LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010
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1 LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010
2 LA DIRETTIVA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA - Delibera di GR. n. 980 del 30 giugno 2008 LE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE
3 LA DIRETTIVA REGIONALE I PRESUPPOSTI NORMATIVI: commi 3 e 3bis dell art. 59 della l.r. n. 8 del 1994, come modificati dalla l.r. n. 16 del 2007 I DESTINATARI (= le Province) I SOGGETTI COINVOLTI (= tutti quei soggetti la cui attività di vigilanza faunistico-venatoria è coordinata dalle Province) IL CONTENUTO
4 I SOGGETTI COORDINATI l. n. 157 del 1992, art. 27, comma 7, prevede che Le Province coordinano l attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. l.r. n. 8 del 1994, - art. 58, c. 3, elenca i soggetti di cui le Province si avvalgono per l esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria. Essi sono: - le guardie venatorie di cui all art. 27 della legge statale, - i raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell art. 6, comma 1, l.r. n. 23 del art. 59, c. 2, prevede che le Province coordinano il personale degli ATC e dei parchi delle organizzazioni professionali agricole delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie delle aziende forestali
5 I SOGGETTI COORDINATI (continua) La Direttiva regionale, infine, al punto 9 chiarisce che sono soggetti all osservanza di quanto disposto dal Regolamento: - le guardie volontarie venatorie appartenenti agli ATC; - le guardie volontarie venatorie ex art. 27, c. 9, l. 157/92; - il personale degli ATC che, ai sensi dell art. 59, comma 2, l.r. n. 8/94, svolga attività di vigilanza venatoria. (la delibera di GR n. 773 del 2008 prevede all art. 6, comma 17, che il Consiglio Direttivo dell ATC predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto delle disposizioni regionali e provinciali)
6 COSA PRESCRIVE LA DIRETTIVA Obblighi per le Province Le Province: - adottano un Regolamento (o adeguano quello vigente) e lo trasmettono alla Regione per il parere di conformità - istituiscono e aggiornano un Registro delle guardie volontarie venatorie - provvedono alla nomina a guardia giurata volontaria e rilasciano una tessera di riconoscimento. Il decreto di nomina ha validità biennale. - stipulano le convenzioni con le Associazioni e/o i raggruppamenti, a cui ogni guardia volontaria venatoria che intenda svolgere la vigilanza venatoria sul territorio provinciale deve risultare iscritta. - predispongono un piano annuale di attività - adottano opportuni provvedimenti (richiamo, sospensione o revoca) in caso di violazioni del Regolamento - aggiornano e formano il personale volontario
7 COSA PRESCRIVE LA DIRETTIVA Contenuto del regolamento Il regolamento provinciale deve prevedere: - che l attività di coordinamento sia affidata al responsabile o Comandante del Corpo di Polizia provinciale - le modalità operative di svolgimento della vigilanza venatoria (obbligo di pattuglia con almeno due guardie volontarie) - quota minima di ore annuali - raccordo tra il responsabile organizzativo delle guardie e il responsabile o Comandante del Corpo di polizia provinciale - obbligo di comunicazione del calendario mensile delle attività - disposizioni sulla divisa, sui segni di riconoscimento, sul divieto di porto di armi - norme di comportamento e procedimento disciplinare - caratteristiche della tessera di riconoscimento - criteri per eventuale rimborso spese alle associazioni - obbligo di copertura assicurativa delle guardie volontarie
8 COSA PRESCRIVE LA DIRETTIVA Norme di salvaguardia e di integrazione Fermo restando quanto previsto dalla l.r. n. 23 del 1989 e dalle direttive attuative, le convenzioni poste in essere tra le Province e i raggruppamenti GEV devono esser integrate con riguardo alle disposizioni sul Registro, quelle sul contenuto del Regolamento (tranne le lettere h), i), l)) e quelle sugli obblighi di comunicazione da parte del responsabile organizzativo. La medesima prescrizione di integrazione vale per quelle convenzioni già in essere tra le Province e le Associazioni che disciplinano il solo svolgimento di funzioni di vigilanza diverse da quella venatoria.
9 LE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE I POTERI: - autoritativi: facoltà di richiedere l esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dei documenti di caccia, nonché della fauna selvatica eventualmente abbattuta o catturata; - certificativi:potere/dovere di redigere verbali di accertamento degli illeciti venatori e di trasmetterli all autorità amministrativa o giudiziaria competente Nei confronti di persone che siano congiuntamente - in esercizio o in attitudine di caccia e - in possesso di armi o arnesi atti alla caccia LO STATUS Sono pubblici ufficiali (art. 357cp) Non sono agenti di polizia giudiziaria Possono svolgere f. di p.g. o soltanto f. amministrative? La guardia volontaria venatoria non può praticare la caccia durante l esercizio delle funzioni di vigilanza
10 Ricognizione della normativa di riferimento sulle gg.vv.vv. Legge n. 157 del 1992 (artt. 27, 28, 31) L.r. n. 8 del 1994, in part. artt. 58 e 59, come mod. dalla l.r. n. 16 del 2007 L.r. n. 23 del 1989 sulle GEV + le 5 direttive attuative Delibera G.R. n del 2000 Delibera G.R. n. 773 del 2008 Delibera G.R. n. 980 del 2008
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