CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE PRECETTI NORMATIVI OLIO DI OLIVA:
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1 PRECETTI NORMATIVI OLIO DI OLIVA:
2 Precetti Conformità imballaggi L olio d oliva destinato al consumatore finale: capacità massima a 5 litri (art.2 Reg. UE 29/12) L olio d oliva destinato ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o ad altre collettività simili per la preparazione dei pasti: capacità massima a 25 litri (sennò a 5 litri) [art.2 Reg. UE 29/12 e art. 3, comma 2, DM 10/11/09]
3 Precetto Conformità imballaggi I contenitori venduti al consumatore finale e ai ristoranti, ospedali, mense e simili devono essere provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione [art.2 Reg. UE 29/12 e art. 3, comma 3, DM 10/11/09]
4 Precetto Tappo antirabbocco Articolo 18 della Legge 161/2014 che modifica l articolo 7 comma 2 della legge 9/2013
5 Tappo antirabbocco Art. 7 presentazione degli oli nei pubblici esercizi 2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta. Precetto (art. 7 comma 2 Legge n. 9/2013)
6 Informazione categoria olio L etichetta deve riportare, non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita, la seguente informazione: a) per l olio extra vergine di oliva: «olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» b) per l olio di oliva vergine: «olio d oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» Precetto (art. 3 Reg. UE n. 29/12)
7 Precetto (art. 3 Reg. UE n. 29/12) Informazione categoria olio L etichetta deve riportare, non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita, la seguente informazione: c) per l olio di oliva composto da oli d oliva raffinati e da oli d oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»
8 Precetto (art. 3 Reg. UE n. 29/12) Informazione categoria olio L etichetta deve riportare, non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita, la seguente informazione: d) per l olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l estrazione dell olio d oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»
9 L origine Precetto Per gli extra vergini e vergini, l indicazione dell origine è obbligatoria: - in etichetta (art. 4 del Reg. UE n. 29/12) - nei documenti utilizzati per la movimentazione (art. 5 bis del DM 23/12/2013)
10 Precetto L origine Ai sensi dell art. 4 del Reg. UE n. 29/12, la «designazione dell origine» può essere rappresentata da: a) Un riferimento ad uno Stato membro o ad un Paese terzo, o all Unione b) nel caso di miscele: 1) «miscela di oli di oliva originari dell Unione europea» oppure un riferimento all Unione; 2) «miscela di oli di oliva non originari dell Unione europea» oppure un riferimento all origine esterna all Unione; 3) «miscela di oli di oliva originari dell Unione europea e non originari dell Unione» oppure un riferimento all origine interna ed esterna all Unione
11 Precetto L origine La «designazione dell origine» può essere rappresentata da: c) una denominazione di origine protetta o un indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/12, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
12 L origine Precetto Nel caso di miscele, in base all art. 4, comma 4, del DM 10/11/2009 la «designazione dell origine» di cui al punto b) possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di più Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese.
13 Precetto L origine ATTENZIONE Non è considerato una designazione dell origine il nome del marchio o dell impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31/12/1998, conformemente alla Dir. 89/104/CEE, o entro il 31/05/2002 conformemente al Reg. (CE) n. 40/94
14 L origine Precetto «La designazione dell origine non figura sull etichetta dei prodotti definiti all allegato XVI, punti 3 [n.d.r. olio di oliva] e 6 [n.d.r. olio di sansa di oliva], del regolamento (CE) n. 1234/2007» (art. 4, par. 1, comma 2, del Reg. UE n. 29/12)
15 L origine Precetto L art. 5 bis, comma 4, del DM 23 dicembre 2013 dispone che: «I documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio riportano anche un riferimento all Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o, se del caso, alla DOP/IGP che si intende utilizzare»
16 Precetto Le indicazioni facoltative Art. 5 del Reg. UE n. 29/12 Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull etichetta di un olio di cui all articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi: a) l indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 C con la prima spremitura meccanica della pasta d olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; b) l indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive;
17 Precetto Le indicazioni facoltative (Art. 8 DM 10 novembre 2009) Circolare n del 27 luglio 2012 Dal 15 settembre 2012 è disponibile nel Portale dell Olio d Oliva la funzione per effettuare la comunicazione preventiva per utilizzare la dicitura «a freddo» I frantoi che avevano già effettuato la comunicazione preventiva nelle modalità consuete prima di tale data dovevano entro il 1 marzo 2013 rinnovare la comunicazione utilizzando la suddetta funzionalità telematica
18 Precetto Le indicazioni facoltative c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all allegato XII, punto 3.3, del Reg. (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91;
19 Precetto Le indicazioni facoltative Art. 8, comma 3, DM 10 novembre 2009 È fatto obbligo agli operatori, per l utilizzo delle indicazioni di cui all art. 5, lettere c) e d) del Reg. 29/12, di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l effettuazione dell esame organolettico o dell analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal Reg. (CEE) n. 2568/91.
20 Precetto Le indicazioni facoltative «d) l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data; (modifica introdotta con il reg 1096/2019 in vigore dal febbraio 2019)
21 Precetto Le indicazioni facoltative e) per gli oli di cui all allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell imballaggio proviene da tale raccolta. «Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.»; (modifica introdotta con il Reg. CE 1096/2018)
22 Precetto Le indicazioni facoltative Art. 5 bis del Reg. UE n. 29/12 «Articolo 5 bis Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione. Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.». Modifica introdotta con il Reg. Ue 1096/2012
23 Precetto Art. 4 ter del Reg. UE n. 29/12 Leggibilità informazioni Le indicazioni obbligatorie di cui all articolo 3, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all art. 2, par. 2, punto l) del Reg. (UE) n. 1169/2011 sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.
24 Identificazione delle partite Precetto L art. 5 bis del DM 23 dicembre 2013 (introdotto dal DM 8 luglio 2015, n. 4075), ai commi 1 e 2, dispone che: 1. La categoria dell olio, le indicazioni di cui all articolo 4 e, se utilizzate, quelle di cui all articolo 5, lettere a), b) ed e) del Reg. (UE) n. 29/2012 figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell olio contenuto e riporta inoltre l indicazione della capacità totale e un codice identificativo.
25 Identificazione delle partite Precetto L art. 5 bis del DM 23 dicembre 2013 (introdotto dal DM 8 luglio 2015, n. 4075), ai commi 1 e 2, dispone che: 2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell olio, le indicazioni di cui all articolo 4 e, se utilizzate, di cui all articolo 5 del Reg. (UE) n. 29/2012.
26 Sanzioni piccoli e grandi quantitativi Le sanzioni previste dagli articoli del Dlgs 103/2016: 2- Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività 3- Informazione sulla categoria dell olio 4- Designazione dell origine 5- Indicazioni facoltative 6- Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie 7- Registro 8- Identificazione delle partite SONO:
27 Sanzioni piccoli e grandi quantitativi DIMEZZATE se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a chilogrammi di olive;
28 Sanzioni piccoli e grandi quantitativi RADDOPPIATE se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a chilogrammi/litri di olio o a chilogrammi di olive.
29 TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI OLIO
30 TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI OLIO
31 Autorità competente e pagamento
32 LA DIFFIDA Art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 Nota ICQRF prot. n del 2 luglio 2014 Nota ICQRF prot. n del 21 agosto 2014
33 LA DIFFIDA DISPOSITIVO Art. 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l esistenza di violazioni sanabili, diffida l interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n In tale ipotesi è esclusa l applicazione dell articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
34 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI La diffida si applica qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile. Ai fini dell individuazione della prima volta occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Le violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta.
35 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili. Si ritiene che la preclusione all applicazione di un nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all accertamento infraquinquennale delle stesse.
36 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. E necessaria un attenta valutazione che dovrà essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all effettiva possibilità di regolarizzare l infrazione commessa o di eliminare le conseguenze dell illecito.
37 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI La violazione non è sanabile qualora il prodotto, sia pure in parte, è già stato venduto al consumatore finale non è più possibile eliminare le conseguenze dannose
38 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI Nel caso di verifica ispettiva presso un esercizio commerciale si possono verificare 2 casi:
39 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI 1 caso il prodotto irregolare è stato venduto al consumatore finale, anche solo in parte la violazione non è sanabile diffida contestazione sequestro amministrativo
40 LA DIFFIDA ALCUNI CHIARIMENTI 2 caso il prodotto irregolare è stato posto in vendita, ma non è stato ancora venduto al consumatore finale, nemmeno in parte la violazione è sanabile diffida contestazione sequestro amministrativo
41 GRAZIE PER L ATTENZIONE v.giannoccaro@politicheagricole.it
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