Anno 2014 N.RF150. La Nuova Redazione Fiscale ASSISTENZA FISCALE E 730/2014: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
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1 Anno 2014 N.RF150 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO ASSISTENZA FISCALE E 730/2014: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE RIFERIMENTI RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 57 DEL 30/05/2014 CIRCOLARE DEL 04/06/2014 L AGENZIA DELLE ENTRATE EFFETTUERÀ I RIMBORSI AL NETTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF E/O DELLA CEDOLARE SECCA Con la recente RM 57/2014, l Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità in materia di assistenza fiscale applicabile ai 730/2014, risolvendo i dubbi formulati degli operatori professionali. MODELLO 730 IN ASSENZA DI SOSTITUTO D IMPOSTA Il primo aspetto affrontato dalle Entrate riguarda la possibilità di presentare il modello 730 in as di d imposta; come noto, infatti, l art. 51-bis del DL 69/2013 ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all assistenza fiscale prevedendo che: a decorrere dall anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in as di un d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell otto per mille ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato. Il modello 730 può essere, quindi, utilizzato dai soggetti: titolari di redditi da lavoro dipendente (art. 49 TUIR) titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) limitatamente a quelli di seguito indicati di cui al comma 1, lettere: a) c) c-bis) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca somme a titolo di borsa di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale somme in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o enti, collaborazioni a giornali, riviste o enciclopedie, collaborazioni a collegi o commissioni d) remunerazioni di sacerdoti g) i) indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi quelli corrisposti al coniuge e quelli corrisposti in forza di testamento o donazione modale j) compensi per lavori socialmente utili
2 Redazione Fiscale Info Flash 150/2014 Pag. 2 / 5 Esempi: la RM 57/2014 fornisce alcuni esempi di coloro che possono presentare il 730 in as di d imposta; si tratta, in particolare, dei contribuenti titolari: di rapporti di lavoro dipendente, alternativamente: a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio 2014 N.B.: vi rientrano anche i contratti a tempo indeterminato cessati prima di tali mesi (in as di Cig, disoccupazione, mobilità, o altre somme a sostegno del reddito per le quali l Inps funge da d imposta) o iniziati dopo giugno o luglio con datore di lavoro privato (autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa) svolto all estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente di rapporti di co.co.co. (es.: amministratori) o co.co.pro. non comprendenti almeno i mesi di giugno e luglio di borse di studio o di assegni/premi/sussidi a fini di studio/addestramento professionale di assegni periodici (es.: coniuge separato in relazione al proprio mantenimento). DICHIARAZIONE IN FORMA CONGIUNTA E possibile presentare il mod. 730 in forma congiunta anche quando: entrambi i coniugi non hanno un d imposta che possa effettuare il conguaglio ed il coniuge dichiarante abbia uno dei redditi di cui sopra (lavoro dipendente o assimilato), mentre tale condizione non è necessaria per l altro coniuge. MOD 730 INTEGRATIVO In relazione alle modalità di trasmissione del 730 integrativo, secondo l Agenzia nel caso di: ORIGINARIO con 730 INTEGRATIVO con MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL 730 INTERGATIVO si tratta di una dichiarazione : il contribuente: può presentare il 730 integrativo: - contrassegnato dal cod. 1 nella cas. 730 integrativo del frontespizio - con la casella Mod.730 Dipendenti barrata; il rimborso: viene effettuato dall Agenzia delle Entrate si tratta di una dichiarazione con : il contribuente: può presentare il 730 integrativo (cod. 1 nella cas. 730 integrativo del frontespizio) il rimborso: sarà erogato dal nuovo d imposta si tratta di una dichiarazione : il contribuente: può presentare il 730 integrativo (cod. 2 o 3 nella cas. 730 integrativo del frontespizio) il rimborso: viene effettuato dall Agenzia delle Entrate CONTROLLI PREVENTIVI SUI RIMBORSI >.4000 Come noto, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014, l'agenzia è tenuta ad eseguire controlli preventivi sulla spettanza del credito richiesto a rimborso se di importo complessivamente > che sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
3 Redazione Fiscale Info Flash 150/2014 Pag. 3 / 5 In tal caso il rimborso del credito accertato dopo il controllo preventivo, viene erogato direttamente dalle Entrate, non più dal d'imposta in sede di conguaglio per assistenza fiscale. Sul punto, l Agenzia precisa che: i rimborsi >.4000 derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento: di detrazioni per carichi di famiglia (righi da 21 a 24 del mod non valorizzati) né eccedenze a riporto da precedente dichiarazione (righi 58, 74, 77 e 82 del non valorizzati) sono rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal d imposta Se il rimborso > è determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o dalle eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni non trova applicazione il controllo preventivo ed il rimborso è erogato dal d imposta previa ricezione dei risultati contabili. le eccedenza a riporto rilevano anche se non derivanti da detrazioni per carichi di famiglia nella dichiarazione per il periodo 2012 (o da ulteriore riporto di crediti dal periodo 2011) non concorre al limite di l imposta a credito risultante dalla precedente dichiarazione che sia stata interamente utilizzata in compensazione nel modello F24 le somme risultanti dal quadro I ( Imposte da compensare ) del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte con F24 (es.: con l IMU); queste, non facendo parte dell importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei euro. ACCONTI DA VERSARE: in caso di credito > che deve essere erogato direttamente dall Agenzia, quest ultima: procede all erogazione del rimborso al netto del 2 (o unico) acconto Irpef o di cedolare secca MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI RISULTATI CONTABILI DEI RIMBORSI >.4000 L Agenzia precisa che il soggetto che presta l assistenza fiscale: Non deve presentare il mod Presenta il 730-4, limitatamente alla differenza tra i 2 importi se l importo della 2 o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca: risulta assente risulta < all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione. se l importo della 2 o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca: risulti > all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione Le medesime modalità trovano applicazione anche in caso di assistenza prestata direttamente dal d imposta. In tal caso, il d imposta che presta direttamente l assistenza fiscale: non deve effettuare rimborsi >.4000: in pre di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione in as di 2 o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta < all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione. qualora l importo della 2 o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca risulti superiore all importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione, deve trattenere sulla retribuzione, nel mese di novembre, la somma risultante dalla differenza tra i 2 importi.
4 Redazione Fiscale Info Flash 150/2014 Pag. 4 / 5 RIMBORSI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Nelle ipotesi di erogazione dei rimborsi soggetti a controllo preventivo da parte dell Agenzia delle entrate, il credito rimborsabile (somma algebrica delle singole imposte, a debito e a credito al netto della 2 o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante) viene erogato secondo le modalità stabilite dal DM 29/12/2000 (rimborso mediante procedure automatizzate). Tuttavia, i contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul c/c bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, possono farne richiesta tramite l apposito modello reperibile nel sito delle Entrate. Modello per comunicare il codice IBAN: va presentato direttamente: in via telematica: se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito web delle Entrate; presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia: questo acquisirà le coordinate del c/c del richiedente. In questo caso è opportuno che il contribuente porti con sé un documento da cui risulti il codice IBAN. COMPENSAZIONI CON IL MODELLO 730/2014 Come noto, da quest anno è possibile utilizzare il credito risultante dal 730/2014, mediante la compensazione in F24, per versare: oltre l IMU dovuta per l anno 2014 (come già avveniva negli anni precedenti) anche le altre imposte (ad esempio TARI o la TASI). Nota: Il contribuente può richiedere di utilizzare: - l intera somma a credito per il pagamento di imposte con F24 (casella 2 del quadro I barrata) - oppure la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento di imposte con F24 (indicare casella 1) Se la somma indicata risulta > credito ovvero se la casella 2 risulta barrata, il rimborso non verrà effettuato. 730 INTEGRATIVO: in caso di presentazione del 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione con F24. Qualora nel 730 originario non sia stato compilato il quadro I o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nell integrativa il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. 730/2013 "SITUAZIONI PARTICOLARI" L articolo 51-bis del DL 69/2013 ha ampliato la platea degli ammessi all assistenza fiscale prevedendo, nel 2013, la presentazione del modello 730 Situazioni Particolari solo se a credito. Al riguardo, l Agenzia precisa che, ai fini del rilascio del visto di conformità, il riscontro degli acconti è effettuato mediante la verifica degli stessi nel 730 Situazioni Particolari presentata nel OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti a conservare:
5 Redazione Fiscale Info Flash 150/2014 Pag. 5 / 5 DOCUMENTI Schede mod con le scelte effettuate dai contribuenti Copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità PERIODO CONSERVAZIONE fino al 31/12 del 2 anno successivo a quello di presentazione fino al 31/12 del 4 anno successivo a quello di presentazione Tali documenti possono essere conservati in formato cartaceo; se conservati in formato elettronico: le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale la copia della documentazione a base del visto di conformità è conservata in formato PDF o TIFF le schede sono conservate secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3/12/2013 CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI DA PARTE DEI SOSTITUTI Qualora il risultato contabile della dichiarazione presenti un credito, il rimborso è effettuato: mediante una corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Nota: se anche quest ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell anno; di tale situazione il ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all erogazione della prima rata di rimborso. In pre di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti. Al riguardo, l Agenzia chiarisce che il risultato contabile è rappresentato dall importo indicato nel al rigo Conguaglio da effettuare nel mese di luglio che può essere compilato in alternativa: per le somme a debito (casella Importo da trattenere ) per le somme a credito (casella Importo da rimborsare ). Conseguentemente, il, nelle operazioni di conguaglio: CONGUAGLIO A DEBITO CONGUAGLIO A CREDITO è tenuto ad effettuare la trattenuta dell importo risultante: al rigo 161 del prospetto di liquidazione in caso di assistenza diretta al rigo Conguaglio da effettuare nel mese di luglio casella Importo da trattenere del nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato. deve far riferimento alla somma degli importi indicati: al rigo 162 dei prospetti di liquidazione in caso di assistenza diretta al rigo Conguaglio da effettuare nel mese di luglio casella Importo da rimborsare dei nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Nota: qualora l ammontare complessivo del credito da rimborsare non trovi capienza nel monte ritenute i rimborsi vanno effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti.
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