FINANZIARIA 2003: LA NUOVA DISCIPLINA IRPEF

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1 anno V - n171 - FINANZIARIA 2003: LA NUOVA DISCIPLINA IRPEF 1 PREMESSA; 2 LA RIFORMA DELL'IRPEF; 3 SOSTITUTO D'IMPOSTA; 4 FRONTALIERI Riferimenti Circolare n2 del 15/01/2003 Legge 289/2002 TUIR DLgs 446/1997 DLgs 360/1998 DPR 600/1973 Circolare n326 del 23/12/1997 Legge 388/2000 Legge 448/2001 Circolare n207/e del 10/11/2000 DPR 601/ PREMESSA L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n 2 del 15 gennaio 2003, ha fornito primi chiarimenti sulle disposizioni in materia di riforma dell'irpef contenute nella Legge n 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria per il 2003) "o" di questa settimana prende in esame i citati chiarimenti dell'agenzia 2 LA RIFORMA DELL'IRPEF LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE L'articolo 2, comma 1, lett a) della finanziaria 2003 stabilisce che l'imposta lorda va determinata: applicando al reddito complessivo, al netto: degli oneri deducibili (articolo 10 del TUIR); della nuova deduzione per assicurare la progressività (articolo 10-bis), le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito LA NUOVA DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSITÀ DELL'IMPOSTA LA DEDUZIONE BASE La nuova deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (articolo 10- bis del TUIR): abbatte il reddito complessivo del contribuente, considerato: al lordo del credito d'imposta sui dividendi (articolo 14); pag 1

2 al netto degli oneri deducibili (articolo 10); ha una base pari a 3000 euro a favore di tutti i contribuenti,a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto ULTERIORE DEDUZIONE In aggiunta alla deduzione base è prevista l'ulteriore deduzione che: compete se alla formazione del reddito complessivo concorrono particolari tipologie di reddito, quale quello di lavoro dipendente o assimilato, di pensione, di lavoro autonomo o un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore; va rapportata, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi da pensione, al periodo di lavoro o di pensione nell'anno; spetta in misura diversa a seconda del tipo di reddito DEDUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI IMPORTO EURO SOGGETTI INTERESSATI RAGGUAGLIO AD ANNO 4500 POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, AD ESCLUSIONE: SI DEI REDDITI DERANTI DALLE PENSIONI DI OGNI GENERE E DAGLI ASSEGNI AD ESSE EQUIPARATI (ARTICOLO 46, COMMA 2, LETT A] DEL TUIR), DI TALUNI REDDITI ASSIMILATI SPECIFICAMENTE INDIDUATI DALLA NORMA DEDUZIONE PER I PENSIONATI IMPORTO EURO SOGGETTI INTERESSATI RAGGUAGLIO AD ANNO 4000 POSSESSORI DI REDDITI DERANTI DALLE PENSIONI DI OGNI GENERE E DAGLI ASSEGNI AD ESSE EQUIPARATI (ARTICOLO 46, COMMA 2, LETT A] DEL TUIR); SI DEDUZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI O TITOLARI DI IMPRESA MINORE IMPORTO EURO SOGGETTI INTERESSATI 1500 TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA MINORE; RAGGUAGLIO AD ANNO NO REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CHE POSSONO FRUIRE DELLA DEDUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE FINO A EURO 7500 ( ) SOCI DI COOPERATE DI PRODUZIONE E LAVORO E DELLE ALTRE COOPERATE LAVORATORI CHE PERCEPISCONO INDENNITÀ DA TERZI IN RELAZIONE A PRESTAZIONI RESE IN CONNESSIONE ALLA LORO QUALITÀ DI LAVORATORI DIPENDENTI pag 2

3 PERCETTORI DI BORSE DI STUDIO, PREMI O SUSSIDI ALL'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATI SACERDOTI TITOLARI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI IMPIEGATI IN ATTITÀ SOCIALMENTE UTILI ESEMPIO DI RAGGUAGLIO IPOTESI IL CONTRIBUENTE PERCEPISCE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO 1 GEN- NAIO FEBBRAIO 2003 E REDDITI DA PENSIONE PER IL PERIODO 1 MARZO DICEMBRE 2003 CALCOLO AL CONTRIBUENTE SPETTERANNO SIA LA DEDUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE CHE QUELLA PER REDDITO DA PENSIONE, ENTRAMBE RAPPORTATE AL PERIODO DI RIFERI- MENTO: 4500 X 59/365 = 727, X 306/365 = 3353,42 DEDUZIONE TEORICA SPETTANTE: 4080,81 (= 727, ,42) L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: le deduzioni non sono cumulabili tra loro Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali, il contribuente può fruire della deduzione più favorevole (se i redditi di lavoro e di pensione dell'esempio fossero percepiti in periodi contemporanei, le due deduzioni non potrebbero essere cumulate); le deduzioni per reddito da lavoro autonomo e di impresa minore (che non vengono rapportate al periodo di lavoro nell'anno) non possono essere fruite nel periodo d'imposta unitamente a quelle spettanti per i redditi di lavoro dipendente e di pensione IMPORTO MASSIMO DELLE DEDUZIONI TEORICAMENTE APPLICABILI LAVORATORE DIPENDENTE O ASSIMILATO PENSIONATO ESERCENTE ARTI O PROFESSIONI O TITOLARE DI IMPRESA MINORE (BASE DI ) = 7500 (BASE DI ) = 7000 (BASE DI ) = 4500 CALCOLO DELLA DEDUZIONE FRUIBILE In base all'articolo 10-bis, comma 5 del TUIR: la deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra: ammontare di euro, pag 3

4 aumentato delle nuove deduzioni per assicurare la progressività (articolo10-bis, commi da 1 a 4) e degli oneri deducibili (articolo 10); diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14; ed importo di euro; FORMULA [( ONERI DEDUCIBILI ARTICOLO 10 + NUOVE DEDUZIONI TEORICHE - REDDITO COMPLESSO - CREDITO IMPOSTA DIDENDI) / 26000] X DEDUZIONE TEORICA MASSIMA ESEMPI IPOTESI A REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DI EURO ASSENZA DI ONERI DEDUCIBILI E DI CREDITO D'IMPOSTA PER DIDENDI CALCOLO [ reddito complessivo] / [ ] / = 0,5192 0,5192 x 7500 = 3894 DEDUZIONE SPETTANTE: 3894,00 EURO IPOTESI B REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DI EURO 7500 ASSENZA DI ONERI DEDUCIBILI E DI CREDITO D'IMPOSTA PER DIDENDI CALCOLO [ reddito complessivo] / [ ] / = 1 1 x 7500 = 7500 DEDUZIONE SPETTANTE: 7500,00 EURO IPOTESI C REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DI EURO ASSENZA DI ONERI DEDUCIBILI E DI CREDITO D'IMPOSTA PER DIDENDI CALCOLO [ reddito complessivo] / [ ] / = 0 0 x 7500 = 0 DEDUZIONE SPETTANTE: 0 EURO pag 4

5 REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 23 %, PER I REDDITI COMPRESI TRA 0 E EURO 29 %, PER I REDDITI SUPERIORI A MA NON A EURO 31 %, PER I REDDITI SUPERIORI A MA NON A EURO 39 %, PER I REDDITI SUPERIORI A MA NON A EURO 45 %, PER I REDDITI SUPERIORI A EURO I nuovi scaglioni e le nuove aliquote previsti dall'articolo 2, comma 1, lett c) della finanziaria 2003 si applicano: con riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1 gennaio 2003; con riguardo emolumenti arretrati (articolo 16, comma 1, lett b] del TUIR) assoggettabili a tassazione separata, dai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 (rileva infatti il biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti) AGEVOLAZIONE PER I PENSIONATI L'imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente: redditi di pensione di importo non superiore a 7500 euro; redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro; il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze Se i redditi di pensione sono di importo compreso tra 7500 e 7800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo del contribuente e l'importo di 7500 euro ESEMPI IPOTESI A PERSONA FISICA CHE NEL CORSO DEL 2003 PERCEPISCE ESCLUSAMENTE REDDITI DI PENSIONE PER UN IMPORTO DI 7600 EURO CALCOLO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE (IN ASSENZA DI ONERI DEDUCIBILI) [( IMPORTO MASSIMO DEDUZIONE - REDDITO COMPLESSO) / 26000] X IMPORTO MASSIMO DI DEDUZIONE [( ) / 26000] X 7000 = 6838,3 DEDUZIONE SPETTANTE REDDITO IMPONIBILE = ,3 = 761,7 IMPOSTA NETTA = 761,7 X 23% = 175,19 L'IMPOSTA CALCOLATA SECONDO LE REGOLE ORDINARIE (175,19 EURO) È SUPERIORE ALLA DIFFERENZA TRA IL REDDITO COMPLESSO DEL CONTRIBUENTE (7600 EURO) E pag 5

6 L'IMPORTO DI 7500 EUROIL CONTRIBUENTE VERSA L'IMPORTO RISULTANTE DA TALE DIF- FERENZA IMPOSTA DOVUTA = = 100 EURO IPOTESI B PERSONA FISICA CHE NEL CORSO DEL 2003 PERCEPISCE ESCLUSAMENTE REDDITI DI PENSIONE PER UN IMPORTO DI 7600 EURO E REDDITO DERANTE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DI 500 EURO CALCOLO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE (IN ASSENZA DI ONERI DEDUCIBILI DERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE) [( IMPORTO MASSIMO DEDUZIONE + ONERI DEDUCIBILI - REDDITO COMPLESSI- VO) / 26000] X IMPORTO MASSIMO DI DEDUZIONE [( ) / 26000] X 7000 = 6838,3 DEDUZIONE SPETTANTE REDDITO IMPONIBILE = ,3 = 761,7IMPOSTA NETTA = 761,7 X 23% = 175,19 L'IMPOSTA CALCOLATA SECONDO LE REGOLE ORDINARIE (175,19 EURO) È INFERIORE ALLA DIFFERENZA TRA IL REDDITO COMPLESSO DEL CONTRIBUENTE (8100 EURO) E L'IMPORTO DI 7500 EUROIl contribuente versa l'imposta determinata secondo le regole ordinarie L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: i soggetti che erogano i trattamenti pensionistici, qualora questi siano di ammontare annuo inferiore ai 7800 euro, devono rivolgere apposita richiesta al pensionato al fine di acquisire un'autodichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione; il pensionato deve dichiarare al sostituto d'imposta, ricorrendo le circostanze, che percepisce esclusivamente reddito da pensione di importo non superiore ad euro 7800, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, specificando l'ammontare dei redditi fondiari in questione; nel caso in cui il contribuente non produca al proprio sostituto d'imposta l'autocertificazione, potrà beneficiare delle agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi, sempre che ne ricorrano i presupposti DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE, DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA L'articolo 2, comma 1, lett d) della finanziaria 2003 ha riformulato l'articolo 13 del TUIR, disponendo che l'importo della detrazione spettante: va commisurato al reddito complessivo del contribuente (e non più all'ammontare dei singoli redditi); non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno pag 6

7 CATEGORIA TUIR REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, LETT A) 46 REDDITI PERCEPITI DAI LAVORATORI SOCI DI COOPERATE 47, LETT A) INDENNITÀ E COMPENSI A CARICO DI TERZI CORRISPOSTI A LAVORATORI DIPENDENTI 47, LETT B) SOMME PERCEPITE A TITOLO DI BORSA DI STUDIO 47, LETT C) COMPENSI PERCEPITI IN RELAZIONE A RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA 47, LETT C-BIS) REMUNERAZIONI DEI SACERDOTI 47, LETT D) PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 47, LETT H-BIS) COMPENSI PERCEPITI DAI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 47, LETT L) DETRAZIONE SPETTANTE EURO SE IL REDDITO COMPLESSO 130 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 235 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 180 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 130 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 25È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO CATEGORIA REDDITI DERANTI DA PENSIONI O DA ASSEGNI ALLE STESSE EQUIPARATI TUIR 46, COMMA 2, LETT A DETRAZIONE SPETTANTE EURO SE IL REDDITO COMPLESSO 70 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 170 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 290 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 230 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 180 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 130 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 25 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO CATEGORIA TUIR REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 49, COMMA 1 REDDITI DI IMPRESA MINORE 79 DETRAZIONE SPETTANTE EURO SE IL REDDITO COMPLESSO 80 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 126 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO 80 È SUPERIORE A EURO MA NON A EURO Le detrazioni non sono cumulabili tra loro In caso di concorrenza di due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole pag 7

8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della finanziaria 2003, nel caso in cui ai fini del calcolo dell'irpef dovuta per l'anno 2003 le nuove norme dovessero rivelarsi meno favorevoli di quelle precedentemente in vigore, i contribuenti possono applicare in sede di dichiarazione dei redditi le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002 L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: la clausola di salvaguardia si riferisce al reddito complessivo Non si applica quindi nei casi in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo (ie redditi assoggettati a tassazione separata, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, soggetti ad imposta sostitutiva); il sostituto d'imposta non deve tener conto della clausola di salvaguardia in sede di effettuazione delle ritenute d'acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio EFFETTI SULLE ADDI- ZIONALI ALL'IRPEF Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della finanziaria 2003, la base imponibile delle addizionali IRPEF non è influenzata dalla deduzione prevista dal nuovo articolo 10-bis del TUIR Le addizionali: sono determinate con riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili di cui all'articolo 10; sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'irpef, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 (articolo 50, comma 4 del DLgs 446/1997 e articolo 1, comma 3 del DLgs 360/1998); non sono quindi dovute se, per lo stesso anno, l'irpef non risulti dovuta, anche per effetto della nuova deduzione per assicurare la progressività (se quest'ultima invece determina solo un minor debito d'imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al lordo della predetta deduzione) 3 SOSTITUTO D'IMPOSTA ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della finanziaria 2003, è stato riformulato l'articolo 23, comma 2, lett a) del DPR 600/1973, con la previsione che, ai fini del calcolo della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, assume rilevanza anche la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostituto d'imposta: deve operare la ritenuta: pag 8

9 sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48 del TUIR, escluse le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito: al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis, effettuando le detrazioni degli articoli 12 e 13; in sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive, non deve applicare: le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13; la deduzione di cui all'articolo 10-bis; deve considerare le mensilità aggiuntive nel reddito complessivamente erogato al dipendente, in base al quale va a calcolare l'importo spettante della deduzione per assicurare la progressività EMOLUMENTI ARRETRATI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA Gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata: non concorrono alla formazione del reddito complessivo; non sono in alcun modo influenzati, in sede di tassazione, dalla nuova deduzione di cui all'articolo 10- bis NUOVA DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSITÀ L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione deve essere autonomamente riconosciuta dal sostituto sulla base dell'ammontare del reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde; il dipendente può richiedere al sostituto di non applicare la deduzione nelle ipotesi in cui, ad esempio, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo possa presumere di avere diritto ad una deduzione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto; la deduzione deve essere riconosciuta dal sostituto sin dal primo periodo di paga del 2003 (fermo restando il fatto che in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, va eseguito il ricalcolo della deduzione spettante) CALCOLI DEL SOSTITUTO Il sostituto d'imposta deve: in via preliminare, determinare la parte di deduzione per assicurare la progressività spettante al dipendente pag 9

10 A tal fine deve: determinare l'ammontare delle somme e valori che andrà a corrispondere nel periodo d'imposta, comprendendo le mensilità aggiuntive ed i compensi della stessa natura; sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 48, comma 2, lett h); calcolare l'importo della deduzione, applicando all'ammontare teorico della stessa la percentuale risultante dal rapporto previsto dall'articolo 10-bis, comma 5 (si applica la formula evidenziata in precedenza); ragguagliare la deduzione ai singoli periodi di paga e dedurre l'importo dal reddito corrisposto nel periodo di paga; applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportati al periodo di paga; applicare all'imposta così determinata le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, anch'esse rapportate al periodo di paga ESEMPI IPOTESI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO MENSILE DI 2000 EURO (PER 12 MENSILITÀ) ASSEGNO AL CONIUGE DI 500 EURO MENSILI VERSATO TRAMITE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA (DA ESCLUDERE DAL REDDITO COMPLESSO DI LAVORO DIPENDENTE - ARTICOLO 48, COMMA 2, LETT H) CALCOLO IMPOSTA REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE = = EURO DEDUZIONE ARTICOLO 10-BIS: [( )/ 26000] X 7500 = 4470,75 RAGGUAGLIO AL PERIODO DI PAGA: 4470,75 : 12 = 372,56(IL RAGGUAGLIO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ANCHE DIDENDO L'IMPORTO PER 365 E MOLTIPLICANDO IL RISULTATO PER I GIORNI DI SPETTANZA) REDDITO IMPONIBILE: ,56 = 1127,44 CALCOLO DELL'IMPOSTA: 1127,44 X 23% = 259,31 Le ritenute sulle mensilità aggiuntive sono determinate secondo le precedenti regole (circolare n326 del 23/12/1997) Se nel corso del periodo di imposta le retribuzioni aumentano, il sostituto deve rideterminare l'importo della deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo, adeguando le stesse a decorrere dal periodo di paga nel quale la retribuzione risulta modificata Per quanto riguarda le retribuzioni già corrisposte in precedenza, la correzione delle ritenute operate può essere realizzata nel quadro delle operazioni di conguaglio pag 10

11 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato è necessario: rapportare la deduzione teorica spettante al periodo di durata del rapporto di lavoro; seguire il procedimento esaminato in precedenza per determinare l'imposta provvisoria Il dipendente potrà fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio ESEMPIO IPOTESI CONTRATTO DI LAVORO DI QUATTRO MESI, DAL 01/01/2003 AL 30/04/2003 STIPENDIO MENSILE DI 1500 EURO CALCOLO IMPONIBILE DEDUZIONE TEORICA SPETTANTE: 3000 : 365 X 120 = 986, : 365 X 120 = 1479,45 TOTALE 2465,75 DEDUZIONE: [( , ) / 26000] = 0,8640 0,8640 x 2465,75 = 2130, ,40 : 4 = 532,60 REDDITO IMPONIBILE: ,60 = 967,40 CONGUAGLIO In sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o in caso di cessazione del rapporto di lavoro) il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: alle somme ed ai valori corrisposti entro il 12 gennaio 2003 e riferiti all'anno precedente, che concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta 2002, si applicano le disposizioni in vigore per il 2002; la data del 12 gennaio, prevista dall'articolo 48, comma 1, non è prorogabile al giorno seguente non festivo, qualora cada in un giorno festivo; nella certificazione (articolo 7-bis del DPR 600/1973), il sostituto d'imposta deve indicare l'importo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione che ha riconosciuto, distinguendo la parte relativa alla quota spettante su tutte le tipologie di reddito (3000 euro) e sui redditi di lavoro dipendente (4500 euro) Tale indicazione deve essere seguita anche per i rapporti cessati nel corso del 2003, prima della predisposizione del nuovo schema di certificazione pag 11

12 OBIETTA INCERTEZ- ZA SULLA INTERPRETA- ZIONE DELLA NORMA Atteso che le sostanziali modifiche apportate alla disciplina IRPEF hanno: ingenerato una situazione di obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma; determinato per i sostituti l'impossibilità di disporre di strumenti informatici in grado di gestire le nuove procedure di applicazione delle ritenute, l'agenzia delle Entrate ha specificato che gli uffici non applicheranno sanzioni nei confronti dei sostituti che abbiano commesso irregolarità nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio FRONTALIERI DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA Ai sensi dell'articolo 2, comma 11 della finanziaria 2003, per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: per gli anni 2001 e 2002, tali redditi sono stati esclusi dalla base imponibile (articolo 3, comma 2 della Legge 388/2000 ed articolo 9, comma 23 della Legge 448/2001); la disposizione in esame si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero per svolgere la prestazione di lavoro: in zone di frontiera (ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano); in paesi limitrofi (ad esempio, Principato di Monaco); non rientrano nella disciplina in esame i lavoratori dipendenti residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto, che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi (a questi si applica il regime dell'articolo 48, comma 8-bis - circolare n207/e del 10/11/2000); ai fini del calcolo dell'imposta, occorre riferirsi alle somme percepite al netto di 8000 euro e su tale importo applicare la deduzione prevista dal nuovo articolo 10-bis del TUIR Se la tassazione è operata direttamente dal sostituto d'imposta residente, la franchigia va rapportata ai singoli periodi di paga, al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d'imposta pag 12

13 ESEMPIO IPOTESI SOMME EROGATE NEL PERIODO D'IMPOSTA DAL SOSTITUTO (DATO PREVISIONALE): EURO FRANCHIGIA 8000 EURO CALCOLO IMPONIBILE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE IMPONIBILE: EURO DEDUZIONE: [( ) / 26000] = 0,8269 0,8269 X 7500 = 6201,75 REDDITO IMPONIBILE: ,75 = 5798,25 L'IMPONIBILE VA DISO PER I PERIODI DI PAGA, CON APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL TUIR, RAGGUAGLIANDO AL PERIODO DI PAGA I CORRISPON- DENTI SCAGLIONI ANNUI DI REDDITO ED APPLICANDO LE DETRAZIONI DI CUI AGLI ARTI- COLI 12 E 13, RAPPORTATE AL PERIODO STESSO CITTÀ DEL VATICANO Con comunicato stampa del 16 gennaio 2003 l'agenzia delle Entrate ha precisato che: il regime di esenzione dall'irpef per le retribuzioni e le pensioni corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede (articolo 3 del DPR 601/1973) non ha subito alcuna modifica; il nuovo regime IRPEF è applicabile ai redditi prodotti da residenti in Italia che lavorano nello Stato della Città del Vaticano, qualora la retribuzione sia corrisposta da altri datori di lavoro, diversi dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede pag 13

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