COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO. Regolamento Comunale di Polizia Rurale

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1 COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO Regolamento Comunale di Polizia Rurale Approvato con delibera C.C. n. 13 del Ravvisato privo di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. nella seduta n. 19 del prot ) Modificato con delibera C.C. n. 57 del

2 TITOLO I GENERALITÀ' Art.1 Il servizio di Polizia Rurale Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, e del Comune nell'interesse della collettività e per la tutela del territorio. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano. Art. 2 Il Regolamento di Polizia Rurale Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e cha a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale. Art.3 I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli ufficiali ed agenti di Polizia Comunale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.S., ai sensi dell'art. 221 del C.P.P. Art. 4 Ordinanze del Sindaco Il rispetto del presente regolamento verrà effettuato a mezzo ordinanze del Sindaco. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione, le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti. 2

3 TITOLO II COSTRUZIONI RURALI Art. 5 Case e fabbricati rurali Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, le normative del P.R.G. e le norme di polizia veterinaria. Art.6 Caratteristiche ed obbligo generali delle concimaie Sono obbligati a dotarsi di concimaia, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo, coloro che detengono: a) un numero di capi bovini e/o equini pari o superiore a 2; b) un numero di capi suini pari o superiore a 3; c) animali di qualsiasi specie il cui equivalente quantitativo complessivo giornaliero di deiezioni solide e/o liquide sia pari o superiore a quello di 2 capi bovini. Le concimaie, i pozzetti per le orine, ed in genere tutti i depositi di liquami devono essere posti a valle o lontano dai pozzi di prelevamento di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza: non inferiore a metri 25. a) non inferiore a mt. 25 nel caso previsto dall art. 54 del D.P.R. 303/56; b) non inferiore a mt. 15 negli altri casi relativi alla costruzione di nuove concimaie: Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione. Il Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale può disporre motivatamente l'osservanza di distanze superiori a quelle sopraindicate. Salvo il rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/56 per le fattispecie ivi indicate e salva comunque la possibilità del Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, di disporre motivatamente per singoli casi l'osservanza di distanze superiori, nei casi di concimaie esistenti possono essere mantenute le distanze attuali. I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. 3

4 Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti: - capacità adeguata al numero di capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da garantire richiedere uno stoccaggio almeno semestrale; -- dimensioni e murato di altezza adeguata in modo da evitare la tracimazione del concime e la fuoriuscita del liquame; - platea impermeabile lievemente inclinata verso una cunetta la quale convogli il liquame in cisterna a perfetta tenuta con capacità adeguata a garantire lo stoccaggio almeno semestrale; - nel caso di vasca per il contenimento delle deiezioni solide, la stessa deve essere collegata con una vasca a tenuta, sottostante, destinata alla raccolta del collaticcio ed eventualmente delle acque meteoriche - in ogni caso devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori di dette concimaie. Art. 7 Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie deve avvenire nel rispetto dei comportamenti atti a non arrecare molestia al vicinato ed in ogni caso nelle ore stabilite dall'art.8 del presente regolamento. I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti. Art. 8 Concimaie e spargimento liquami a scopo agricolo Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive. Lo spargimento è ammesso solo quale apporto utile alla produzione agricola e a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare: 1. i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti; 4

5 2. lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto, destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana (e degli animali); 3. non è consentito lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità o in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o sorgive; 4. i terreni trattati con liquami o altro materiale organico ( letame ) dovranno essere rivoltati nel piu breve tempo possibile prima che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione e comunque subito dopo le operazioni di spandimento. 5. lo spargimento smaltimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo e non in corsi d acqua, canali, fossi o scoline e simili; 6. dovra essere assicurata l impossibilità anche indiretta di immissioni o percolamenti dei liquami stessi in corsi d acqua superficiali; 7. lo spandimento non deve produrre inconvenienti igienici, nè rischio per la salute pubblica; 8. lo spargimentoscarico non dovra causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aereazione, le modalità di spandimento dovranno essere tali da non produrre intasamento al suolo; 9. dovrà essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento all atto della somministrazione del liquame; 10. lo spargimentosmaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico; 11. l esercizio dell attività di raccolta, trasporto e spargimentosmaltimento dei liquami dovrà avvenire utilizzando mezzi e serbatoi conformi alle norme di legge vigenti. 12. in caso di mancato rispetto delle norme di Legge , n. 319 e successivo modificazioni ed integrazioni, e del D.P.G.R , n. 0384/ Pres., nonchè delle prescrizioni contenute nel presente atto, si provvederà alla revoca dell autorizzazione con la seguente denuncia penale. 5

6 TITOLO III AMBITI RURALI NON EDIFICATI Art. 9 Limitazioni generali Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le norme di legge dettate per speciali colture. Quando si renda necessario, per la tutela della quiete e della sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze le opportune modalità e i limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la sospensione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento. E' vietato lasciare stazionati o abbandonati sui terreni attrezzi agricoli e/o macchinari e/o loro parti e/o accessori per periodi di tempo superiori a quelli necessari per il completamento delle lavorazioni cui essi servono. Art. 10 Accensione di fuochi L accensione di fuochi è permessa solo per la bonifica dei terreni(es. stoppie, residui della trebbiatura, ecc). 6

7 Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Nell eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere la spegnimento del fuoco e, se necessario, un intervento, degli organi di vigilanza (Polizia Comunale). L accensione dei fuochi, di cui al primo comma, non potrà avvenire nell ambito delle zone residenziali all interno dei centri abitati. E' vietato bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona alle operazioni fino al completo spegnimento del fuoco. La combustione'incenerimento dei sacchi di plastica, (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punitao come attività di smaltimento rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 22/97. Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. = Art. 11 Libero deflusso delle acque I proprietari o i concessionari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque, a meno che eventuali deviazioni non siano regolarmente concesse per uso irriguo; I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade o che creino dissesto idrogeologico o ambientale; Gli utilizzatori di fonti o captazioni d acqua devono provvedere al deflusso delle acque stesse, senza arrecare danno ai beni pubblici o di terzi Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale esistente o creare intralcio al deflusso delle acque meteoriche. 7

8 Sono altresì vietate le piantagioni che per densità, distanza dai cigli o altri motivi, non consentano la normale manutenzione e lo spurgo dei fossi. Sanzione amministrativa: da a 516,46. Art. 12 Spurgo di fossi e di canali Ai proprietari o concessionari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera tale che anche nel caso di piogge continue e di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte, al fine di ripristinare le condizioni di esercizio del manufatto stesso. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, e qualora lo stesso non ottemperi nell eseguire i lavori necessari, nel termine prescrittogli, l'amministrazione farà eseguire detti lavori in forma coercitiva a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. Sanzione amministrativa: da a 516,46. Art. 13 Diramazioni o accessi Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale. Art. 14 Distanze per fossi canali ed alberi 8

9 Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via. Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabile nell articolo 892 del codice civile. La piantumazione di nuovi pioppeti deve rispettare le distanze minime seguenti: - dal confine mt. 5; - dal confine stradale, fuori dai centri abitati, la distanza da rispettare per impiantare alberi di alto fusto (tra cui anche i pioppi) lateralmente alle strade comunali, non può essere inferiore a mt. 6; - dalle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive (edifici di culto, cimiteri, edifici scolastici) e dal limite di zona delle aree residenziali mt. 50. Restano salve le colture in essere fino a maturazione ma non oltre 15 anni dalla piantumazione. Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. Art. 15 Regolazione siepi e recisione di rami protesi I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie conferendole all apposito servizio di raccolta. Sanzione amministrativa: da a 516,46. Art. 16 Aratura dei terreni I frontisti delle strade di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi od ai fossi. 9

10 E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1,00 metri, in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall' argine di fossi e canali di scolo adiacenti le strade. Una capezzagna di metri 4.00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade pubbliche o ad uso pubblico durante la lavorazione dei terreni. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari parti di essa, (copertura, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore: - il pagamento della sanzione prevista; - la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini; - la formazione della regolare capezzagna, entro 60 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Sanzione amministrativa: da a 516,46. Recidiva: 154,94. Art. 17 Strade vicinali Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza accertata, in modo di permettere un agevole transito dei mezzi agricoli. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente. Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. Art. 18 Spigolatura Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto. 10

11 Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. Art. 19 Dilavamento dei terreni - Prevenzione ed interventi Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere i scolo delle acque, ecc.) Art. 20 Pozzi irrigui I pozzi irrigui dovranno essere visibili e dovranno essere chiusi con manufatti fissi o mobili atti a salvaguardare la pubblica incolumità. Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. Art. 21 Pascolo vagante delle greggi Il pascolo delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni. Art. 22 Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie E' consentito il transito di mandrie e greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad un altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire sbandamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe, o alle strade e comunque non dovranno occupare uno spazio eccedente la metà della carreggiata. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano. 11

12 Art. 23 Sanzioni per pascolo abusivo Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2 e 3 e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria. Il pascolo abusivo è altresì considerato secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il Patrimonio". TITOLO IV MIGLIORAMENTI FONDIARI Art. 24 Autorizzazione Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili siti in zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale, dovrà essere richiesta al Sindaco, il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C. concederà preventivamente l'autorizzazione. Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. Art. 25 Siepi e corsi d'acqua Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua definiti pubblici ai sensi delle norme di legge. Sono vietati quindi gli interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti ed interrare gli argini. Il taglio di alberi o arbusti fiancheggianti le sponde dei corsi d'acqua, dovrà essere autorizzato preventivamente se trattasi di superficie boschiva ricompresa ai sensi del P.R.G.C. vigente in zona E4-1/E4-2/E4-3/E4-4 (ambito di tutela del Tagliamento) e nell'area boschiva presente sulle sponde del Varmo nel tratto che va dal depuratore comunale alla Località Molino. E' fatto divieto, inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi. Le siepi ed i filari di alberi ed arbusti nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendone l'estensione pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento, Il ripristino di filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario o concessionario del fondo in modo che siano reintrodotte le specie vegetali 12

13 autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo, con esclusione dei reimpianti di rovigna e di pioppo. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra vegetale tali da modificare oltre 1.00 metro le quote del fondo in ogni suo punto. Sanzione amministrativa: da a 516,46. TITOLO V AMBITI BOSCHIVI Art. 26 Premessa Per tutto ciò che riguarda gli ambiti boschivi, e gli alberi in genere si rinvia alla normativa del P.R.G.C. vigente ed in particolare alle Norme di Attuazione delle zone: E4-1, E4-2, E4-3, E4-4 ed E6 (zone di interesse agricolo). Per quanto non contemplato dalla vigenti norme del P.R.G.C., si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, approvate con P.G.R. n del Sanzione amministrativa: da 25,82 a 516,46. TITOLO VI AMBITI NATURALI TUTELATI Art. 27 Limitazioni generali All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono le norme specifiche contenute nei Piani attuativi previsti per tali aree. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato. TITOLO VII MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO SANITARI 13

14 A) MALATTIE DEL BESTIAME Art. 28 Obbligo di denuncia I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al veterinario ufficiale dell'a.s.s. n. 4 "Medio Friuli" competente per territorio, qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, comprese tra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria del n. 320 e nella circolare numero 55 del dell'alto Commissario per l'igiene e Sanità e successive modifiche ed integrazioni. Qualora le violazioni delle norme di cui al presente titolo VII, lett. A), concretino anche fattispecie di violazioni di cui all'art. 6 della L n.218, esse sono punite con le sanzioni indicate dallo stesso articolo 6. Negli altri casi: Sanzione amministrativa: da 25,82. a Art. 29 Isolamento per malattie contagiose Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui si è fatta denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità. Sanzione amministrativa: da a Art. 30 Seppellimento di animali morti per malattia infettiva Denuncia animali morti Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'a.s.s. n. 4 "Medio Friuli" presso il Distretto di appartenenza ai sensi del comminato combinato disposto dell'art. 18, ultimo comma del regolamento sulla Vigilanza delle Carni R.D , n e dell'art. 264 del T.U.LL. SS n. 1265,,. ed ai sensi del Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 320/54). Art

15 Accertamento della causa di morte Il veterinario di distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente. Art. 32 Animali morti per malattie infettive Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.P.R n. 320; la carogna deve essere accantonata ed opportunamente custodita in attesa delle disposizioni impartite dell'autorità sanitaria competente. Art. 33 Spostamento animali morti Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire con la modalità prevista dalla normativa vigente. Prima del loro spostamento, gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata alcuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento. Comunque, tutte le operazioni dovranno essere conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. Art. 34 Mezzi di trasporto delle spoglie animali Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione od ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso del certificato di idoneità, come da istruzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, rilasciati autorità competente. registrati, identificati ed autorizzati dal Servizio veterinario della A.S.S. competente per territorio. Salvo le fattispecie di divieto tassativo stabilite dalla normativa vigente, in via eccezionale può essere effettuato il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi da quelli prescritti al comma precedente. Eccezionalmente può essere rilasciata una autorizzazione temporanea per il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi. Art

16 Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica dell'a.s.s. competente per territorio. L autorizzazione del Sindaco conterrà di vota in volta le precauzioni da adottare L'infossamento deve avvenire comunque in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa dovrà essere scavata a 2 metri di profondità dalla superficie. L'impiego di sostanze chimiche idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con l'impiego di contenitori di fortuna. Art. 36 Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distribuzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi autorizzato dal Settore Veterinario dell'a.s.s., adibiti unicamente allo stoccaggio ed alla conservazione delle stesse, presso le strutture in cui vengono tenuti e/o allevati animali.. Detti frigoriferi devono avere: - pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili. Deve essere aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali depositate. Art. 37 Igiene del personale Il personale addetto deve essere protetto durante il lavoro da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione disinfettanti necessari. Art. 38 Vigilanza veterinaria Presso i depositi frigoriferi di stoccaggio, il veterinario esercita la dovuta vigilanza, e controlla l'avvenuta registrazione degli animali introdotti e la corretta compilazione e tenuta dei documenti di trasporto. Nel caso di destinazione delle spoglie a ainmali ad 16

17 uso zootecnico industriale ai sensi del D.Ls. 508/92, una copia della certificazione di cui al precedente articolo 31 deve tornare al Servizio veterinario speditore, firmata dal Servizio Veterinario ricevente., ne dispone al trattamento o distruzione mediante la certificazione di cui all'art. 31. Nel caso di destinazione ad uso zootecnico industriale, una copia di tale certificazione deve tornare al Servizio Veterinario speditore, firmata dal Servizio Veterinario ricevente. Art. 39 Igiene delle stalle Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate, osservando i criteri per costruzioni rurali contenuti nelle norme di attuazione del P.R.G.C., nel Regolamento Edilizio e Regolamento di Polizia Veterinaria. Il bestiame deve essere pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere il pollaio nelle stalle. Sanzione amministrativa: da 25,82. a 516,46. B) MALATTIE DELLE PIANTE Art. 40 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue: - nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi dell'agricoltura, l Amministrazione Comunale, d'intesa con l'ispettorato Provinciale per l'agricoltura e con l'osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari o conduttori dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni. - salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 987/1931e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D n. 1700, e modificati con R.D n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare 17

18 all'amministrazione Comunale, all'ispettorato Provinciale dell'agricoltura, o all'osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero a l'uopo indicati. Art. 41 Divieto della vendita abusiva di piante e sementi Al fine di evitare la diffusione di specie infestanti o di malattie delle piante, è vietata la commercializzazione di piante e sementi non conforme ai regolamenti nazionali e regolamenti vigenti. Sanzione amministrativa: da 25,82. a 516,46. IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA Art. 42 Acquisto dei Presidi Sanitari Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti molto tossici, tossici o nocivi è obbligatorio il possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 1255/1968. I soggetti interessati ad acquisire o rinnovare il patentino per l acquisto o luso di presidi sanitari, devono sostenere un colloquio di verifica della loro competenza sull argomento, presso l Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante. Possono inoltre partecipare obbligatoriamente ai corsi specifici di preparazione organizzati dalle Associazioni di categoria d intesa con la Regione. Enti pubblici e da privati d'intesa con l' A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" e la Regione (Circolare Min. San. n. 37/88) e sostenere alla fine un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento. Art. 43 Detenzione dei Presidi Sanitari Il titolare del patentino è responsabile del trasporto, della conservazione e dell'utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. In particolare deve curare che: 18

19 a) - il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale; b) - lo stesso sia pulito immediatamente qualora durante le operazioni di scarico si rilevasse esservi stato un danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo. c) - il locale di deposito dei presidi sanitari deve possedere i requisiti previsti dalle norme di buona tecnica (in via esemplificativa: deve trattarsi di locale chiuso, deve impedire l esposizione dei presidi sanitari agli agenti atmosferici e deve essere evitato il contatto con sostanze o derrate alimentari);definiti tossici o nocivi deve possedere i requisiti previsti dai regolamenti emanati dagli organi competenti; d) - i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta fino alla fine del trattamento; e) - durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali negli addetti alle operazioni; f) - siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto di istruzione delle macchine spanditrici. Art. 44 Impiego dei Presidi Sanitari Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, funghicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da Leggi nazionali, Regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione. A tale scopo si devono osservare le seguenti regole: - è vietato l'utilizzo di Presidi Sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di m. 30 dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti); - i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalla aree indicate nel precedente paragrafo, vanno eseguiti in assenza di vento; al di sotto della distanza di 30 metri sono ammissibili i trattamenti con prodotti di 3^ e 4^ classepresidi sanitari non classificati come molto tossici, tossici o nocivi, in assenza di vento, ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo; 19

20 - nelle colture a terra (mais e soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di metri 5.00; - nella fascia di 100 metri a distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni è vietato il trattamento con prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi di pioppeti o colture arboree di alto fusto. Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti: - il getto contenente la miscela non deve raggiungere persona e mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso; - sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da ordinanza del Sindaco; - è vietato l'uso dei Presidi Sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi su tutti quei terreni che per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali, possono costituire un canale diretto di immissione di sostanze tossiche o nocive, all'interno degli ambiti tutelati; Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati. La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio, sono vietati in prossimità dei corsi d'acqua pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature comunali. I contenitori dei prodotti usati devono essere smaltiti secondo i modi previsti dalle norme vigenti in materia. E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua ed è sanzionato come abbandono di rifiuti tossici e nocivi, come previsto dal D.P.R. n. 915/82.abbandono di rifiuti pericolosi ai sensi sel D.Lgs. 22/97. E' vietato l'impiego di Presidi Sanitari tossici o nocivi con mezzi aerei, salvo in casi eccezionali autorizzati motivatamente dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale. Sanzione amministrativa: da 25,82. a 516,46. 20

21 TITOLO VIII CACCIA E PESCA Art. 45 Esercizio della caccia e della pesca L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare e pescare senza le prescritte licenze. Per la caccia valgono oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'amministrazione Provinciale. Sanzione amministrativa: da 25,82. a 516,46. TITOLO IX PENALITÀ' Art. 46 Accertamenti delle contravvenzioni Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G., più in particolare dagli Agenti di Polizia Comunale, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico. Quando la trasgressione è considerata reato è previsto dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto all autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale. Quando il reato non è previsto dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli, secondo le norme vigenti. Art. 47 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio 21

22 Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo per il committente e per l'esecutore del comportamento sanzionato di provvedere a propria cura e spese, alla rimessa in pristino dei luoghi ed all'esecuzione delle ulteriori eventuali prescrizioni disposte dall'amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni. Alla infruttuosa scadenza di detto termine, l'amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio ed al recupero delle spese sostenute, ai sensi del R.D n Art. 48 Inottemperanza di ordinanza Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, fatti salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice di Procedura Penale ed altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con: Sanzione amministrativa: da 25,82. a 516,46. Art. 49 Oblazione contestuale Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'agente accertatore della somma stabilita dal presente regolamento, semprechè dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune. Di tale versamento l'agente rilascerà ricevuta al contravventore, indicando anche nella matrice le generalità del contravventore ed il titolo della contravvenzione. Art. 50 Oblazione in sede amministrativa Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione nei termini dell'art. 49 e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi può chiedere, entro dieci giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo - massimo della sanzione stabilita dal presente Regolamento. Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l avvertenza che egli può presentarsi 22

23 entro dieci giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del precedente comma. Art. 51 Risarcimento dei danni Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni a terzi, l'autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste del danneggiato. Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni al Comune, l'autorità Comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, lo stato di fatto e le conseguenze della trasgressione stessa. Art. 52 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni Gli Agenti o i funzionari, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione, o che ne siano il prodotto, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione. Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'amministrazione Comunale finché non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite previo il pagamento delle spese incontrate dall'amministrazione e dei diritti di deposito. Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata e dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza o enti ed associazioni senza scopo di lucro. Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'autorità competente. Art. 53 Procedimento ingiuntivo 23

24 Ai sensi della Legge n. 317 del , qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza di pagamento cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione. Art. 54 Sospensione delle licenze Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione della autorizzazione nei seguenti casi: - per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario; - per mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale; - per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione può avere una durata massima di giorni trenta. Essa si protrarrà fin quando non sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta. Trascorso detto termine, e in mancanza di adempimenti da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca dell'atto autorizzativo. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 55 Entrata in vigore del Regolamento 24

25 Il presente Regolamento abroga il vigente regolamento di polizia rurale approvato con delibera consiliare n. 13 del e successive modificazioni e tutte le norme riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo, o in contrasto con lo stesso. INDICE TITOLO I GENERALITÀ' Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 - Il servizio di Polizia Rurale - Il regolamento di Polizia Rurale - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale - Ordinanze del Sindaco TITOLO II COSTRUZIONI RURALI Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 - Case e fabbricati rurali - Caratteristiche generali delle concimaie - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo TITOLO III AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI Art. 9 - Limitazioni generali Art Accensione fuochi Art Libero deflusso delle acque Art Spurgo dei fossi e dei canali Art Diramazioni e accessi Art Distanze per fossi, canali ed alberi Art Regolazione siepi e recisione di rami protesi Art Aratura dei terreni Art Strade vicinali Art Spigolatura Art Dilavamento Art Pozzi irrigui Art Pascolo vagante delle greggi 25

26 Art Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie Art Sanzioni per pascolo abusivo Art Autorizzazione Art Siepi e corsi d'acqua Art Premesse TITOLO IV MIGLIORAMENTI FONDIARI TITOLO V AMBITI BOSCHIVI Art Limitazioni generali A) MALATTIE DEL BESTIAME TITOLO VI AMBITI NATURALI TUTELATI TITOLO VII MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO SANITARI Art Obbligo di denuncia Art Isolamento per malattie contagiose Art Seppellimento di animali morti per malattia infettiva Art Accertamento della causa di morte Art Animali morti per malattie infettive Art Spostamento animali morti Art Mezzi di trasporto delle spoglie animali Art Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche Art Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali Art Igiene del personale Art Vigilanza veterinaria Art Igiene delle stalle B) MALATTIE DELLE PIANTE Art Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria Art Divieto della vendita abusiva di piante e sementi C) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA Art Acquisto dei Presidi Sanitari Art Detenzione dei Presidi Sanitari Art Impiego dei Presidi Sanitari 26

27 TITOLO VIII CACCIA E PESCA Art. 45 Esercizio della caccia e della pesca TITOLO IX PENALITÀ' Art Accertamenti delle contravvenzioni Art Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio Art Inottemperanza di ordinanza Art Oblazione contestuale Art Oblazione in sede amministrativa Art Risarcimento dei danni Art Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni Art Procedimento ingiuntivo Art Sospensione delle licenze TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Entrata in vigore del Regolamento 27

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