REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

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1 REGOLAMENTO ASSEMBLEARE Approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci in data 20 maggio 2015

2 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI... 3 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE... 3 CAPO II - COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA... 3 ART. 3 INTERVENTO ALL ASSEMBLEA... 3 ART. 4 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA... 3 ART. 5 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA... 4 ART. 6 FORMALITÀ PRELIMINARI... 4 ART. 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI... 4 CAPO III - DISCUSSIONE... 5 ART. 8 ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO... 5 ART. 9 DISCUSSIONE... 5 ART. 10 POTERI DEL PRESIDENTE... 6 ART. 11 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE... 6 CAPO IV - MODALITÀ DI VOTAZIONE... 6 SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI... 6 ART. 12 RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI... 6 ART. 13 VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI... 6 SEZIONE SECONDA - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI... 7 ART. 14 DIRITTO DI CANDIDARSI... 7 ART. 15 CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE... 7 ART. 16 CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO... 8 ART. 17 CANDIDATURE ALLA CARICA DI PROBIVIRO... 8 ART. 18 VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI... 9 ART. 19 MODALITÀ DI VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI... 9 CAPO V - CHIUSURA DEI LAVORI E DISPOSIZIONI FINALI... 9 ART. 20 CHIUSURA DEI LAVORI... 9 ART. 21 PUBBLICITÀ DEI LAVORI... 9 ART. 22 NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO... 9

3 CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli artt. 25 e 27 dello Statuto, il funzionamento delle Assemblee ordinarie e straordinarie di Banca di Bologna Credito Cooperativo società cooperativa (la Società o la "Banca"), nonché le modalità di candidatura alle cariche sociali e di elezione da parte dell'assemblea. Il presente regolamento è composto di 22 articoli. Art. 2 Avviso di convocazione In conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'assemblea riporta la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell ora dell adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché le altre menzioni richieste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. L'avviso indica, altresì, le modalità attraverso cui i Soci possono prendere parte all'assemblea, in proprio o per delega, e i luoghi presso cui è resa disponibile l'eventuale informativa pre-assembleare predisposta dal Consiglio di Amministrazione. L avviso viene pubblicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno un quotidiano a scelta tra la Repubblica ; il Resto del Carlino e Il Sole 24 Ore e viene altresì pubblicato sul sito internet della Società. Il Consiglio d Amministrazione può inoltre disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci. CAPO II - COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Art. 3 Intervento all Assemblea Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esercitarvi i diritti di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto. Gli aventi diritto a partecipare all'assemblea devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, la tessera socio, un documento di identificazione personale in corso di validità e le eventuali deleghe di cui sono portatori ai sensi del successivo art. 4. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di voti esercitabili. In caso di contestazioni sulla legittimazione all intervento decide il Presidente dell Assemblea. All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai Soci, salvo quelle invitate dal Presidente. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alla discussione solo se a ciò espressamente autorizzati dal Presidente. Art. 4 Rappresentanza in Assemblea La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello Statuto.

4 Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante gli appositi moduli resi disponibili dalla Società, debitamente compilati e sottoscritti dal delegante con firma autenticata dal Presidente della Società, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato per legge. L'eventuale delega all'autentica delle sottoscrizioni conferita dal Consiglio di Amministrazione a un Amministratore o ad altro dipendente della Società è resa nota ai Soci nell'avviso di convocazione di cui al precedente art. 2. Ciascun Socio può essere portatore di massimo tre deleghe. I Soci diversi dalle persone fisiche possono essere rappresentati esclusivamente da chi ne ha statutariamente la legale rappresentanza. Art. 5 Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea All'esito degli adempimenti di cui al precedente art. 2, ciascun Socio è ammesso nell area assembleare, per tale intendendosi tanto la sala dell Assemblea quanto gli ambienti ad essa annessi, nei quali tramite amplificazione è resa manifesta l attività che viene svolta nella sala assembleare. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanino dall area assembleare sono tenuti a comunicarlo agli incaricati e ad esibire nuovamente la tessera socio e il documento di identità al fine di essere riammessi. Art. 6 Formalità preliminari All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell art. 39 dello Statuto o, in caso di impedimento anche di questi, da un Amministratore a ciò delegato dal Consiglio. In mancanza anche di questi, assume la presidenza un Socio designato dall'assemblea. Il Presidente fa constare preliminarmente a verbale: a) la presenza e il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; b) il numero complessivo dei Soci presenti, in proprio o per delega, e il numero di voti cui essi hanno diritto; Accertate le condizioni di validità previste dallo Statuto per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, aprendone i lavori; in caso contrario, trascorsi almeno 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell adunanza, la dichiara deserta e la rinvia a nuova o successiva convocazione. Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita, dà lettura dell avviso di convocazione pubblicato a termini di legge e di Statuto. Nello svolgimento delle proprie mansioni assembleari, il Presidente è assistito da un Segretario anche non Socio, la cui presenza non è necessaria ove la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio. Il Segretario e il Notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia. Art. 7 Svolgimento dei lavori Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, Il Presidente può: a) farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti dell ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti;

5 b) avvalersi della collaborazione di esperti esterni per risolvere eventuali contestazioni; c) nominare, fra i Soci intervenuti, uno o più scrutatori anche per l approvazione e sottoscrizione del verbale. Di regola, i lavori dell'assemblea si svolgono in un'unica adunanza. Qualora la trattazione dell ordine del giorno non si esaurisca in una riunione, il Presidente, a norma dell'art. 28 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell Assemblea; a tal fine fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, comunicandolo all adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva riunione, l Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione. Alla prosecuzione dell'assemblea possono partecipare i soli Soci intervenuti in quella precedente. CAPO III - DISCUSSIONE Art. 8 Illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte alla approvazione dell Assemblea. Il Presidente può disporre che la trattazione dei punti all ordine del giorno avvenga attraverso illustrazioni o rappresentazioni o con il supporto di grafici e tabelle. Inoltre, fermo restando l'obbligo di garantire il diritto di informazione dei Soci e di facilitare un confronto costruttivo di opinioni, al fine di garantire una efficiente trattazione e un ordinata discussione, il Presidente può, con il consenso dell'assemblea: a) variare l'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione; b) disporre che tutti o alcuni argomenti siano trattati e discussi congiuntamente; c) disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno, anziché punto per punto. Art. 9 Discussione Dopo l'illustrazione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a quanti sono legittimati a chiederla. Ogni Socio ha diritto a prendere la parola su ciascun argomento o gruppo di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiari chiusa la relativa discussione. Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono ai Soci dopo ciascun intervento ovvero al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata. Il Presidente, considerato il numero dei richiedenti degli interventi, l'oggetto e l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di

6 ciascun Socio per svolgere il proprio intervento, al fine di consentire un regolare svolgimento dei lavori dell assemblea. Prima della scadenza del periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola. Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art del cod.civ., dal Segretario dell'assemblea. Art. 10 Poteri del Presidente Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. Il Presidente può togliere la parola agli intervenuti nei casi seguenti: a) qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli; b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi. Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione di ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del Regolamento. Se l ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione. Se nel corso della riunione il Presidente ne ravvisi l opportunità, può, motivando la decisione, sospendere i lavori per un breve periodo. Art. 11 Chiusura della discussione Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per eventuali richiami a disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento. CAPO IV - MODALITÀ DI VOTAZIONE Sezione prima - disposizioni comuni Art. 12 Riammissione degli esclusi Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 10. Art. 13 Votazione e proclamazione dei risultati Il Presidente sovrintende alle votazioni, mettendo in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. In conformità a quanto previsto dall art. 27 dello Statuto, «le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano» e mediante controprova.

7 Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'assemblea per la verbalizzazione, ai fini della legittimazione all esercizio delle tutele previste dall ordinamento. Ove il Presidente lo ritenga necessario, la votazione palese può essere effettuata tramite la conta analitica dei voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e ne proclama il risultato. Sezione seconda - nomina delle cariche sociali Art. 14 Diritto di candidarsi Ogni Socio in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto della Società ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore, di Sindaco o di Probiviro. Entro il 15 marzo dell anno in cui l Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione dispone la pubblicazione sul sito internet della Società di un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi. Art. 15 Candidature alla carica di Amministratore Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di candidature, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun Socio che ne faccia richiesta, con le seguenti modalità: a) il Consiglio di Amministrazione in scadenza porta a conoscenza dei Soci in tempo utile la composizione qualiquantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; b) le candidature devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e devono specificare se il candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto; c) in caso di candidature avanzate dai Soci, unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità: il curriculum vitae del candidato, volto a identificare per quale profilo teorico il medesimo risulta adeguato; l'illustrazione delle motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio uscente in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale; la dichiarazione con cui il candidato, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata con le modalità di cui al precedente art. 4, attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi quelli di indipendenza, e accetta in via preventiva l'incarico, in caso di elezione; l'elenco completo degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società; d) in caso di candidature avanzate dal Consiglio, unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità: il curriculum vitae dei candidati, volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato;

8 il parere degli Amministratori indipendenti in carica circa l idoneità dei candidati che, in base all analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica; la dichiarazione con cui il candidato, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata con le modalità di cui al precedente art. 4, attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi quelli di indipendenza, e accetta in via preventiva l'incarico, in caso di elezione; l'elenco completo degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società. In caso di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione rende disponibile ai Soci, in tempo utile prima dell'assemblea chiamata ad adottare i provvedimenti di cui all'art del cod.civ.: a) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; b) il curriculum vitae dell'amministratore cooptato, dal quale si desuma per quale profilo teorico l'amministratore risulta adeguato; c) il parere degli Amministratori indipendenti circa l idoneità dell'amministratore che, in base all analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica. Art. 16 Candidature alla carica di Sindaco Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di candidature, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun interessato (Socio o non Socio) che ne faccia richiesta, con le seguenti modalità: a) la candidatura deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione; b) unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità: il curriculum vitae del candidato; la dichiarazione con cui il candidato, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata con le modalità di cui al precedente art. 4, attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi quelli di indipendenza, e accetta in via preventiva l'incarico, in caso di elezione; l'elenco completo degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società. Art. 17 Candidature alla carica di Probiviro I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati dall Assemblea fra i non Soci, sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione, dai Soci ovvero da ciascun interessato (Socio o non Socio) depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e accompagnate dalla dichiarazione con cui il candidato (sotto la propria responsabilità e con firma autenticata con le modalità di cui al precedente art. 4), attesta la inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità elencate all art del cod.civ.. A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intenda candidarsi come Probiviro effettivo o come Probiviro supplente.

9 Art. 18 Verifica delle candidature e pubblicazione dei nominativi dei candidati Le candidature depositate senza l osservanza dei termini e delle modalità prescritte dalle disposizioni che precedono sono dichiarate improponibili. L elenco di tutti i candidati è pubblicato sul sito internet della Società. Presso la sede sociale è messa a disposizione dei Soci la documentazione depositata unitamente alle candidature. Art. 19 Modalità di votazione e proclamazione degli eletti L elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene con le modalità di cui al precedente art. 13. A tal fine, il Presidente invita preliminarmente l Assemblea a determinare il numero dei consiglieri da eleggere in conformità a quanto previsto dall art. 31 dello Statuto e successivamente pone in votazione i candidati, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente. Sulla base delle risultanze della votazione, il Presidente proclama gli eletti. In linea con quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, sono dichiarati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità di voti s'intende eletto il più anziano di età. Per gli eletti nel Collegio Sindacale, s'intenderà designato Presidente colui che, candidatosi a tale carica, avrà ottenuto il maggior numero dei voti. CAPO V - CHIUSURA DEI LAVORI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 20 Chiusura dei lavori Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi dell art. 10, riscontra l impossibilità di funzionamento dell Assemblea. Art. 21 Pubblicità dei lavori Il verbale dell Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto. Art. 22 Norme finali - Modifiche al Regolamento Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nel relativo avviso di convocazione. In ogni caso, le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva. Il presente Regolamento è messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale ed è pubblicato sul sito internet della Società.

10 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui integralmente richiamate le norme di legge e di Statuto della Società.

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