INFORMATIVE DISCIPLINA GENERALE BONUS IRPEF

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1 Servizio SEAC S.p.A Trento - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel Fax 0461/ aprile 2015 Informativa n. 29 DISCIPLINA GENERALE BONUS IRPEF Il quadro C del Mod. 730/2015 ospita la nuova sezione V, composta dal rigo C14, dedicata al bonus IRPEF, introdotto dal D.L. n. 66/2014. Di seguito si commenta la disciplina generale della nuova agevolazione, rimandando l analisi degli aspetti dichiarativi alle prossime Informative. EDITORIA FISCALE

2 INFORMATIVA N. 29 DATA Settore: Oggetto: Riferimenti: DICHIARAZIONI Disciplina generale Bonus IRPEF D.L. n. 66/2014; Circolari Agenzia delle Entrate n. 8 e 9/2014. L art. 1, D.L. n. 66/2014, ha introdotto il cd. bonus 80 euro, ovvero la somma, al massimo pari, su base annua 2014, ad 640,00 riconosciuta mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, di importo non superiore ad ,00. ATTENZIONE: Il bonus in oggetto, che il D.L. n. 66/2014 aveva previsto per il solo periodo d imposta 2014, è stato reso strutturale ad opera dell art. 1, commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità Art. 1, D.L. n. 66/2014 Lavoratori dipendenti e alcuni redditi assimilati Attribuzione del c.d. bonus 80 Euro Reddito non superiore a Per il 2014 Art. 1, D.L. n. 66/2014 Dal 2015 Art. 1, comma 12, Legge di Stabilità 2015 ATTENZIONE: Come sopra menzionato, il bonus in esame è stato, in linea generale, erogato dal sostituto d imposta; tuttavia, qualora lo stesso non sia stato corrisposto dal datore di lavoro, il contribuente potrà beneficiare dell agevolazione spettante in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2015. Diversamente, qualora il bonus erogato dal sostituto risulti non spettante (ad esempio, nel caso di reddito complessivo superiore ad per la presenza di altri redditi dichiarati nel Mod. 730) la somma percepita indebitamente sarà recuperata durante le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale. LAVORATORI INTERESSATI Potenziali beneficiari del bonus introdotto dall art. 1 del D.L. n. 66/2014 sono i lavoratori che percepiscono: redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR); le seguenti tipologie di redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR): Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 2

3 Redditi assimilati art. 50, TUIR interessati al bonus 80 euro lett. a) lett. b) lett. c) lett. c-bis) lett. d) lett. h-bis) lett. l) I compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale I compensi per l attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto Le remunerazioni dei sacerdoti Le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili Con Circolare n. 9/2014, l Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti, il bonus in esame deve essere riconosciuto anche: ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia salvo il caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali; ai lavoratori il cui reddito viene determinato in base alle retribuzioni convenzionali di cui all art. 51, comma 8-bis, TUIR; ai lavoratori frontalieri. Con riferimento a questi ultimi, la verifica della spettanza e della misura del credito va effettuata considerando il reddito di lavoro dipendente eccedente la soglia di esenzione di 6.700,00; ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro nel Se il decesso è avvenuto prima del mese di maggio, il bonus potrà essere calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata da uno degli eredi; ai percettori di indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e ASpI, trattandosi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, pertanto, appartenenti alla stessa categoria reddituale ai sensi del comma 2, art. 6, TUIR. Lavoratori dipendenti Art. 49, TUIR Soggetti interessati Titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente Art. 50, TUIR escluse lettere e), f), g), h) ed i) Bonus 80 Euro Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 3

4 SOGGETTI ESCLUSI Rimangono esclusi dall agevolazione in esame i soggetti che percepiscono: redditi di pensione [ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR]; alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico: Redditi assimilati art. 50, TUIR esclusi dal bonus 80 euro lett. e) lett. f) e g) lett. h) lett. i) Compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale XX XX Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale Altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro CONTRIBUENTI INCAPIENTI (REDDITI LAVORO DIPENDENTE FINO AD 8.000) Il riconoscimento del bonus in esame è subordinato al fatto che sia positiva l imposta: determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore, comprensivi delle somme percepite per incremento della produttività soggette ad imposta sostitutiva, al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR). ATTENZIONE: Ai fini della capienza non sono considerate le altre detrazioni spettanti, quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia, oneri detraibili, pensione, ecc. Pensionati Art. 49, comma 2, lettera a), TUIR Soggetti esclusi Titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente Art. 50, TUIR, lettere e), f), g), h), i) Bonus 80 Euro Contribuenti incapienti Imposta lorda su redditi di lavoro dipendente al netto delle detrazioni per lavoro dipendente pari a zero MISURA DEL CREDITO SPETTANTE Il credito in esame: è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell ammontare del reddito complessivo, al netto (come precisato anche nella Circolare AE n. 8/2014) del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze: Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 4

5 BONUS 80 EURO SPETTANTE PER IL 2014 (D.L. N. 66/2014) Reddito annuo complessivo (*) Bonus potenzialmente spettante da fino a oltre fino a x ( reddito complessivo (*)) oltre ,00 (*) Al netto del reddito dell abitazione principale e relative pertinenze. non concorre alla formazione del reddito. Le somme percepite dai lavoratori pertanto non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, il bonus non incide sul calcolo dell IRAP dei soggetti eroganti; è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Variabile a seconda dell importo del reddito complessivo (tra ed ) Bonus 80 Euro Non concorre alla formazione del reddito É rapportato al periodo di lavoro nell anno DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus, con Circolare n. 9/2014, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: va scomputato il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, al pari di quanto previsto per il riconoscimento delle detrazioni d imposta (Circolare AE n. 8/2014); vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca, non vanno considerati i redditi assoggettati all imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (importi detassati). Si noti, tuttavia, che tali redditi rilevano ai fini della cosiddetta capienza. ESEMPIO N. 1 Un lavoratore dipendente presenta per il 2014 un reddito complessivo di ,00 (il periodo di lavoro è l intero 2014). L importo del credito spettante per il 2014 è pari a: 640 x [( )/2.000] = 640 x 0,2350 = 150, Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 5

6 ESEMPIO N. 2 Un lavoratore dipendente presenta per il 2014 un reddito complessivo di ,00 (il periodo di lavoro è l intero 2014). Il reddito dell abitazione principale posseduta dal contribuente ammonta a 950,00. Reddito complessivo ai fini del credito: ,00-950,00 = ,00 L importo del credito spettante per il 2014 è pari a: 640 x [( )/2.000] = 640 x 0,7100 = 454,40 RAPPORTO AL PERIODO DI LAVORO NELL ANNO Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, la misura del credito spettante va rapportata al periodo di lavoro nell anno, considerando, a tal fine, i giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente (ex art. 13, TUIR). RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DA PARTE DEL SOSTITUTO Il credito in esame viene attribuito dal sostituto di imposta al lavoratore in via automatica, senza che quest ultimo debba presentare alcuna richiesta. Nel Mod. CU il lavoratore dipendente potrà verificare la propria situazione consultando i punti da 119 a 121. Codice bonus 119 CREDITO BONUS IRPEF Bonus erogato Bonus non erogato PREVIDENZA Bonus erogato dal sostituto Bonus riconosciuto ma non erogato dal sostituto Codice 1: bonus riconosciuto ed erogato Codice 2: bonus non riconosciuto/non erogato Il recupero del bonus da parte dei sostituti d imposta, avviene mediante compensazione nel Mod. F24, utilizzando, a tal fine, il codice tributo 1655, istituito dall Agenzia delle Entrate con Risoluzione 7 maggio 2014, n. 48; la compensazione può avvenire con qualsiasi tributo e contributo esposto a debito nel Mod. F24. BONUS IRPEF E DICHIARAZIONE DEI REDDITI In determinate ipotesi, la corretta attribuzione del credito non avviene in modo automatico tramite il sostituto di imposta, risultando invece necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal senso può presentarsi una duplice ipotesi: il bonus è stato erogato dal sostituto, ma non spetta (in tutto o in parte); il bonus spetta, ma non è stato erogato in via automatica dal sostituto Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 6

7 RICONOSCIMENTO DEL BONUS IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI Qualora il bonus IRPEF non sia stato erogato dal sostituto, il contribuente potrà beneficiarne, avendone i requisiti, presentando il Mod In particolare, possono richiedere di fruire dell agevolazione in dichiarazione: i soggetti che operano con un datore di lavoro privato (es. badanti, colf, baby sitter, etc.); i contribuenti per i quali il bonus non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal sostituto d imposta. RESTITUZIONE DEL BONUS IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI I contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del bonus (ad esempio, soggetti titolari di un reddito complessivo superiore ad , derivante da ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dal datore di lavoro) erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta. Il sostituto provvedeva quindi al recupero del bonus eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale veniva resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. ATTENZIONE: In ogni caso, il contribuente che abbia, comunque, percepito dal sostituto d imposta un bonus in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. ULTERIORI CHIARIMENTI Nei propri documenti di prassi, l Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti, circa la determinazione del credito da parte del sostituto di imposta nel caso in cui il contribuente: presenti redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro; intrattenga contemporaneamente più rapporti di lavoro. PRESENZA DI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO La Circolare n. 9/2014 ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del bonus, il sostituto d imposta deve tener conto dei dati relativi a precedenti rapporti di lavoro (reddito da lavoro dipendente o assimilato, giorni di detrazione ed eventuale importo di bonus già riconosciuto) soltanto nell ipotesi in cui gli stessi siano certificati mediante il Mod. CU e questo sia stato consegnato al nuovo datore di lavoro. RAPPORTI DI LAVORO CONTESTUALI Nel caso in cui il contribuente intrattenga contemporaneamente più rapporti di lavoro, posto che il riconoscimento del bonus da parte dei sostituti avviene in via automatica, senza necessità che sia prodotta alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, è posto a carico di questi ultimi l onere di richiedere al sostituto d imposta la non attribuzione del bonus laddove ritengano di non avere i presupposti per fruirne (Circolare n. 9/2014). Qualora il contribuente non abbia effettuato la comunicazione, e abbia percepito il bonus IRPEF da più datori di lavoro, dovrà restituire la somma non dovuta in dichiarazione dei redditi Trento - Via Solteri, 74 - Tel Internet: info@seac.it pagina 7

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