REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE AD 2 13, 1, 8.000,00 FINO AD
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- Aureliano Palla
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1 La Legge di stabilità 2014 ha modificato l art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi nella parte relativa alle detrazioni di lavoro dipendente e ai redditi assimilati individuati all art. 50, comma 1, alle lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l). (1*) Dette modifiche sono state introdotte dall art.1, comma 127 della suddetta L , n 147 e comportano un aumento delle detrazioni IRPEF a favore dei percettori dei redditi indicati nel primo periodo, riducendo in tal modo il cuneo fiscale. Nel dettaglio le modifiche all art. 13 comma 1, lett. a), b) e c) sono le seguenti: a) Detrazione d imposta per i titolari di reddito complessivo fino ad 8.000,00 : 1.880,00 annui. (La detrazione di 1.840,00 è stata aumentata di 40,00 annui); b) le detrazioni previste per i redditi superiori ad 8.000,00 e fino ad ,00, riportate alle lett. b) e c) dell art. 13, sono state modificate come segue: reddito complessivo superiore ad 8.000,00 e fino ad ,00: la detrazione spettante è pari ad [978,00 + ((902,00 *( ,00 reddito complessivo/20.000,00))]; reddito complessivo superiore ad ,00 e fino ad ,00: la detrazione spettante è pari ad [978 * (55.000,00 reddito complessivo/27.000,00)]; Le detrazioni aggiuntive, nei casi in cui il reddito complessivo sia compreso fra ,00 ed ,00, sono state abrogate (cfr. art. 13, comma 2 TUIR ora abrogato). Detrazioni per lavoro dipendente e redditi assimilati previste dall art. 13 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014 Principi generali: le detrazioni devono essere calcolate in base al periodo di lavoro nell anno e graduate in base al reddito complessivo; tutti i coefficienti si assumono con le prime 4 cifre decimali; le detrazioni spettano a condizione che il coefficiente sia > 0. 1 Art. 13, comma 1, lett. a) REDDITO COMPLESSIVO FINO AD 8.000,00 Detrazione teorica ,00 Precisazioni: a) la detrazione effettiva per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore ad 690,00; b) per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione effettiva non può essere inferiore ad 1.380,00. TALI MISURE MINIME ( 690,00 ED 1.380,00) COMPETONO FINO A CAPIENZA DELL IMPOSTA LORDA. (Per i criteri applicativi cfr. circolare Agenzia Entrate , n. 15, p. 2.3) 2 Art. 13, comma 1, lett. b) REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE AD 8.000,00 FINO AD ,00 Detrazione teorica (da rapportare al periodo di lavoro): Formula: [902 * ( reddito complessivo/20.000)]
2 3 Art. 13, comma 1, lett. c) REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE AD ,00 FINO AD ,00 Detrazione teorica (da rapportare al periodo di lavoro): Formula: 978 * ( reddito complessivo/27.000) I contribuenti con reddito complessivo a partire da ,00 compresi NON percepiscono alcuna detrazione (1*) I redditi assimilati che, a richiesta, possono fruire della detrazione pari a quelle di lavoro dipendente sono i seguenti: - i compensi dei soci lavoratori delle cooperative (art. 50, comma 1, lett. a); - le indennità e i compensi percepiti dai lavoratori dipendenti a carico di terzi, per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50, comma 1, lett. b); - i compensi relativi a borse di studio e ad assegni di formazione professionale (articolo 50, comma 1, lettera c); - i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (articolo 50, comma 1, lettera c-bis); - le remunerazioni ai sacerdoti (articolo 50, lettera d); - le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; (articolo 50, lettera h-bis); - i redditi corrisposti ai lavoratori socialmente utili (articolo 50, lettera l). Esempi di calcolo in busta paga CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO FINO AD 8.000,00 Si consideri un dipendente a tempo indeterminato che, nell anno 2014, percepisce un reddito fiscale complessivo da lavoro pari ad 5.300,00=. Il dipendente cessa a decorrere dal e quindi, i giorni di lavoro, sono n. 90 Calcolo delle detrazioni spettanti REDDITO COMPLESSIVO ,00 IRPEF LORDA ,00 + a) in assenza di indicazioni da parte del lavoratore (690,00/365)*90 =.. 170,14 b) in presenza di dichiarazione del percipiente di non possedere altri redditi nell anno.. 690,00 Dette detrazioni sono state calcolate con i criteri esposti nella circolare Agenzia delle Entrate , n. 15, paragrafo 2.3 Rapporti di lavoro inferiori all anno.
3 Resta fermo che il percipiente richiederà le detrazioni effettivamente spettanti per la propria fascia di reddito (non godute in busta paga) in sede di dichiarazione dei redditi. Se il dipendente avesse avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato per uguale reddito complessivo e stessa durata del rapporto di lavoro, il calcolo in busta paga sarebbe stato il seguente: Calcolo delle detrazioni spettanti REDDITO COMPLESSIVO ,00 IRPEF LORDA ,00 + a) in assenza di indicazioni da parte del lavoratore (1.380,00/365)*90 =.. 340,27 b) in presenza di dichiarazione del percipiente di non possedere altri redditi nell anno ,00 (La misura minima prevista dall art. 13 del TUIR di 1.380,00= è stata ridotta ad 1.219,00 per incapienza dell imposta lorda) CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE AD 8.000,00 E FINO AD ,00 Dipendente che, per l intero anno 2014, percepisce un reddito complessivo di lavoro dipendente pari ad ,00=. Giorni di spettanza delle detrazioni n Calcolo delle detrazioni spettanti dal REDDITO COMPLESSIVO ,00 IRPEF LORDA 3.220,00= [902 * (28.000, ,00 / )] ,40 Nel caso in cui le giornate di spettanza siano inferiori a n. 365, l importo di 1.609,40= deve essere rapportato ai giorni effettivi di spettanza. (In base alle regole 2013 la formula era: 1.338,00 + [(502 * (15.000, ,00 / 7000)] e le detrazioni spettanti ammontavano ad 1.409,69= Maggiore detrazione spettante nell anno 2014 = 199,71 (1.609, ,69) CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE AD ,00 E FINO AD ,00 Dipendente che, per l intero anno 2014, percepisce un reddito complessivo di lavoro dipendente pari ad ,00=. Giorni di spettanza della detrazione n. 335 in quanto ha fruito di n. 30 giorni di aspettativa per motivi personali, priva di qualsiasi retribuzione.
4 Calcolo delle detrazioni spettanti dal REDDITO COMPLESSIVO ,00 IRPEF LORDA ,00= Detrazione teorica: [978 * (55.000, ,00 / )] = 470,81 Detrazione effettiva, rapportata ai giorni di spettanza: (470,81/365 * 335). 432,11 (In base alle regole 2013 la formula era: [1.338,00 * (55.000, ,00 / )] e le detrazioni teoriche ammontavano ad 434,85= mentre le effettive, per n. 335 giornate, ad 399,11= Maggiore detrazione teorica spettante nell anno 2014 = 35,96 (470,81 434,85). Maggiore detrazione effettiva spettante = 33,00 (432,11 399,11) CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE AD ,00 Al raggiungimento del reddito complessivo di ,00 il percipiente non ha più diritto ad alcuna detrazione di lavoro. LE ALTRE DETRAZIONI PREVISTE DALL ART. 13 DEL TUIR CHE NON SONO STATE MODIFICATE REDDITI DI PENSIONE Le detrazioni previste dall art. 13 del TUIR, ai commi 3 e 4 restano invariate. In generale: 1) l articolo 11, comma 2, del TUIR dispone una esenzione dall IRPEF in favore dei soggetti che percepiscono soltanto redditi di pensione non superiori a euro, goduti per l intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; 2) ai sensi dell articolo 13, comma 3, del TUIR la misura della detrazione per redditi di pensione varia da un massimo di (per redditi fino a euro annui) e si annulla per redditi pari o superiori a euro annui; 3) Il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede un incremento della detrazione in favore dei pensionati che hanno compiuto i 75 anni di età. REDDITI artt. n. 50, comma 1, lett. e), f), g). h), i) ad esclusione degli assegni periodici al coniuge, nn. 53, 66 e. 67 comma 1, lett. i) ed l) Le detrazioni per i redditi sopra indicati sono invariate. Ne sono un esempio le indennità di carica elettiva per le quali spettano, qualora richieste
5 dal percipiente, le detrazioni nella misura e con le modalità previste dal comma 5 dell art. 13 del TUIR. (a condizione che il richiedente non fruisca di nessun altra detrazione prevista dallo stesso art. 13).
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro;
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