Fiscal News N. 61. Semplificazioni: nuova addizionale regionale. La circolare di aggiornamento professionale Rimborsi ai dipendenti
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- Gennaro Serafini
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Semplificazioni: nuova addizionale regionale Categoria: Irpef Sottocategoria: Addizionale regionale L articolo 8 del Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs n. 175/2014): uniforma la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno di riferimento. In precedenza, ai fini della determinazione dell addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente; prevede che le Regioni e le Province autonome debbano inviare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze ( Rimborsi ai dipendenti L articolo 50, D.Lgs n. 446/1997 ha istituito, a decorrere dal periodo d imposta 1998, l addizionale regionale all IRPEF da versare alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Con riferimento alla base di calcolo, il comma 2, art. 50, D.Lgs n. 446/1997 dispone che l addizionale regionale deve essere calcolata sul: (...) reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta (...). La base imponibile dell addizionale regionale è, dunque, costituita dall imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati sul quale il sostituto effettua le operazioni di conguaglio (comprensivo anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare), al netto di oneri di cui all art. 10 del TUIR. 1
2 Sono esclusi dall assoggettamento all addizionale regionale: i redditi soggetti a tassazione separata; i redditi esenti dall IRPEF; i redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Condizioni previste L addizionale regionale è dovuta, per espressa previsione del comma 2, art. 50, se, per lo stesso anno, l IRPEF, al netto: delle detrazioni d imposta (detrazione per spese di produzione, per familiari a carico ed eventualmente per oneri) dei crediti d imposta sui redditi prodotti all estero (art. 165, TUIR) risulta dovuta per un importo superiore ad euro 10,33. Il Sig. Martini nel 2015 presenta la seguente situazione: reddito complessivo derivante da lavoro dipendente pari a ,00 (IRPEF lorda pari ad 2.633,50); detrazioni di lavoro dipendente per 1.724,41; detrazione per figli a carico pari a 972,05 (due figli di cui uno minore di tre anni a carico al 50%). Poiché, nel caso in esame, non risulta dovuta l IRPEF (azzerata dalle detrazioni spettanti), non è dovuta nemmeno l addizionale regionale indipendentemente dal suo ammontare ipotetico. Domicilio fiscale L addizionale regionale è versata alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Ai fini dell individuazione di quest ultimo, occorre tener conto di quanto disposto dal: comma 2, art. 58, TUIR, in base al quale Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. comma 5, art. 50, D.Lgs n. 446/1997, come modificato dall art. 8, D.Lgs n. 175/2014, secondo cui (...) L addizionale regionale è versata (...) alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa. Pertanto, per i residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il Comune nella cui anagrafe sono iscritti. 2
3 Per i non residenti, invece, il domicilio fiscale coincide del Comune nel quale viene prodotto il reddito. Ai fini dell individuazione della Regione alla quale deve essere versata l addizionale (indipendentemente dal fatto che si tratti di residente o non residente), occorre fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio dell anno cui l addizionale si riferisce. Prima della modifica, ad opera del Decreto Semplificazioni Fiscali, del comma 5, art. 50, D.Lgs n. 446/1997, ai predetti fini, occorreva fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell anno cui l addizionale si riferiva ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, la modifica della data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per il versamento dell addizionale regionale, consente finalmente - di uniformare le disposizioni vigenti per il calcolo e il versamento di addizionale regionale e addizionale comunale posto che per quest ultima si è sempre fatto riferimento alla data del 1 gennaio. Occorre evidenziare che la modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni Fiscali decorre dal 13 dicembre Ciò comporta che, relativamente al periodo d imposta 2014, l addizionale regionale sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio L addizionale regionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale dal Per individuare il domicilio scale si deve fare riferimento al Comune nella cui anagrafe è iscritto il contribuente alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 5, art. 58, TUIR, eventuali variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 3
4 Ciò significa che, ad esempio, la cancellazione dall anagrafe di un Comune situato nella Regione Piemonte e la contestuale iscrizione all anagrafe di un Comune situato nella Regione Veneto, avvenute in data 20 novembre 2014, producono effetti sul domicilio fiscale del contribuente solo a decorrere dal 19 gennaio Conseguentemente, il contribuente in questione dovrà versare l addizionale regionale 2015 alla Regione Piemonte (Regione nella quale si trova il domicilio fiscale al 1 gennaio 2015) e, solo a partire dal periodo d imposta 2016, alla Regione Veneto. Aliquota applicabile L aliquota base dell addizionale è stata fissata, inizialmente, nella misura dello 0,9% su tutto il territorio nazionale poi elevata all 1,23%, a decorrere dall anno di imposta L aliquota di base dell 1,23% può essere maggiorata da ciascuna Regione nel limite dell 1,1% per l anno 2014 e del 2,1% a decorrere dall anno 2015 (ai sensi dell art. 6, comma 1, D.Lgs n. 68/2011). I suddetti incrementi devono integrarsi anche con le ulteriori disposizioni introdotte in materia di addizionali regionali ed in particolare con la quota aggiuntiva di 0,3 punti percentuali, prevista per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario. Adempimenti sostituto d imposta Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, l addizionale regionale è: determinata dal sostituto d imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; trattenuta, in un numero massimo di 11 rate, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse operazioni sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. L ultima rata dell addizionale regionale 2014 dovrà essere trattenuta sulla retribuzione del mese di novembre 2015 e versata, unitamente alle ritenute ad essa relative, entro il 16 dicembre 2015 L ultima rata dell addizionale regionale 2014 dovrà essere trattenuta sulla retribuzione del mese di ottobre 2015 (corrisposta nei primi giorni del mese di novembre 2015) e versata, unitamente alle ritenute ad essa relative, entro il 16 dicembre
5 L addizionale regionale all IRPEF può essere versata in un numero di rate compreso tra 11 e 9, in funzione del mese in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate. In particolare, se tali operazioni si effettuano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11, 10 e 9. Il sostituto d imposta, d accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore. Una rateazione inferiore a quella prevista può essere adottata anche su iniziativa del solo sostituto d imposta se l importo totale, in relazione all entità dell emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo. Modalità di versamento Rimangono confermate le modalità di versamento dell addizionale regionale mediante Modello F24, indicando nella Sezione Regioni: il codice identificativo della Regione; il codice tributo Si ipotizzi che il sostituto d imposta debba versare con periodo di riferimento 06/2015 la rata dell addizionale regionale 2014 alla Regione Piemonte, per un importo pari a euro 59,45; Toscana, per un importo pari a euro 241,85; Veneto, per un importo pari a euro 98,14. Il Modello F24 viene così compilato: Adempimenti delle regioni Fermo restando l obbligo, per le Regioni, di deliberare e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale eventuali variazioni dell aliquota dell addizionale regionale non oltre il 31 dicembre dell anno precedente a quello cui l addizionale si riferisce (con la possibilità, per le stesse Regioni, di deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta in corso all atto della pubblicazione della delibera), il Decreto Semplificazioni introduce, ex novo, l ulteriore 5
6 obbligo per le stesse Regioni di pubblicazione di delibere e regolamenti sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle funzioni dei sostituti d imposta, dei CAF e degli intermediari. In particolare, l art. 8 del D.Lgs n. 175/2014, integrando il comma 3, art. 50, D.Lgs n. 446/1997, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare al MEF: entro il 31 gennaio dell anno a cui l addizionale si riferisce; ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze; alcuni dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell addizionale regionale. LE REGIONI DEVONO Entro il 31/12 dell anno precedente a quello cui l addizionale si riferisce Entro il 31/12 dell anno cui l addizionale si riferisce Deliberare e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale eventuali variazioni di aliquota Inviare al MEF i dati contenuti nelle delibere/regolamenti di variazione dell aliquota, ai fini della pubblicazione sul sito Sul punto, l Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 2014, chiarisce che il nuovo obbligo a carico di Regioni e Province Autonome risponde ad esigenze di semplificazione dell attività dei sostituti d imposta nonché dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. In questo modo - a parere dell Agenzia - sarà data immediata evidenza ai dati rilevanti per l applicazione delle addizionali regionale e comunale, prima desumibili esclusivamente dall esame delle leggi e delle delibere approvate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Il nuovo obbligo di trasmissione al MEF dei dati relativi all addizionale regionale consentirà una semplificazione significativa anche per i sostituti d imposta i quali, alla data del 31 gennaio dell anno cui l addizionale si riferisce, avranno a disposizione i dati rilevanti per l applicazione dell addizionale regionale sia nel caso di conguaglio di fine rapporto intervenuta nell anno sia nel caso di conguaglio di fine anno. 6
7 Occorre, tuttavia, evidenziare che le Regioni potrebbero deliberare variazioni dell aliquota dell addizionale a favore del contribuente nel corso del periodo d imposta cui l addizionale si riferisce con effetto sullo stesso. Non solo, variazioni dell aliquota, questa volta a sfavore del contribuente, potrebbero intervenire nel corso del periodo d imposta cui l addizionale si riferisce, con effetto per lo stesso, a seguito dello squilibrio finanziario rilevato nel settore sanitario di una specifica regione. Ciò significa che i sostituti d imposta, indipendentemente dalla pubblicazione delle aliquote delle addizionali regionali sul sito del MEF, dovranno comunque tenere costantemente monitorati i siti delle singole regioni al fine di rilevare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente al 31 gennaio. - Riproduzione riservata - 7
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