Voucher e lavoro accessorio
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- Giuliano Vanni
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1 CIRCOLARE N. 15 Maggio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Le novità più importanti in Materia di Lavoro Voucher e lavoro accessorio L utilizzo del lavoro accessorio, dalla sua introduzione, ha avuto sempre più successo tanto che con la riforma del lavoro del 2012 ne è stato esteso l ambito di applicazione a tutti i soggetti prestatori e per tutte le attività. Il pagamento di tali prestazioni avviene attraverso la corresponsione di buoni lavoro, detti voucher che assicurano il datore di operare nella legalità con le dovute coperture assicurative (Inail ed Inps) per il servizio e permettono al prestatore di integrare le proprie entrate percependo un compenso fiscalmente esente, del corrispettivo netto di 7,50 (nel caso di voucher da 10,00). Con la Legge 92/2012 sono state abrogate le limitazioni delle categorie di lavoratori e di attività interessate, pertanto ad oggi chiunque (lavoratori part-time, full-time, pensionato, studente, disoccupato) può svolgere occasionalmente qualunque attività (eccezion fatta per il settore agricolo); tuttavia vi sono dei limiti economici al superamento dei quali scatta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. I suddetti limiti sono, per il 2014 (con la rivalutazione Istat prevista dalla circolare 28/2014 ai sensi della L.92/2012): per il committente imprenditore commerciale o libero professionista: massimo annui netti per prestatore per il committente piccolo imprenditore e committenti pubblici: massimo annui netti per prestatore per prestatore: massimo annui netti anche da più committenti (è il committente a dover verificare il non superamento di detto limite del prestatore, facendosi rilasciare un apposita dichiarazione) Il committente può acquistare i buoni presso le sedi Inps, gli uffici postali, le tabaccherie autorizzate, le banche o telematicamente, l importante è che prima dell inizio della prestazione ne dia comunicazione registrandosi attraverso i canali telematici. Data la proliferazione dei voucher si è posto con insistenza il problema del loro trattamento fiscale in capo al soggetto che eroga il compenso. In modo particolare, se detto compenso possa considerarsi deducibile ai fini Irap da parte dell impresa. Si ritiene, al riguardo, di dover formulare parere negativo, non tanto perché il compenso rientrerebbe tra i costi di lavoro dipendente (si parla di prestazione da parte di un soggetto che non può certamente essere considerato lavoratore dipendente), bensì una funzione del carattere di occasionalità della prestazione. Come è noto, tutte le prestazioni occasionali sono indeducibili dalla base imponibile Irap. Il fatto che la prestazione non generi in capo al percipiente un reddito da lavoro dipendente o assimilato comporta, inoltre, che essa non possa rientrare tra quei costi che vanno considerati (in quanto 1
2 costi del lavoro dipendente) nel calcolo della deduzione analitica dell Irap pagata sul costo del lavoro. Bonus ai dipendenti e assimilati E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L n.66, contenente disposizioni urgenti per la competitività. L art. 1 prevede il riconoscimento di un bonus di 640,00 annuo ai lavoratori dipendenti ed assimilati titolari di un reddito complessivo per l anno d imposta 2014 non superiore ad Il credito d imposta è applicato in via automatica dal sostituto d imposta e, in mancanza di sostituto, potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto. Si precisa che le seguenti disposizioni si applicano per il solo periodo d imposta Beneficiari del Bonus: contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all art.49, c.1 Tuir contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente : compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993 (redditi determinati da forme di previdenza complementare) comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative Redditi Esclusi: redditi di pensione compensi per l attività di libero professionista indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro Condizioni: i contribuenti titolari dei redditi indicati devono avere un imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da loro spettanti in base all art.13, c. 1 Tuir. L importo delle detrazioni è assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Non rileva la circostanza che l imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall art. 13, c. 1 Tuir, quali ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall art. 12 Tuir per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l anno d imposta 2014 non superiore a Il reddito complessivo rilevante è assunto al netto del reddito del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 2
3 Soggetti esclusi: contribuenti il cui reddito complessivo non sia formato dai redditi specificati contribuenti che non abbiano un imposta lorda generata da redditi specificati superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all art. 13, c. 1 Tuir (incapienti: reddito complessivo non superiore ad 8.000) contribuenti che, pur avendo un imposta lorda capiente, sono titolari di un reddito complessivo superiore ad Misura del credito d imposta: REDDITO COMPLESSIVO IMPORTO DEL CREDITO superiore a ma inferiore a ,00 superiore a ma inferiore a x [( reddito complessivo)/ 2.000] superiore a ,00 Caratteristiche del credito d imposta: non concorre alla formazione del reddito. Non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali comunali e regionali. Non incide sul calcolo dell Irap del soggetto erogante è rapportato al periodo di lavoro nell anno Modalità di riconoscimento del credito: il credito d imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d imposta senza che questi debbano attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari i sostituti d imposta riconoscono il credito eventualmente spettante, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al , a partire dal primo periodo di paga utile i sostituti d imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base e i dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dell importo in base a: reddito previsionale e detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l anno; dati di cui i sostituti d imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell anno Il credito deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. Il calcolo del periodo di lavoro nell anno 2014 è effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria. Adempimenti dei sostituti d imposta: il credito d imposta è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso il sostituto d imposta utilizza, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. Rientrano nell ammontare complessivo utilizzabile, a titolo d esempio, le ritenute relative all Irpef, alle addizionali comunali e regionali all Irpef nonché le ritenute relative all imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di in capienza del monte ritenute tale da non consentire l erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. I contributi utilizzati per l erogazione del credito 3
4 d imposta, determinati dall incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti d imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall Inps dall ammontare delle ritenute da versare mensilmente all erario nella sua qualità di sostituto d imposta l importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) gli importi non versati per effetto di tali disposizioni dovranno essere indicati nel modello 770 Contribuenti senza sostituto d imposta: i soggetti titolari nel corso dell anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d imposta tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l anno 2014, non sia stato riconosciuto,in tutto o in parte, dai sostituti d imposta, ed esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio Credito non spettante: fermo restando che i sostituti d imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta. Ad esempio: titolari di un reddito complessivo superiore a derivante da redditi diversi da quelli erogati da sostituto d imposta il sostituto d imposta potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione. In ogni caso entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d imposta un credito d imposta in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi Imposta sostitutiva premi di produttività Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98, è stato pubblicato il DPCM 19 febbraio 2014, recante le modalità attuative delle misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro nell anno corrente, previste dalla legge di stabilità 2013 Il Dpcm rinnova, anche per il 2014, il beneficio fiscale derivante dall applicazione dell imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell Irpef e delle addizionali, sui premi di produttività erogati a titolo di retribuzione in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Il decreto stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014, l agevolazione di cui all art. 1, comma 481, della L. 228/2012, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a euro (da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva). La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che potrà beneficiare della suddetta agevolazione, non potrà comunque eccedere, nel corso del 2014, l importo di euro lordi (per il 2013 tale importo era stabilito in euro). 4
5 Interessi di mora L Inps, con la circolare 54/2014, ha reso noto che dal 1 maggio 2014 gli interessi di mora applicati per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo diminuiscono dal 5,2233% al 5,14%. Modifiche al decreto lavoro Contratto a termine L attuale versione del D.L. 34/2014, approvato dal Senato e che attende l ultima lettura della Camera prima della conversione in legge, prevede, tra l altro, quanto segue: possibilità, per il datore di lavoro, di non indicare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che legittimano l apposizione di un termine al rapporto di lavoro solo per il primo contratto, purché di durata non superiore a 36 mesi il numero delle possibili proroghe del contratto a tempo determinato scende da 8 a 5 proroghe è introdotto un limite all utilizzo dei contratti a termine, nella misura del 20% dell organico aziendale le aziende che supereranno detta soglia non saranno più punite con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma con una sanzione pecuniaria Apprendistato E' confermato l obbligo del piano formativo scritto nel contratto di apprendistato La formazione per il lavoratore apprendista potrà essere svolta anche a livello aziendale o da associazioni imprenditoriali, nel rispetto delle linee guida adottate dalle Regioni nello scorso mese di febbraio Le aziende che hanno una richiesta di lavoro stagionale potranno assumere un apprendista anche a tempo determinato, purché la Regione abbia previsto un percorso di crediti formativi nell ambito dell alternanza scuola-lavoro Durc Si prevede la dematerializzazione del Durc, con la possibilità di verificare, in tempo reale, la regolarità contributiva dell azienda Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. Cordiali saluti. 5
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