Unico 2004: pubblicato in Gazzetta il modello per le persone fisiche
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1 Pubblicata su FiscoOggi.it ( Attualità Unico 2004: pubblicato in Gazzetta il modello per le persone fisiche Per la presentazione - se avviene tramite banca o ufficio postale - c'è tempo fino al 2 agosto. La scadenza è al 2 novembre per la trasmissione telematica E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo (supplemento ordinario n. 55) il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, che approva il modello Unico Persone fisiche da utilizzare per dichiarare i redditi relativi al Quest'anno la presentazione sarà possibile dal 3 maggio al 2 agosto, attraverso la consegna a una banca o a un ufficio postale, ovvero entro il 2 novembre, se si utilizza il canale telematico. Tra i soggetti esonerati si segnalano, quest'anno, coloro che abbiano posseduto solo: - redditi di qualsiasi tipologia, eccetto quelli per cui è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a euro. Tale esclusione costituisce l'effetto della deduzione base di cui all'articolo 10-bis del Tuir pari a euro, indipendente dal numero dei giorni lavorati - redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati per un ammontare complessivo non superiore a euro, se il periodo di lavoro è pari all'intero anno e non sono state operate ritenute. Infatti, la deduzione spettante in questi casi, ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir, pari a euro, "annulla" interamente il reddito complessivo - redditi di pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro e, in via eventuale, anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (si tratta dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 11, comma 1-bis, del Tuir). Le principali novità riguardano i quadri RC, RP e RN, mentre restano praticamente invariati il quadro RA (redditi dei terreni) e il quadro RB (redditi dei fabbricati), nel quale è stata richiesta l'indicazione del "codice comune" tra i "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB12-14, colonna 8). QUADRO RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) Da quest'anno, i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera da soggetti residenti (cosiddetti "transfrontalieri") non sono più totalmente esclusi dalla base imponibile Irpef, ma concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8mila euro, come previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria Per converso, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche non trovano più esposizione nel quadro RC, visto che non rientrano più tra le collaborazioni coordinate e continuative, ma sono annoverati tra i redditi diversi ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera m), del Tuir. Il rigo RC6 "Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le deduzioni)" si presenta quest'anno sdoppiato in due caselle, essendo stato distinto con riferimento al lavoro dipendente (colonna 1) e alla pensione (colonna 2). Lo sdoppiamento, che si riferisce precisamente ai giorni per i quali spettano le deduzioni di 1
2 cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, del Tuir, si è reso necessario in ragione della diversità della ulteriore deduzione riconosciuta dalla legge per i redditi di lavoro dipendente (4.500 euro) e le pensioni (4.000 euro). Infatti, potrebbero verificarsi conguagli tra le due tipologie di reddito, essendo venuto meno il divieto di cumulo. Viceversa, il computo dei giorni non risulta funzionale al corretto calcolo delle detrazioni da articolo 13 del Tuir, non essendo queste ultime più rapportate ai giorni stessi. Nelle caselle, il contribuente dovrà indicare, rispettivamente, il numero di giorni per cui spetta l'ulteriore deduzione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis del Tuir. In caso di conguaglio nella certificazione (Cud) di redditi di pensione e di lavoro dipendente, i punti 6 e 7 esprimeranno i giorni ai quali il sostituto ha rapportato le deduzioni, la cui somma non dovrà eccedere giorni 365. Ad esempio, nel caso di conguaglio di redditi di pensione percepiti per l'intero periodo d'imposta e di proventi derivanti da una co.co.co. svolta nei primi tre mesi dell'anno, nel punto 6 dovranno essere indicati giorni 90 e nel punto 7 giorni 275 anziché 365, considerato che la somma complessiva dei giorni non può eccedere l'anno (spettando la deduzione una sola volta nei casi di periodi concomitanti) e che l'ulteriore deduzione per i redditi di pensione è meno favorevole (essendo d'importo inferiore) rispetto a quella riconosciuta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel caso di riscatto volontario di prestazioni pensionistiche integrative (articolo 48-bis, lettera d-ter, del Tuir), le ritenute da esporre al rigo RC10 "Ritenute subite", qualora risulti compilato il punto 40 del Cud con il codice C, devono essere quelle indicate nelle annotazioni del Cud, anziché quelle del punto 12 della certificazione. Inoltre, tali ritenute dovranno essere aumentate dell'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata, utilizzata a scomputo delle ritenute dovute. Anche tale importo è desumibile dalle annotazioni del Cud, come chiariscono le relative istruzioni. PROSPETTO FAMILIARI A CARICO A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di contribuenti extra-comunitari deve essere, in ogni caso, certificato nei riguardi del sostituto di imposta: a) mediante presentazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune, se i figli di tali contribuenti sono effettivamente iscritti nella relativa anagrafe b) mediante documentazione equivalente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine, validamente formata nel Paese d'origine, secondo la legge ivi vigente. QUADRO RP (oneri e spese) Sezione I: oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta al 19 per cento Per le erogazioni in favore delle società sportive dilettantistiche (righi RP15-17 "Altri oneri", codice "17"), il limite di detraibilità è stato elevato a euro ed esteso alle associazioni sportive (articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter); per poter procedere alla detrazione è necessario che la società o l'associazione sportiva dilettantistica destinataria della liberalità, sia identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale (legge finanziaria 2003, articolo 90, comma 17). Sezione II: oneri deducibili dal reddito complessivo Quest'anno sono deducibili anche le erogazioni liberali per la ricerca sulle malattie neoplastiche effettuate fino al 30/04/2003: l'importo deducibile è di 500 euro, ai sensi dell'articolo 59 della legge finanziaria 2003 (rigo RP25, codice"4"); per quanto riguarda, invece, i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (rigo RP25, codice"1"), la soglia di deducibilità massima è elevata a 1.549,37 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del Tuir. 2
3 Sezione III: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento La detrazione è stata prorogata al 31 dicembre 2003, ma il tetto massimo di spesa detraibile è ridotto a 48mila euro. Tale limite andrà rispettato anche nel caso di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti (codice 1), nonché per le spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2003 e per i quali l'atto di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno Da quest'anno sono detraibili anche le spese sostenute per la bonifica dell'amianto. In caso di trasferimenti mortis causa, il beneficio si trasmette solo all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. I contribuenti di età superiore a 75 o 80 anni, che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento, possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali, anche con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti. In quest'ultimo caso, il contribuente in possesso dei requisiti richiesti, per usufruire della suddetta agevolazione dovrà utilizzare la nuova colonna 4 "Rideterminazione rate" presente nei righi RP27-RP33, indicando il numero di rate (5 o 10) in cui la detrazione era stata suddivisa nelle precedenti dichiarazioni e nella successiva colonna 5, "Numero rate", il valore "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5); nella colonna 6, "importo rata", dovrà essere invece ricalcolato l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute, dividendo la spesa totale residua per il numero di rate agevolate (3 o 5) prescelto. Per quanto riguarda, infine, gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (codice 3), il beneficio fiscale è stato prorogato al 31/12/2003 e il tetto massimo di spesa detraibile elevato a 100mila euro ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge finanziaria QUADRO RN (determinazione dell'irpef) L'RN è senz'altro il quadro maggiormente interessato dalle novità conseguenti all'attuazione del primo modulo della riforma fiscale e all'applicazione del concordato preventivo. Concordato preventivo Nel rigo RN1, "Reddito complessivo", a colonna 1 e 2 dovrà essere esposto il reddito agevolabile da concordato preventivo, assoggettato rispettivamente alle aliquote del 23 e 33 per cento. Nel rigo RN6, "Reddito imponibile", a colonna 1 e 2 dovrà essere esposto il reddito agevolabile da concordato preventivo assoggettato rispettivamente alle aliquote del 23 e 33 per cento, mentre a colonna 3 quello tassato ordinariamente. Nel rigo RN7, "Imposta lorda", a colonna 1 e 2 dovrà essere esposta l'imposta lorda a determinazione separata per concordato, con le aliquote del 23 e 33 per cento, mentre a colonna 3 quella a determinazione ordinaria. Soggetti che non aderiscono al concordato preventivo Nel nuovo modello, gli oneri deducibili sono stati posposti alla deduzione per l'abitazione principale (RN3, "Deduzione per abitazione principale"; RN4, "Oneri deducibili"). Nel rigo RN5, "Deduzione art. 10-bis del TUIR", andrà esposta la nuova deduzione per assicurare la progressività dell'imposta. La deduzione teorica base di euro viene riconosciuta indipendentemente dalla tipologia di reddito che concorre a formare il reddito complessivo e non deve essere rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro. L'ulteriore deduzione teorica va rapportata, invece, per i redditi di lavoro dipendente (4.500) e di pensione (4.000), non anche per i redditi di lavoro autonomo (sezione I del quadro RE) e i redditi d'impresa in contabilità semplificata (1.500). La deduzione concretamente spettante, da riportare nel rigo RN5, andrà invece determinata con i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del Tuir. 3
4 Quest'anno, nel rigo RN6, "Reddito imponibile", andrà esposto, dunque, un importo calcolato al netto anche della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (RN1, col.4 + RN2 - RN3 - RN4 - RN5), conformemente alla nuova definizione di reddito imponibile contenuta nell'articolo 3 del Tuir. Nelle istruzioni, al rigo RN7, "Determinazione dell'imposta", è presente la nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito (articolo 2, comma 1, lettera c, legge finanziaria 2003 e articolo 11 del Tuir). E' utile ricordare che la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito non si applica agli emolumenti arretrati (articolo 2, comma 10, legge finanziaria 2002). Nel corpo delle istruzioni relative al rigo RN7, si dà menzione della esenzione fiscale prevista dall'articolo 11, comma 1-bis, del Tuir: come già chiarito in precedenza, l'imposta lorda non è dovuta qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi di pensione non superiori a euro, redditi dei terreni per importo non superiore a 185,92 euro e il reddito della abitazione principale e delle relative pertinenze. Le detrazioni per lavoro dipendente di cui al rigo RN10 sono commisurate, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 13 del Tuir, all'ammontare del reddito complessivo e non più a quello di lavoro dipendente. Inoltre, tali detrazioni non devono essere rapportate ai giorni, competendo a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro: esse non rappresentano più spese di produzione del reddito, ma meccanismo correttivo della progressività dell'imposta assicurato dalla no tax area. Si rammenta che le detrazioni da articolo 13 del Tuir non sono cumulabili tra loro. Le istruzioni al rigo RN20, "Imposta netta", mettono in rilievo l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 11, comma 1-bis, ultima parte: per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione, per un importo superiore a euro ma non a euro, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, non risulta dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo (diminuito degli eventuali redditi di terreni e di abitazione principale) e euro. Il rigo RN21 fa riferimento alla "Imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2002 (clausola di salvaguardia)". La legge finanziaria 2003 ha infatti riconosciuto al contribuente la possibilità di determinare l'imposta netta dovuta per il periodo d'imposta 2003 con i criteri vigenti al 31/12/2002, laddove tali criteri risultino più favorevoli rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del primo modulo della riforma, nel senso di determinare una imposta netta inferiore. I parametri che rilevano al riguardo sono rappresentati dalle vecchie detrazioni e aliquote d'imposta (articoli 10-bis, 11 e 13 del Tuir). Al fine di agevolare il contribuente nella verifica del criterio di calcolo più vantaggioso è stato predisposto nel corpo delle istruzioni apposita "Guida alla clausola di salvaguardia", con annesso prospetto di calcolo dell'imposta in base alle precedenti disposizioni fiscali. Il rigo RN21 si compone di quattro caselle nelle quali dovranno essere indicati rispettivamente l'imponibile (colonna 1), l'imposta lorda (colonna 2), il totale delle detrazioni (colonna 3) e l'imposta netta (colonna 4). Una novità è costituita dal rigo RN35, "Residuo delle detrazioni e dei crediti d'imposta relativo ai righi RN16, RN17 e RN18", in cui andranno riportati gli importi che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. QUADRO RV (addizionale regionale e comunale all'irpef) Nei righi RV3 e RV11 è stata inserita una nuova colonna 1 nella quale dovrà essere distintamente indicato, per esigenze di controllo, l'ammontare dell'addizionale regionale e 4
5 comunale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC e RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'inail ai titolari di redditi agrari). Tale ammontare dovrà poi essere riportato nella successiva colonna 3, contenente l'addizionale complessivamente trattenuta. La nuova colonna 1, al pari della colonna 2, costituisce pertanto un "di cui " della colonna 3. QUADRO CR (crediti d'imposta) Nel rigo CR6, "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", da quest'anno, il contribuente dovrà distintamente indicare: - il "Residuo precedente dichiarazione" (colonna 1) - il "Credito anno 2003 (colonna 2) - l'importo del credito "compensato nel Mod. F24" (colonna 3). Inoltre, nel quadro CR è presente una nuova sezione III, destinata a "ospitare" il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. Tale sezione si compone di un unico rigo CR8. Il rigo CR8, "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione", si presenta strutturato, analogamente al rigo CR6, come segue: - "Residuo precedente dichiarazione" (colonna 1) - "Credito anno 2003", sdoppiato in due colonne ("Automatico", colonna 2, "Istanza", colonna 3, a seconda delle modalità con cui viene riconosciuto) - importo del credito "compensato nel Mod. F24" (colonna 4). Sul piano normativo, va sottolineato che la legge finanziaria 2003 ha prorogato il suddetto credito al 31 dicembre 2006, prevedendo, al contempo, un ulteriore contributo di 100 euro (150 se il lavoratore all'atto dell'assunzione ha un'età superiore a 45 anni) per ogni mese e per ciascun lavoratore assunto indipendentemente da altri presupposti. Annalisa Paola Campagna Pietro De Felice pubblicato Giovedì 1 Aprile
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CODICE FISCALE M N T M R A 4 3 C 1 9 L 6 8 2 N REDDITI PERIODO D IMPOSTA 2015 IRPEF RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 RN6 RN7 RN8 RN12 RN13 RN14 RN15 RN16 RN17 RN19 RN20 RN21 RN22 RN23 RN24 RN25 RN26 RN27 RN28 RN29
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B R G L R S 5 6 D 2 0 C S
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