolo 4 disciplina le funzioni della Regione con riferimento alla definizione dei percorsi formativi dei medici chirurghi e odontoiatri che praticano le medicine complementari, e con riferimento ai criteri ed alle modalità di valutazione ed accreditamento degli stessi.. L articolo 5 introduce la Commissione per le medicine complementari con funzioni consultive di supporto tecnico-scientifico. L articolo 6 disciplina le funzioni consultive della Commissione per le medicine complementari con riguardo ai criteri e alle modalità di accreditamento nonché di verifica degli enti formativi nelle singole discipline di medicina complementare, e con riguardo ai criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati. L articolo 7 prevede la norma finanziaria. L articolo 8 dispone l entrata in vigore. Si confida in una celere e ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto Consiglio regionale. PICCIN III

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia garantisce il principio di libertà della scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell ambito di un rapporto consensuale e informato tra medico e paziente. 2. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell individuo ai sensi dell articolo 32 della Costituzione e tutela l esercizio delle medicine complementari, nel quadro delle competenze assegnate dallo Statuto speciale di autonomia, nonché nel rispetto di quanto previsto dall Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell esercizio dell agopuntura, della fitoterapia e dell omeopatia da parte dei medici chirurghi e degli odontoiatri e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all articolo 2. Art. 2 (Medicine complementari) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine complementari, così come definite all articolo 2 dell Accordo di cui al comma 2 dell articolo 1: a) agopuntura; b) fitoterapia; c) omeopatia. 2. L esercizio delle medicine complementari di cui al comma 1 è attribuito ai medici chirurghi e odontoiatri, secondo le competenze loro attribuite dall ordinamento statale. 3. La Regione garantisce l erogazione delle prestazioni inerenti le medicine complementari nel quadro della programmazione sanitaria regionale, in applicazione dell articolo 37 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). Art. 3 (Elenchi dei medici esercenti medicine complementari) 1. Gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all articolo 2 della presente legge. 2. L iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è subordinata alla effettuazione dei percorsi formativi destinati ai medici chirurghi e agli odontoiatri, ai sensi della presente legge.

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 3. Gli elenchi di cui al comma 1 possiedono esclusivamente finalità informativa e conoscitiva e l iscrizione in essi non costituisce condizione necessaria per l esercizio delle medicine complementari previste nella presente legge, il quale rimane disciplinato dalla normativa statale vigente. Art. 4 (Funzioni della Regione) 1. Con delibera di giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto delle disposizioni dell Accordo di cui al comma 2 dell articolo 1, sono definiti: a) i percorsi formativi per l ammissione agli elenchi di cui all articolo 3 da parte dei medici chirurghi e degli odontoiatri che praticano le medicine complementari; b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) del presente comma ai fini dell iscrizione negli elenchi; c) i criteri e le modalità di accreditamento dei percorsi formativi indicati alla lettera a) del presente comma, nel rispetto dell Accordo di cui al comma 2 dell articolo 1; d) le modalità di riconoscimento della validità di titoli, diplomi, attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle Università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti ai sensi dell Accordo di cui al comma 2 dell articolo 1. Art. 5 (Commissione per le medicine complementari) 1. Entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia la Commissione per le medicine complementari con funzioni consultive di supporto tecnico-scientifico all Amministrazione regionale: 2. La Commissione è composta: a) dal Direttore della Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con funzioni di segretario; c) da due rappresentanti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari d) da un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta, un medico omeopata e un medico di medicina generale, indicati d intesa dagli ordini professionali. 3. Con delibera di giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e la durata della Commissione di cui al presente articolo. 4. La Commissione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 6 (Compiti della Commissione per le medicine complementari) 1. La Commissione per le medicine complementari, nel rispetto dell Accordo di cui al comma 2 dell articolo 1, della normativa statale e comunitaria vigente, svolge funzioni consultive in materia di: a) criteri e modalità di accreditamento e di verifica degli enti formativi nelle singole discipline di medicina complementare; b) criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina complementare. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa complessiva di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. ( ) e sul Programma n. ( ) Titolo n. (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all interno della Missione n. ( ) e del Programma n. ( ) Titolo n. ( ) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni (capitolo ). Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all articolo 1 - Il testo dell articolo 32 della Costituzione è il seguente: Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Nota all articolo 2 - Il testo dell articolo 37 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, è il seguente: Art. 37 (Pianificazione regionale) 1. Fermo restando quanto previsto al Capo III della legge regionale 23/2004, i piani settoriali regionali, nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità economica, definiscono l'organizzazione e la distribuzione delle strutture e dei servizi sanitari con riferimento a determinate funzioni con il fine di assicurare equità di accesso e omogeneità di trattamento a tutta la popolazione. 2. I piani regionali di cui al comma 1 vengono emanati nei seguenti settori: a) prevenzione; b) assistenza primaria; c) dipendenze; d) emergenza-urgenza; e) materno-infantile; f) riabilitazione; g) salute mentale; h) sangue; i) cronicità; j) eventuali altri individuati dalla Giunta regionale. 3. I piani regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento

9 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere; essi mantengono efficacia fino all'approvazione del piano successivo.

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