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1 Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 3, DEL 4/3/ Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate - Alle Aree e Consulenze Professionali della Direzione Generale LORO SEDI e, p.c. - Al Presidente - Al Consiglio di Amministrazione - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza LORO SEDI Oggetto: Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commi da 349 a 353 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2004, n Sommario: Elementi fondamentali della riforma. Le deduzioni per oneri familiari. La determinazione della base imponibile. La nuova tabella delle aliquote d'imposta. Abrogazione delle detrazioni d'imposta per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa minore. Clausola di salvaguardia. Tassazione degli arretrati. Adempimenti del sostituto d'imposta. Decorrenza della riforma. 1. Premessa. Le norme fiscali introdotte dalla Legge , n. 311 (Legge Finanziaria per l anno 2005) inseriscono un ulteriore tassello nel complessivo disegno di revisione del sistema di tassazione, già avviato con la prima riforma dell IRPEF di cui all articolo 2 della Legge , n pag. 1 di 7

2 La nuova disciplina è caratterizzata dai seguenti elementi fondamentali: la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari; la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito; l eliminazione delle detrazioni d imposta per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore. 2. Le deduzioni per oneri familiari. Le detrazioni per carichi familiari di cui all articolo 13 del TUIR, vigente sino al , vengono sostituite dalle nuove deduzioni per oneri familiari previste dal comma 349, lettera b), dell articolo unico della Legge Finanziaria per l anno 2005 che, inoltre, rinumera il citato articolo 13 in articolo 12. Tale sostituzione, modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell imposta; infatti, le detrazioni previste dalla previgente normativa operavano direttamente in riduzione dell imposta, mentre le deduzioni operano in riduzione del reddito sul quale viene determinata l imposta. Gli importi stabiliti dal nuovo articolo 12 del TUIR corrispondono a deduzioni teoriche; l ammontare effettivo deve essere determinato sulla base delle regole dettate dal comma 4-ter dell articolo 12 in questione Deduzione per familiare a carico. Il nuovo testo dell articolo 12 stabilisce, al comma 1, che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona convivente indicata nell articolo 433 del codice civile. pag. 2 di 7

3 Tali deduzioni spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico ovvero a condizione che gli stessi, con riferimento all intero periodo d imposta, non possiedano un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili di cui all articolo 10 del TUIR (comma 3 dell articolo 12), della deduzione per eventuali oneri di famiglia e senza tener conto della deduzione per assicurare la progressività dell imposizione. L importo di euro è incrementato al verificarsi di alcune condizioni, indicate nel comma 2 dell articolo 12 fino alla misura di: euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; euro per il primo figlio, in assenza dell altro coniuge; euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge , n Gli importi sopra evidenziati sono alternativi ovvero, in presenza di due delle condizioni previste in capo allo stesso soggetto, viene attribuito l importo più favorevole. Le nuove deduzioni al pari delle detrazioni stabilite dal previgente articolo 13, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate La determinazione della deduzione effettiva spettante. L importo effettivo della deduzione spettante per i familiari a carico deve essere calcolato sulla base degli importi teorici previsti dai commi 1 e 2 dell articolo 12 e secondo le regole dettate dal comma 4 ter del medesimo articolo 12. La disposizione stabilisce che le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare di euro, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri familiari e delle deduzioni di cui all art.10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo del contribuente, e l importo di euro deduzione teorica per oneri familiari + oneri deducibili reddito complessivo pag. 3 di 7

4 Il risultato di tale rapporto può essere: maggiore o uguale a 1: pari a zero o minore: compreso tra zero e 1: delle deduzioni teoriche. la deduzione compete per intero; la deduzione non compete; il risultato del rapporto viene moltiplicato per la misura Il meccanismo di calcolo delle deduzioni per oneri familiari è simile a quello previsto dal comma 5 dell articolo 11 del TUIR per la determinazione dell importo di deduzione per assicurare la progressività dell imposta effettivamente spettante (no tax-area). Si ricorda che il rapporto previsto da tale disposizione per il calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell imposta è il seguente: oneri deducibili + deduzioni teoriche art. 11 reddito complessivo Il risultato di tale rapporto può essere: maggiore o uguale a 1: pari a zero o minore: compreso tra zero e 1: la deduzione compete per intero; la deduzione non compete; il risultato del rapporto viene moltiplicato per la misura delle deduzioni teoriche che, si ricorda, sono previste nella misura massima di euro 7.000,00 l anno. 3. La determinazione della base imponibile. Al fine di coordinare le disposizioni in materia di determinazione della base imponibile con le nuove deduzioni per oneri di famiglia, l articolo 3 del TUIR è stato modificato dalle disposizioni del comma 349, lettera a), dell articolo unico della Legge , n In virtù di tale nuova formulazione dell articolo 3, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell IRPEF è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell articolo 10 del TUIR, della deduzione per assicurare la progressività dell imposta di cui all articolo 11 del TUIR, nonché delle nuove deduzioni per oneri di pag. 4 di 7

5 famiglia di cui al nuovo articolo 12 del TUIR. Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile, si deve procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell imposta ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia; i relativi ammontari devono essere dedotti congiuntamente, unitamente agli oneri deducibili dell articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo. 3. La nuova tabella delle aliquote d imposta. Le aliquote e gli scaglioni di reddito sono stabiliti dal nuovo articolo 13 del TUIR e non più dall articolo 12 che, come sopra specificato, ora riguarda la deduzione per oneri di famiglia. L articolo 13 in questione prevede che l imposta lorda sia determinata applicando la nuove aliquote stabilite per scaglioni di reddito al reddito complessivo assunto al netto sia degli oneri deducibili che della deduzione per assicurare la progressività dell imposizione (no tax area) e della nuova deduzione per oneri di famiglia. Il nuovo assetto ha ridotto da 5 a 3 le aliquote ed i relativi scaglioni di reddito: fino a euro 23 per cento oltre e fino a euro 33 per cento oltre euro 39 per cento Per la parte di reddito imponibile eccedente i euro, il comma 350 dell articolo unico della Legge Finanziaria per il 2005 ha previsto un contributo di solidarietà del 4 per cento che, come precisato nella circolare dell Agenzia delle Entrate n. 2 deve essere interpretato e gestito a tutti gli effetti come un ulteriore aliquota d imposta. 4. Abrogazione delle detrazioni d imposta per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d impresa minore. Il comma 349, lettera d), dell articolo unico della Legge Finanziaria per il 2005 ha abrogato l articolo 14 del TUIR che prevedeva specifiche detrazioni dall imposta lorda, secondo prestabilite fasce di reddito, qualora nel reddito complessivo confluissero anche pag. 5 di 7

6 redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore. 5. Clausola di salvaguardia. Per evitare che le nuove norme possano determinare un peggioramento del trattamento fiscale, il comma 352 dell articolo unico della Legge , n. 311 ha stabilito che, per il solo anno 2005, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente possa applicare le disposizioni del TUIR in vigore al ovvero quelle in vigore al , se più favorevoli. 6. Tassazione degli arretrati. Per gli emolumenti arretrati erogati a partire dal trovano applicazione le aliquote e gli scaglioni di reddito introdotti dalla Legge Finanziaria 2005 ivi compreso il contributo del 4 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente i euro. Ai fini della determinazione dell aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d imposta deve prendere in considerazione, deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell imposizione. 7. Adempimenti del sostituto d imposta. Le modifiche sostanziali sopra evidenziate hanno comportato la necessità di una revisione degli obblighi posti in capo all Ente, quale sostituto d imposta, come di seguito, in sintesi, riepilogato: Per il calcolo della ritenuta, L Ente è tenuto a: determinare l ammontare delle somme e dei valori da corrispondere nel periodo d imposta, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e dei compensi della stessa natura; sottrarre gli oneri deducibili trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito; pag. 6 di 7

7 calcolare l importo della deduzione per assicurare la progressività dell imposizione (no tax area); calcolare l importo della deduzione per oneri di famiglia; ragguagliare le deduzioni ai singoli periodi di competenza; sottrarre dal reddito gli importi delle deduzioni spettanti ed applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di competenza e del contributo del 4 per cento. Inoltre, nella certificazione da rilasciare al pensionato, dovrà essere indicato l importo della deduzione riconosciuta per assicurare la progressività dell imposizione e l importo delle deduzioni riconosciute per oneri di famiglia. 8. Decorrenza della riforma fiscale. Le disposizioni relative alle nuove modalità di determinazione del reddito imponibile e all applicazione delle innovate aliquote d imposta decorrono dall Con il ruolo di pagamento del mese di marzo 2005, si è provveduto alla rielaborazione e all adeguamento di tutte le pensioni in applicazione delle nuove disposizioni in materia d imposta sul reddito. Nei casi in cui l adeguamento ha comportato una diminuzione dell imposta dovuta, la differenza riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2005 è stata corrisposta contestualmente all erogazione del rateo di pensione del mese di marzo Il credito d imposta è stato identificato con il codice CE 72 ed è visualizzabile nell area crediti e debiti. Sono in corso di spedizione i certificati di pensione aggiornati modello 20/b - sui quali è stata apposta un apposita comunicazione in merito. DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi) pag. 7 di 7

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