Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N Il conguaglio fiscale di fine anno Focus sugli adempimenti a carico del datore di lavoro A cura di Debhorah Di Rosa Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie I datori di lavoro sono chiamati, in occasione della elaborazione del LUL di dicembre, ad effettuare il conguaglio fiscale sulla totalità delle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti: esso consiste nei calcolo definitivo dell IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, dovute dal lavoratore con riferimento al periodo d imposta ll lavoratore infatti, qualora non abbia ulteriori redditi da dichiarare, non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Per il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio, il datore di lavoro deve tenere conto delle detrazioni spettanti al lavoratore e degli altri redditi da questi comunicati. Inoltre, va verificata l effettiva spettanza del bonus Irpef e l eventuale applicazione del contributo di solidarietà. Premessa Il sistema di tassazione del reddito da lavoro dipendente è basato sull'applicazione di ritenute d'acconto che vengono operate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore nei singoli periodi di paga implica. Di conseguenza, al termine del periodo d imposta, è necessario rideterminare l'imposta sulla base dei dati raccolti a consuntivo. Tutti i sostituti d imposta, che nel periodo d imposta hanno corrisposto somme e valori qualificabili come redditi di lavoro 1

2 dipendente o assimilati, sono chiamati, in occasione dell elaborazione del LUL di dicembre, a calcolare il conguaglio a saldo dell IRPEF e delle relative addizionali, se dovute. Per definire correttamente il periodo d imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a spettanze del 2016 (c.d. criterio di cassa allargato). Le operazioni di trattenuta e versamento, o di rimborso e compensazione derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio Infatti, una volta determinata l imposta lorda è necessario procedere al calcolo delle detrazioni spettanti e porle a confronto con quelle già fruite dal lavoratore per determinare l imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore. Sostituto e sostituito Il sistema di tassazione basato sull'effettuazione di ritenute d'acconto sui compensi corrisposti nei singoli periodi di paga comporta la necessità di rideterminare l'imposta su base annua. I sostituti di imposta devono quindi effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi erogati tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. I lavoratori dipendenti e dei pensionati: questi ultimi infatti non hanno più l obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d imposta le informazioni necessarie all attribuzione delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico. L obbligo di presentare al sostituto d imposta una nuova dichiarazione di spettanza delle detrazioni sussiste solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati. Come regola generale vale il criterio della ripartizione, nella misura del 50%, della detrazione per figli a carico tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Tuttavia, in alternativa alla ripartizione in ragione del 50%, è consentito che i genitori si accordino per l attribuzione dell intera detrazione a quello tra i genitori stessi che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Non è possibile prevedere ripartizioni diverse. L eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare, necessariamente, tutti i figli dei medesimi genitori che, quindi, in presenza di due o più figli, non possono richiedere per uno dei figli la detrazione a favore del genitore con reddito più elevato, e per gli altri effettuare, invece, l ordinaria ripartizione della detrazione nella misura del 50%. 2

3 Il contribuente residente extracomunitario, ma con familiari a carico residenti all estero è tenuto ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 del Dpr n. 445/2000: il grado di parentela del familiare per il quale intende fruire delle detrazioni, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui queste condizioni sono cessate; che il reddito dei familiari a carico, al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, non supera 2.840,51; che nel Paese di residenza non gode di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Imponibilità degli elementi retributivi Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della suddetta documentazione il lavoratore, per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, deve presentare al datore di lavoro una richiesta accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Il datore di lavoro deve riconsiderare tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente durante l'anno in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato. Tabella 1 Computabilità degli emolumenti retributivi Elemento retributivo Retribuzioni correnti Mensilità aggiuntive Arretrati relativi ad anni precedenti Indennità di fine rapporto Somme a carico degli Enti previdenziali corrisposte direttamente dall'azienda QUIR Trasferta (entro i limiti di importo stabiliti dal TUIR) Computabilità NO NO NO 3

4 La procedura di conguaglio Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, deve procedere: al cumulo di tutte le retribuzioni (imponibile fiscale) corrisposte nell'anno; all'individuazione dell'imposta lorda dovuta sull'ammontare complessivo delle retribuzioni medesime, che viene determinata applicando alla base imponibile complessiva l'aliquota progressiva IRPEF del corrispondente scaglione annuo di reddito; al computo delle detrazioni annue spettanti e di quelle già fruite dal lavoratore dipendente; alla determinazione dell'imposta netta complessiva. a rapportare l imposta netta all'ammontare complessivo delle ritenute operate; recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto (conguaglio a debito); rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta (conguaglio a credito). Conguaglio a debito In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il dipendente può chiedere al datore di lavoro di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,40% mensile. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Conguaglio a credito Se, invece, le operazioni di conguaglio si chiudono con un credito per il dipendente, il sostituto deve effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell'anno. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui tali operazioni sono effettuate in corso di anno a causa della cessazione del rapporto di lavoro (anche se per decesso del sostituito). 4

5 Il datore di lavoro che, in sede di conguaglio di fine anno, si trovi per tutto o per parte del personale nell'impossibilità di procedere, a causa dell'incapienza del monte ritenute a sua disposizione, al rimborso dell'imposta che risulta trattenuta in più, è autorizzato ad eseguire la compensazione con le ritenute da effettuare sui redditi di lavoro dipendente nell'anno successivo, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Flusso procedure di conguaglio Cumulo di tutte le retribuzioni corrisposte nell anno Individuazione dell imposta lorda Computo delle detrazioni spettanti e di quelle già fruite Determinazione imposta netta Raffronto imposta netta / ritenute operate in corso d anno DEBITO DA TRATTENERE CREDITO DA RIMBORSARE Bonus Irpef È stata confermata a regime l erogazione del c.d. Bonus Renzi in favore dei lavoratori percettori di redditi di lavoro dipendente o di alcune tipologie di redditi assimilati. Il bonus spetta a condizione che il reddito lordo annuo complessivo, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, conseguito dal lavoratore nel periodo d imposta 2015 non superi i euro. Ne deriva che il sostituto d imposta a fine anno deve verificare l effettivo rispetto dei requisiti e dunque la legittima spettanza del bonus, tenendo in considerazione anche gli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore. 5

6 L ammontare del credito è stabilito: in misura fissa pari a 640 euro per coloro che conseguono un reddito annuo complessivo che non supera ; in misura decrescente per i redditi eccedenti fino al limite di , calcolata secondo la seguente proporzione: ( reddito complessivo ) / Contributo di solidarietà I contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale deve recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. La legge 14 settembre 2011, n. 148 ha previsto l applicazione di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo di importo superiore a euro lordi annui. La norma ha decorrenza dal 1 gennaio 2011 ed è stata prorogata per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre Il contributo di solidarietà è determinato dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno. Ai fini della determinazione dell'irpef dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta deve riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, certificando nella CU il relativo ammontare. - Riproduzione riservata - 6

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