Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito

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1 Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito a cura di Antonio Gigliotti L art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto, per il solo anno 2009, l attribuzione di un bonus straordinario, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1000 euro. Tale bonus spetterà ai soggetti residenti nello Stato italiano, in considerazione del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all anno d imposta 2007 o, in alternativa, all anno d imposta Previsione normativa Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 ha introdotto un bonus straordinario indirizzato a sostenere le famiglie a basso reddito, lavoratori, pensionati, incluse persone non autosufficienti, alle prese con gli effetti indotti dalla crisi economica. Il bonus straordinario, previsto dall articolo 1 del citato decreto legge n. 185/2008, consiste nell attribuzione ai soggetti residenti nello Stato Italiano di una somma, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1000 euro, in considerazione del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all anno d imposta 2007 o, in alternativa, all anno d imposta Beneficiari del bonus I beneficiari del bonus straordinario, cioè le famiglie a basso reddito, devono aver conseguito, nell anno 2008 (articolo 1, comma 1 decreto legge n. 185/2008) esclusivamente redditi, ai sensi del Dpr n. 917/1986 (TUIR) appartenenti alle seguenti categorie: reddito da lavoro dipendente, art. 49, comma 1 del dpr n. 917 del 1986; redditi di pensione, art. 49, comma 2 del dpr n. 917 del 1986; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, art. 50 comma, comma 1ed in particolare: lett. a, compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; lett. c- bis, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lett. d, remunerazioni dei sacerdoti; 1

2 lett. l, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; lett. i, limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili (ex art. 10, comma 1, lett. c); redditi diversi, art 67, comma 1, del TUIR ed in particolare: lett. i) redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; lett. l) limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente da parte di soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge anche se non a carico; redditi fondiari, art. 25 Tuir con un ammontare non superiore ad euro 2.500, ma solo se considerati in correlazione dei redditi di lavoro dipendente e pensione Misura del bonus Il bonus straordinario è attribuito in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare e degli eventuali portatori di handicap, nonché del reddito complessivo familiare, riferiti al periodo d imposta 2007 oppure a quello del Osserva: Ai sensi dell articolo 12 del TUIR, individuare i componenti del nucleo familiare significa dover tener conto: del soggetto che richiede il beneficio; del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico; dei figli e degli altri familiari a carico. Mentre ai sensi dell articolo 8 del Tuir, individuare il reddito familiare complessivo significa dover tener conto: del reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare. 2

3 Nello specifico, il bonus in questione è attribuito per i seguenti importi: euro 200: unico componente titolare di pensione, con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; euro 300: due componenti, con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; euro 450: tre componenti, con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; euro 500: quattro componenti, con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; euro 600: cinque componenti, con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; euro 1000: con più di cinque componenti, con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; euro 1000: con componenti portatori di handicap (al ricorrere delle condizioni di cui all art. 12, comma 1, TUIR), con reddito familiare complessivo non superiore ad euro ; Richiesta: termini e modalità di presentazione Per poter fruire del bonus, il richiedente deve autocertificare (art. 47 del dpr n. 445 del 2000): il possesso dei requisiti previsti dall art. 1, comma 1 del dl n. 185 del 2008; il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale; i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela e il reddito complessivo di ciascun componente; la scelta del periodo di imposta di riferimento (2007 oppure 2008). 3

4 La richiesta va presentata: al sostituto d imposta: entro il 31 gennaio 2009 se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti ed al reddito familiare complessivo del 2007; entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti ed al reddito familiare complessivo del Osserva: I sostituti d imposta sono tenuti a conservare per 3 anni ed a mostrare, a richiesta dell amministrazione Finanziaria, le autocertificazioni ricevute dai soggetti che hanno fatto richiesta del bonus. ovvero, in assenza di sostituto d imposta, all Agenzia delle Entrate: entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti ed al reddito familiare complessivo del 2007; entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (UNICO 2009), ovvero, entro il 30 giugno 2009 per i soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti ed al reddito familiare complessivo del

5 A tal fine, sono stati approvati dall Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 5 dicembre 2008, due modelli: uno per la presentazione della richiesta al sostituto d imposta; uno per la presentazione della richiesta all Agenzia delle Entrate, in assenza di sostituto d imposta. Somministrazione del bonus Il bonus, che non costituisce reddito né ai fini fiscali, né a quelli previdenziali, né per il rilascio della social card, è somministrato dai sostituti d imposta, indicati nella richiesta per l ottenimento dello stesso dal soggetto interessato, ad un solo componente del nucleo familiare, secondo l ordine di presentazione delle richieste e nel limite del monte ritenute e contributi: entro il mese di febbraio 2009 (marzo per i pensionati), se è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007; entro il mese di aprile 2009 (maggio per i pensionati) se è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel Osserva: Se il bonus non è erogato dai sostituti d imposta la richiesta, può essere presentata telematicamente all Agenzia delle Entrate, indicando le modalità prescelte per l erogazione dell importo: entro il 31 marzo 2009, se è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007; entro il 30 giugno 2009, se è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel

6 Nota bene: Nel caso in cui, si viene a percepire il bonus erroneamente, si dovrà provvedere alla restituzione dello stesso: entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla erogazione oppure (per coloro che sono esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi) mediante versamento effettuato con il modello F gennaio 2009 Antonio Gigliotti 6

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