Le detrazioni in UNICO PF 2012

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1 Le detrazioni in UNICO PF 2012 di Edoardo Sesini e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Nella determinazione del carico fiscale in capo al contribuente si devono tenere in considerazione le detrazioni riconosciute in relazione ai carichi di famiglia e ad ulteriori condizioni considerate meritevoli di un agevolazione, in base al principio di equita` fiscale. Per quanto riguarda le detrazioni correlate al carico familiare, fondamentale importanza dovra` essere riconosciuta al prospetto dei familiari, dalla cui compilazione si traggono le indicazioni per il relativo riconoscimento. Per quanto attiene alle detrazioni riconosciute in correlazione alla tipologia di reddito prodotto si dovra` fare riferimento, invece, principalmente al quadro RC. Tutte le detrazioni dovranno essere evidenziate all interno del quadro RN e, inoltre, dovranno essere sempre adeguatamente documentate le condizioni per il riconoscimento. " Riferimenti D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 12e13 Le variazioni legislative in materia in corso d anno Seppure le detrazioni nel corso dell ultimo anno siano state ripetutamente oggetto di ampi commenti, si deve evidenziare che il dibattito creatosi è imputabile, in via prioritaria, all art. 40, comma 1-quater, con cui nella Manovra 2011 (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11) è stato previsto un taglio lineare del 20% di tutte le agevolazioni fiscali che attualmente erodono la base imponibile, compresi gli sgravi per il lavoro dipendente e per le pensioni, le detrazioni per figli, spese sanitarie ed istruzione, sugli asili nido, e quelle a favore degli studenti universitari. Attenzione Tali riduzioni interverranno tuttavia dal periodo d imposta 2013, rimanendo invariate per il In materia di semplificazione fiscale, il Decreto Sviluppo (D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), a partire dalla dichiarazione dei redditi 2012, ha eliminato l obbligo di comunicare al sostituto d imposta (il datore di lavoro) l aggiornamento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni, se non si hanno variazioni rispetto alla situazione indicata per l anno d imposta precedente. La comunicazione, ritenuta necessaria affinché il datore di lavoro possa applicare le detrazioni fiscali per i familiari, ai sensi dell art. 22, comma 3, lett. a), T.U.I.R. è stata, invece, ora eliminata consentendo ai datori di lavoro di continuare comunque a riconoscere le detrazioni fiscali ai propri dipendenti seppure in assenza di tale comunicazione. I datori di lavoro dovranno assumere a riferimento l ultima situazione familiare comunicata e parametrare le detrazioni a tale situazione, finché non interverranno variazioni che il dipendente sarà in ogni caso chiamato a comunicare. Detrazioni per carichi di famiglia Per quanto attiene il riconoscimento delle detrazioni per familiari, prevista dall art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rileva innanzitutto accertare se è possibile considerare fiscalmente il familiare. La verifica di tale condizione, relativa al periodo d imposta oggetto della dichiarazione, dovrà essere volta a verificare che il familiare non abbia posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Sono considerabili familiari i seguenti familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; i seguenti altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per ogni familiare spettano detrazioni di (*) Dottori commercialisti in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 13 n. 21 del 21 MAGGIO 2012

2 importo variabile in funzione del proprio reddito complessivo dichiarato in relazione al periodo di imposta. Al reddito complessivo (indicato in Colonna 1 del Rigo RN1) a decorrere dal periodo d imposta 2011, deve essere aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione a seguito dell introduzione del regime di tassazione definito della cedolare secca (art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Anche i redditi derivanti dagli immobili soggetti all imposta sostitutiva dell IRPEF, delle addizionali FISCO (regionale e comunale) e delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione devono quindi ora essere conteggiati ai fini della verifica della predetta soglia pari ad euro 2.840,51. Le detrazioni sono riconosciute in forma variabile in relazione al reddito dichiarato ed al familiare dichiarato. Le stesse dovranno trovare indicazione nei righi da RN6 a RN9, rapportate ai mesi dell anno per i quali i familiari sono rimasti (considerando anche i periodi inferiori al mese per intero). Tavola n. 1 - Detrazioni per carichi di famiglia Per il coniuge e` prevista una detrazione massima di 800 euro, in caso di redditi complessivi non superiori a 15 mila euro. Per i redditi tra 15 mila e 40 mila, la detrazione e` variabile tra i 690 e i 720 euro. Per redditi superiori, l importo della detrazione cala proporzionalmente, fino ad arrivare a 0 per i redditi da 80 mila euro in su. Rigo RN6 per coniuge Reddito complessivo Non superiore a (110 x reddito complessivo)/ da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro x ( reddito complessivo)/ oltre euro Per ciascun figlio e` prevista una detrazione teorica, che deve essere rapportata al numero di mesi ed alla percentuale di spettanza, cosı` come indicati nel prospetto familiari. La detrazione teorica e` pari a: E 800 per ciascun figlio di eta` superiore o uguale a 3 anni; E 900 per ciascun figlio di eta` inferiore a tre anni. Tale detrazione teorica viene aumentata di un importo pari a: E 220 per ciascun figlio disabile; E 200 per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con piu` di tre figli. Rigo RN7 per figli N. figli Eta` per ciascun figlio 1 Inferiore a 3 anni 900 x ( reddito complessivo)/ x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni 900 x ( reddito complessivo)/ x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni 900 x ( reddito complessivo)/ x ( reddito complessivo)/ PRATICA FISCALE e Professionale 14 n. 21 del 21 MAGGIO 2012

3 Oltre 5 4 Inferiore a 3 anni x ( reddito complessivo)/ x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni x ( reddito complessivo)/ FISCO x ( reddito complessivo)/ L importo al denominatore di euro e` aumentato per tutti di euro per ogni figlio. Restano invariate le detrazioni (1.100 o a seconda dell eta` ). Si ricorda inoltre che quando il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non e` coniugato o, se coniugato, si e` successivamente separato, per il primo figlio e` possibile usufruire, se piu` favorevole, della detrazione prevista per il coniuge. Le detrazioni per i figli NON si possono ripartire liberamente tra i genitori. E` possibile, infatti, esclusivamente la divisione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e solo se c e` accordo tra le parti, si puo` scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito piu` elevato. Questa facolta` consente a quest ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con reddito piu` basso. Si ricorda che l incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente puo` beneficiare sono superiori all imposta lorda. Rigo RN8 - Ulteriore detrazione per figli Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un ulteriore detrazione di E che deve essere ripartita in misura pari al 50% tra i genitori. Si ricorda che la detrazione per figli diminuisce all aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale e` pari o superiore ad E ,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli, non potete usufruire dell ulteriore detrazione. All opposto, nel caso in cui l ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, e` riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Rigo RN9 - per altri familiari Per ogni altro familiare spetta una detrazione teorica pari ad E 750 da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale di spettanza. L importo della detrazione effettivamente spettante e` calcolato in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale. 750 x ( reddito complessivo) / La detrazione per gli altri familiari, qualora il mantenimento faccia capo a più persone, deve essere suddivisa in misura uguale, indicando la percentuale di spettanza nell apposita casella Percentuale di detrazione spettante. È possibile quindi ripartire la detrazione anche con altri contribuenti. di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi L art. 13 del T.U.I.R. contiene specifiche detrazioni dall imposta lorda, riconosciute in forma variabile in relazione al reddito dichiarato complessivo fino ad annullarsi per livelli di reddito complessivo superiore a euro. Anche in tale caso, quindi, la legge prevede detrazioni teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze ed incrementato del reddito assoggettato a cedolare secca). Le stesse dovranno trovare indicazione nei righi da RN10 a RN12, rapportate al numero di giorni dell anno, sul totale di 365, anche in caso di anno bisestile, nei quali i redditi sono stati prodotti in tale forma. Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra di loro. La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell anno, spetterà sia la detrazione da lavoro dipendente che la detrazione da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato. PRATICA FISCALE e Professionale 15 n. 21 del 21 MAGGIO 2012

4 Tavola n. 2 - Detrazioni di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi Il Rigo RN10 va compilato solo se si e` percepito redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nel Quadro RC. Per importi del reddito netto non superiore ad E 8.000,00 la detrazione spetta nella misura di E 1.840,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. Se dai calcoli emerge un valore inferiore ad E 690,00 di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad E 1.380,00 di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato, dovra` comunque essere assunto detto valore posto che l ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo` comunque essere inferiore ai minimi indicati. In caso di applicazione delle detrazioni minime le stesse non dovranno essere rapportate al periodo di lavoro. In caso di presenza di entrambe le forme di reddito e` possibile usufruire come detrazione minima di quella piu` favorevole (quindi non sono cumulabili ma e` possibile scegliere quella piu` vantaggiosa). Rigo RN10 di lavoro dipendente Non superiore a Compreso tra e [502 x ( reddito complessivo) / 7.000] Compreso tra e x [( reddito complessivo) / ] Se il reddito complessivo e` compreso tra euro a la detrazione va aumentata di un importo pari ad euro: 10 - per un reddito netto compreso tra e se supera ma non se supera ma non se supera ma non se supera ma non L importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l intero ammontare. Deve essere compilato in caso di percezione di redditi di pensione indicati nei Righi da RC1 a RC3 del Quadro RC per i quali e` stato indicato nella Colonna 1 il Codice 1 ed e` stata compilata la Colonna 2 del Rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni di pensione in relazione all eta` del contribuente, se supera o meno i 75 anni. Se il contribuente non supera i 75 anni per importi del reddito netto non superiore ad E 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di E 1.725,00. I valori devono essere sempre rapportati al numero di giorni di pensione. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo` comunque essere inferiore ad E 690,00. Rigo RN11 di pensione In caso di eta` inferiore a 75 anni, la formula applicabile e` : Non superiore a Compreso tra e [470 x ( reddito complessivo) / 7.500] Compreso tra e x [( reddito complessivo) / ] Per i contribuenti con piu` di 75 anni per importi del reddito netto non superiore ad E 7.750,00 la detrazione spetta nella misura di E 1.783,00 da rapportare al numero di giorni di pensione. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo` comunque essere inferiore ad E 713,00 In caso di eta` superiore a 75 anni, la formula applicabile e` : Non superiore a Compreso tra e [486 x ( reddito complessivo) / 7.250] Compreso tra e x [( reddito complessivo) / ] PRATICA FISCALE e Professionale 16 n. 21 del 21 MAGGIO 2012

5 Rigo RN12 assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi Il Rigo RN12 va compilato in caso di percezione di uno o piu` dei seguenti redditi: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella Sezione II del Quadro RC; redditi derivanti da attivita` commerciali non esercitate abitualmente, da attivita` di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (Righi RL14. RL15 e RL16 del Quadro RL); redditi di lavoro autonomo di cui al Quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in societa` di persone per i quali nel Quadro RH e` stata barrata la casella di Colonna 7 dei Righi da RH1 a RH4.; altri redditi di lavoro autonomo indicati nella Sezione III del Quadro RL; redditi di impresa in contabilita` semplificata di cui al Quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva,e redditi di impresa in contabilita` semplificata derivanti dalla partecipazione in societa` di persone per i quali nel Quadro RH e` stata barrata la casella di Colonna 7 dei Righi da RH1 a RH4; redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al Quadro RD. Non superiore a Compreso tra e ( reddito complessivo) / lavoratori comparto sicurezza, difesa e soccorso Un ulteriore detrazione sui redditi (seppure indicata assieme alle detrazioni riconosciute correlabili a dei costi sostenuti nel corso del periodo) è riconosciuta ai dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso entro il limite, valido per il 2011, di 141,90 euro, ai sensi dell art. 4, comma 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e D.P.C.M. 19 maggio 2011). L agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell anno 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a ,00 euro (Cfr. Tavola n. 3). Tale detrazione trova indicazione al Rigo RN21 che dovrà quindi essere compilato solo da parte del personale di tali settori, così come determinata dal sostituto d imposta. In particolare nel Rigo RN21 dovrà essere indicato l importo riportato nel Rigo RC13 del Quadro RC, riconosciuta dal datore di lavoro, risultante dal punto 118 del CUD 2012 o dal punto 51 del CUD Nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati, indicare in questo rigo la somma degli importi risultanti dai punti 118 dei diversi CUD 2012 o dei punti 51 dei CUD Qualora tale somma sia superiore al predetto limite massimo, indicare 141,90. Tavola n. 3 - lavoratori comparto sicurezza, difesa e soccorso (RIGO RN21) PRATICA FISCALE e Professionale 17 n. 21 del 21 MAGGIO 2012

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