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1 Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, Messaggio n Allegati 2 OGGETTO: Legge 30 dicembre 2004 n Finanziaria Con Circolare n.2, del 3 gennaio u.s., l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità in materia di ritenute fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2005 e sugli adempimenti dei sostituti d imposta. In particolare sono evidenziate le seguenti innovazioni: NUOVA BASE IMPONIBILE Nella determinazione della base imponibile IRPEF è stata apportata l innovazione delle: a) Deduzioni Familiari che si aggiungono a quella già introdotte dal 1 gennaio 2003 per assicurare la progressività dell imposta. Tali deduzioni, in sostituzione delle detrazioni d imposta per oneri di famiglia, si caratterizzano, rispetto alle detrazioni previgenti, come riduzione della base imponibile di importi stabiliti in via teorica, il cui ammontare effettivo deve essere determinato in relazione al reddito complessivo secondo un rapporto che verrà successivamente illustrato. La legge prevede le seguenti deduzioni per oneri familiari Coniuge a carico Per ciascun figlio a carico ed altre

2 persone di cui all art.433 c.c Le deduzioni per il figlio a carico possono aumentare nella misura indicata per i seguenti casi Figlio di età inferiore a tre anni Primo figlio in sostituzione del coniuge Per ciascun figlio portatore di handicap Nulla è innovato per quanto riguarda le condizioni reddituali dei familiari per essere considerati a carico (al riguardo si rinvia alle allegate circolari dell Agenzia delle Entrate n 10 del 15 marzo 2004 e n 2 del 3 gennaio 2005).Come per le detrazioni previgenti, anche le Deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si è verificato il carico familiare fino a quello in cui lo stesso viene a cessare. E data facoltà ai coniugi di ripartirsi la deduzione per i figli a carico. b) Determinazione delle deduzioni effettivamente spettanti Come si è accennato, l importo effettivo delle deduzioni per oneri di famiglia è determinato rapportando quelle teoriche sopra evidenziate, al reddito complessivo del contribuente. In particolare la legge prevede che le deduzioni spettino per la parte corrispondente al seguente rapporto: deduzione teorica per oneri di famiglia +oneri deducibili reddito complessivo Il risultato del rapporto può essere : Maggiore o uguale a 1 Zero o minore di Zero Compreso tra zero e 1 La deduzione compete per intero La deduzione non compete Compete nella misura teorica moltiplicata per il valore del rapporto

3 Come si può rilevare si tratta di un meccanismo di calcolo simile a quello per la Deduzione per assicurare la progressività dell imposta per il quale il rapporto è oneri deducibili+deduzione teorica (7.000 o o 4.500) reddito complessivo Il risultato del predetto rapporto deve essere moltiplicato per la deduzione teorica al fine di stabilire l importo che può essere portato in deduzione dal reddito complessivo per la determinazione del reddito imponibile. In ogni caso, per determinare la base imponibile IRPEF, su cui calcolare l imposta lorda, è necessario procedere separatamente alla determinazione della deduzione per coniuge e figli a carico e della deduzione per la progressività dell imposta ; i relativi ammontari devono essere infatti dedotti, unitamente agli oneri deducibili dell art. 10 TUIR, dal reddito complessivo. c) Deduzione per addetti all assistenza personale Si tratta di un ulteriore Deduzione fino ad un massimo di 1.820, comunque limitata all ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate dal contribuente, per l assistenza alla sua persona o ai suoi familiari, anche se non a carico e non conviventi. Tale deduzione può essere fatta valere dal contribuente soltanto in sede di dichiarazione dei redditi personali; non incide, quindi, sulle ritenute che il sostituto d imposta deve operare. NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE D IMPOSTA La legge Finanziaria ha previsto, tra l altro, una revisione delle aliquote, il cui numero è stato ridotto a tre, e degli scaglioni per la determinazione dell imposta. Fino a % Oltre fino a % Oltre % In particolare, l art 13 del TUIR, come modificato dalla legge Finanziaria prevede che l imposta lorda sia determinata applicando le nuove aliquote al reddito complessivo assunto al netto, sia degli oneri deducibili, che della deduzione per assicurare la progressività dell imposta (No TAX Area) e della deduzione per oneri di famiglia. Oltre alle tre aliquote IRPEF sopra evidenziate è stato previsto, per i redditi superiori a , un contributo di solidarietà del 4%, da applicare alla

4 parte di reddito imponibile che eccede tale importo. Come precisato nella Circ. n.2 del 3 gennaio 2005, tale contributo va interpretato e gestito a tutti gli effetti come una ulteriore aliquota di imposta. ABROGAZIONE DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE, DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA MINORE. La Finanziaria ha abrogato le detrazioni dall imposta lorda previste per fasce di reddito, qualora nel reddito complessivo del contribuente affluissero anche redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o di impresa minore. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Per evitare che le nuove norme possano determinare un peggioramento del trattamento fiscale dei contribuenti, è previsto che gli stessi, in sede di dichiarazione annuale dei soli redditi del 2005, possano applicare le norme in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli. TASSAZIONE DEGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE Per gli emolumenti arretrati erogato a partire dal 1 gennaio 2005 trovano applicazione le aliquote e gli scaglioni di reddito introdotti dalla legge finanziaria 2005, nonché il contributo del 4% per i redditi superiori a Al riguardo è previsto che, ai fini della determinazione dell aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto deve prendere in considerazione, deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività d imposta (Vedi adempimenti del sostituto d imposta). ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA 1) Calcolo delle ritenute Le ritenute devono essere effettuate sulla parte imponibile delle somme corrisposte in ciascun periodo di paga, senza includere le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, con le aliquote IRPEF (compreso il contributo del 4%), ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni per la progressività e per oneri di famiglia. Non trovano, quindi, applicazione, in quanto soppresse, le detrazioni per lavoro dipendente. In sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive e sui compensi

5 della stessa natura, non trovano applicazione le deduzioni per la progressività né quelle per oneri di famiglia. Le mensilità aggiuntive concorrono, ciò nonostante, alla determinazione del reddito complessivo da considerare per la determinazione di entrambe le deduzioni. In merito alle modalità di applicazione delle deduzioni per oneri di famiglia la legge subordina il loro riconoscimento alle stesse condizioni previste per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia della previgente normativa (dichiarazione del contribuente di averne diritto, variazioni ecc). Ove non vi siano nuove indicazioni da parte del dipendente, il sostituto può utilizzare i dati già comunicatigli per la fruizione delle detrazioni d imposta per carichi di famiglia. Pertanto, tutte le dichiarazioni rilasciate potranno essere utilizzate anche per il riconoscimento delle nuove deduzioni per oneri di famiglia senza che si renda necessario chiedere il rilascio di una nuova dichiarazione. Si ribadisce che le deduzioni per oneri di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si è verificato il carico familiare fino a quello in cui lo stesso viene a cessare. E data facoltà ai coniugi di ripartirsi la deduzione per i figli a carico. In quest ultima ipotesi la deduzione teorica spettante è quella corrispondente alla quota del singolo coniuge (vedi nuova base imponibile lettera b). Come già precisato, il calcolo della deduzione spettante per oneri di famiglia tiene conto dell ammontare del reddito complessivo. Il dipendente, pertanto, può richiedere al sostituto di non applicare dette deduzioni nell ipotesi in cui, disponendo di altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente allo stesso corrisposti, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma di avere diritto a deduzioni inferiori a quelle che gli sarebbero riconosciute dal sostituto medesimo. Il dipendente, al fine di consentire che la tassazione operata dal sostituto nel corso dell anno si discosti il meno possibile rispetto a quella che verrà operata in sede di conguaglio o in sede di dichiarazione dei rediti, può comunicare l ammontare presunto del reddito complessivo in base al quale il sostituto dovrà calcolare le deduzioni spettanti. Salvo diverse indicazioni del dipendente il sostituto assumerà in via presuntiva quale reddito complessivo di riferimento esclusivamente il reddito complessivo di lavoro dipendente corrisposto nell anno. In sintesi il sostituto d imposta deve operare nel seguente modo: determinare l ammontare della retribuzione complessiva che corrisponderà nell anno; sottrarre l ammontare degli oneri deducibili, trattenuti direttamente, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; calcolare l importo della deduzione per la progressività dell imposta ; calcolare l importo della deduzione per oneri di famiglia ragguagliare le deduzioni ai singoli periodi di paga; sottrarre dal reddito erogato, già al netto degli oneri, le quote di deduzione spettanti;

6 determinare su quest ultimo importo le ritenute sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga e del contributo del 4%. In caso di rapporti di lavoro inferiori all anno, il dipendente può chiedere al sostituto di riconoscergli le nuove deduzioni per oneri di famiglia, come pure la deduzione base di per assicurare la progressività, in relazione all intero periodo d imposta. 2) Ritenute sugli emolumenti arretrati Ai fini della determinazione dell aliquota media cui assoggettare le competenze arretrate, la Circolare dell Agenzia delle Entrate precisa che il reddito complessivo del biennio precedente, corrisposto dal sostituto, deve essere assunto al netto della deduzione per la progressività dell imposta e delle deduzione per oneri familiari. Ciò ovviamente se tali deduzioni sono state riconosciute nei due anni di riferimento Per la determinazione dell aliquota si tiene conto delle nuove aliquote, compreso il contributo del 4%, e dei relativi scaglioni di reddito. 3) Conguaglio La legge finanziaria ha modificato in parte l art. 23. del DPR 29/09/1973, n 600, prevedendo: l eliminazione dalle operazioni di conguaglio, già previste dal 3 comma dello stesso art.23, dei compensi e delle indennità erogati da terzi e comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell anno; il ricalcolo definitivo delle deduzioni per garantire la progressività dell imposizione e di quelle per gli oneri familiari. Tenuto conto delle deduzioni ricalcolate, entro il 28 febbraio dell anno successivo, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione stessa, si dovrà effettuare il conguaglio tra l ammontare delle ritenute operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo, se riferiti all anno precedente, e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti stessi. La circolare dell Agenzia delle Entrate prevede che nella certificazione fiscale rilasciata dal sostituto d imposta dovrà essere evidenziato, distintamente, l ammontare della deduzione per garantire la progressività dell imposizione e quello delle deduzioni per gli oneri familiari. Tale indicazione dovrà essere eseguita anche per i casi di cessazione nel corso del 2005, prima della predisposizione del modello CUD In tal caso, l indicazione delle deduzioni per oneri familiari riconosciute deve essere effettuata nelle annotazione del Mod CUD 2005, utilizzando il codice 99, tabella B. Una ulteriore modifica dell art.23 del DPR 29/09/1973, n 600, attiene alla

7 soppressione del terzo periodo del 4 comma dello stesso articolo. La disposizione abrogata prevedeva che nell ipotesi di più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d imposta il sostituito, alla consegna della certificazione unica concernente i redditi erogati da altri soggetti, dovesse anche comunicare all ultimo sostituto in quale modo intendesse regolare l eventuale debito d imposta in caso di incapienza delle retribuzioni a subirne il prelievo. La soppressione della disposizione comporta, pertanto, il venir meno dell obbligo della comunicazione al momento della consegna della certificazione unica suddetta. Rimane, tuttavia, la facoltà del sostituito, in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, di scegliere, dichiarandolo al sostituto, fra il versamento dell importo corrispondente alle ritenute ancora dovute e l autorizzazione ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d imposta. In mancanza della dichiarazione suddetta, l eventuale incapienza rilevata sulle retribuzioni del personale dipendente sarà colmata con il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. 4) Decorrenza Le nuove disposizioni devono essere applicate dal primo periodo di paga del ) Clausola di salvaguardia Tale clausola potrà essere fatta valere dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto d imposta non dovrà tenerne conto in sede di effettuazione delle ritenute relative ai singoli periodi di paga né in sede di conguaglio. Resta fermo che se il sostituto d imposta presta assistenza fiscale è tenuto, in tale sede, ad applicare la suddetta clausola. Con riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alle altre innovazioni di natura fiscale introdotte dalla Finanziaria 2005, e di trasmettere i nuovi modelli delle Dichiarazioni concernenti il diritto alle deduzioni dal reddito, si trasmette copia delle Circolari dell Agenzia delle Entrate n 10/E e 2/E rispettivamente del 15 marzo 2004 e 3 gennaio 2005, nelle quali sono più dettagliatamente illustrate le innovazioni apportate in materia di ritenute fiscali ed adempimenti dei sostituti d imposta. Con l occasione si ricorda che con Legge n. 326 del 24 novembre art è stato previsto, per i cittadini extracomunitari, aventi diritto alle deduzioni per oneri familiari (già detrazioni per carichi di famiglia) l obbligo di esibire: lo stato di famiglia dal quale risultino i figli a carico residenti in Italia; una documentazione equivalente del Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine, per i figli a carico non residenti in Italia. ***

8 Per ulteriori chiarimenti in ordine all applicazione della normativa fiscale rivolgersi alla Sig.ra Giancarla LEONE , d.ssa Maria Pia VARIO , Sig. Gianfranco ORIETI , dott. Michele TRUNCALI della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio Area Normativa Fiscale. *** Il Direttore Centrale Risorse Umane (Domenico Petillo) Il Direttore Centrale delle Prestazioni (Mauro Nori) Il Direttore Centrale Delle Prestazioni A Sostegno Del Reddito (Luigi Ziccheddu) Il Direttore Centrale S. I. T. (Dionigi Spadaccia) Il Direttore Centrale Finanza, Conatbilità e Bilancio (Giovanni Angelini) Allegato 1, Allegato 2.

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