FINANZIARIA La Riforma Fiscale indirizzi applicativi Circolare 2/E Agenzia delle Entrate

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1 FINANZIARIA La Riforma Fiscale indirizzi applicativi Circolare 2/E Agenzia delle Entrate V.le Italia Sesto San Giovanni Tel Fax 02-2

2 La nuova imposizione fiscale L'articolo 2 della Legge 2 del 2 dicembre (finanziaria ) definisce i nuovi scaglioni di soggetti all'irpef, le nuove aliquote, e disciplina le nuove detrazioni che diversamente dalle precedenti non sono finalizzate la produzione del, ma al mantenimento della progressività dell imposizione fiscale. La circolare n. 2/E del gennaio, dell'agenzia delle Entrate, fornisce i chiarimenti in merito alla nuova riforma dell'irpef al fine di assicurare la corretta progressività della deduzione, nonché le procedure che i sostituti dovr adottare. Sono stati chiariti i dubbi (già espressi nella nostra prima stesura), circa il complessivo da utilizzare nella formula il calcolo della deduzione progressiva e la possibilità il contribuente di applicare la deduzione più favorevole qualora alla formazione dello stesso, concorrono più tipologie di. La nuova base imponibile (BI) e i nuovi scaglioni di, ai quali vengono applicate le nuove aliquote è formata dal complessivo (RC) aumentato dal credito (CI) derivante dagli utili sui dividendi, diminuito degli oneri deducibili (OD) indicati dall'art. del TUIR e della nuova deduzione di progressività (DP) prevista dal nuovo art. bis del TUIR. BI = RC + CI OD DP (no tax area) DEDUZIONE DI PROGRESSIVITA La deduzione di progressività (No tax area) prevista in funzione della tipologia di è la seguente: tutti i redditi.00 se alla formazione del complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente e assimilati (limitatamente ai redditi dei soci delle cooative, le indennità cepite a carico di terzi, le borse di studio imponibili, le Co-Co-Co, le remunerazioni dei sacerdoti e le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi); (3.000 fisse +.00 di ulteriore deduzione rapportata alle giornate lavorative nell ).000 se alla formazione del complessivo concorrono uno o più redditi da pensione; (3.000 fisse di ulteriore deduzione rapportata alle giornate di pensione nell ).00 se alla formazione del complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro autonomo limitatamente all esercizio di arti e professioni o imprese minori; ( entrambi gli importi sono sempre dovuti indipendentemente dal iodo di lavoro nell ) Le deduzioni nelle varie tipologie di, non sono cumulabili tra loro. L ulteriore deduzione spettante il da lavoro dipendente (.00) e il da pensione (.000), è rapportata al iodo dell, mentre quella il lavoro autonomo (.00) non è ragguagliata al iodo nell', spetta intero. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 2

3 Nel caso che il complessivo sia composto soltanto da redditi da pensione non suiori a.00, da redditi di terreni non suiori a,2 e dal della propria casa di abitazione e sue tinenze, l imposta non è dovuta. Esenzione pensionati =.00 +,2 + xxx (redd. casa di abitazione) + yyy (redd. tinenze) Nel caso che i redditi da pensione fossero suiori a.00, ma non a.00, non è dovuta la parte d imposta eventualmente eccedente la differenza tra complessivo e.00. La deduzione di progressività è determinata dal rapporto tra, l importo di aumentato dell importo della deduzione spettante, secondo le tipologie e le misure sopra indicate (.00,.000,.00, 3.000) e degli oneri deducibili, diminuito del complessivo e del credito d imposta derivante da utili distribuiti da società e l importo di nuova deduzione teorica + oneri deducibili art. complessivo credito d imposta art. deduzione massima x secondo la tipologia di usata Esempio: complessivo da lavoro dipendente, al lordo degli oneri, pari a ; di cui oneri deducibili contributi ;, di credito d imposta; la deduzione progressiva spettante è: ( ) ( ,).00 x [ ] Il Rapporto è = 0, troncamento ( e non arrotondamento alla quarta cifra) il rapporto diventa.00 x 0, =. (deduzione spettante) Legenda = ammontare fisso secondo comma art. 2 del D.L. della finanziaria = importo fisso della no tax area ogni tipologia di.00 = ulteriore deduzione annua sul da lavoro dipendente = oneri deducibili (relativi ai contributi rispetto al complessivo) = complessivo al lordo dei contributi, = credito d imposta sugli utili Questa è la formula definita dall'art. 2 della finanziaria, mentre quelle dimostrate negli e- sempi al punto 3.3 e al punto indicati nella circolare 2/E, gli oneri deducibili sono direttamente dedotti dal complessivo. Da questi esempi, si desume che il complessivo utilizzato nel calcolo della deduzione di progressività (No tax area), possa essere utilizzato sia al lordo che al netto degli oneri deducibili. Cioè, quando nella formula si sommano gli oneri deducibili dell art. del TUIR, il complessivo che si deduce è al lordo degli stessi, mentre, come stabilito dalle formule in circolare, gli oneri non vengono sommati ma dedotti direttamente dal complessivo. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 3

4 Quindi si deduce che la formula sopra, in presenza di oneri deducibili può anche oare in altro senso. ( ) (.000 +,).00 x [ ] ( =.000) Per cui, se nella formula: gli oneri deducibili sono sommati (prima formula), il complessivo è al lordo degli stessi; gli oneri deducibili non sono sommati (seconda formula), il complessivo è al netto degli stessi. Si ricorda ancora che l ulteriore deduzione, dipendenti (.00) e pensionati (.000) da indicare nella formula è di importo pari alla durata del rapporto di lavoro. Esempio: Contribuente con da lavoro dipendente complessivo, al lordo degli oneri, pari a ; di cui oneri deducibili contributi ;, di credito d imposta; di durata pari a 2 giornate di lavoro la formula diventerà: ( ,0) (.000 +,).00 x [ ] (.00 : 3 x 2 = 2.,0) NUOVI SCAGLIONI E ALIQUOTE() Vecchi scaglioni fino al 3.. Aliquote Fino al 3.. Correttivo Nuovi scaglioni dal gennaio Aliquote dal 0.0. Correttivo fino a.32 % ---- fino a % ---- da.32 a.3 2% -, da.000 a % - 00 da.3 a % -,2 da a % -.0 da 30. a.2 3% -.02,3 da a % -.0 oltre.2 % -.2, oltre % -.2 Le sopra citate aliquote e scaglioni di i redditi di anni precedenti a tassazione separata (art. del TUIR) entrano in vigore dal gennaio 200. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

5 Nuovi scaglioni dal gennaio annui NUOVI SCAGLIONI SUDDIVISI IN MENSILITA Nuovi scaglioni dal gennaio mensili Aliquote dal 0.0. Correttivo annuo Correttivo mensile fino a.000 fino a.20,00 23% da.000 a da.20 a 2., 2% ,00 da a da 2., a 2., 3% -.0-3,33 da a da 2., a.33,33 3% , oltre oltre.33,33 % -.2-0, NUOVE DETRAZIONI () Le seguenti detrazioni sostituiscono tutte le detrazioni previste dall'art. 3 del TUIR inerenti alla produzione. Le tabelle suddividono la detrazione in mensilità, da erogare iodicamente in forma preventiva, a conguaglio spettano sul complessivo maturato e non sono rapportate al iodo di lavoro o di pensione. Tab. A quando uno o più redditi da LAVORO DIPENDENTE concorrono alla formazione del complessivo Scaglioni di annui Scaglioni di mensili annua mensile Suiore a e fino a Suiore a 2.20,00 e fino a 2.,00,3 Suiore a 2.00 e fino a Suiore a 2.,00 e fino a 3.0,, Suiore a 3.00 e fino a.00 Suiore a 3.0, e fino a 3.,33,00 Suiore a.00 e fino a Suiore a 3.,33 e fino a 3.,,3 Suiore a.00 e fino a Suiore a 3., e fino a.333,33 2,0 Tab. B quando uno o più redditi da PENSIONE concorrono alla formazione del complessivo Scaglioni di annui Scaglioni di mensili annua mensile Suiore a 2.00 e fino a Suiore a 2.0, e fino a 2.20,00,3 Suiore a e fino a Suiore a 2.20,00 e fino a 2.,, Suiore a e fino a Suiore a 2., e fino a 2.3,33 2, Suiore a e fino a Suiore a 2.3,33 e fino a 3.0,, Suiore a 3.00 e fino a.00 Suiore a 3.0, e fino a 3.,33,00 Suiore a.00 e fino a Suiore a 3.,33 e fino a 3.,,3 Suiore a.00 e fino a Suiore a 3., e fino a.333,33 2,0 Tab. C quando uno o più redditi da LAVORO AUTONOMO DI ARTI E PROFESSIONI O IMPRESA MINORE concorrono alla formazione del complessivo Scaglioni di annui Scaglioni di mensili annua mensile Suiore a 2.00 e fino a Suiore a 2.,00 e fino a 2.0,00, Suiore a 2.00 e fino a Suiore a 2.0,00 e fino a 2.3,33,0 Suiore a e fino a Suiore a 2.3,33 e fino a 2.,, Le detrazioni delle Tab. A, B, C, non sono cumulabili tra loro e non sono più rapportabili al iodo di lavoro o pensione nell, ma al complessivo ottenuto. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

6 Le detrazioni famigliari a carico, quelle oneri e quelle sui canoni convenzionali, non h subito ritocchi rispetto alle intenzioni del governo di adeguarle alla situazione reddituale e del nucleo familiare, almeno in questa finanziaria, cui rimangono quelle in corso nell'. LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO ANNO SCAGLIONI DI REDDITO annui SCAGLIONI DI REDDITO mensili annua mensile Fino a., Fino a.2,,2 da. a 30.,0 da.2, a 2.2,2,3 da 30. a.,2 da 2.2,2 a.303,3 3,2 oltre. 22,23 oltre.303,3 3, DETRAZIONE FISCALE PER FIGLI E FAMILIARI A CARICO Dal la detrazione figli a carico è aumenta fino a (,), ovvero fino a (,) figli portatori di handicap. FAMILIARI A CARICO Per ogni familiare a carico con annuo uguale o inferiore a A 2.0, M 23, ( la detrazione è divisa a metà se entrambi i coniugi possiedono redditi, ovvero può essere suddivisa in centuali diverse se il di uno dei due coniugi non ha capienza l utilizzo pieno della detrazione spettante). ) A 2,0 tutti i familiari a carico indicati all art. 33 del C.C. M 23, che suano A., di M.303, 2) A 303, tutti i familiari a carico indicati all art. 33 del C.C. M 2,3 che non suano A., di M.303, 3) A 33,3 solo figli successivi al primo con M 2,0 complessivo fino A., M.303, ) A, Il complessivo è riferito ad ogni M 3,0 contribuente con a carico i familiari e ogni figlio a carico così ripartite: figlio con complessivo fino A 3., a carico M 3.0, 2 figli con complessivo fino A.3, a carico M 3.3,0 3 figli con complessivo fino A., a carico M 3.3,3 oltre 3 figli a carico senza limite di Legenda: A = importo annuo M = importo mensile ) ogni figlio portatore di handicap la detrazione di cui ai punti precedenti sale A, M, ) Ulteriore detrazione A 3, ogni figlio con età uguale o inferiore a tre anni M,33 (non sono aggiuntive nei casi di: detrazione del coniuge al figlio e nel caso del punto ) ) del coniuge al primo figlio in mancanza di un coniuge al primo figlio si applica la detrazione del coniuge a carico; se più conveniente, si applica quella del figlio quando quella del coniuge è inferiore. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

7 DETRAZIONE PER CANONI A LOCAZIONE AGEVOLATA ART 2 COMMA 3 E ART COMMI 2 E 3 L. 3/, DELIBERATI DAI COMUNI, PER CONTRATTI STIPULATI ALLE UNITA IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE SCAGLIONI DI REDDITO fino a.3, da.3, a 30., affittuari con canone convenzionale,0 2,0 lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza lavoro oltre 0 Km e sono titolari di qualsiasi contratto di locazione, i primi tre anni h invece diritto a:,0,0 CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 2/E dell Agenzia delle Entrate su l art. 2 della finanziaria e degli adempimenti dei sostituti d imposta Al punto 2, viene chiarito che l imposta lorda è determinata applicando al complessivo le aliquote stabilite dai nuovi scaglioni di, dopo che lo stesso è stato ridotto sia degli oneri deducibili stabiliti dall art. del TUIR che dalla deduzione progressiva (NO tax area) stabilita dal nuovo art. bis. Al punto 3., si stabilisce che la deduzione di è forfetaria tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di e non deve essere rapportata al iodo di durata del rapporto di lavoro. Viene poi precisato al punto, che è coerente i sostituti d imposta determinare l imposta provvisoria, rapportando anche la deduzione di al iodo del rapporto di lavoro nell, in quanto il lavoratore dipendente può recuare la parte restante con la presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure chiedere di ottenerla dal sostituto in fase di conguaglio. Pertanto il lavoratore dipendente a tempo determinato, che non abbia altri redditi nell e non abbia ottenuto dal datore di lavoro tutto l importo di della deduzione (in quanto rapportata a mese), deve comunicarlo prima della cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti o de del salario, oppure è costretto a presentare la dichiarazione dei redditi, spesso non conveniente in quanto non mette un recuo immediato del credito. Per un lavoratore dipendente la deduzione di e.00 euro rapportate al iodo di lavoro diventano: Deduzione Mensile Giornaliera ,22 +,33 A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

8 Per un pensionato in caso di suddivisione nell della pensione i.000 euro rapportato al iodo dell diventano Deduzione Mensile Giornaliera ,33,22 +, Per il lavoratore autonomo non vi è ragguaglio dell ulteriore deduzione di.00 rispetto al iodo di lavoro, tranne nel caso sottostante. Deduzione Mensile Giornaliera ,22 +, Al punto 3.2, viene fatta un altra precisazione relativamente al: contribuente che durante l cessa l attività da lavoro e diventa pensionato. In tal caso spetta sia l ulteriore deduzione da lavoro (.00 se lavoratore dipendente o.00 se lavoratore autonomo), sia l ulteriore deduzione di pensione (.000), rapportate ciascuna al iodo di lavoro e di pensione. Esempio un lavoratore dipendente che va in pensione al 3 marzo l ulteriore deduzione spettante tra quella di.00 e.000 euro sarà:.00 x 0 3 =.,.000 x 2 3 = 3.03,0 quota spettante =.3,2 (., ,0) Mentre se alla formazione del complessivo concorrono due o più tipologie di, (dice ancora la circolare al punto 3.2), il contribuente può scegliere la deduzione più favorevole. Esempio: un pensionato che svolge attività di consulenza in Collaborazione coordinata e continuativa tutto l pari a.000 (fare attenzione al iodo ché potrebbe non essere favorevole) e cepisce tutto l anche la pensione pari a.000, i quali importi sono già al netto degli oneri deducibili. caso utilizzando la deduzione da pensionato da = 0,230 x.000 =.,0 2 caso utilizzando la deduzione da Collaboratore Co. Co. da = 0,200 x.00 =.,00 A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

9 Come si vede dall esempio, è più conveniente il contribuente optare la deduzione da collaboratore coordinato e continuativo e non quella di pensionato. Al punto, viene poi chiarito la posizione di un pensionato che ha un da pensione tra i.00 e i.00 e possiede redditi da terreni non suiori a,2 e redditi della casa di abitazione e sue tinenze. Come espresso nell art. 2 della finanziaria i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni, non devono versare al fisco la parte d imposta che eventualmente eccede la differenza tra il complessivo del contribuente e l importo di.00. Nel primo esempio la circolare definisce un pensionato con pensione da.00 senza altri redditi da immobili come sopra definiti; cui si deduce, che avendo fatto un esempio il cui complessivo è formato soltanto dal da pensione, e non anche da quelli da immobili nei limiti e alle condizioni sopra esposte, l agevolazione compete comunque a tutti i pensionati che st entro i.00 di pensione. Come si denota questa clausola formulata sul principio di estendere l esenzione d imposta anche ai pensionati con fino a.00, o con imposta ridotta quelli con da pensione fino a.00, è alquanto complicata. Esempio Contribuente che cepisce esclusivamente da pensione x.000 =.3, Il imponibile diventerebbe di.00.3,3 =,, x 23% =, = 0 Essendo l imposta di,, suiore alla differenza tra il complessivo e.00 (0), l imposta da versare è soltanto di 0 Esempio 2 Contribuente con da pensione di.00 e casa di abitazione di 00. essendo il della casa di abitazione onere deducibile come si vede nella formula in questo caso viene esposto l onere deducibile e quindi il complessivo (.0) è al lordo dell onere deducibile ( =.0. Teoria espressa sopra) x.000 =.3, A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

10 Il imponibile anche in questo caso è sempre, (.0.3,3 00), x 23% =,.0.00 = 00 Essendo ò in questo caso l imposta inferiore alla differenza tra il complessivo e.00 (00), l imposta dovuta è tutta quella ricavata:,. Esempio 3 Formuliamo anche un caso limite in presenza di da pensione e da terreno. da pensione.0 e da casa di abitazione x.000 =., , =,, x 23% =, = L imposta da pagare risulta essere di, (differenza tra il complessivo di.0 e.00). Il risparmio è solo di 0,3 Il imponibile da immobili nell esempio n. 2 e n. 3, è comprensivo dell incremento del % la casa e 2% del terreno rispetto alle rendite catastale e dominicale. La circolare invita inoltre gli enti pensionistici di richiedere a tutti i pensionati, gli aventi pensione non suiore a. 00, l invio di un autocertificazione attestante eventuali presupposti poter applicare la suddetta agevolazione: cioè, di possedere unico da pensione, redditi fondiari da terreni non suiori a,2, della casa di abitazione e sue tinenze; in modo da riconoscere i benefici fiscali, già in sede di conguaglio della pensione. Il contribuente che non risponde all invito può far valere ugualmente i medesimi benefici presentando una dichiarazione dei redditi. Al punto, viene definito che le nuove detrazioni non sono rapportate al iodo di lavoro o di pensione nell, ma competono in misura piena in funzione del complessivo maturato e variano secondo le fasce prestabilite. Le detrazioni sono erogate in funzione della tipologia di (come espresso nelle tabelle sopra esposte), ma se alla composizione del complessivo concorrono due o più tipologie di, il contribuente può fruire della detrazione più favorevole. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

11 Al punto, è stabilito che l il contribuente, al fine di evitare in alcune situazioni aggravi d imposta rispetto al vecchio sistema (clausola di salvaguardia), può applicare la norma più favorevole. Il sostituto d imposta non può esercitare tale opzione, né durante il calcolo dell imposta nei singoli iodi, né in sede di conguaglio, ma spetta al singolo contribuente presentare eventuale dichiarazione dei redditi. Al punto, viene confermato quanto detto nell art. 2 della finanziaria che la base imponibile delle addizionali è determinata deducendo dal complessivo i soli oneri deducibili di cui all art. del TUIR. Il sostituto d imposta deve effettuare calcoli separati dall IRPEF. Inoltre le addizionali sono dovute se risulta dovuta l IRPEF al netto delle detrazioni ad essa riconosciute e dei crediti d imposta di cui agli art. e del TUIR. Le addizionali non sono dovute qualora, nello stesso d imposta, non è dovuta l IRPEF sia effetto della nuova deduzione (no tax area), sia quando il contribuente possieda soltanto da pensione fino a.00, terreni fino a,2 e della casa di abitazione e sue tinenze. Al punto, vengono definiti gli adempimenti del sostituto d imposta da adottare nei vari iodi d imposta. Si impone al sostituto d imposta che nel calcolo della deduzione assicurare la progressività (No tax area), anche se non previsto dalla nuova formulazione il calcolo della ritenuta sulle somme e i valori, di considerare le mensilità aggiuntive nel complessivamente erogato. Il contribuente a sua volta, in possesso di altri redditi, può chiedere al sostituto di non applicare la deduzione la progressività, onde evitare di avere in fase di dichiarazione dei redditi di aver diritto ad una deduzione inferiore a quella spettante e quindi dover restituire un imposta più elevata. Il sostituto d imposta già con il mese di gennaio deve oare assicurare la nuova deduzione con i valori e le somme presunte; con il conguaglio di fine o alla cessazione del rapporto di lavoro, deve effettuare il ricalcalo sul complessivo spettante. Nei singoli mesi dell il sostituto deve: determinare in via preventiva l ammontare delle somme, dei valori, dei compensi della stessa natura e le mensilità aggiuntive su base annua; sottrarre l ammontare degli oneri deducibili che non concorrono a formare il complessivo, secondo il comma 2, lettera h, art. del TUIR; calcolare l importo della deduzione (No tax area, come sopra definito). A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

12 Successivamente il sostituto: ragguaglia la deduzione ai iodi di paga deducendola dal corrisposto applica la ritenuta sulla base delle aliquote secondo gli scaglioni rapportati al iodo di paga applica tutte le detrazioni spettanti rapportate anch esse al iodo di paga Se durante l, vari motivi, si verificasse un aumento del, il sostituto deve riadeguare le varie voci sopra esposte a partire dal iodo che si è verificato il cambiamento. In sede di conguaglio verr adeguate le ritenute spettanti. Ai sostituti non verrà applicata alcuna sanzione che abbiano commesso irregolarità nei mesi di gennaio e febbraio. Al punto, si definisce il soggetto frontaliere, il cui va tassato in Italia oltre gli.000 euro. I frontalieri quindi, sono coloro che svolgono lavoro dipendente, che risiedono in Italia e quotidianamente si recano all estero nelle zone di frontiera o paesi limitrofi svolgere il loro lavoro. Non rientrano tra questi soggetti, coloro che soggiornano all estero più di 3 giorni, pur risiedendo in Italia. Ai fini del calcolo dell imposta, bisogna riferirsi al al netto degli.000 euro e dall importo ricavato si applica la deduzione (no tax area) prevista. Se la tassazione è oata direttamente dal sostituto residente in Italia, la franchigia deve essere rapportata ai singoli iodi di paga. La circolare fornisce un esempio di come va tassato il in Italia. Esempio: Somme erogate dal sostituto nell : euro, franchigia.000 euro, di lavoro dipendente che costituisce imponibile in Italia.000 euro. La deduzione in Italia sarà così calcolata: = 0,2 x.00 =.20, La base imponibile sulla quale applicare le imposte sarà di: , =.,2. Alleghiamo nuovamente le tabelle già pubblicate nel primo documento sulle novità della finanziaria, pubblicate nel nostro sito USR CISL della Lombardia, correggendo un errore di calcolo in quelle da lavoro autonomo. Inoltre si è provveduto ad applicare la nuova detrazione su un complessivamente cepito al netto dei contributi, mentre il lavoro autonomo sono al lordo, in quanto non si ha ancora la sicurezza su quale complessivo v considerate. Praticamente si è utilizzato lo stesso principio in vigore fino al 3 dicembre le vecchie detrazioni ex art. 3 del Tuir. A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

13 TABELLA CON IMPOSTE A CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO SISTEMA FISCALE. Il calcolo della deduzione di progressività "no tax area" nelle varie tabelle è calcolato con il complessivo al lordo dei contributi Le nuove detrazioni sono applicate sul complessivo al netto degli oneri e al lordo della no tax area Tabella No Tax area.00 REDDITO IMPONIBILE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE SENZA CARICHI DI FAMIGLIA in migliaia 2 3 di lire Per lavoro dipendente (,%) dedotti dal imponibile dei contributi esclusive lavoro dipendente / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 3

14 Tabella No Tax area.00 REDDITO IMPONIBILE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE SENZA CARICHI DI FAMIGLIA in migliaia 2 3 di lire Per lavoro dipendente (,%) dedotti dal imponibile dei contributi esclusive lavoro dipendente / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

15 Tabella No Tax area.00 REDDITO IMPONIBILE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire in migliaia Per lavoro dipendente (,%) dedotti dal imponibile dei contributi esclusive lavoro dipendente / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

16 Tabella 2 No Tax area.000 REDDITO IMPONIBILE DI UN PENSIONATO DI ANNI INFERIORI A SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Spettante e ulteriore detrazione pensionato (0,0%) dedotti dal imponibile oltre (.2) milioni oltre.2 dei contributi esclusive pensionato / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

17 Tabella 2 No Tax area.000 REDDITO IMPONIBILE DI UN PENSIONATO DI ANNI INFERIORI A SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Spettante e ulteriore detrazione pensionato (0,0%) dedotti dal imponibile oltre (.2) milioni A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio oltre.2 dei contributi esclusive pensionato /

18 Tabella 2 No Tax area.000 REDDITO IMPONIBILE DI UN PENSIONATO DI ANNI INFERIORI A SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Spettante e ulteriore detrazione pensionato (0,0%) dedotti dal imponibile oltre (.2) milioni oltre.2 dei contributi esclusive pensionato / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

19 Tabella 3 No Tax area.000 REDDITO IMPONIBILE DI UN PENSIONATO DI ANNI SUPERIORE A SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Spettante e ulteriore detrazione pensionato (0,0%) dedotti dal imponibile oltre (.2) milioni oltre.2 dei contributi esclusive pensionato / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio

20 Tabella 3 No Tax area.000 REDDITO IMPONIBILE DI UN PENSIONATO DI ANNI SUPERIORE A SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Spettante e ulteriore detrazione pensionato (0,0%) dedotti dal imponibile oltre (.2) milioni A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 20 oltre.2 dei contributi esclusive pensionato /

21 Tabella 3 No Tax area.000 REDDITO IMPONIBILE DI UN PENSIONATO DI ANNI SUPERIORE A SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Spettante e ulteriore detrazione pensionato (0,0%) dedotti dal imponibile oltre (.2) milioni oltre.2 dei contributi esclusive pensionato / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 2

22 Tabella No Tax area REDDITO IMPONIBILE DI UN CONTRIBUENTE GENERICO SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Per produzione dei contributi / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 22

23 Tabella No Tax area REDDITO IMPONIBILE DI UN CONTRIBUENTE GENERICO SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Per produzione dei contributi / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 23

24 Tabella No Tax area REDDITO IMPONIBILE DI UN CONTRIBUENTE GENERICO SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 3 di lire Per produzione dei contributi / A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 2

25 Tabella No Tax area.00 REDDITO IMPONIBILE DI UN LAVORATORE AUTONOMO SENZA CARICHI DI FAMIGLIA Il complessivo, di questa tipologia di redditi, è al lordo dei contributi che vengono dedotti nella dichiarazione dei redditi. Già nel il calcolo dell'imposta è ricavato applicando l'aliquota al complessivo della prima colonna al netto dei contributi di colonna (2.0 fino a.3 poi si aggiunge,% fino 3.03 e,% oltre 3.03). 2 Colonna uno meno colonna 3 Base imponibile Per produzione Artigiani fisso +,% o,% dell'imponibile dei contributi 3 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 2

26 Tabella No Tax area.00 REDDITO IMPONIBILE DI UN LAVORATORE AUTONOMO SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 Colonna uno meno colonna 3 Base imponibile Per produzione Artigiani fisso +,% o,% dell'imponibile dei contributi 3 / , , , , , , , 3,,,,,,, 3, 0,,,,,,, 3,, 3, 20,,,, A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 2

27 Tabella No Tax area.00 REDDITO IMPONIBILE DI UN LAVORATORE AUTONOMO SENZA CARICHI DI FAMIGLIA 2 Colonna uno meno colonna 3 Base imponibile Per produzione Artigiani fisso +,% o,% dell'imponibile imponibile dei contributi Anno 3 / , , , , , , A cura del S.A.F. (servizio di assistenza fiscale ) della CISL Lombardia Ultimato il 23 gennaio 2

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